Acque per consumo umano: novità dalla legge di delegazione europea

Pubblicata la legge 4 agosto 2022, n. 127 sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022, n. 199

Acque per consumo umano: novità dalla legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022, n. 199.

In particolare, all'articolo 21 sono dettati «Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (Ue) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano».

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Altri articoli di interesse sono:

  • l'art. 10 che reca disposizioni anche in materia di prodotti fitosanitari;
  • l'art. 19  relativo anche ai fertilizzanti.

Di seguito i tre articoli della legge 4 agosto 2022, n. 127 di cui sopra.

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Legge 4 agosto 2022, n. 127 

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di
delegazione europea 2021. (22G00136) 

(in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022, n.199)

 

 

Vigente al: 10-9-2022

 

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

(omissis)

                               Art. 10 

Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento

  (UE)   2018/848,   relativo    alla    produzione    biologica    e

  all'etichettatura dei prodotti biologici e  alle  disposizioni  del

  regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali  e  alle

  altre attivita' ufficiali effettuati per  garantire  l'applicazione

  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla

  salute e sul benessere degli animali, sulla  sanita'  delle  piante

  nonche' sui prodotti fitosanitari. 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti

legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al

regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

30   maggio   2018,   relativo   alla    produzione    biologica    e

all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  e,   limitatamente   ai

controlli  ufficiali  e  altre  attivita'  ufficiali  riguardanti  la

produzione biologica e l'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  al

regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'

ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione

sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul

benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui

prodotti fitosanitari.

2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione  e  il  sistema  di

vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonche' la

disciplina degli  adempimenti  connessi  alle  attivita'  svolte  dai

suddetti organismi, comprese le cause  di  sospensione  e  di  revoca

delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848  e

di cui agli articoli 28,  29,  31,  32  e  33  del  regolamento  (UE)

2017/625;

b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla  notifica

alle autorita' competenti dello Stato membro di cui  all'articolo  34

del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attivita'  con  metodo

biologico;

c)  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di  etichettatura  di

fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31  del

regolamento (UE) 2018/848;

d)  dettare  le  disposizioni  necessarie  per   procedere   alla

designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori

ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione  di

analisi, prove e diagnosi di laboratorio  nell'ambito  dei  controlli

ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in  materia

di produzione  biologica  e  etichettatura  dei  prodotti  biologici,

compresi  quelli  indicati  nell'allegato  I  al   regolamento   (UE)

2018/848;

e)  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  per  gli  organismi  di

controllo e  per  gli  operatori  biologici,  compresi  i  gruppi  di

operatori, che adottano condotte non  conformi  al  regolamento  (UE)

2018/848,  compreso  l'illecito   utilizzo   dei   termini   riferiti

all'agricoltura biologica da parte di operatori non  assoggettati  al

sistema di controllo.

(omissis)

                               Art. 19 

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che  stabilisce  norme

  relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di   prodotti

  fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009

  e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003. 

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti

legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) indicare il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e

forestali  quale  autorita'  competente  nazionale  e  autorita'   di

notifica, nonche' l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia)

quale organismo di valutazione  e  controllo  della  conformita'  per

l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

b) definire le procedure di controllo dei prodotti  fertilizzanti

forniti di marchio CE di cui al  regolamento  (UE)  2019/1009  e  dei

prodotti fertilizzanti nazionali;

c) definire un Piano di controllo  nazionale  pluriennale  per  i

prodotti fertilizzanti  forniti  di  marchio  CE  e  per  i  prodotti

fertilizzanti  nazionali,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dei

singoli prodotti;

d) adeguare  e  semplificare  le  norme  vigenti  in  materia  di

prodotti  fertilizzanti  nazionali  sulla   base   delle   conoscenze

tecnico-scientifiche;

e) in adeguamento ai nuovi obblighi  introdotti  dal  regolamento

(UE)  2019/1009,  in  ordine  alla  responsabilita'  degli  operatori

economici sulla conformita' dei  prodotti  fertilizzanti  dell'Unione

europea e per un piu' elevato livello  di  protezione  della  salute,

della  sicurezza  dei  consumatori   e   dell'ambiente,   ridurre   e

semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi  a

carico degli operatori professionali, con particolare  riguardo  alle

piccole  e  medie  imprese,  al  fine  di  ridurre  costi  e  termini

procedimentali;

f) predisporre un  sistema  informativo  per  la  raccolta  delle

informazioni relative  al  settore  dei  prodotti  fertilizzanti,  da

collegare con i  sistemi  informativi  dell'Unione  europea  e  delle

regioni;

g) definire le tariffe per la valutazione di nuove  categorie  di

prodotto, le tariffe  per  i  controlli  dei  prodotti  fertilizzanti

inseriti nel registro nazionale nonche' le tariffe  per  i  controlli

dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

h) apportare ogni opportuna modifica alle norme  dell'ordinamento

interno, al  fine  di  dare  piena  attuazione  alle  previsioni  del

regolamento   (UE)   2019/1009,   con   particolare   riguardo   alle

disposizioni non direttamente applicabili, e  abrogare  espressamente

le norme interne che risultino incompatibili con quelle del  medesimo

regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione  di  una

normativa organica in materia di fertilizzanti;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle

disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la  previsione

di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate  alla

gravita' delle relative violazioni, anche con  riguardo  all'utilizzo

dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;

l) destinare i proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative

pecuniarie previste dai decreti legislativi di  cui  al  comma  1  al

miglioramento  dell'attivita'  di  sorveglianza   sul   settore   dei

fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei  fanghi  di  depurazione

nonche' delle campagne comunicative di sensibilizzazione;

m)  evitare  la  creazione  di  appesantimenti  burocratici   non

indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

(omissis)

 

                               Art. 21 

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)

  2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo

  umano. 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16

dicembre 2020, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre

2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi

specifici:

a) adeguare e  coordinare  i  sistemi  informatici  nazionali  ai

sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di

garantire lo scambio  di  informazioni  e  di  comunicazioni  tra  le

autorita' competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza  con

il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello

nazionale,  mediante  l'istituzione   di   un   sistema   informativo

centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle  acque

potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali  al  fine  di

acquisire informazioni relative al  controllo  dell'attuazione  delle

nuove prescrizioni e di  garantire  un  idoneo  accesso  al  pubblico

nonche' la comunicazione e la condivisione dei dati tra le  autorita'

pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti  volti  al

rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici,  mezzi

di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM)  a  contatto  con  acqua

potabile,  di  organismi  di  certificazione  e  di  indicazioni   in

etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del  sistema  di

vigilanza,  sorveglianza  della  sicurezza  dell'acqua   potabile   e

controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi  di  controllo

su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari,  tra

cui ospedali, strutture sanitarie,  case  di  riposo,  strutture  per

l'infanzia,  scuole,  istituti  di  istruzione,  edifici  dotati   di

strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e  commerciali,

strutture per il tempo libero,  ricreative  ed  espositive,  istituti

penitenziari e campeggi;

d) attribuire all'Istituto superiore di sanita'  le  funzioni  di

Centro nazionale per la  sicurezza  delle  acque  (CeNSiA),  ai  fini

dell'approvazione  dei  Piani  di  sicurezza   delle   acque   (PSA),

nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del

servizio idrico  di  competenza  dell'Autorita'  di  regolazione  per

energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per

l'impiego di reagenti  chimici,  mezzi  di  filtrazione  e  mezzi  di

trattamento (ReMM) a  contatto  con  acqua  potabile,  nonche'  della

gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;

e)  prevedere  una  disciplina  volta  a  consentire  e  favorire

l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di  acceso  alle

acque  per  edifici  prioritari,  aeroporti,  stazioni,  stabilimenti

balneari;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle

disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la  previsione

di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle

relative violazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

(omissis)

 

                                                           Allegato A 

                                                (Articolo 1, comma 1) 

(omissis)

8)  direttiva  (UE)  2020/2184  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle  acque

destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai  fini  del

SEE);

 

 

 

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