Il D.M. n. 100/2016 persegue l'obiettivo di qualità previsto dall'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Le autorizzazioni per il ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sono il contenuto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto dall'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico ambientale).
In particolare, l'Allegato riporta le istruzioni «Redazione degli elenchi dei corpi idrici sotterranei riceventi e dei corpi idrici donatori da parte delle Regioni e delle Province autonome».
Di seguito il testo integrale del D.M. n. 100/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100
Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al
ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici
sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita', ai
sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (16G00111)
in Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2016, n. 136
Vigente al: 28-6-2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in
particolare, il comma 4-bis dell'articolo 104 che prevede che con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, vengano definiti, i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale
dei corpi idrici sotterranei, al fine del raggiungimento degli
obiettivi di qualita' degli stessi corpi idrici di cui agli articoli
76 e 77 del medesimo decreto legislativo, nonche' il comma 3
dell'articolo 75 dello stesso decreto, che stabilisce che le
prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della Parte Terza
sono stabilite con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
Visto l'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e il relativo allegato 11, recante l'elenco indicativo delle misure
supplementari da inserire nei programmi di misure e, in particolare,
la misura supplementare di cui al punto XIV) relativa al ravvenamento
artificiale delle falde acquifere;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e, in
particolare, l'articolo 4 e l'Allegato 3, parte A, che stabiliscono i
criteri per la definizione del buono stato chimico dei corpi idrici
sotterranei;
Visto il documento della Commissione europea Guidance Document No.
31 «Ecological flows in the implementation of the Water Framework
Directive»;
Acquisito l'allegato tecnico elaborato dal gruppo di lavoro
istituito con decreto direttoriale 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
repertorio n. 232/CSR nella seduta del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 388/2016 espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28
gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 7680 del 6 aprile 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 75, comma 3 e 104,
comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al
ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici
sotterranei, tramite gli interventi di ricarica controllata dei corpi
idrici sotterranei al fine del perseguimento degli obiettivi di
qualita' ambientale di cui agli articoli 76 e 77 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1
costituiscono misura supplementare ai sensi dell'articolo 116 e del
punto XIV) dell'Allegato 11 alla Parte III del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale dei corpi idrici sotterranei, in coerenza con le
misure atte a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle
acque sotterranee di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16
marzo 2009, n. 30.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) corpo idrico donatore: corpo idrico da cui provengono le acque
con le quali viene effettuato l'intervento di ricarica controllata
del corpo idrico sotterraneo ricevente;
b) corpo idrico sotterraneo ricevente: corpo idrico sotterraneo
sottoposto ad intervento di ricarica controllata con acque ritenute
idonee ai sensi del presente decreto;
c) ricarica controllata: intervento finalizzato al ravvenamento
del corpo idrico sotterraneo, attraverso l'immissione diretta o
indiretta di acque provenienti da corpi idrici donatori, allo scopo
di innalzare il livello piezometrico dell'acquifero e di concorrere
al raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale;
d) immissione diretta: immissione di acque nel corpo idrico
sotterraneo ricevente senza processi di filtrazione attraverso gli
strati superficiali del suolo e del sottosuolo;
e) immissione indiretta: immissione di acque nel corpo idrico
sotterraneo ricevente mediante processi di filtrazione attraverso gli
strati superficiali del suolo e del sottosuolo.
Art. 3
Criteri generali per la ricarica controllata
dei corpi idrici sotterranei
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli
articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo'
essere autorizzata la ricarica controllata dei corpi idrici
sotterranei in stato non «buono» e dei corpi idrici sotterranei in
stato «buono», che tuttavia presentano una tendenza significativa e
duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in
base all'allegato 6 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o
particolari criticita' dal punto di vista quantitativo.
2. Per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei,
purche' il prelievo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' ambientale o non peggiori lo stato dei corpi idrici
donatori, puo' essere ammesso:
a) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici superficiali
classificati in buono stato chimico e nel rispetto dei parametri
chimici e chimico-fisici compresi nella definizione dello stato
ecologico, con specifico riferimento ai parametri e relativi standard
di qualita' ambientale di cui, rispettivamente, alla tabella 1/A del
paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella 1/B del paragrafo
A.2.7 del medesimo allegato, selezionati secondo i criteri indicati
ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 dell'allegato 1 allo stesso decreto,
nonche' alla tabella 4.1.2/a del paragrafo A.4.1 e alla tabella
4.2.2/a del paragrafo A.4.2 del medesimo allegato.
b) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici sotterranei
in buono stato chimico sulla base dei parametri e valori limite di
cui alla tabella 3 dell'Allegato 3 al decreto legislativo 16 marzo
2009, n. 30, nonche' sulla base dei limiti relativi alle sostanze
attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti
di degradazione e di reazione di cui alla tabella 2 del medesimo
allegato.
Art. 4
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica controllata
dei corpi idrici sotterranei
1. Le Regioni e le Province autonome:
a) individuano, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3,
comma 1, e all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, i corpi idrici sotterranei potenzialmente
idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;
b) individuano i corpi idrici superficiali e sotterranei idonei
al prelievo delle acque per interventi di ricarica controllata.
2. Le Regioni e le Province autonome trasmettono gli elenchi dei
corpi idrici, di cui al comma 1, alle Autorita' di Bacino
distrettuali territorialmente competenti, le quali provvedono,
coerentemente con la pianificazione di bacino, ad inserire i predetti
elenchi nei piani di gestione dei distretti idrografici, predisposti
ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
3. Non sono tenute agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le
Regioni e le Province autonome che non intendono includere gli
interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 nel proprio
programma di misure, ai sensi dell'articolo 116 e del punto XIV)
dell'allegato 11 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
4. L'intervento di ricarica controllata e' soggetto agli
adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di Valutazione di
Impatto Ambientale, fermo restando che con il termine «acque
freatiche» contenuto nelle medesime norme si indica l'insieme delle
acque sotterranee.
5. Il provvedimento di autorizzazione alla ricarica controllata
rilasciato dalle Regioni e Province autonome prevede, sulla base dei
criteri stabiliti all'Allegato 1, Parti B e C, le modalita' tecniche
di esecuzione dell'intervento e indica le attivita' di monitoraggio,
da adottarsi da parte del titolare dell'autorizzazione stessa,
finalizzate all'accertamento del rispetto delle prescrizioni disposte
al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
ambientale per il corpo idrico ricevente e il mantenimento dello
stato del corpo idrico donatore, secondo i criteri definiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
(articolo 4)
Redazione degli elenchi dei corpi idrici sotterranei riceventi e dei
corpi idrici donatori da parte delle Regioni e delle Province
autonome
1. Individuazione preliminare dei corpi idrici sotterranei idonei a
ricevere interventi di ricarica controllata (CISR).
Le Regioni e le Province autonome, nell'effettuare la
ricognizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
acquisiscono, sulla base della classificazione risultante dai Piani
di Gestione e di eventuali altri dati disponibili, validati dalla
Autorita' di Bacino di riferimento ed utili a migliorare lo stato
conoscitivo, le informazioni sullo stato quantitativo e chimico, dei
corpi idrici sotterranei riceventi (CISR), tra cui quelli in stato
non «buono» e, tra i corpi idrici sotterranei, quelli in stato buono
che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura
all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base
all'allegato 6, al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o
particolari criticita' dal punto di vista quantitativo.
In caso di corpi idrici con utilizzazioni idropotabili in atto,
le regioni e province autonome individuano a monte delle captazioni
idropotabili, le possibili misure volte a proteggere la captazioni
idropotabili stesse dall'arrivo di sostanze indesiderate.
Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra piu' regioni, le
stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di
individuazione dei CISR.
L'elenco e' aggiornato nel contesto dell'aggiornamento del piano
di gestione ed e' pubblicato sui siti regionali e sui siti delle
Autorita' di bacino.
2. Individuazione preliminare dei corpi idrici donatori idonei per
gli interventi di ricarica controllata (CID).
Le risorse idriche potenzialmente utilizzabili per la ricarica,
purche' conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, includono:
a) acque prelevate da corpi idrici superficiali;
b) acque sotterranee derivate da altri corpi idrici
sotterranei;
La risorsa idrica deve provenire da una fonte affidabile che
assicuri quantita' sufficienti e qualita' idonea per il sito oggetto
della ricarica.
I corpi idrici superficiali di cui al punto a) sono individuati
conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a) che presentano adeguati valori di portata, regime idrico
perenne e un surplus idrico che garantisca il mantenimento dello
stato «buono» Possono essere considerati idonei per i prelievi anche
corpi idrici superficiali a carattere torrentizio o intermittente
durante i periodi di piena stagionale, quindi con portata fluente
superiore al deflusso minimo vitale.
I corpi idrici sotterranei di cui alla lettera b) sono
individuati tra quelli classificati «in stato buono», ai sensi
dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che presentano un bilancio idrico adeguato a sostenere
il prelievo senza comprometterne lo stato «buono».
Per i corpi idrici donatori condivisi tra piu' regioni le stesse
devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione.
L'elenco dei corpi idrici donatori viene aggiornato nel contesto
dell'aggiornamento del piano di gestione di Distretto.
B. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica
controllata dei corpi idrici sotterranei.
Fermi restando gli adempimenti di cui alla normativa nazionale e
regionale in materia di procedimenti di Valutazione d'impatto
ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dietro presentazione di:
1) un progetto preliminare che deve includere almeno le seguenti
informazioni relative al corpo idrico sotterraneo ricevente e al
corpo idrico donatore, rispettivamente scelti dagli elenchi di cui ai
punti a.1 e a.2:
a) informazioni generali sul corpo idrico sotterraneo ricevente
(scala del corpo idrico):
1) esplicitazione degli obiettivi degli interventi di
ricarica controllata ( miglioramento qualitativo, riequilibrio
piezometrico, riattivazione delle risorgive di valle, accumulo
stagionale, contrasto dell'intrusione salina, contrasto della
subsidenza, vivificazione degli ecosistemi terrestri dipendenti,
etc.) corredata dalle informazioni che evidenzino la necessita'
dell'intervento (stato quali-quantitativo, tendenza);
2) modello concettuale e bilancio idrico del corpo idrico
sotterraneo interessato dall'intervento;
3) ubicazione del sito/siti in cui si prevede di effettuare
l'intervento di ricarica controllata e modalita' prescelte (Aree
forestali di infiltrazione - AFI, pozzi di infiltrazione, trincee di
infiltrazione, dispersione sub superficiale, altro);
4) informazioni sulle interazioni tra acque sotterranee e
acque superficiali;
5) caratterizzazione geologica e geochimica del materiale
costituente il serbatoio acquifero (zona satura e zona insatura);
6) caratterizzazione geochimica delle acque;
7) esame degli utilizzi in atto e/o prevedibili, con
particolare riferimento all'approvvigionamento di acque da destinare
al consumo umano.
b) dettaglio relativo alle caratteristiche dei siti di ricarica
(scala di sito):
1) geomorfologia del sito; stratigrafie del suolo e del
sottosuolo;
2) idrologia superficiale e caratteristiche idrogeologiche
del sito;
3) attivita' antropiche presenti e potenzialmente
interferenti con il sito;
4) disponibilita' e accessibilita' delle aree.
c) informazioni sul corpo idrico donatore:
1) nel caso di corpo idrico donatore superficiale:
a) analisi delle pressioni e dati sullo stato ecologico
(biologico, fisico-chimico, idromorfologico) e chimico;
b) dati sulla qualita' chimica, biologica e microbiologica al
punto di prelievo;
c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie storiche
dei valori di portata, dei dati meteo-climatici, prelievi e
concessioni, ecc.);
d) informazioni su interazioni con corpi idrici sotterranei;
e) informazioni sul deflusso minimo vitale.
2) nel caso di corpo idrico donatore sotterraneo:
a) modello concettuale dell'acquifero con analisi delle
pressioni e stato chimico e quantitativo;
b) dati sulla qualita' chimica e microbiologica al punto di
prelievo;
c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie storiche
dei valori di portata sorgiva, dei livelli piezometrici, dei dati
meteo-climatici, ruscellamento, evapotraspirazione, infiltrazione,
prelievi e concessioni, ecc.);
d) informazioni su interazioni con corpi idrici superficiali;
e) informazioni su interazioni con altri corpi idrici
sotterranei.
2) un progetto definitivo dell'intervento di ricarica redatto
anche sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio «ante operam» di
cui al punto C.
Il progetto definitivo deve riportare le modalita' di
realizzazione della ricarica, gli scenari idraulici, idrochimici e
socioeconomici derivanti dall'intervento, evidenziando, in
particolare: a) per il corpo idrico sotterraneo ricevente:
1) l'andamento dei livelli piezometrici del corpo idrico
sotterraneo;
2) l'andamento delle portate delle sorgenti idrogeologicamente
connesse al corpo idrico sotterraneo;
3) la capacita' di immagazzinamento;
4) l'andamento temporale dei parametri chimici significativi;
5) le informazioni sul fenomeno della subsidenza e sui benefici
che possono derivare da un intervento di ricarica controllata della
falda;
b) per il sito (o i siti) di ricarica:
1) le caratteristiche pedologiche;
2) le caratteristiche idrogeologiche;
3) la conducibilita' idraulica verticale nella zona insatura e
orizzontale nella falda;
4) la prossimita' ad eventuali corsi d'acqua con alveo a quota
inferiore rispetto alla piezometrica di riferimento (elementi
drenanti);
5) la verifica nel tempo e nello spazio della interazione della
ricarica con le eventuali captazioni preesistenti tramite
modellizzazione e valutazione delle variazioni della qualita' delle
acque.
c) per il corpo idrico donatore:
1) la modellazione del prelievo e della sua non interferenza
con le altre concessioni gia' in essere.
Il progetto definitivo comprende, inoltre:
1) la descrizione tecnica delle opere da realizzare;
2) l'analisi economica dell'intervento comprensiva dei costi
ambientali e della risorsa;
3) l'analisi di rischio, includendo il rischio di
contaminazione chimica e microbiologica in considerazione degli
utilizzi delle acque, con particolare riguardo all'approvvigionamento
di acque da destinare a consumo umano;
4) il piano di gestione e manutenzione;
5) il piano del monitoraggio e di controllo di cui al
successivo punto C;
6) il piano di emergenza.
Il progetto definitivo deve includere la descrizione dei sistemi
di monitoraggio e controllo adottati dal proponente, con controlli
periodici delle ARPA/APPA, finalizzati al:
completamento della caratterizzazione del sito precedentemente
all'intervento;
monitoraggio post operam finalizzato alla valutazione
dell'efficacia dell'intervento e alla individuazione di eventuali
effetti indesiderati;
monitoraggio di «prima allerta» sul corpo idrico donatore a
monte della derivazione per poter interrompere la ricarica in caso di
transito di sostanze indesiderate o di modificazioni quantitative del
corpo idrico donatore (es. portata inferiore al minimo deflusso
vitale).
I parametri da considerare, i valori soglia e le frequenze del
monitoraggio, in aggiunta a quelle gia' previste dal monitoraggio
operativo per quel corpo idrico, deriveranno dall'analisi di rischio
di cui al punto 3.
Il monitoraggio quali-quantitativo delle acque destinate alla
ricarica, predisposto a monte e a valle delle opere di infiltrazione,
deve, inoltre, consentire la valutazione dei benefici raggiunti dalle
misure di ricarica controllata, sia in termini di riequilibrio
quantitativo che in termini di dinamica chimica delle acque nel
sottosuolo.
La configurazione minima del sistema di monitoraggio e controllo
deve prevedere:
1) portate fluviali;
2) piezometria della falda acquifera in un adeguato numero di
punti ed eventuali portate sorgive ad essa connesse;
3) parametri chimici e fisici atti a definire lo stato
qualitativo dei corpi idrici coinvolti.
C. Sistema di monitoraggio e controllo.
1) Monitoraggio ante operam:
deve essere definita una rete di monitoraggio progettata
specificamente per l'intervento, con punti a monte e a valle sia del
sito/siti di ricarica, sia del sito/siti di prelievo. La finalita' di
questa fase e' sia di definire il livello di base chimico e
quantitativo su cui valutare l'efficacia dell'intervento, sia di
ottimizzare la progettazione definitiva dell'intervento stesso. Il
monitoraggio ante operam deve avere una durata di almeno 12 mesi e
frequenza almeno mensile.
2. Monitoraggio post operam:
il monitoraggio post operam si deve basare sulla stessa rete di
cui al punto 1 (ante operam) e deve essere finalizzato sia a valutare
l'efficacia dell'intervento, sia ad individuare un eventuale
deterioramento dello stato del corpo idrico ricevente e/o del corpo
idrico donatore.
Le risultanze del monitoraggio sono trasmesse con frequenza
almeno annuale all'Autorita' concedente l'autorizzazione.
Nei casi in cui i corpi idrici oggetto di interventi siano
interessati da approvvigionamenti idro-potabili i risultati dei
monitoraggio, insieme ad ogni altra informazione utile ai fini
dell'analisi di rischio e contaminazione chimica e microbiologica,
sono trasmessi alle Aziende unita' sanitarie locali territorialmente
competenti cui spetta il giudizio di idoneita' d'uso dell'acqua
destinata al consumo umano ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo n. 31/2001.
3. Monitoraggio di prima allerta:
le infrastrutture per la ricarica controllata devono essere
dotate, a monte del punto di derivazione, di un sistema di
monitoraggio ad elevata frequenza o in continuo mediante, ad esempio,
sonde multiparametriche, atto a misurare variazioni significative di
variabili chimico-fisiche rappresentative. Tale sistema deve essere
realizzato in modo da organizzare protocolli gestionali per
l'interruzione (automatica e manuale) del flusso idrico di ricarica
entro tempi tali da prevenire ogni impatto. Anche per le
problematiche inerenti a fasi di scarsita' idrica dovra' essere
previsto un monitoraggio di prima allerta che avra' comunque una
dinamica differente a seguito del fenomeno in osservazione.
Riguardo alle variabili controllate sia nel corpo idrico donatore
che in quello ricevente, dovranno essere preventivamente definiti i
criteri, che verranno riportati nel piano di emergenza, per i quali
si dovra' procedere all'interruzione del prelievo idrico e della
ricarica controllata.