Con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° agosto 2019 è stato adottato il primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti (in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2019, n. 226).
Lo stralcio era stato adottato con il D.P.C.M. 17 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2019, n. 148.
La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni è pari a:
- euro 40.000.000,00 per l'anno 2019;
- euro 40.000.000,00 per l'annualità 2020.
Condizioni, termini e modalità di erogazione delle risorse sono disposte da Arera.
È previsto il monitoraggio degli interventi approvati anche attraverso il sistema della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
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Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° agosto 2019; in pdf l'allegato contenente l'elenco degli interventi.
Di recente sono stati definiti gli interventi prioritari e i criteri di utilizzo del fondo di garanzia delle opere idriche con la pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2019, n. 168.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° agosto 2019
Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel
settore idrico - sezione acquedotti. (19A05931)
in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2019, n. 226
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021».
Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, che prevede che «Per la programmazione e realizzazione
degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai
sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' adottato il Piano nazionale di
interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione
«acquedotti» e sezione «invasi». Il Piano nazionale puo' essere
approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri. «Il Piano nazionale e' aggiornato, di
norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli
interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano
nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524,
delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e
urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di
contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per
gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarita'
tenuto conto dei piani di gestione delle acque predisposti dalle
Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del
2006»;
Visto l'art. 1, comma 517, della citata legge n. 205 del 2017, il
quale prevede che «Ai fini della definizione della sezione
«acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le regioni e gli enti
locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per
ciascun settore nonche' del monitoraggio sull'attuazione dei piani
economici finanziari dei gestori, trasmette ai ministri indicati al
comma 516 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il
settore, con specifica indicazione delle modalita' e dei tempi di
attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) raggiungimento di adeguati livelli di qualita' tecnica, ivi
compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse
idriche; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della
risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita' di invaso; c)
diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi
agricoli, industriali e civili. Gli enti di governo dell'ambito,
d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione
degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528,
secondo le modalita' dalla medesima previste, i dati necessari ad
individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonche' gli
interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro
sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito
forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori
informazioni e documenti necessari.»;
Visto l'art. 1, comma 519, della citata legge n. 205 del 2017, il
quale prevede che «Gli enti di governo dell'ambito e gli altri
soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui
alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i
propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza
con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.»;
Visto l'art. 1, comma 520, della citata legge n. 205 del 2017, il
quale prevede che «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, avvalendosi
anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora
l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli enti di
governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della
realizzazione degli interventi della sezione « acquedotti » per
eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi (...).»;
Visto l'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del 2018, il
quale prevede che «Per l'attuazione di un primo stralcio del piano
nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma
516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento
della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo
Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli
anni dal 2019 al 2028», di cui 40 milioni di euro annui per la
sezione «acquedotti»;
Vista la relazione adottata dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico con delibera n. 268 dell'11 aprile 2018
con la quale, ai fini della predisposizione del Piano nazionale degli
interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti», la medesima
Autorita' ha inteso fornire un primo elenco delle opere, corredate di
schede sintetiche, individuate dai soggetti territorialmente
competenti come necessari e urgenti per la realizzazione dei seguenti
obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di
qualita' tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del
trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita'
di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua
negli usi agricoli, industriali e civili;
Vista la successiva relazione adottata dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico con delibera n. 538 del 23
ottobre 2018, con la quale e' stato predisposto un aggiornamento e
integrazione dell'elenco degli interventi, corredati di schede
sintetiche, presentato nella relazione di cui alla delibera n. 268
del 2018, individuati dai soggetti territorialmente competenti come
necessari e urgenti per la realizzazione dei medesimi obiettivi
prioritari della precedente delibera.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
aprile 2019 di adozione del primo stralcio del Piano nazionale di
interventi nel settore idrico - sezione «invasi» di cui all'art. 1,
comma 518, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulle
risorse della prima annualita' 2019, destinate a tale suddetta
sezione dall'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del 2018;
Considerata, altresi', la necessita' di procedere celermente
all'utilizzo delle prime due annualita', pari a euro 40.000.000,00,
per l'anno 2019 e euro 40.000.000,00, per l'anno 2020, delle risorse
di cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018, previste
per il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, sezione
«acquedotti» di cui al citato art. 1, comma 516, della legge n. 205
del 2017;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n.
145 del 2018, tali risorse possono essere destinate per l'attuazione
di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale di interventi nel
settore idrico e per il finanziamento della progettazione di
interventi considerati strategici del medesimo Piano;
Vista la relazione n. 252/2019/I/IDR, contenente l'elenco di n. 26
interventi, approvata dal Collegio dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) nel corso della riunione n. 1069-bis
del 20 giugno 2019, trasmessa con nota in pari data ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e
forestali e del turismo, dei beni e delle attivita' culturali e
dell'economia e delle finanze;
Considerata, pertanto, la necessita', in coerenza con il dettato
normativo, di adottare un primo stralcio del Piano nazionale degli
interventi - sezione «acquedotti», costituito dal predetto elenco di
n. 26 interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 155,
della legge n. 145 del 2018, pari a euro 80.000.000,00 (allegato 1);
Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nella seduta della Cabina di regia Strategia
Italia dell'11 luglio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo con nota n. 0006968 del 2 luglio
2019;
Acquisito il concerto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali di cui alla nota n. 0018354 del 2 luglio 2019;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze
nella seduta della Cabina di regia Strategia Italia dell'11 luglio
2019;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui all'art. 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25
luglio 2019 condizionata all'accoglimento di alcune richieste delle
regioni delle quali tenere conto nelle successive programmazioni del
piano nazionale, con particolare riferimento alla sezione
«acquedotti»;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo;
Decreta:
Art. 1
Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel
settore idrico - sezione «acquedotti».
1. Al fine di procedere celermente alla programmazione e alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 1,
comma 516, della legge n. 205 del 2017, e' adottato il primo stralcio
del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione
«acquedotti», composto da n. 26 interventi di cui all'allegato 1, per
un importo complessivo di euro 80.000.000,00.
2. La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni di
cui al comma 1 e' assicurata a valere e nel limite delle risorse di
cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018 prime due
annualita', pari a euro 40.000.000,00, per l'anno 2019, e euro
40.000.000,00 per l'annualita' 2020.
3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere accreditate alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali con la procedura di cui
all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
gestione delle risorse accreditate sara' oggetto di rendicontazione
ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Art. 2
Modalita' di realizzazione degli interventi
1. L'Arera, con propri provvedimenti, disciplina le condizioni, i
termini, le modalita' di erogazione delle risorse per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1.
2. Il soggetto gestore assume l'esclusiva responsabilita' sulla
corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto
stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli
interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi
nel settore idrico - sezione «acquedotti» da parte dei soggetti
realizzatori, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma
525, della legge n. 205 del 2017.
Art. 3
Monitoraggio degli interventi
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della legge
n. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi approvati con il
presente decreto e' effettuato anche attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano
acquedotti», identificati dal codice unico di progetto (CUP).
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base
della relazione dell'Arera, predisposta anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 1, comma 525, della piu' volte citata legge n. 205
del 2017, comunica alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cadenza annuale, lo
stato di attuazione degli interventi di cui all'allegato 1.
Art. 4
Aggiornamenti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico
1. Il Piano nazionale di interventi nel settore idrico e'
aggiornato con le modalita' previste nell'art. 1, comma 516, della
legge n. 205 del 2017.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.