Acque: al via l'elenco delle sostanze preoccupanti per il consumo umano. In particolare, la decisione di esecuzione (Ue) della Commissione 19 gennaio 2022, 2022/679 (in G.U.C.E. L del 27 aprile 2022, n. 124) ha istituito un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.In particolare, quest'ultimo provvedimento ha espressamente previsto l’istituzione di un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica quando presenti nelle acque destinate al consumo umano («elenco di controllo»). Questo elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza e composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi.
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Ora, con la decisione 2022/679 vengono rese note le prime due sostanze che rientrano nell'elenco.
Di seguito il testo della decisione.
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Decisione di esecuzione (Ue) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022 che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio
(in G.U.C.E. L del 27 aprile 2022, n. 124)
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano[1]GU L 435 del 23.12.2020, pag.1. in particolare l’articolo 13, paragrafo 8, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2020/2184 prevede l’istituzione di un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica quando presenti nelle acque destinate al consumo umano («elenco di controllo»). L’elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza e composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi.
(2) Conformemente all’articolo 13, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/2184, il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo devono essere inseriti nel primo elenco di controllo in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana. Sulla base delle più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sui parametri relativi all’acqua potabile[2]Raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’11 settembre 2017,«Drinking Water Parameter Cooperation Project Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking
Water Directive)» - https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/WHO_parameter_report.pdf., la presente decisione di esecuzione dovrebbe stabilire valori indicativi di 300 ng/l per il nonilfenolo e di 1 ng/l per il 17-betaestradiolo.
(3) Per consentire la misurazione dei valori indicativi con un grado accettabile di precisione senza comportare costi eccessivi, per il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo sono precisati i limiti di quantificazione definiti nella direttiva 2009/90/CE della Commissione[3]Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36)..
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano di cui all’articolo 13, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/2184 figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
ELENCO DI CONTROLLO DELLE SOSTANZE E DEI COMPOSTI CHE DESTANO PREOCCUPAZIONE PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Denominazione della sostanza/del gruppo di sostanze o del composto/gruppo di composti | Numero CAS | Numero UE | Valore indicativo (ng/l) | Limite di quantificazione[4]Limite di quantificazione quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/90/CE. (ng/l) | Metodo di analisi possibile |
17-betaestradiolo | 50-28-2 | 200-023-8 | 1 | ≤ 1 | - |
nonilfenolo[5]Queste sostanze erano precedentemente note con i numeri CAS 25154-52-3 e 104-40-5. | 84852-15-3 | 284-325-5 | 300 | ≤ 300 | EN ISO 18857-2 |
Note
1. | ↑ | GU L 435 del 23.12.2020, pag.1. |
2. | ↑ | Raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’11 settembre 2017,«Drinking Water Parameter Cooperation Project Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive)» - https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/WHO_parameter_report.pdf. |
3. | ↑ | Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36). |
4. | ↑ | Limite di quantificazione quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/90/CE. |
5. | ↑ | Queste sostanze erano precedentemente note con i numeri CAS 25154-52-3 e 104-40-5. |