Acque per consumo umano: novità dalla legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022, n. 199.
In particolare, all'articolo 21 sono dettati «Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (Ue) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano».
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Altri articoli di interesse sono:
- l'art. 10 che reca disposizioni anche in materia di prodotti fitosanitari;
- l'art. 19 relativo anche ai fertilizzanti.
Di seguito i tre articoli della legge 4 agosto 2022, n. 127 di cui sopra.
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Legge 4 agosto 2022, n. 127
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2021. (22G00136)
(in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022, n.199)
Vigente al: 10-9-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
(omissis)
Art. 10
Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
(UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai
controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali riguardanti la
produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di
vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonche' la
disciplina degli adempimenti connessi alle attivita' svolte dai
suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca
delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e
di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE)
2017/625;
b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica
alle autorita' competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34
del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attivita' con metodo
biologico;
c) definire i criteri e le modalita' di etichettatura di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del
regolamento (UE) 2018/848;
d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla
designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori
ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di
analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli
ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia
di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici,
compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE)
2018/848;
e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di
controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di
operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE)
2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti
all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al
sistema di controllo.
(omissis)
Art. 19
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme
relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti
fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009
e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali quale autorita' competente nazionale e autorita' di
notifica, nonche' l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia)
quale organismo di valutazione e controllo della conformita' per
l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti
forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei
prodotti fertilizzanti nazionali;
c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i
prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti
fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei
singoli prodotti;
d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di
prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze
tecnico-scientifiche;
e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento
(UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilita' degli operatori
economici sulla conformita' dei prodotti fertilizzanti dell'Unione
europea e per un piu' elevato livello di protezione della salute,
della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e
semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a
carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini
procedimentali;
f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle
informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da
collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle
regioni;
g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di
prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti
inseriti nel registro nazionale nonche' le tariffe per i controlli
dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento
interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del
regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle
disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente
le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo
regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una
normativa organica in materia di fertilizzanti;
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione
di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla
gravita' delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo
dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;
l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al
miglioramento dell'attivita' di sorveglianza sul settore dei
fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione
nonche' delle campagne comunicative di sensibilizzazione;
m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non
indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.
(omissis)
Art. 21
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano.
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai
sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di
garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le
autorita' competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con
il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello
nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque
potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di
acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle
nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico
nonche' la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorita'
pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al
rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi
di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua
potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in
etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di
vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e
controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo
su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra
cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per
l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di
strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali,
strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti
penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto superiore di sanita' le funzioni di
Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini
dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA),
nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del
servizio idrico di competenza dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di
trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonche' della
gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;
e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire
l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di acceso alle
acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti
balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle
disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione
di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle
relative violazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
(omissis)
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
(omissis)
8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque
destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del
SEE);