È corsa contro il tempo sull'emergenza legislativa nazionale in materia di depurazione delle acque. Con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2017 è stato infatti attribuito al professor Enrico Rolle il ruolo di commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.
Tra i compiti del nuovo commissario:
- realizzare un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare gli incarichi;
- stilare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulla criticità eventualmente riscontrate.
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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2017
Nomina del prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario unico per
il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di
condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il
19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)
in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque
reflue. (17A03754)
in Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2017, n. 128
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista, in particolare, la parte terza del predetto decreto
legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di
recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE del 21
maggio 1991;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
19 luglio 2012 nella Causa C-565/10, che ha condannato l'Italia per
violazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
10 aprile 2014 - Causa C-85/13, che ha condannato l'Italia per la
violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, relativa alla
destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione a coprire gli
interventi che attengono ai settori del collettamento e depurazione
delle acque nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia);
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in
particolare, l'art. 7, comma 7, che prevede la possibilita' di
procedere, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione
degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione, attivando la procedura di
esercizio del potere sostitutivo del Governo prevista dall'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso appositi
Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i
quali, ai sensi del citato art. 7, comma 7, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, si e' proceduto alla nomina di vari
Commissari straordinari con il compito di provvedere alla
progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori relativi agli
interventi da eseguirsi negli agglomerati, soggetti alle procedure di
infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, rispettivamente oggetto delle
condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio
2012 (causa C-565/19) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/2013);
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e, in
particolare, l'art. 2, con il quale si stabilisce che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle
regioni interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e
amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di
interessi, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di
infrazione in essere mediante gli interventi necessari sui sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in
relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne, non
ancora dichiarati conformi alla data dell'entrata in vigore dello
stesso decreto-legge;
Vista la tabella acquisita dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nella quale sono riportati gli
agglomerati oggetto delle richiamate procedure di infrazione n.
2004/2034 e n. 2009/2034;
Tenuto conto che e' necessario, pertanto, nominare un Commissario
straordinario unico, ai sensi del comma 1, del richiamato art. 2, del
decreto-legge n. 243 del 2016;
Visto il curriculum vitae del prof. Enrico Rolle;
Ritenuto che il prof. Rolle sia in possesso di capacita' adeguate
alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e
alle esperienze maturate;
Vista la dichiarazione resa dal prof. Enrico Rolle in ordine alla
insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita', ai
sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39, nonche' di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;
Sentiti i Presidenti delle regioni interessate, come previsto dal
menzionato art. 2, comma l, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Maria Elena Boschi e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Nomina del Commissario unico
1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio
2017, n. 18, il prof. Enrico Rolle e' nominato Commissario
straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo
possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e
il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di collettamento,
fognatura e depurazione delle acque reflue. Il Commissario
straordinario resta in carica per un triennio a decorrere dalla data
del presente provvedimento.
Art. 2
Compiti del Commissario unico
1. Il Commissario straordinario unico, al fine di evitare
l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, effettua gli
interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto
delle condanne, di cui alla tabella allegata, non ancora dichiarati
conformi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando
l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto
stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per
un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle
opere.
2. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto,
il Commissario straordinario unico predispone, ai sensi dell'art. 2,
comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di
qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la
predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di
progettazione, di importo inferiore a 1 milione di euro, degli
interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di
infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo e' trasmesso entro
sessanta dalla predisposizione, anche per posta elettronica
certificata (pec), all'Autorita' nazionale anticorruzione, per le
verifiche di competenza.
3. Il Commissario presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2, comma
2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione
sullo stato di attuazione degli interventi e sulle criticita'
eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo
Ministro alle Camere per l'inoltro alle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
4. Al Commissario straordinario unico si applicano, inoltre, le
previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi
5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
Art. 3
Compenso del Commissario unico
1. Ai sensi all'art. 2, comma 3 del citato decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, al Commissario straordinario unico e'
corrisposto esclusivamente un compenso determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nella misura e con le modalita' di cui
al comma 3, dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi, composto da una parte fissa e da una variabile in ragione
dei risultati conseguiti.
Art. 4
Segreteria tecnica, risorse umane e strumentali
1. Il Commissario unico si avvale, per il triennio 2017-2019, ai
sensi dell'art. 2, comma 10, del menzionato decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, di una segreteria tecnica composta da non piu' di 6
membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di
comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore
dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo
decreto e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a
ciascun componente della segreteria, nei limiti di una spesa
complessiva per il compenso dei membri della segreteria tecnica non
superiore a 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2017-2019, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione, di
cui all'art. 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Il Commissario unico si avvale altresi', ai sensi dell'art. 2,
comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, sulla base
di apposite convenzioni, di societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli
enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente,
istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano
nelle aree di intervento, utilizzando risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle suddette
convenzioni sono poste a carico dei quadri economici degli interventi
da realizzare.
Art. 5
Cessazione dall'incarico dei Commissari nominati
ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014
1. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, i
Commissari straordinari, gia' nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, a seguito delle sentenze
di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate
il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa
C-85/13) cessano dal proprio incarico, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
del decreto-legge n. 243 del 2016.
2. I Commissari straordinari di cui al comma l sono tenuti ad
eseguire, nei tempi e con le modalita' stabiliti, tutti gli
adempimenti previsti dall' art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti uffici, per il
controllo, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

