Acque per consumo umano: attuata la direttiva 2020/2184 sulla qualità

Acque consumo
Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 introduce il concetto di "approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio", per la quale è stata disposta l'istituzione di una commissione nazionale ad hoc

Acque per consumo umano: attuata la direttiva 2020/2184 sulla qualità. Così ha disposto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, n. 55. Per effetto è abrogato il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

 

Gli obiettivi

Obiettivi del provvedimento sono:

  • la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite;
  • il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano.

 

Un nuovo approccio

Importantissimo il concetto di "approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio" finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura.

 

I contenuti

Definiti anche:

  • il campo di applicazione e le esenzioni;
  • i punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati;
  • la valutazione e la gestione del rischio: delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano; del sistema di fornitura idro-potabile; dei sistemi  di distribuzione idrica interni;
  • i requisiti minimi di igiene per: i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano; i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano;
  • le sanzioni.

Disposta, infine, l'istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua.

Di seguito il testo del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 

Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano. (23G00025) 

(Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, n.55)

 Vigente al: 21-3-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in

particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea

2021», e in particolare articolo  21,  recante  «Principi  e  criteri

direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva   (UE)   2020/2184,

concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano»;

Vista la direttiva (UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle  acque

destinate al consumo umano;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i

requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce

l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel

campo della sicurezza alimentare;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al

sistema penale»;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2001,  n.  31,  recante

«Attuazione della direttiva 98/83/CE  relativa  alla  qualita'  delle

acque destinate al consumo umano»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

Visto il decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2009/54/CE  sull'utilizzazione  e   la

commercializzazione delle acque minerali naturali»;

Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132  recante  «Istituzione  del

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991,  recante

«Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente  della

Repubblica 24 maggio 1988,  n.  236,  relativo  all'attuazione  della

direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate

al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15  della  legge  16  aprile

1987, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,  n.  174,

recante «Regolamento  concernente  i  materiali  e  gli  oggetti  che

possono  essere  utilizzati  negli  impianti  fissi  di   captazione,

trattamento, adduzione  e  distribuzione  delle  acque  destinate  al

consumo umano»;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017,  recante

«Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati

II  e  III  della  direttiva  98/83/CE  sulla  qualita'  delle  acque

destinate al consumo umano. Modifica degli  allegati  II  e  III  del

decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31»;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta del 21 dicembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 16 febbraio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le

politiche di coesione e il PNRR e della salute,  di  concerto  con  i

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,

della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese  e  del

made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle

foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli  affari

regionali e le autonomie;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1 

                              Obiettivi 

1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate

al consumo umano.

2. Gli obiettivi del presente  decreto  sono  la  protezione  della

salute umana dagli effetti negativi  derivanti  dalla  contaminazione

delle acque destinate al consumo  umano,  assicurando  che  le  acque

siano salubri e pulite, nonche' il  miglioramento  dell'accesso  alle

acque destinate al consumo umano.

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni

seguenti:

a)  «acque  destinate  al  consumo  umano»,  in  prosieguo  anche

denominate «acque potabili»:

1) tutte le acque trattate o  non  trattate,  destinate  a  uso

potabile, per la preparazione  di  cibi,  bevande  o  per  altri  usi

domestici, in locali sia pubblici che privati,  a  prescindere  dalla

loro origine, siano esse fornite tramite una rete  di  distribuzione,

mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque  di

sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;

2)  tutte  le  acque  utilizzate  in  un'impresa  alimentare  e

incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano  nel

corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione

o immissione sul mercato;

b) «allacciamento idrico»:  la  condotta  idrica  derivata  dalla

condotta principale e relativi dispositivi ed  elementi  accessori  e

attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o  piu'  utenti;

esso di norma inizia dal punto di innesto sulla  condotta  principale

della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al

punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce

parte della  rete  del  gestore  idrico  integrato,  che  ne  risulta

pertanto responsabile, salvo comprovate cause  di  forza  maggiore  o

comunque  non  imputabili  al   gestore   stesso,  ivi   inclusa  la

documentata  impossibilita'  del  gestore  idro-potabile di  accedere

o intervenire su  tratti  di  rete  idrica  ricadenti  in  proprieta'

privata;

c) «area di ricarica o  alimentazione»:  la  porzione  di  bacino

idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee,

sotteso alla sezione  o  punto  di  prelievo  idropotabile.  Sono  da

considerare nell'area di alimentazione anche le eventuali porzioni di

bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente  mediante

opere di trasferimento idrico;

d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»:

il sistema informativo  centralizzato,  istituito  presso  l'Istituto

Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19;

e)  «autorita'  sanitaria  locale  territorialmente  competente»:

l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda Unita'  Sanitaria  Locale

(AUSL) o altro ente pubblico  deputato  a  svolgere  controlli  sulla

salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela

della  salute  pubblica,  come  individuato  da  norme  nazionali   e

regionali;

f) «casa o chiosco dell'acqua»: un'unita' distributiva aperta  al

pubblico che eroga acqua  destinata  al  consumo  umano  generalmente

affinata,  refrigerata  e  addizionata  di  anidride  carbonica,   al

consumatore direttamente in loco;

g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque  (CeNSiA)»:  la

struttura funzionale all'attuazione del presente decreto,  attribuita

all'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19;

h) «controllo della qualita' delle  acque  destinate  al  consumo

umano»: l'insieme di attivita' effettuate regolarmente in conformita'

all'articolo 12, per garantire che le acque  erogate  soddisfino  nel

tempo gli obblighi generali di  cui  all'articolo  4,  nei  punti  di

rispetto delle conformita' indicati all'articolo 5;

i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»:  gli  immobili  di

grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico,  o  parti  di  detti

edifici,  in  particolare  per  uso  pubblico,  con  numerosi  utenti

potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati

in allegato VIII;

l) «Ente di governo dell'ambito territoriale  ottimale»  (EGATO):

l'organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun

Ambito   Territoriale   Ottimale   (ATO),   al   quale    partecipano

obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO  e  al  quale  e'

trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in  materia

di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo 147,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m)  «evento  pericoloso»:  un  qualsiasi  evento  che   introduce

pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano

o che non riesce a eliminarli da tale sistema;

n)  «gestore  idro-potabile»:  il  gestore  del  servizio  idrico

integrato cosi' come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera  r),

del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  chiunque

fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante  una  rete

di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o  mobili,

o impianti idrici  autonomi,  o  anche  chiunque  confeziona  per  la

distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in  bottiglie

o altri contenitori;

o) «filiera idro-potabile»: l'insieme dei processi che presiedono

alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al  consumo  umano,

comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo,

che possono avere effetti sulla qualita' dell'acqua; sono parte della

filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in  connessione  con

gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate  acque

da destinare al consumo umano, le  fasi  di  prelievo  delle  risorse

idriche da destinare al consumo  umano,  o,  piu'  in  generale,  gli

approvvigionamenti di risorse idriche anche  di  origine  diversa  da

destinare  al  consumo  umano,  il  trattamento,  lo  stoccaggio,  il

trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al  consumo  umano,

fino ai punti d'uso;

p) «sistema di fornitura idro-potabile»:  l'insieme  di  risorse,

sistemi e attivita'  operate  dal  gestore  idro-potabile  a  partire

dall'approvvigionamento  delle  risorse   idriche,   comprendendo   i

trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna;

sono altresi' considerati gestori  idro-potabili  gli  operatori  del

settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e

operano quali fornitori di acqua;

q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario,

il titolare, l'amministratore, il  direttore  o  qualsiasi  soggetto,

anche se delegato o  appaltato,  che  sia  responsabile  del  sistema

idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e  privati,

collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;

r) «impresa alimentare»:  un'impresa  alimentare  quale  definita

all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;

s) «indicatori di perdite idriche di rete», da utilizzare ai fini

della  valutazione  dei  miglioramenti  conseguiti  ai  sensi   della

direttiva  2000/60/CE:   gli   indicatori   specificamente   definiti

nell'allegato  A  (RQTI)   alla   deliberazione   dell'Autorita'   di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR;

t) «misura di controllo»: ogni azione o attivita' posta in essere

nella filiera idro-potabile per  prevenire,  eliminare  o  ridurre  a

livello accettabile un rischio correlato  al  consumo  dell'acqua  o,

comunque, un'alterazione indesiderata della qualita' dell'acqua;

u) «monitoraggio»: l'esecuzione di una  sequenza  pianificata  di

osservazioni o misurazioni su elementi  significativi  della  filiera

idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni  della

qualita'  dell'acqua;  per  monitoraggio  operativo  si  intende   la

sequenza  programmata  di  osservazioni  o  misure  per  valutare  il

regolare funzionamento delle «misure di controllo»  poste  in  essere

nell'ambito della filiera idro-potabile;

v) «operatore del settore alimentare»: un operatore  del  settore

alimentare quale definito all'articolo 3, punto  3,  del  regolamento

(CE) n. 178/2002;

z) «operatore economico», riferito a reagenti chimici e materiali

filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento  delle  acque

destinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica  che

sottopone ai processi di  certificazione  e  di  autorizzazione  tali

prodotti  in  conformita'  all'articolo  11,  che  puo'   essere   il

fabbricante,  l'importatore,  il  distributore  o  il  rappresentante

autorizzato;

aa)  «pericolo»:  un  agente   biologico,   chimico,   fisico   o

radiologico  contenuto  nell'acqua,  o   relativo   alla   condizione

dell'acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;

bb) «piano di sicurezza dell'acqua»: il piano attraverso il quale

e' definita  ed  implementata  l'analisi  di  rischio  della  filiera

idro-potabile, effettuata in conformita' all'articolo  6,  articolata

in valutazione, gestione  del  rischio,  comunicazione  ed  azioni  a

queste  correlate.  Esso  comprende,  per  i  differenti  aspetti  di

competenza:

1) una  valutazione  e  gestione  del  rischio  delle  aree  di

alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al  consumo

umano, effettuata in  conformita'  all'articolo  7,  con  particolare

riguardo ai piani di tutela delle acque;

2) una valutazione  e  gestione  del  rischio  del  sistema  di

fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di

fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento,  lo

stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo  umano

fino al punto di consegna, effettuata in conformita' all'articolo 8;

3) una valutazione  e  gestione  del  rischio  dei  sistemi  di

distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in  conformita'

all'articolo 9;

cc)  «punto  di  consegna»:  il  punto  in  cui  la  condotta  di

allacciamento  idrico  si  collega  all'impianto  o   agli   impianti

dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e' posto  in

corrispondenza   del   misuratore   dei   volumi   (contatore).    La

responsabilita' del gestore idrico integrato si estende fino  a  tale

punto di  consegna,  salvo  comprovate  cause  di  forza  maggiore  o

comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata

impossibilita' del gestore di accedere o  intervenire  su  tratti  di

rete idrica ricadenti in proprieta' privata;

dd) «punto di  utenza»  o  «punto  d'uso»:  il  punto  di  uscita

dell'acqua destinata al consumo umano, da cui  si  puo'  attingere  o

utilizzare  direttamente  l'acqua,  generalmente   identificato   nel

rubinetto;

ee) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»:  l'insieme

delle  condotte,  apparecchiature  e  manufatti  messi  in  opera   e

controllati  dal  gestore  idro-potabile  per  alimentare  le  utenze

private e i servizi pubblici;

ff) «rischio»: una combinazione della probabilita' di  un  evento

pericoloso e della  gravita'  delle  conseguenze  se  il  pericolo  e

l'evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;

gg) «Sistema Informativo Nazionale  per  la  Tutela  delle  Acque

Italiane (SINTAI)»: lo strumento per la raccolta e  diffusione  delle

informazioni relative allo stato di qualita' delle  acque  interne  e

marine sviluppato e gestito dall'Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le  finalita'  di  cui

alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  in

coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI,  gestito  da

ISPRA, e' il nodo nazionale «Water  Information  System  for  Europe»

(WISE), come definito dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare 17  luglio  2009,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009,  n.  203  «Individuazione  delle

informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo  scambio  e

l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei  rapporti

conoscitivi sullo stato di attuazione  degli  obblighi  comunitari  e

nazionali in materia di acque» e lo strumento per la trasmissione dei

dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al Regolamento (CE)  n.

401/2009 del Parlamento Europeo;

hh) «sistema o impianto di distribuzione  interno»,  anche  detto

«rete  di  distribuzione  interna»  o   «sistema   di   distribuzione

domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati

fra i rubinetti normalmente utilizzati  per  le  acque  destinate  al

consumo umano in locali sia pubblici  che  privati,  e  la  «rete  di

distribuzione del gestore  idro-potabile»,  connesso  a  quest'ultima

direttamente o attraverso l'allacciamento idrico;

ii) «zona di fornitura idro-potabile», di seguito anche «zona  di

fornitura» o «water supply zone»: un'area all'interno della quale  le

acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la

loro qualita' puo' essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla

base di evidenze oggettive.

                               Art. 3 

                 Campo di applicazione ed esenzioni 

1. Il presente decreto non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali  ai  sensi

del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;

b) alle acque considerate medicinali  a  norma  della  pertinente

legislazione;

c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1), lettera  a,  punto

2), se:

1)  provenienti  da   fonti   di   approvvigionamento   proprie

dell'operatore alimentare, in quanto  soggette  agli  obblighi  e  ai

provvedimenti correttivi della pertinente legislazione  alimentare  e

in particolare comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei

punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il  rispetto

per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti  A

e B;

2) la loro  qualita'  non  puo'  avere  conseguenze  dirette  o

indirette sulla salubrita' del prodotto  alimentare  finale,  secondo

quanto valutato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente;

d) alle acque destinate esclusivamente  a  quegli  usi  specifici

diversi da quello  potabile,  ivi  incluse  quelle  utilizzate  nelle

imprese alimentari, la cui qualita' non abbia ripercussioni,  dirette

o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero  perche'

regolate   da   diversa   specifica   normativa,   come   individuate

nell'allegato V.

2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie  o

contenitori e destinate alla vendita o utilizzate  nella  produzione,

preparazione o trattamento di alimenti,  devono  essere  conformi  al

presente decreto fino al punto di rispetto della conformita'  di  cui

all'articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora  siano  destinate  ad

essere ingerite o  si  preveda  ragionevolmente  che  possano  essere

ingerite da  esseri  umani,  devono  da  quel  punto  in  poi  essere

considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.

3.  Le  acque  destinate  al  consumo  umano  prodotte  dalle  case

dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino  al  punto

di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

e), e,  rientrando  nell'attivita'  di  somministrazione  diretta  al

pubblico di bevande, devono da quel punto in poi  essere  considerate

alimenti.

4. Le acque destinate al consumo  umano  richiamate  al  precedente

comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1  a

5 e all'allegato I, Parti A e B.

5.  Le  navi  che  eseguono  la  desalinizzazione  dell'acqua,   il

trasporto passeggeri e operano in  veste  di  gestori  idro-potabili,

sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui  agli  articoli

da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati.

6. I requisiti minimi di  cui  all'allegato  I,  Parte  A,  non  si

applicano all'acqua di sorgente  di  cui  al  decreto  legislativo  8

ottobre 2011, n. 176.

7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10  m³

di acqua al giorno o che servono meno di 50  persone  nell'ambito  di

un'attivita' commerciale o  pubblica,  sono  soggetti  soltanto  alle

disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 13,  14  e

15, e ai pertinenti allegati.

                               Art. 4 

                          Obblighi generali 

1. Le acque destinate al consumo  umano  devono  essere  salubri  e

pulite.

2. Ai  fini  dell'osservanza  dei  requisiti  minimi  previsti  dal

presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri  e

pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non devono contenere microrganismi,  virus  e  parassiti,  ne'

altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali  da  rappresentare

un potenziale pericolo per la salute umana;

b) devono soddisfare i requisiti minimi  stabiliti  nell'allegato

I, Parti A, B e D;

c) devono essere conformi ai valori per  parametri  supplementari

non riportati nell'allegato I e fissati ai  sensi  dell'articolo  12,

comma 13;

d) devono essere adottate le  misure  necessarie  previste  dagli

articoli da 5 a 15.

3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non  puo'

avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente

della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale  da  avere

ripercussione  sulla  tutela  della  salute  umana,   ne'   l'aumento

dell'inquinamento delle acque destinate alla loro produzione.

4. I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua

al giorno  o  che  servono  almeno  50.000  persone,  effettuano  una

valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali  miglioramenti

in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli

indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all'articolo  2,

comma 1, lettera s).

5. ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della  valutazione

e alla elaborazione del tasso  medio  di  perdita  idrica  nazionale,

trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026.

6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da

adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso  medio

di perdita  idrica  stabilito  dalla  Commissione  europea  con  atto

delegato previsto entro il 12 gennaio 2028,  e'  stabilito  un  piano

d'azione contenente una serie di misure da adottare  per  ridurre  il

tasso di perdita idrica  nazionale,  nel  caso  in  cui  quest'ultimo

superi la soglia media stabilita dalla commissione.

                               Art. 5 

    Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati 

1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e  B,

devono essere rispettati:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel

punto  di  consegna,  ovvero,  ove  sconsigliabile  per   difficolta'

tecniche o  pericolo  di  inquinamento  del  campione,  in  un  punto

rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile

prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza  in  cui  queste

fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno

dei locali pubblici e privati;

b) per le  acque  destinate  al  consumo  umano  fornite  da  una

cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;

c) per  le  acque  confezionate  in  bottiglie  o  contenitori  e

destinate al consumo umano, nel punto in  cui  sono  confezionate  in

bottiglie o contenitori;

d) per le acque destinate al  consumo  umano  utilizzate  in  una

impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;

e) per le acque prodotte dalle  case  dell'acqua,  nel  punto  di

consegna alla casa dell'acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di

quanto disposto in articolo 3, comma 3.

2. Per le acque fornite attraverso la  rete  di  distribuzione  del

gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia  adempiuto

agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro

sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo  2,

comma 1, lettera cc.

3. Per le acque fornite  attraverso  il  sistema  di  distribuzione

interno, il relativo gestore assicura che i valori  di  parametro  di

cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel

punto di utenza all'interno dei locali  pubblici  e  privati.  A  tal

fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del  sistema

di  distribuzione  interno  assicura  l'adempimento  degli   obblighi

previsti all'articolo 9.

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista

il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera  a),  pur  essendo

nel  punto  di  consegna   rispondenti   ai   valori   di   parametro

nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi  a  tali  valori  al

rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al

sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:

a)  l'autorita'  sanitaria  locale  territorialmente   competente

dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre

il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo  la

fornitura, quali, ad esempio:

1) provvedimenti correttivi da adottare da  parte  del  gestore

del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;

2) ferma restando la responsabilita' primaria di intervento del

gestore  del  sistema  di  distribuzione  interno,  raccomandando  al

gestore idro-potabile di adottare  altre  misure  per  modificare  la

natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura,  quale

ad esempio  la  possibilita'  di  impiego  di  adeguate  tecniche  di

trattamento, tenendo conto della fattibilita' tecnica e economica  di

tali misure;

b) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente ed il

gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza,  provvedono

affinche' i consumatori interessati  siano  debitamente  informati  e

consigliati sugli eventuali  provvedimenti  e  sui  comportamenti  da

adottare.

                               Art. 6 

Obblighi generali per l'approccio alla  sicurezza  dell'acqua  basato

                             sul rischio 

1. L'approccio basato sul rischio e'  finalizzato  a  garantire  la

sicurezza  delle  acque  destinate  al  consumo  umano  e   l'accesso

universale ed equo all'acqua  in  conformita'  al  presente  decreto,

implementando un controllo olistico di eventi pericolosi  e  pericoli

di  diversa  origine  e  natura  -  inclusi  i  rischi  correlati  ai

cambiamenti climatici, alla protezione  dei  sistemi  idrici  e  alla

continuita' della fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse

ai rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il  profilo

dei costi e limitando analisi e oneri  su  questioni  non  rilevanti,

coprendo   l'intera   filiera   idropotabile,   dal   prelievo   alla

distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua

specificati all'articolo  5  e  garantendo  lo  scambio  continuo  di

informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili

e le autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale.

2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:

a)  una  valutazione  e  gestione  del  rischio  delle  aree   di

alimentazione per i punti  di  prelievo  di  acque  da  destinare  al

consumo umano, in conformita' all'articolo 7;

b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun  sistema  di

fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il  trattamento,  lo

stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo  umano

fino al punto di consegna, effettuata dai  gestori  idro-potabili  in

conformita' all'articolo 8;

c)  una  valutazione  e  gestione  del  rischio  dei  sistemi  di

distribuzione  interni  per  gli  edifici  e  locali  prioritari,  in

conformita' all'articolo 9.

3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2,

si basa sui  principi  generali  della  valutazione  e  gestione  del

rischio  stabiliti  dalla  Organizzazione  Mondiale  della   Sanita',

trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani

di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanita'

(ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive  modifiche  e

integrazioni.

4. Le regioni  e  province  autonome  effettuano  e  approvano  una

valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per  i

punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano  di  cui  al

comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto  ai

sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  e

attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA

ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a  disposizione  delle

Autorita' ambientali regionali, delle Autorita' sanitarie regionali e

locali, delle Autorita' di bacino distrettuali, del  Ministero  della

salute, del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

nonche' dei gestori idro-potabili operanti nei territori  di  propria

competenza.

5. La valutazione e gestione del rischio di  cui  al  comma  4,  e'

effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata  a

intervalli periodici non superiori a  sei  anni,  e,  se  necessario,

aggiornata.

6. La valutazione e gestione  del  rischio  relativa  alla  filiera

idro-potabile di cui al  comma  2,  lettera  b),  e'  effettuata  dai

gestori idro-potabili per la prima volta entro il  12  gennaio  2029,

riesaminata a intervalli periodici non superiori a  sei  anni  e,  se

necessario, aggiornata.

7. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:

a) dimostrano l'adeguatezza  della  valutazione  e  gestione  del

rischio della filiera idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8,

mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni

sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all'approvazione

da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle  Acque  (CeNSiA)

di cui all'articolo 19;

b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al  PSA

per  il  sistema  di  fornitura  idro-potabile  siano   costantemente

conservati, aggiornati e resi disponibili  alle  autorita'  sanitarie

territorialmente competenti, mediante condivisione degli  stessi  con

il sistema  «Anagrafe  Territoriale  dinamica  delle  Acque  potabili

(AnTeA)», secondo quanto indicato in allegato VI;  la  tracciabilita'

di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a

partire dalla prima valutazione indicata al comma 6.

8.  La  valutazione  e  gestione  del  rischio   dei   sistemi   di

distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di  cui  al

comma  2,  lettera  c),  e'  effettuata  dai  gestori  idrici   della

distribuzione interna per la prima volta entro il  12  gennaio  2029,

inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei

anni e, se necessario, aggiornata.

9.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  i   gestori   della

distribuzione idrica interna:

a)  dimostrano  su  richiesta  dell'autorita'  sanitaria   locale

territorialmente  competente,  il  rispetto  dei  requisiti  di   cui

all'articolo  9,  tenendo  conto  del   tipo   e   della   dimensione

dell'edificio;

b) assicurano che le procedure, le  registrazioni  e  ogni  altro

documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi

disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti;  la

tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita  almeno  per  gli

ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata  al  comma

8.

10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e  gestioni  del

rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle

funzioni ad esso attribuite  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  2,

lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di

sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua  di  cui  all'articolo

20.

                               Art. 7 

Valutazione e gestione del rischio delle aree  di  alimentazione  dei

      punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano 

1. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome  sulla

base delle informazioni  rese  disponibili  da  ISPRA  attraverso  il

SINTAI,  elencate  all'allegato  VII,  di  quelle  rese   disponibili

dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e  dal

gestore idro-potabile, nonche' delle  altre  informazioni  necessarie

alla valutazione e gestione del  rischio,  previste  ai  sensi  della

parte III del decreto legislativo n. 152 del  2006,  comprese  quelle

relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e dai

PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno  2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  18  agosto  2017,  n.  192,

provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle

aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare  al

consumo umano.

2.    Al    fine    di    rendere    piu'     efficace     l'azione

tecnico-amministrativa, nel caso della  presenza  di  piu'  punti  di

prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorita' ambientali

delle regioni e province autonome possono attuare  la  valutazione  e

gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare

le eventuali differenze locali.

3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:

a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i  punti

di prelievo:

1) una specificazione e mappatura delle aree  di  alimentazione

per i punti di prelievo;

2) una mappatura delle aree protette di cui  all'art.  117  del

decreto legislativo n. 152 del  2006,  ivi  incluse  quelle  definite

dall'art. 94 del medesimo decreto;

3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di  prelievo

delle aree di alimentazione; poiche' tali  dati  sono  potenzialmente

sensibili, in particolare in termini di salute pubblica  e  sicurezza

pubblica, le Autorita' ambientali delle regioni e  province  autonome

provvedono  affinche'  tali  dati   siano   protetti   e   comunicati

esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili;

4) una descrizione dell'uso del suolo, del  dilavamento  e  dei

processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i  punti  di

prelievo;

b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi  nelle

aree di alimentazione per i punti di prelievo e  la  valutazione  del

rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita' delle acque

da destinare al consumo umano; tale valutazione  prende  in  esame  i

possibili rischi  che  potrebbero  causare  il  deterioramento  della

qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa rappresentare  un

rischio per la salute umana;

c) un adeguato monitoraggio  nelle  acque  superficiali  o  nelle

acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque

da destinare a consumo umano, di  pertinenti  parametri,  sostanze  o

inquinanti selezionati tra i seguenti:

1) parametri di cui all'allegato  I,  parti  A,  B,  o  fissati

conformemente all'articolo 12, comma 12;

2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3

della lettera B, Parte  A,  dell'allegato  I  alla  parte  terza  del

decreto legislativo n. 152 del 2006;

3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti,  selezionati

sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui  alla  Tabella

1/A dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo  n.  152

del 2006;

4) inquinanti specifici dei bacini  idrografici  riportati  nei

Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri  di

cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'allegato  I  alla

parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;

5) altri  inquinanti  pertinenti  per  le  acque  destinate  al

consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base

dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera  b)  del

presente comma;

6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero  rappresentare

un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di  acque

destinate al consumo umano;

7) sostanze e  composti  inseriti  nell'«elenco  di  controllo»

stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.

4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere

utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli  articoli  82,

117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto  legislativo  n.

152 del 2006.

5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera  b),  puo'  essere

utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita' umane svolto a  norma

dell'articolo  118  del  decreto  n.  152  del   2006,   nonche'   le

informazioni relative alle pressioni significative raccolte  a  norma

dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto.

6. Le  Autorita'  ambientali  delle  regioni  e  province  autonome

scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare  tra

quelli  indicati  del  comma  3,  lettera  c),  perche'   considerati

pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli  eventi

pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o  alla

luce  delle  informazioni  comunicate   dai   gestori   idro-potabili

conformemente al comma 8.

7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma  3,  lettera

c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze  pericolose  per

la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano,

le Autorita' ambientali delle regioni  e  province  autonome  possono

utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82,

118 e 120 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  o  ad  altra

legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i  punti  di

prelievo.

8. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome, che a

vario titolo, o avvalendosi di altri enti  operativi  o  dei  gestori

idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di  alimentazione

per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a  consumo  umano,

anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono  tenute

ad informare tempestivamente le competenti autorita' sanitarie  delle

regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita'  e  delle

concentrazioni  anomale,  di   parametri,   sostanze   o   inquinanti

monitorati.

9. Le  Autorita'  ambientali  delle  regioni  e  province  autonome

provvedono altresi' a definire le procedure operative  interne  e  ad

approvare la  valutazione  e  gestione  del  rischio  delle  aree  di

alimentazione per i punti  di  prelievo  di  acque  da  destinare  al

consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del

SINTAI e trasmesse alle corrispondenti  Direzioni  regionali  e  alle

competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome.

10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio  di  cui

al comma 3, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome

provvedono affinche' siano adottate le opportune misure  di  gestione

del rischio intese a prevenire o controllare  i  rischi  individuati,

partendo dalle seguenti misure di prevenzione:

a) definizione  e  attuazione  di  misure  di  prevenzione  e  di

attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo  oltre

alle misure previste  o  adottate  ai  sensi  dell'articolo  116  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire  la

qualita' delle acque destinate al consumo umano; se  del  caso,  tali

misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di

misure di cui al  medesimo  articolo;  ove  opportuno,  le  Autorita'

ambientali  delle  regioni  e  province   autonome   provvedono,   in

collaborazione  con  i  gestori  e  altri  pertinenti  portatori   di

interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione;

b) garanzia di un  adeguato  monitoraggio  dei  parametri,  delle

sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o

in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti  di  prelievo  o

nelle acque da destinare a consumo umano, che  potrebbero  costituire

un rischio per la salute umana  attraverso  il  consumo  di  acqua  o

comportare un deterioramento inaccettabile della qualita' delle acque

destinate  al  consumo  umano  e  che  non  sono   stati   presi   in

considerazione  nel  quadro  del  monitoraggio  effettuato,   almeno,

conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo  n.

152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e' incluso nei programmi

di controllo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e);

c) valutazione della necessita' di definire o  adattare  zone  di

salvaguardia per le acque sotterranee e  superficiali,  di  cui  alle

aree protette ai sensi dell'articolo 117 del decreto  legislativo  n.

152 del 2006,  ivi  incluse  quelle  definite  dall'articolo  94  del

medesimo decreto.

11. Le Autorita'  ambientali  delle  regioni  e  province  autonome

provvedono affinche' l'efficacia delle misure di  cui  al  precedente

comma sia riesaminata ogni sei anni.

12. Le Autorita'  ambientali  delle  regioni  e  province  autonome

garantiscono  che  i  gestori  idro-potabili  abbiano  accesso   alle

informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma  3.  Sulla

base delle informazioni di cui ai commi  da  3  a  8,  le  competenti

Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni  e  province  autonome

possono:

a) imporre  ai  gestori  idro-potabili  di  effettuare  ulteriori

monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo  conto  della

disponibilita'  di  adeguati  approcci   metodologici   e   metodiche

analitiche;

b) consentire ai gestori idro-potabili di  ridurre  la  frequenza

del monitoraggio  di  un  parametro,  o  di  rimuovere  un  parametro

dall'elenco dei parametri che il gestore  di  acqua  deve  monitorare

conformemente alle disposizioni dell'articolo 12,  comma  4,  lettera

a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di

fornitura, a condizione che:

1)  non  si  tratti  di  un  parametro  fondamentale  ai  sensi

dell'allegato II, Parte B, punto 1;

2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle

evidenze  disponibili,  possa  provocare  un   deterioramento   della

qualita' delle acque destinate all'uso umano.

13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a  ridurre  la

frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro

dall'elenco dei parametri da monitorare secondo  quanto  previsto  al

comma 12,  lettera  b),  le  Autorita'  ambientali  delle  regioni  e

province  autonome  garantiscono  che  sia  effettuato  un   adeguato

monitoraggio  di  tali  parametri  al  momento  del   riesame   della

valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per  i

punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3.

14. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome e  le

Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono

ad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di  cui

all'allegato VII, riguardanti:

a) la mappatura delle aree  di  salvaguardia  e  le  stazioni  di

monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;

b) l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri

monitorati  sui  corpi  idrici  dove  sono  ubicate  le  stazioni  di

monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano;

c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009.

15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA  e

sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per  le  finalita'  di

implementazione del piano di  sicurezza  dell'acqua  del  sistema  di

fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8.

16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e  15  e  dell'articolo  6,

comma 4, ISPRA e CeNSiA,  di  concerto  con  i  rispettivi  Ministeri

vigilanti,  stabiliscono   accordi   e   protocolli   specifici   per

l'interoperabilita' dei dati di SINTAI e AnTeA.

 

                               Art. 8 

Valutazione  e  gestione  del  rischio  del  sistema   di   fornitura

                            idro-potabile 

1. I gestori idro-potabili effettuano una  valutazione  e  gestione

del   rischio   dei   propri   sistemi   di   fornitura,   attraverso

l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura  idro-potabile  e  la

successiva richiesta  di  approvazione  dello  stesso  da  parte  del

CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7.

2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti criteri:

a) tiene conto dei risultati della  valutazione  e  gestione  del

rischio effettuata conformemente all'articolo 7;

b) include un'analisi dei rischi  per  approvvigionamenti  idrici

consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine,

per le quali non siano disponibili valutazioni  specifiche  ai  sensi

del precedente comma, come, tra l'altro,  nel  caso  di  prelievo  di

acque di origine marina;

c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto  di

prelievo  al  trattamento,  allo  stoccaggio  e  alla   distribuzione

dell'acqua,  con  particolare  riguardo  alle   zone   di   fornitura

idro-potabile;

d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi  nell'ambito  del

sistema di fornitura idro-potabile, includendo  una  valutazione  dei

rischi  che  essi  potrebbero  rappresentare  per  la  salute   umana

attraverso  l'uso  delle  acque,  tenendo  conto  anche  dei   rischi

derivanti  dai  cambiamenti  climatici,  da  perdite  idriche,  dalla

vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita'

della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad  acqua

sicura;

e) definisce e pone in essere misure di controllo  adeguate  alla

prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema  di

fornitura idro-potabile, che  potrebbero  compromettere  la  qualita'

delle acque destinate al consumo umano;

f) definisce e pone in essere misure di  controllo  adeguate  nel

sistema di fornitura idro-potabile,  oltre  alle  misure  previste  o

adottate conformemente all'articolo 7, comma 10, del presente decreto

e all'articolo 116 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  per

l'attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei

punti di prelievo che  potrebbero  compromettere  la  qualita'  delle

acque destinate al consumo umano;

g)  definisce  e  pone  in  essere  un  adeguato   programma   di

monitoraggio operativo specifico per il sistema  di  fornitura  e  un

programma di controllo, conformemente all'articolo 12;

h) nei casi in  cui  la  disinfezione  rientri  nel  processo  di

preparazione o di distribuzione  delle  acque  destinate  al  consumo

umano, garantisce che sia verificata l'efficacia  della  disinfezione

applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia

mantenuta al livello piu'  basso  possibile  senza  compromettere  la

disinfezione, che  la  contaminazione  da  reagenti  chimici  per  il

trattamento sia mantenuta al  livello  piu'  basso  possibile  e  che

qualsiasi sostanza residua nell'acqua non comprometta  l'espletamento

degli obblighi generali di cui all'articolo 4;

i) include una verifica della conformita' di materiali a contatto

con le acque destinate al consumo  umano  e  di  reagenti  chimici  e

materiali filtranti impiegati per il loro  trattamento,  riguardo  ai

criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.

3. Sulla base dei risultati della valutazione del  rischio  per  il

sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai  commi

1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei  controlli

interni di  verifica  della  conformita'  sulle  acque  destinate  al

consumo umano, secondo le prescrizioni generali di  cui  all'articolo

14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:

a) possibilita' di ridurre  la  frequenza  dei  controlli  di  un

parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco  dei  parametri  da

sottoporre  a  controllo  interno,   ad   eccezione   dei   parametri

fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo  A,  in

uno dei seguenti casi:

1) sulla base del valore assunto da un parametro in  acqua  non

trattata, che  ne  comprovi  la  non  rilevanza,  conformemente  alla

valutazione  del  rischio  delle  aree  di   alimentazione   di   cui

all'articolo 7, comma 3;

2) quando un parametro  puo'  derivare  solo  dall'uso  di  una

determinata tecnica di trattamento o di un metodo di  disinfezione  o

di un materiale, che non siano utilizzati dal gestore idro-potabile;

3) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C;

4) sulla base delle valutazioni  dell'autorita'  competente  in

fase di approvazione del PSA del sistema di  fornitura  idro-potabile

da parte del CeNSiA, richiamate all'articolo 6, comma 10, per cui sia

accertato che cio' non compromette la qualita' delle acque  destinate

al consumo umano;

b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre

a controllo interno ai sensi dell'articolo  14  o  di  aumento  della

frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi:

1) sulla base del  riscontro  di  un  parametro  in  acqua  non

trattata, conformemente alla valutazione del rischio  delle  aree  di

alimentazione per i punti di prelievo di cui all'articolo 7, comma 3;

2) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C.

4.  La  valutazione  del   rischio   del   sistema   di   fornitura

idro-potabile riguarda i parametri di cui all'allegato I, parti A,  B

e C, i parametri supplementari fissati  ai  sensi  dell'articolo  12,

comma 13, nonche' le sostanze o i composti  inseriti  nell'elenco  di

controllo  stabilito  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  10,  e  i

controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12.

5. Le forniture idro-potabili che erogano, in media, tra 10  e  100

m³ di acqua al giorno o servono  tra  50  e  500  persone,  non  sono

soggetti  all'obbligo  di  applicazione  del  presente  articolo,   a

condizione  che   l'autorita'   sanitaria   locale   territorialmente

competente abbia accertato che  tale  esenzione  non  comprometta  la

qualita' delle acque destinate al consumo umano.

6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al  comma

5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo  di  controlli  interni

periodici in conformita' all'articolo 14.

                               Art. 9 

Valutazione e gestione  del  rischio  dei  sistemi  di  distribuzione

                           idrica interni 

1. I gestori della  distribuzione  idrica  interna  effettuano  una

valutazione e gestione  del  rischio  dei  sistemi  di  distribuzione

idrica interni alle strutture  prioritarie  individuate  all'allegato

VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato

I, parte D, adottando le necessarie misure preventive  e  correttive,

proporzionate al rischio, per ripristinare la  qualita'  delle  acque

nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana  derivante

da questi sistemi.

2. La valutazione e gestione del rischio effettuata  ai  sensi  del

comma 1, si basa sui principi generali della valutazione  e  gestione

del rischio stabiliti secondo le Linee Guida  per  la  valutazione  e

gestione del rischio per  la  sicurezza  dell'acqua  nei  sistemi  di

distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e  di

talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN

22/32.

3. Nei casi di non conformita' ai  punti  d'uso  nei  locali  degli

edifici prioritari di cui  al  comma  1,  ricondotte  al  sistema  di

distribuzione idrico interno o alla sua  manutenzione,  tenuto  conto

delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e

4, si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15.

4.  Le  regioni  e  province  autonome  promuovono  la   formazione

specifica sulle disposizioni del presente articolo, in  coordinamento

con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei  sistemi

idrici interni, gli idraulici e  per  gli  altri  professionisti  che

operano nei settori dei sistemi di  distribuzione  idrici  interni  e

dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano

in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito

delle attivita' di formazione professionale e  qualifica  di  cui  al

decreto 22 gennaio  2008,  n.  37,  e  di  altre  norme  regionali  o

provinciali di settore.

 

                               Art. 10 

Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con

                 le acque destinate al consumo umano 

1. Per l'espletamento degli obblighi generali di  cui  all'articolo

4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o,  in

caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in  impianti

esistenti per  il  prelievo,  il  trattamento,  lo  stoccaggio  o  la

distribuzione delle acque destinate al consumo umano e  che  possono,

in ogni modo, entrare a contatto  con  tali  acque,  non  devono  nel

tempo:

a) compromettere direttamente o indirettamente  la  tutela  della

salute umana, come previsto dal presente decreto;

b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;

c) favorire la crescita microbica;

d) causare  il  rilascio  in  acqua  di  contaminanti  a  livelli

superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle  finalita'

previste per il loro utilizzo.

2. I materiali di cui al comma 1 non devono, nel tempo,  modificare

le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con  cui  essi

vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il  rispetto

dei  valori  limite  di  emissione  degli  scarichi  idrici  previsti

nell'allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152  del

2006, e,  in  ogni  caso,  da  non  pregiudicare  il  rispetto  degli

obiettivi di qualita' dei corpi  idrici  previsti  all'articolo  101,

commi 1 e 2, del medesimo decreto.

3. Nelle more dell'adozione e  della  relativa  applicazione  degli

atti di esecuzione che la Commissione europea prevede di adottare per

stabilire requisiti minimi armonizzati per i materiali sulla base dei

principi  sanciti  nell'allegato  V,  ai  materiali  contemplati  dal

presente articolo si applicano le  disposizioni  nazionali  stabilite

nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. Ai  fini

della tutela della salute umana,  nel  caso  in  cui  sia  necessario

recepire evidenze scientifiche in letteratura, indicazioni fornite da

organismi scientifici nazionali e internazionali o atti  dell'UE,  il

Ministro della salute,  in  cooperazione  con  l'ISS,  puo'  adottare

criteri aggiuntivi  di  idoneita'  per  i  materiali  che  entrano  a

contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

 

                              Art. 11 

Requisiti minimi per i  reagenti  chimici  e  i  materiali  filtranti

  attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate

  al consumo umano. 

1. Le disposizioni del presente articolo  definiscono  i  requisiti

dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi  e  passivi  da

impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano  (in

prosieguo denominati «ReMaF»), definiti in allegato  IX,  sezione  A,

utilizzati nei processi tecnologici di  trattamento,  preparazione  e

distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo  umano,

immessi sul mercato nazionale successivamente alla data  indicata  al

comma 4.

2. I ReMaF di cui al comma  1  devono  essere  compatibili  con  le

caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le

finalita'  degli  obblighi  generali  di  cui  all'articolo   4,   in

condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non

devono nel tempo:

a) compromettere, direttamente  o  indirettamente,  la  sicurezza

dell'acqua o la sua idoneita' al consumo umano;

b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;

c) favorire indirettamente la crescita microbica;

d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a  quelli

accettabili per il raggiungimento delle  finalita'  previste  con  il

trattamento.

3. I ReMaF non devono, nel  tempo,  modificare  le  caratteristiche

degli scarichi derivanti dall'acqua con  cui  essi  vengono  posti  a

contatto, in modo tale da  non  consentire  il  rispetto  dei  valori

limite di emissione degli scarichi idrici previsti  nell'allegato  5,

alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in  ogni

caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita' dei

corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1  e  2,  del  medesimo

decreto legislativo.

4. A decorrere dal 12 gennaio  2036,  possono  essere  immessi  sul

mercato  nazionale  e  utilizzati  negli  impianti   di   captazione,

trattamento,  stoccaggio,  adduzione  e  distribuzione  delle   acque

destinate al  consumo  umano,  esclusivamente  i  ReMaF  conformi  al

presente decreto, autorizzati dal CeNSiA  e  registrati  nel  sistema

AnTeA secondo le modalita' riportate  nell'allegato  IX,  sezione  E,

previa  certificazione  di  conformita'  ai  requisiti   tecnici   di

idoneita' di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato.

5. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere

dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono  avviare  l'iter

di  autorizzazione  di  un  ReMaF  secondo  le  procedure   descritte

nell'allegato IX, sezione  E,  sulla  base  della  certificazione  di

conformita' richiamata al comma 4,  rilasciata  da  un  Organismo  di

certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da

un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE)  765/2008.

L'autorizzazione del CeNSiA puo' essere concessa solo a un ReMaF  che

sia conforme ai requisiti tecnici di idoneita' per  l'uso  convenuto,

riportati in allegato IX, sezioni B, C e D.

6.  Ai   fini   dell'immissione   in   commercio,   successivamente

all'autorizzazione e alla registrazione di cui ai  commi  4  e  5,  i

ReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza

ai  requisiti  minimi  stabiliti  dal  presente  decreto  quali   una

marcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero  una  dichiarazione

di  conformita'   sostitutiva,   nonche'   un   codice   alfanumerico

identificativo univoco, rilasciate dal CeNSiA  secondo  le  modalita'

riportate nell'allegato IX, sezione E.

7. L'elenco aggiornato dei ReMaF autorizzati ai sensi del  presente

decreto e' pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo

centralizzato AnTeA, a norma dell'articolo 19, comma 4, lettera d).

8. Le attivita' di  autorizzazione  per  l'immissione  sul  mercato

nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto sono  eseguite

dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad  esso  attribuite  ai  sensi

dell'articolo 19, comma 2, lettera b).

9. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione concessa da  un  altro

Stato membro dell'Unione europea o facente parte  dell'accordo  sullo

Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di  libero

scambio  (EFTA),  puo'  essere  immesso  sul  mercato   nazionale   a

condizione che lo stesso  sia  stato  sottoposto  a  una  valutazione

igienico-sanitaria  da  parte  di  un  Organismo  tecnico-scientifico

riconosciuto  nel  medesimo  Paese,  sulla  base   di   criteri   che

garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana  equivalente

a quello del presente decreto.

Ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il  CeNSiA

riconosce l'autorizzazione concessa dallo  Stato  membro  dell'Unione

europea  o  facente  parte  del  SEE  o  dell'EFTA,  e  procede  alla

registrazione secondo quanto stabilito in allegato IX, sezione E.

10. E'  consentita  l'importazione  per  l'immissione  sul  mercato

nazionale  dei  ReMaF  non  unionali  o  provenienti  da  Stati   non

appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo  europeo  di

libero scambio, solo  se  conformi  alle  disposizioni  del  presente

articolo, autorizzati e registrati  secondo  le  modalita'  riportate

nell'allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita'  ai

requisiti tecnici di idoneita' di cui alle  sezioni  B,  C  e  D  del

medesimo allegato.

11. Gli Operatori economici  che  producono  o  commercializzano  i

ReMaF in conformita' al presente decreto:

a) sono responsabili di garantire e mantenere  costantemente  per

gli stessi il rispetto  delle  disposizioni  stabilite  nel  presente

decreto e sono tenuti a dimostrare di aver  adeguatamente  provveduto

ai controlli e agli accertamenti necessari;

b) mettono a disposizione delle  competenti  autorita'  sanitarie

che ne fanno richiesta, le informazioni necessarie  a  consentire  la

verifica  della  conformita'  dei  ReMaF  ai  requisiti  fissati  nel

presente decreto;

c) assicurano che ogni fornitura di  ReMaF  sia  corredata  delle

attestazioni di rispondenza al presente decreto, descritte  al  comma

6;

d)  informano  tempestivamente  l'Organismo   di   certificazione

richiamato al comma  5,  di  qualsiasi  modifica  esercitata  su  uno

specifico ReMaF gia' autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa

quella riguardante il processo di produzione;

e) adottano, per quanto di competenza, misure idonee a  prevenire

fenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto,

stoccaggio  e   distribuzione,   al   fine   di   evitare   possibili

deterioramenti della qualita' dell'acqua con cui essi  saranno  posti

in contatto;

f) garantiscono la purezza e la qualita' dei precursori impiegati

nella generazione in situ dei reagenti chimici di cui al comma 12.

12. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ  da  precursori,

per quanto di competenza, l'obbligo di  garantire  la  purezza  e  la

qualita'  dei  reagenti  chimici  generati  sul  luogo   ricade   sui

fabbricanti o distributori dei dispositivi generatori e  sui  gestori

idro-potabili che li utilizzano, al fine di assicurare  gli  obblighi

di cui al comma 2.

13.  Chiunque  sia  responsabile  di  interventi   di   captazione,

trattamento,  stoccaggio,  adduzione  e  distribuzione  delle   acque

destinate al consumo umano, e' tenuto a:

a) utilizzare  esclusivamente  ReMaF  autorizzati  ai  sensi  del

presente decreto e immessi sul mercato nazionale dalla data  indicata

al comma 4;

b) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di  contaminazione

durante  le  fasi   di   trasporto,   stoccaggio,   distribuzione   e

installazione  dei  ReMaF,  assicurando  le  condizioni  di  utilizzo

previste per il ReMaF, al fine di  evitare  il  deterioramento  della

qualita' dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto.

14.  Chiunque  si  approvvigioni  di  ReMaF  immessi  sul   mercato

nazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno  cinque

anni dal loro  utilizzo,  preferibilmente  in  formato  digitale,  la

relativa documentazione di acquisto e le attestazioni di  rispondenza

al presente  decreto  di  cui  al  comma  6,  rendendole  disponibili

all'autorita' sanitaria locale territorialmente competente che ne  fa

richiesta.

15. La vigilanza sul territorio nazionale  e  all'importazione  dei

ReMaF  prodotti,  immessi  sul  mercato  nazionale  e  utilizzati   a

decorrere  dalla  data   indicata   al   comma   4,   e'   esercitata

rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e  dagli  Uffici  di

sanita' marittima, aerea e di frontiera territorialmente  competenti,

in conformita' con quanto previsto in allegato IX, sezione F.

16. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata

al comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti,  potranno  essere

utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

17. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  ai

reagenti chimici da impiegare nei processi tecnologici  connessi  con

la preparazione e la distribuzione delle acque destinate  al  consumo

umano, definiti in allegato IX, sezione A1.

 

                               Art. 12 

                              Controlli 

1. I controlli volti a verificare la qualita' delle acque destinate

al consumo umano  consistono  nell'insieme  di  attivita'  effettuate

regolarmente e in conformita' al presente articolo e all'allegato II,

Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel

tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4.

2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1, le  autorita'

sanitarie  delle  regioni  e  province  autonome  adottano  opportuni

programmi  di  controllo  relativi  alle  filiere  idro-potabili  che

insistono sul territorio di propria competenza,  nel  rispetto  degli

obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all'allegato  II,  Parte

A, avvalendosi  delle  autorita'  sanitarie  locali  territorialmente

competenti e delle Agenzie del  SNPA,  coordinandosi  con  i  gestori

idro-potabili, e tenendo conto dei risultati  della  valutazione  del

rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree

di alimentazione dei punti di prelievo.

3. Per la verifica della qualita' delle acque destinate al  consumo

umano, i programmi di controllo:

a) si basano sulla  «zona  di  fornitura  idro-potabile»  di  cui

all'articolo 2, comma 1, lettera ii);

b) si  articolano  in  controlli  esterni  e  controlli  interni,

specificati negli articoli 13 e 14, pianificati  in  modo  coordinato

nel rispetto dei principi seguenti:

1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'allegato

II, va suddiviso  in  parti  uguali  tra  i  controlli  esterni  e  i

controlli interni, conferendo priorita' per i controlli interni  alle

fonti di approvvigionamento e per i controlli  esterni  al  punto  di

utenza; nel caso il  numero  risultante  dalla  divisione  non  fosse

intero, esso va arrotondato all'intero superiore;

2) i controlli esterni e i controlli interni  sono  distribuiti

uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che  i  valori

ottenuti siano rappresentativi della qualita'  dell'acqua  fornita  o

utilizzata nel corso dell'anno;

3) nell'assicurare il numero minimo di campioni annui  previsto

dalla  Tabella  1  dell'allegato  II,  il  programma   di   controllo

garantisce  comunque  un'adeguata  flessibilita'   in   relazione   a

possibili  evidenti  circostanze  contingenti  o   emergenziali   che

richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale;

c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei

campioni  definiti  dalle   competenti   autorita'   sanitarie,   dei

parametri,  delle  frequenze   e   dei   metodi   di   campionamento,

conformemente all'allegato II, definiscono i tempi e i  modi  per  la

sua attuazione e  includono  le  azioni  previste  per  sopperire  ad

eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.

4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti:

a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti  A,

B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del  comma  13;

e' fatta salva la possibilita'  di  rimuovere  uno  o  piu'  di  tali

parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato

II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere  ulteriori  parametri

individuati sulla base della valutazione del rischio, dall'elenco dei

controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per  quel

sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed  approvato

un PSA;

b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte  D,

ai fini della valutazione e  gestione  del  rischio  dei  sistemi  di

distribuzione idrica interni alle strutture  prioritarie  individuate

all'allegato VIII;

c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e  degli

eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, comma 2, lettera d);

d) il monitoraggio operativo  svolto  conformemente  all'allegato

II, parte A, punto 5;

e)  il  controllo  delle  sostanze  o   composti   che   figurano

nell'«elenco di controllo» stabilito a norma del successivo comma 10;

a tal fine, si tiene conto delle  informazioni  sulla  valutazione  e

gestione del  rischio  delle  aree  di  alimentazione  dei  punti  di

prelievo raccolte a norma dell'articolo 7, dei dati  di  monitoraggio

raccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006  e  norme  a

questo  collegate,  al  fine  di  evitare  la  sovrapposizione  degli

obblighi di controllo;

f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area  di  prelievo,

di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione

delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di

acqua in bottiglia o  in  contenitori,  fermi  restando  i  controlli

prescritti ai fini delle valutazioni e  gestioni  del  rischio  delle

forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione  dei  punti  di

prelievo;

g)  la  distribuzione  dei  campioni  in  modo  da  garantire  la

rappresentativita' della qualita'  delle  acque  distribuite  durante

l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.

5. Entro dodici mesi  dalla  data  di  messa  in  operativita'  del

sistema informativo AnTeA a norma dell'articolo 19, comma 1,  lettera

b), le regioni e province  autonome  provvedono  all'inserimento  nel

sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma

4, lettere da a) a g),  nonche'  di  ogni  eventuale  integrazione  o

emendamento  ai  programmi,   entro   30   giorni   dai   cambiamenti

intervenuti.

6. Fino alla messa in atto del programma di  controllo  di  cui  al

comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di

entrata in vigore del presente decreto, le autorita' sanitarie  delle

regioni e province autonome provvedono affinche' il numero minimo  di

campioni  annui  previsto  dalla  Tabella  1  dell'allegato  II,  sia

assicurato mediante controlli esterni, e a che i  controlli  interni,

sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano  essere

concordati con l'azienda  unita'  sanitaria  locale  territorialmente

competente.

7. Il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B,

C e D, e'  definito  e  effettuato  in  conformita'  alle  specifiche

relative all'analisi dei parametri indicati  nell'allegato  III,  nel

rispetto dei principi seguenti:

a) possono essere usati  metodi  di  analisi  diversi  da  quelli

indicati nell'allegato III, Parte A, per i quali sia  stata  valutata

l'equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato,  purche'

si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono  affidabili  almeno

quanto  quelli  ottenuti  con  i  metodi  specificati  nello   stesso

allegato, formulando richiesta in tal senso  al  CeNSiA  che,  previa

valutazione  del  caso,  comunichera'  alla  Commissione  europea  le

informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;

b) per i parametri elencati nell'allegato III, Parte B,  si  puo'

utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di

cui allo stesso allegato.

8. Ove necessario, il CeNSiA  recepisce  e  rende  disponibile  sul

territorio la metodologia per misurare le microplastiche in vista  di

includerle nell'«elenco di controllo» di cui  al  comma  10,  che  la

Commissione europea prevede di stabilire con atto delegato  entro  il

12 gennaio 2024.

9. Ove necessario, il CeNSiA  recepisce  e  rende  disponibili  sul

territorio le Linee guida tecniche sui metodi  analitici  per  quanto

riguarda il monitoraggio delle sostanze per-  e  polifluoroalchiliche

comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di  PFAS»,  compresi  i

limiti di rilevazione, i  valori  di  parametro  e  la  frequenza  di

campionamento, che la Commissione europea prevede di stabilire  entro

il 12 gennaio 2024.

10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di  concerto

con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  vengono

recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che  la  Commissione

europea adotta per stabilire e aggiornare un  «elenco  di  controllo»

riguardante sostanze o composti che  destano  preoccupazioni  per  la

salute presso l'opinione pubblica o la comunita'  scientifica,  quali

ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini

e le microplastiche.

11. L'«elenco di controllo»:

a) include sostanze e composti di cui e'  probabile  la  presenza

nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un

potenziale rischio per la salute umana;

b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o  composto

e, se necessario, un possibile metodo di  analisi  che  non  comporti

costi eccessivi;

c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione

di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022,  e

che include il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo.

12.  L'autorita'  sanitaria  territorialmente  competente  assicura

controlli  supplementari  delle  singole  sostanze  e   dei   singoli

microrganismi non compresi nell'allegato I e  per  cui  sono  fissati

valori  di  parametro  supplementari,  qualora  vi  sia   motivo   di

sospettarne una  presenza  in  quantita'  o  concentrazioni  tali  da

rappresentare un  potenziale  pericolo  per  la  salute  umana;  tali

controlli  sono  effettuati  mediante   controlli   esterni   o,   in

alternativa o ad integrazione di questi, tramite  controlli  interni,

nell'ambito  o  al  di  fuori  del  PSA  del  sistema  di   fornitura

idro-potabile.

13. Con decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  su  proposta

dell'ISS e previo parere del Consiglio superiore  di  sanita'  (CSS),

sono  fissati  valori  per  parametri  supplementari  non   riportati

nell'allegato I qualora cio' sia necessario per  tutelare  la  salute

umana in una parte o in  tutto  il  territorio  nazionale;  i  valori

fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo

4, comma 2), lettera a).

14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori

o i terzi che ottengono  appalti  dai  laboratori,  che  eseguono  le

analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato III.

 

                               Art. 13 

                          Controlli esterni 

1.  I  controlli  esterni  sono  i  controlli  svolti  dall'Azienda

sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento  degli

obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni

e province autonome di appartenenza.

2. Le regioni e province autonome  provvedono  all'inserimento  dei

risultati dei controlli esterni nel sistema  operativo  centralizzato

AnTeA entro i dodici mesi successivi alla  istituzione  del  suddetto

sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b).

3. Nel  caso  di  conformita'  dell'acqua  ai  parametri  stabiliti

all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati  dei

controlli   esterni    e'    effettuata    entro    novanta    giorni

dall'acquisizione dell'esito  dei  controlli  e  comunque  non  oltre

centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel  caso  di  risultati

non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti  salvi

gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.

4. I risultati dei controlli esterni:

a) sono integrati da  ogni  altra  informazione  rilevante  sulla

qualita' delle acque, in  particolare  sui  risultati  dei  controlli

funzionali al «giudizio di  idoneita'»  di  cui  al  comma  7,  e  su

eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso;

b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal  CeNSiA  agli

EGATO di competenza  e  ad  ARERA  per  le  specifiche  finalita'  di

pertinenza.

5. Ove gli impianti del sistema di  fornitura  dell'acqua  ricadano

nell'area  di  competenza  territoriale  di  piu'  Aziende  sanitarie

locali, la regione o provincia autonoma  puo'  individuare  l'Azienda

alla quale attribuire la competenza in materia di controlli  esterni;

per gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua  interregionali,

l'organo sanitario  di  controllo  e'  individuato  d'intesa  fra  le

regioni e province autonome interessate.

6. Per le attivita' di  analisi  dei  controlli  esterni  l'Azienda

sanitaria locale puo' avvalersi di propri laboratori, dei  laboratori

del Sistema regionale prevenzione  salute  dai  rischi  ambientali  e

climatici di cui all'articolo 2 del  decreto  ministeriale  9  giugno

2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n.  155,

o delle Agenzie Regionali per  la  protezione  dell'ambiente  di  cui

all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

7. Il giudizio di idoneita' d'uso sull'acqua destinata  al  consumo

umano   spetta   all'Azienda   sanitaria   locale    territorialmente

competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle  acque

da destinare  al  consumo  umano,  sull'adeguatezza  degli  eventuali

trattamenti di  potabilizzazione  adottati,  sulle  risultanze  delle

valutazioni e gestione del rischio descritte negli articoli da 6 a 9,

nonche' sulla conformita' dei risultati dei controlli  stabiliti  per

le seguenti fattispecie:

a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da

nuovi approvvigionamenti,  o  per  le  quali  non  siano  disponibili

pregressi giudizi di idoneita', la destinazione al consumo  umano  e'

subordinata di norma  alle  risultanze  dell'esame  ispettivo  e  dei

controlli analitici riferiti ai  parametri  delle  Parti  A  e  B  in

allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima  di

quattro campionamenti  uniformemente  distribuiti  nel  tempo,  fatte

salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8;

b) nel caso di acque gia' distribuite per uso umano, i  controlli

esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono

essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle  acque  di

nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il  giudizio

di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche' risultino conformi

alla normativa almeno 4 recenti  controlli  analitici  effettuati  su

tali acque e almeno un recente controllo  ispettivo  sul  sistema  di

fornitura idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente

decreto.

8.  In  circostanze  di  accertata   emergenza   idro-potabile,   e

limitatamente al periodo dell'emergenza, ove l'accesso all'acqua  non

possa essere garantito  con  altri  mezzi  congrui,  il  giudizio  di

idoneita' per acque da destinare per la prima volta al consumo  umano

puo' essere espresso anche in deroga ai  controlli  stagionali  sopra

indicati sulla base  di  valutazioni  dell'Azienda  sanitaria  locale

territorialmente  competente,  tenendo  in  particolare  conto  delle

risultanze dell'analisi  di  rischio  rese  disponibili  dal  gestore

idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, di  ogni  esame  ispettivo  e

indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo  in  essere,  ove

necessario, adeguate  misure  di  controllo  volte  ad  assicurare  e

fornire evidenza dell'assenza di rischi per la salute umana.

 

                               Art. 14 

                          Controlli interni 

1.  I  controlli  interni  sono  i  controlli  svolti  dal  gestore

idro-potabile per l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'articolo

12.

2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore  idro-potabile

si avvale in primo luogo  di  propri  laboratori  di  analisi  o,  in

alternativa, di laboratori  di  altri  gestori  del  servizio  idrico

integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi  alle

specifiche  indicate  nell'allegato  III;  i  controlli  interni  non

possono essere effettuati dai laboratori di  analisi  che  operano  i

controlli esterni di cui all'articolo 13.

3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento dei risultati

dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro

i dodici mesi successivi alla  istituzione  del  suddetto  sistema  a

norma  dell'articolo  19,  comma  1,   lettera,   b),   comunicandoli

contestualmente alle  Aziende  sanitarie  locali  e  alle  regioni  e

province  competenti  per  territorio;  i  risultati  dei   controlli

interni, conseguiti a seguito  dei  programmi  di  controllo  di  cui

all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli  integrativi

straordinari attuati per le finalita' del presente decreto.

4. Nel  caso  di  conformita'  dell'acqua  ai  parametri  stabiliti

all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati  dei

controlli   interni    e'    effettuata    entro    novanta    giorni

dall'acquisizione dell'esito  dei  controlli  e  comunque  non  oltre

centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel  caso  di  risultati

non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti  salvi

gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.

5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA:

a) sono  resi  accessibili  da  parte  del  CeNSiA  all'EGATO  di

competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza;

b)  sono  resi  disponibili  da  parte  del  CeNSiA  all'Istituto

Nazionale di  Statistica  (ISTAT)  per  le  specifiche  finalita'  di

competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di  cui

all'articolo 18 e assicurare la disponibilita' delle  informazioni  a

livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.

 

                               Art. 15 

            Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso 

1. Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  in  caso  di

inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti

nell'allegato  I,   l'Azienda   sanitaria   locale   territorialmente

competente:

a) provvede affinche' siano  ricercate  immediatamente  le  cause

della non conformita';

b) nel caso di mancata conformita'  ai  requisiti  minimi  per  i

valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, considera

il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel  caso  in  cui

l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile;

c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i provvedimenti

correttivi necessari per ripristinare la qualita' delle acque, tenuto

conto, tra  l'altro,  dell'entita'  del  superamento  del  valore  di

parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute

umana, secondo quanto descritto nel comma 2;

d) nel caso di superamento  dei  valori  di  parametro  stabiliti

nell'allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un

rischio per la salute umana e - limitatamente  ai  casi  in  cui  sia

necessario per  tutelare  la  salute  umana  -  adotta  provvedimenti

congrui a ripristinare la qualita' delle acque;

e) nel caso di mancata conformita'  ai  requisiti  minimi  per  i

valori di parametro stabiliti  nell'allegato  I,  Parte  D,  provvede

affinche' siano applicate le misure correttive previste  all'articolo

5, comma 4, e all'articolo 9, relativamente ai  rischi  associati  ai

sistemi di distribuzione idrica interni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d),  qualora  l'Azienda

sanitaria   locale   territorialmente   competente   consideri    che

l'inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo  per  la

salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni:

a)  l'Azienda  sanitaria   locale   territorialmente   competente

comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto superamento dei valori  di

parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone  al  Sindaco

l'adozione  di  provvedimenti  cautelativi  a  tutela  della   salute

pubblica proporzionati al rischio,  compresi  divieti  e  limitazioni

d'uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero

derivare da un'interruzione della fornitura o da una  limitazione  di

uso delle acque erogate;

b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda sanitaria locale e

l'EGATO, individuate tempestivamente le cause della non  conformita',

attua i correttivi gestionali di competenza  necessari  all'immediato

ripristino della qualita' delle acque erogate;

c) l'Azienda sanitaria locale  territorialmente  competente,  una

volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo  potenziale  per

la salute umana, propone tempestivamente al  Sindaco  la  revoca  dei

provvedimenti  cautelativi  adottati  ai  sensi  della  lettera   a),

informando contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile.

3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO  ed  il  gestore

idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i

consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da

adottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi:

1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in

merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e

sulle relative cause, al superamento del valore  di  parametro  e  ai

provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo

dell'acqua,  compresi   divieti,   limitazioni   dell'uso   o   altri

provvedimenti;

2) le informazioni  ai  consumatori  sono  fornite  e  aggiornate

periodicamente  e  tengono  conto,  in  particolare,  dei  gruppi  di

popolazione maggiormente esposti a  rischi  per  la  salute  connessi

all'acqua; una volta stabilito che non sussiste piu'  alcun  pericolo

potenziale per la salute umana,  l'informazione  sul  ripristino  del

normale servizio e' comunicata tempestivamente ai consumatori.

4.  In  caso  di  rilevamento  di  sostanze  o   composti   inclusi

nell'elenco di  controllo  di  cui  all'articolo  12,  comma  10,  in

concentrazioni superiori ai  valori  indicativi  in  esso  stabiliti,

l'Autorita' Sanitaria territorialmente competente:

a) in  ottemperanza  all'articolo  7,  richiede  alla  regione  o

provincia  autonoma  un   adeguato   monitoraggio   delle   aree   di

alimentazione per i punti  di  prelievo  di  acque  da  destinare  al

consumo umano;

b)  in  ottemperanza  all'articolo   8,   richiede   ai   gestori

idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato

a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l'ottimizzazione

del trattamento stesso;

c)  adotta  eventuali  provvedimenti   ritenuti   necessari   per

proteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3;

5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto ai valori  di

parametro stabiliti nell'allegato  I,  l'Autorita'  sanitaria  locale

provvede affinche' la fornitura di acque destinate al  consumo  umano

che rappresentano un  potenziale  pericolo  per  i  consumatori,  sia

vietata  o  ne  sia  limitato  l'uso  e  che  sia  preso  ogni  altro

provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.

 

                               Art. 16 

                               Deroghe 

1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori

di parametro fissati nell'allegato I,  Parte  B,  fino  a  un  valore

massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3,  purche'  nessuna

deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e  sempreche'

l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi  ai

valori di parametro non possa  essere  assicurato  con  nessun  altro

mezzo congruo.

2. Le deroghe stabilite in base al  comma  1,  sono  limitate  alle

seguenti situazioni:

a) punti di prelievo di  acque  da  destinare  al  consumo  umano

afferenti ad una nuova area di alimentazione;

b) una  nuova  fonte  di  inquinamento  rilevata  nelle  aree  di

alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al  consumo

umano, per parametri recentemente ricercati o individuati;

c) una  circostanza  imprevista  ed  eccezionale  in  un'area  di

alimentazione  utilizzata  per  i  punti  di  prelievo  di  acque  da

destinare al consumo umano, che potrebbe  comportare  un  superamento

limitato temporaneo dei valori di parametro.

3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' stabilito con

decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  su  motivata  richiesta

della regione o  provincia  autonoma  trasmessa  al  Ministero  della

salute.

4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai  sensi

del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre  anni.

Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia

autonoma trasmette  al  Ministero  della  salute  una  circostanziata

relazione sui risultati conseguiti nel periodo di  deroga  in  ordine

alla qualita' delle acque, comunicando e  documentando  ai  sensi  di

quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita'  di  un  ulteriore

periodo di deroga.

5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di

cui al precedente comma 2, lettera a) e  b),  su  motivata  richiesta

della regione  o  provincia  autonoma  fondata  sulla  relazione  sui

risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con  decreto  del

Ministro della  salute,  da  emanare  di  concerto  con  il  Ministro

dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,    valutata    la

documentazione pervenuta, puo' essere consentita  la  concessione  di

una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni.

6. Le richieste motivate per le deroghe di cui  ai  commi  1  e  5,

dovranno riportate le seguenti informazioni:

a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della  causa

di non conformita' della risorsa idrica;

b) parametri  interessati,  risultati  dei  controlli  effettuati

negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga  proposto

per ogni parametro;

c) area geografica,  quantita'  di  acqua  fornita  ogni  giorno,

popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore

alimentare interessati;

d) opportuno programma di controllo che preveda,  se  necessario,

una  maggiore  frequenza  dei  controlli  rispetto  a  quelli  minimi

previsti;

e) piano d'azione relativo  alle  necessarie  misure  correttive,

compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi,  la  relativa

copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) durata necessaria della deroga richiesta.

7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione  europea  le

motivazioni della  sua  decisione  in  merito  alla  seconda  deroga,

unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi  dalla  concessione

della deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma.

8. I provvedimenti di  deroga  emanati  dalle  regioni  e  province

autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al  Ministero

della  salute  e  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione  o

la provincia  autonoma  ritiene  che  l'inosservanza  del  valore  di

parametro sia trascurabile e se le  azioni  correttive  intraprese  a

norma dell'articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro

un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  fissa  il  valore  massimo

ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure

per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo

al Ministero  della  salute  le  informazioni  sul  ripristino  della

qualita' dell'acqua.

10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non  e'  consentito

se  l'inosservanza  di  uno  stesso  valore  di  parametro   per   un

determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per  oltre 30

giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe  di

cui  al  presente  articolo   provvede   affinche'   la   popolazione

interessata  sia  tempestivamente  e  adeguatamente  informata  delle

deroghe  applicate  e  delle  condizioni  che  le  disciplinano.  Ove

occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre  a  fornire

raccomandazioni a gruppi specifici di  popolazione  per  i  quali  la

deroga possa costituire un rischio  particolare.  Le  informazioni  e

raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte  integrante  del

provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente  comma  sono

osservati anche nei casi di cui al precedente  comma  9,  qualora  la

regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.

12. La regione o  provincia  autonoma  tiene  conto  delle  deroghe

adottate a norma del presente articolo ai fini  della  redazione  dei

piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione  e

provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per

la definizione dei programmi di controllo di cui all'articolo 12.

13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante

cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie  o  contenitori,  rese

disponibili per il consumo umano.

 

                               Art. 17 

            Accesso all'acqua destinata al consumo umano 

1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per

migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo  umano,

in particolare  assicurandone  l'accesso  ai  gruppi  vulnerabili  ed

emarginati, migliorandone l'accesso  per  chi  gia'  ne  beneficia  e

promuovendo l'uso di acque di rubinetto.

2.  Ad  integrazione  della  legislazione  vigente  sul  territorio

nazionale volta a garantire  la  fornitura  del  quantitativo  minimo

vitale di acqua agli utenti domestici del servizio  idrico  integrato

che  versano  in  condizioni  di   documentato   stato   di   disagio

economico-sociale, al fine di assicurare  gli  obiettivi  di  cui  al

comma 1, le regioni e province autonome:

a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso

o con un accesso limitato alle  acque  destinate  al  consumo  umano,

compresi  i  gruppi  vulnerabili  tra  cui   senzatetto,   rifugiati,

individui appartenenti a  culture  minoritarie  stanziali  o  nomadi,

nonche' i motivi di tale mancanza di accesso;

b) adottano le misure  che  ritengono  necessarie  e  adeguate  a

garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano;

c)  adottano  una  disciplina  volta  a  consentire  e   favorire

l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso  alle

acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni,

stabilimenti balneari;

d)  adottano  azioni  volte  a  promuovere  l'utilizzo  di  acqua

potabile di rubinetto:

1)  creando  dispositivi  e  punti  di  erogazione   dell'acqua

all'esterno e  all'interno  degli  spazi  pubblici,  nelle  pubbliche

amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato  alla

necessita' di tali misure e tenendo  conto  delle  condizioni  locali

specifiche,  quali  il  clima  e  la  geografia,  e  promuovendo   la

fruibilita' dei  punti  di  accesso  all'acqua  mediante  appropriata

informazione;

2) incoraggiando o incentivando  la  messa  a  disposizione  di

acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di  ristoranti,  mense  e

servizi di ristorazione;

3) avviando campagne di informazione per i cittadini  circa  la

qualita' dell'acqua destinata a consumo umano.

3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie  di

dati contenenti le informazioni relative  alle  misure  adottate  per

migliorare l'accesso e promuovere  l'uso  delle  acque  destinate  al

consumo umano di cui al precedente comma 2,  inclusa  la  percentuale

della popolazione che ne ha  l'accesso,  trasmettendola  nel  sistema

AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola  successivamente  ogni

sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o

in contenitori.

4. Le regioni e province autonome adottano misure  atte  a  rendere

possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua

potabile rispondente ai requisiti minimi  previsti  dall'allegato  I,

per la quantita' ed il  periodo  minimi  necessari  a  far  fronte  a

contingenti esigenze locali.

5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza,

esercitano poteri sostitutivi in  casi  di  inerzia  delle  autorita'

locali competenti  nell'adozione  dei  provvedimenti  necessari  alla

tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.

 

                               Art. 18 

                      Informazioni al pubblico 

1. Fatte salve le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  19

agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  32,

i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni  adeguate

e  aggiornate  sulla  produzione,  gestione  e  qualita'   dell'acqua

potabile fornita, conformemente  all'allegato  IV,  punto  A,  e  nel

rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

2. Le informazioni di cui al comma  1  sono  fornite  a  tutti  gli

utenti periodicamente, almeno una volta all'anno,  nella  forma  piu'

appropriata e facilmente accessibile,  anche  nella  bolletta  o  con

mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:

a) le informazioni concernenti la qualita' delle acque  destinate

al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;

b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo  umano  fornita  per

litro e metro cubo;

c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno  per  anno  o

per  periodo  di  fatturazione,  nonche'  le  tendenze  del   consumo

familiare annuo, se tecnicamente fattibile  e  se  tali  informazioni

sono a disposizione del gestore idro-potabile;

d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con

la media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);

e)  un  collegamento  al   sito   istituzionale   contenente   le

informazioni di cui all'allegato IV.

3. Al fine di  assicurare  gli  obiettivi  del  presente  articolo,

l'ARERA  adotta  le  misure  necessarie  per  quanto  di  competenza,

nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio

idrico integrato.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese  disponibili  da

parte  dei  gestori  idro-potabili  nel  cloud  del  PSA   richiamato

all'Allegato  VI,  Parte  I,  e  trasmesse  con  periodicita'  almeno

semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA.

 

                               Art. 19 

Istituzione  del  CeNSiA  e  di  AnTeA  e  informazioni  relative  al

       controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE 

1.   Ai    fini    di    assicurare    un    approccio    sistemico

nell'implementazione  del  presente   decreto   e   la   gestione   e

comunicazione   efficiente   dei   dati   funzionali   al   controllo

dell'attuazione del decreto stesso, garantendo l'accesso al  pubblico

alle informazioni, e lo scambio di dati e  di  comunicazioni  tra  le

Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste  e

gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS:

a) entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il Centro nazionale per la  sicurezza  delle  acque

(CeNSiA),   articolato   in   quattro   aree   funzionali:    rischio

microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione

e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani  di  sicurezza

delle acque; il direttore del CeNSiA e' scelto  tra  i  dirigenti  di

ricerca dell'ISS ovvero tra professionalita' di comprovata esperienza

in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per

lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  il  CeNSiA  si  avvale  di

personale dell'ISS;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il sistema informativo  centralizzato  denominato  «Anagrafe

Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)».

2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1,  sono  le

seguenti:

a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque  (PSA),  anche

nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del

servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare:

1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata  in

operativita' del Centro, delle «Linee guida  per  l'approvazione  dei

Piani di sicurezza dell'acqua per  le  forniture  idro-potabili»,  ai

sensi degli  articoli  6  e  8,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti

all'Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione  nazionale  di

sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua  di  cui  all'articolo

20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione  da  parte

della Commissione stessa;

2)  coordinamento  del  Gruppo  nazionale  di  esperti  per  la

verifica, valutazione e approvazione del PSA,  come  descritto  nella

Parte II, lettera C, dell'allegato  VI,  istituito  con  decreto  del

Ministero della salute, su proposta del CeNSiA,  da  adottarsi  entro

centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita  al  comma

1, lettera a);

3) formazione continua e qualifica  degli  esperti  del  Gruppo

nazionale di cui al punto 2);

4) verifica della conformita' e  funzionalita'  dei  PSA  anche

attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e  secondo

quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1);

5) formulazione dei giudizi di approvazione dei  PSA  richiesti

dai gestori idro-potabili  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  e

successiva notifica  del  giudizio  al  gestore  idro-potabile,  alla

regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza e  ad  ARERA,  e

pubblicazione sul sistema AnTeA;

6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni  annuali

sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei  sistemi  di

fornitura  idro-potabile,   successivo   inoltro   alla   Commissione

nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza  dell'acqua  per  la

valutazione e  approvazione  ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  3,

lettera  d),  e  pubblicazione  sul  sistema  AnTeA,  anche  ai  fini

dell'accessibilita' delle  informazioni  alle  autorita'  dell'Unione

europea ai sensi del comma 3, lettera d), da effettuare entro il mese

di marzo di ogni anno a partire dal 2030;

b) rilascio delle autorizzazioni  per  l'immissione  sul  mercato

nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto;

c) gestione del sistema informativo  centralizzato  AnTeA,  sulla

base degli indirizzi del Ministero della salute e  delle  indicazioni

fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  con

il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;

d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a  garantire

le  azioni  previste  all'articolo  17,  anche  per  quanto  riguarda

l'accesso universale ed equo a quantita' adeguate di acqua potabile e

a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo  idrico

integrato rispetto  a  diversi  scenari  di  pressioni  climatiche  e

ambientali.

3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e' allineato con

i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con  il

riparto  delle  competenze  delle  Autorita'  nazionali  sanitarie  e

ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici

da destinare al consumo umano e  sulle  acque  destinate  al  consumo

umano, e ha le seguenti finalita':

a) assicurare  l'acquisizione,  l'elaborazione,  l'analisi  e  la

condivisione di  dati  di  monitoraggio  e  controllo  relativi  alla

qualita' delle acque  da  destinare  e  destinate  a  consumo  umano,

funzionali  all'attuazione  del  presente  decreto,  con  particolare

riguardo agli obiettivi generali di cui all'articolo 4;

b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la  condivisione

dei dati tra le Autorita' ambientali e sanitarie competenti a livello

nazionale, regionale e locale, e  tra  queste  e  gli  operatori  del

settore idropotabile;

c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni  di

cui all'articolo 18 e all'allegato IV;

d)    assicurare    la    disponibilita',    l'aggiornamento    e

l'accessibilita' delle informazioni e dei dati di  cui  al  comma  6,

alla Commissione europea, all'Agenzia Europea  per  l'Ambiente  e  al

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle  malattie,  al

minimo della serie di informazioni  contenenti  i  dati  relativi  al

superamento dei valori di parametro e agli  incidenti  di  una  certa

rilevanza;

e) assicurare  lo  scambio  di  informazioni  per  le  rispettive

finalita'  di  competenza  con  ARERA,  ISTAT  e  altre   istituzioni

nazionali, nonche' con l'Organizzazione mondiale della sanita'  (OMS)

e altre organizzazioni internazionali.

4. Il sistema AnTeA contiene:

a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle  misure

adottate per migliorare l'accesso all'acqua di cui  all'articolo  17,

comma 3;

b) una serie di dati sulle valutazioni  e  gestioni  del  rischio

delle aree di alimentazione per i  punti  di  prelievo  di  acque  da

destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell'articolo  7,  da

rendere disponibile a decorrere dal 12  luglio  2027  e  regolarmente

aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:

1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di

prelievo, come definito all'articolo 7, comma 3, lettera a);

2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e  nelle

acque sotterranee di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c);

3) in forma concisa, le informazioni sulle misure  adottate  ai

sensi dell'articolo 7, comma 10;

c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una  serie  di

dati  sulle  valutazioni  e  gestioni  del  rischio  dei  sistemi  di

distribuzione idrica interni, effettuate ai  sensi  dell'articolo  6,

comma 8, e in conformita' all'articolo 9, da  rendere  disponibile  a

decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata  almeno  ogni

sei anni, compresi i seguenti elementi:

1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato

I, Parte D;

2) in forma concisa, le informazioni sulle misure  adottate,  e

sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le  misure  tese  a

sostituire le componenti di piombo laddove e' stato economicamente  e

tecnicamente fattibile;

d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste

di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF;

e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una  serie  di

dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli  12,  13  e  14

nonche' sui casi di superamento dei  valori  di  parametro  stabiliti

nell'allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere  dal

12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata,  comprese  le  informazioni

sui provvedimenti correttivi adottati in conformita' all'articolo 15;

f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una  serie  di

dati e informazioni,  da  rendere  disponibile  a  decorrere  dal  12

gennaio 2029 e  annualmente  aggiornata,  sugli  incidenti  attinenti

all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale

rischio per la salute  umana,  a  prescindere  da  qualsiasi  mancata

conformita' ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi

per piu' di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno

mille  persone,  comprese  le  cause  e  i  provvedimenti  correttivi

adottati in conformita' dell'articolo 15;

g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una  serie  di

dati e informazioni,  da  rendere  disponibile  a  decorrere  dal  12

gennaio  2029  e  opportunamente  aggiornata,  su  tutte  le  deroghe

concesse  a  norma  dell'articolo  16,  commi  4  e  5,  comprese  le

informazioni previste all'articolo 16, comma 6.

5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai  sensi

del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di  attuazione  della

direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce    un'infrastruttura    per

l'informazione territoriale nella Comunita' europea  (INSPIRE),  sono

utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4.

6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione  che

la Commissione  europea  adotta  per  specificare  il  formato  e  le

modalita'  della  presentazione  delle   informazioni   relative   al

controllo dell'attuazione da fornire a norma del  presente  articolo,

rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.

 

                               Art. 20 

Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani  di

                        Sicurezza dell'acqua 

1. Per le attivita' di approvazione delle  valutazioni  e  gestioni

del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero

della salute, da adottare entro  centottanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, e' istituita  la  Commissione

nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.

2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e' composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno  con

funzione di Presidente della Commissione;

b) un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA;

c)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica;

d) un rappresentante del Ministero delle imprese e  del  made  in

Italy;

e)  un  rappresentante  del  Coordinamento  Interregionale  della

Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza  delle  regioni  e  delle

province autonome;

f) un rappresentante di SNPA;

g) un rappresentante di ARERA;

h) un rappresentante degli EGATO.

3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le

seguenti funzioni:

a) svolge compiti di  indirizzo  e  sorveglianza  in  materia  di

valutazioni  e  gestioni  del  rischio  dei  sistemi   di   fornitura

idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;

b) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i  requisiti  generali

stabiliti in allegato VI, valuta, per l'approvazione, le Linee  guida

per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture

idro-potabili di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1),

e le successive revisioni;

c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli

esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione

e approvazione del PSA» di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  a),

punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;

d)  valuta,  per  l'approvazione,  su  proposta  del  CeNSiA,  le

rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni  delle

valutazioni  e  gestioni  del  rischio  dei  sistemi   di   fornitura

idro-potabile.

4. Ai componenti della Commissione di  cui  al  comma  1  non  sono

corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi  spese  ed  altri

emolumenti comunque denominati.

 

                               Art. 21 

                 Revisione e modifica degli allegati 

1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite:

a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per  l'analisi

dei parametri, ove necessario,  che  la  Commissione  puo'  apportare

attraverso l'adozione di atti delegati, al  fine  di  adeguarle  alle

nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;

b)  le  modifiche  del  valore  di  parametro   del   bisfenolo-A

nell'allegato  I,  Parte  B,  che  la  Commissione   puo'   apportare

attraverso l'adozione di atti delegati, al  fine  di  adeguarlo  alle

nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.

 

                               Art. 22 

        Competenze delle regioni speciali e province autonome 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale

e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

                               Art. 23 

                              Sanzioni 

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) il gestore  idro-potabile  che  fornisce  acqua  destinata  al

consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4,

comma 2, lett. a), b) e c), e' punito con la sanzione  amministrativa

pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;

b) il gestore della distribuzione idrica  interna  che  viola  le

disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3,  per  le  acque  fornite

attraverso  sistemi  di  distribuzione  interni,  e'  punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

c)  chiunque  utilizza   in   un'impresa   alimentare,   mediante

incorporazione o contatto, acqua non conforme  alle  disposizioni  di

cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c),  seppur  lo  sia  nel

punto  di  consegna,  per  la  fabbricazione,  il   trattamento,   la

conservazione,  l'immissione  sul  mercato  di  prodotti  o  sostanze

destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla  salubrita'  del

prodotto alimentare finale  e  ripercussioni,  dirette  o  indirette,

sulla salute dei consumatori interessati, e' punito con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

d)  chiunque  distribuisce  acqua  destinata  al  consumo   umano

attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni  di  cui

all'articolo 4, comma 2, lettere a),  b)  e  c),  e'  punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di  valutazione

e gestione del rischio del  sistema  di  fornitura  idro-potabile  ai

sensi dell'articolo  8,  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione

amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;

f) l'inosservanza dell'obbligo di  implementazione  delle  misure

dirette a escludere rischi di contaminazione  di  acque  destinate  a

consumo  umano  con  acque  di  qualita'  non   adeguata   menzionate

all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),  e'  punita  con   sanzione

amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;

g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di  valutazione

e gestione del rischio del sistema di  distribuzione  idrica  interno

degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi  dell'articolo  9,

e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria  da

500 a 5.000 euro;

h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione  dei  controlli

interni ai sensi dell'articolo 14, e'  soggetto  al  pagamento  della

sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;

i) l'inosservanza  dei  provvedimenti  imposti  dalle  competenti

Autorita' per ripristinare  la  qualita'  delle  acque  destinate  al

consumo umano a tutela della salute umana, e' punita:

1) con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  250  a  2.000

euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua

non e' fornita al pubblico;

2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a  24.000

euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua

e' fornita al pubblico;

3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a  48.000

euro  se  i  provvedimenti  riguardano   i   sistemi   di   fornitura

idro-potabile;

l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei  risultati

dei controlli interni secondo le modalita' di  cui  all'articolo  14,

comma 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da

500 a 5.000 euro;

m) il gestore idro-potabile che non ottempera  agli  obblighi  di

informazione al pubblico di  cui  all'articolo  18,  e'  soggetto  al

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a  12.000

euro;

n) la violazione dei criteri aggiuntivi di  idoneita'  adottati

ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i  materiali  che  entrano  a

contatto con acqua destinata al consumo umano,  o  stabiliti  per  la

valutazione della conformita' dei ReMaF come indicato in allegato IX,

e' punita con il pagamento della sanzione  amministrativa  pecuniaria

da 2.000 a 20.000 euro;

2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  relativamente  ai  ReMaF

prodotti ovvero immessi sul mercato  nazionale  successivamente  alla

data indicata all'articolo 11, comma 4:

a)  chiunque  immette  sul  mercato  nazionale,  o  importa   per

l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita'

dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e'

soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

8.000 a 48.000 euro;

b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti  tecnici  di

idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C

e  D,  e'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione   amministrativa

pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;

c) l'operatore economico  che  non  ottempera  agli  obblighi  di

informazione  all'Organismo  di  certificazione  sui  ReMaF  di   cui

all'articolo 11, comma 11, lettera d), e' soggetto al pagamento della

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;

d) chiunque non  ottempera  agli  oneri  di  conservazione  della

documentazione sui  ReMaF  di  cui  all'articolo  11,  comma  14,  e'

soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500

a 5.000 euro.

3.  All'accertamento  e  alla  contestazione  delle  violazioni   e

all'applicazione delle sanzioni amministrative  di  cui  al  presente

articolo, provvedono le autorita' sanitarie  locali  territorialmente

competenti.

4.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni

amministrative pecuniarie accertate  per  le  violazioni  di  cui  al

presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza

statale, sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Il

Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal

presente decreto e'  aggiornata  ogni  due  anni,  sulla  base  delle

variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera

collettivita', rilevato dall'ISTAT,  mediante  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della

salute.

6. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le

disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Per la graduazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,

l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della

legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose  o

persone per effetto della violazione  di  disposizioni  del  presente

decreto.

                               Art. 24 

                          Norme transitorie 

1. Le autorita' ambientali e sanitarie e  i  gestori  idro-potabili

adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il  12  gennaio

2026, le misure necessarie a garantire  che  le  acque  destinate  al

consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I,

Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici,

microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.

2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di

obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.

 

                               Art. 25 

                             Abrogazioni 

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il  decreto

legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e' abrogato e  i  rinvii  operati

dalla normativa vigente  a  tale  decreto  legislativo  si  intendono

riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

 

                               Art. 26 

                      Disposizioni finanziarie 

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e

3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza

pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  svolgono  le   attivita'

previste dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di  AnTeA

di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), pari a  2,5  milioni  di

euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle  risorse  del  Piano

Nazionale per gli Investimenti complementari di cui  all'articolo  1,

comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.

59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.

101.

3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma  2,  nonche'  per

gli oneri di  funzionamento  del  sistema  informativo  centralizzato

AnTeA di cui al  suddetto  articolo  19,  comma  1,  lettera  b),  e'

autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di  euro  per  l'anno

2023 e di 2 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Ai

relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per  l'anno  2023  e  a  2

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante

corrispondente  versamento  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del

bilancio dello Stato delle risorse di cui al «Conto per la promozione

della qualita' dei servizi di acquedotto,  fognatura  e  depurazione»

presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

↓ CLICCA QUI SOTTO PER L'ALLEGATO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome