Acque marine: aggiornati i parametri e gli obiettivi ambientali

La norma principale di riferimento resta il decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190

Aggiornata la determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e la definizione dei traguardi ambientali con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2019, n. 69 del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2019. 

 

Per effetto:

  • all'allegato I sono determinati i requisiti del buono stato ambientale delle  acque marine,  di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni;
  • all'allegato II sono definiti i traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del  decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190 e  successive  modificazioni.

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Di seguito il testo del D.M. 15 febbraio 2019 i cui allegati sono disponibili ai link in fondo alla pagina.

 

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2019 

 

Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale  delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali. (19A01951)

 

in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2019, n. 69

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista  la legge  23  agosto 1988,  n.  400, recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo e  ordinamento  della  Presidenza   del

Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006,  n. 233,  recante  «Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n. 181,

recante  disposizioni  urgenti  in   materia   di  riordino   delle

attribuzioni della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri e  dei

Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni

in  materia  di funzioni  e  organizzazione  della Presidenza   del

Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto  legislativo 30  luglio  1999, n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40

relativi  alle   attribuzioni   e  all'ordinamento   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del  Presidente del  Consiglio  dei ministri  10

luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento  di organizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare,

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli

Uffici di diretta collaborazione»;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per

la difesa del mare;

Visto il decreto  legislativo 31  marzo  1998, n.  112,  recante:

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone

di  protezione  ecologica oltre   il   limite  esterno   del   mare

territoriale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e successive

modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista  la direttiva  2008/56/CE  del Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro  per l'azione

comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  2010,  n.  190,   di

recepimento della  citata  direttiva 2008/56/CE,  che  individua le

azioni strategiche  in  materia di  ambiente  marino da  realizzare

nell'ambito  della  regione  del   Mar   Mediterraneo   e  relative

sottoregioni;

Considerato  che ai  sensi  dell'art. 7,  comma  2, del  decreto

legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azioni  e fasi  di

attuazione della strategia per l'ambiente marino,  e' previsto,  tra

l'altro, che la determinazione del buono stato  ambientale (GES)  di

cui all'art. 9 e la definizione dei traguardi ambientali (Target)  di

cui all'art. 10 siano aggiornate,  successivamente  all'elaborazione

iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o  sottoregione marina,

sulla base delle procedure previste da tali articoli;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n.

190, il quale prevede che: «il Ministero dell'ambiente,  avvalendosi

del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la  Conferenza

unificata, i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine

sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto

conto delle pressioni e degli impatti  di  cui all'allegato  III  e

segnatamente delle caratteristiche  fisico  chimiche, dei  tipi  di

habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia,  di

cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3  ottobre  2010,

  1. 190, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi

del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la  Conferenza

unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati,

al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo  conto delle

pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato  III  e

dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate  nell'allegato

IV.»;

Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con  la  quale,

con riferimento al secondo ciclo di attuazione  delle strategie  per

l'ambiente  marino  (2018-2023), la  Commissione  ha modificato  la

direttiva 2008/56/CE del Parlamento  europeo  e del  Consiglio  per

quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi  da  prendere in

considerazione  ai  fini dell'elaborazione   delle   strategie  per

l'ambiente marino, contenuti nell'allegato III;

Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare (Gazzetta Ufficiale n. 284 del

6 dicembre 2018), recante attuazione della direttiva  (UE) 2017/845,

del  17  maggio 2017,  che  modifica la  direttiva  2008/56/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda gli  elenchi

indicativi  di  elementi da  prendere  in considerazione  ai   fini

dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino;

Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la

Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche  alla direttiva

2008/56/CE  e  ha provveduto  a  definire i  criteri  e le   norme

metodologiche relative al buono stato ecologico delle  acque marine,

nonche' le specifiche e i metodi standardizzati  di  monitoraggio e

valutazione per garantire il rispetto  degli  obblighi connessi  al

secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011,

  1. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione diZone  di

protezione  ecologica  del Mediterraneo nord-occidentale,  del  Mar

Ligure e del Mar Tirreno»;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive

modificazioni e integrazioni, con cui il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire  il

Comitato Tecnico  istituzionale  previsto dall'art.  5  del decreto

legislativo 3 ottobre  2010,  n. 190,  per  il coordinamento  delle

attivita' ivi previste;

Considerato che il menzionato Comitato  tecnico  include tutte  le

amministrazioni competenti  in  materia di  attuazione  del decreto

legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, nonche' tutte le  regioni e  una

rappresentanza    dell'Unione    delle   province     italiane     e

dell'Associazione nazionale comuni italiani;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente e  della  tutela del

territorio  e  del mare  n.  249 del  17  ottobre 2014   (Gazzetta

Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) recante la «Determinazione dei

requisiti del buono stato ambientale  e  Definizione dei  traguardi

ambientali con il quale si e' provveduto a determinare  i  requisiti

del buono stato ambientale  per  le acque  marine  e a  definire  i

traguardi ambientali, come previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto

legislativo 3 ottobre 2010, n. 190»;

Visto l'Atto di indirizzo contenente  le  priorita'  politiche del

Ministro dell'ambiente per l'anno 2018, approvato  con  decreto del

Ministro n. 256 del 28 settembre 2017;

Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei ministri,

registrato presso la Corte dei conti, con  il  quale alla  dott.ssa

Maria Carmela Giarratano e' stato conferito l'incarico  dirigenziale

di direttore generale della direzione  generale  per la  protezione

della natura e del mare, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, a decorrere dal  4

dicembre 2017, per un periodo di tre anni;

Considerato che a seguito  delle riunioni  del  predetto Comitato

tecnico svoltesi rispettivamente in data 9 e 10 luglio e 18 settembre

2018 e' stato  approvato  il documento  relativo  alla proposta  di

aggiornamento della valutazione ambientale e  della  definizione di

Buono Stato Ambientale (GES)  e  Traguardi Ambientali  (Target)  per

ciascuno degli 11 Descrittori della Strategia marina;

Considerato che il  Ministero dell'ambiente  e  della tutela  del

territorio  e  del mare,   con   il  supporto   tecnico-scientifico

dell'Istituto superiore per la ricerca e  la  protezione ambientale

(ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma  2, del  decreto

legislativo 3 ottobre 2010,  n.  190, ad  assicurare,  con adeguate

modalita' operative, incluso l'uso del proprio  sito  internet, che

siano  tempestivamente  redatte,  pubblicate   e   sottoposte  alle

osservazioni del pubblico, anche in  forma  sintetica, informazioni

relative  alla  valutazione aggiornata  dello  stato  dell'ambiente

marino, alla determinazione del buon stato ambientale ed ai traguardi

ambientali;

Considerato che nella riunione  del Comitato  tecnico  in data  4

dicembre  2018  e' stata  definitivamente  approvata  la   proposta

sull'aggiornamento  della  definizione di  buono  stato ambientale,

tenendo conto degli esiti della prevista consultazione pubblica;

Rilevato, pertanto, che e' necessario procedere, nel  rispetto  dei

criteri e delle previsioni normative  sopra  citate, a  determinare

l'aggiornamento sia dei requisiti del buono stato ambientale  per  le

acque marine che dei traguardi ambientali al fine  di conseguire  il

buono stato ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'art.  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del

17 gennaio 2019;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

               Determinazione del buono stato ambientale

 

  1. I requisiti del buono stato ambientale delleacque  marine, di

cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre  2010, n.

190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato I, che

costituisce parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2

                Definizione dei traguardi ambientali

 

  1. I traguardi ambientali, al fine diconseguire  il buono  stato

ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del  decreto legislativo  3

ottobre 2010,  n.  190 e  successive  modificazioni,  sono definiti

nell'allegato II,  che  costituisce parte  integrante  del presente

decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Allegati

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