Acque per il consumo umano: novità per il cromo sono state disposte con il decreto del ministero della Salute 30 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2021, n. 156).
Per effetto:
- è stato modificato l'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
- è stato abrogato il decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Salute 30 giugno 2021.
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Decreto del ministero della Salute 30 giugno 2021
Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo.
(21A04013)
in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2021, n.156
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la direttiva 98/83/CE del consiglio del 3 novembre 1998, e
successive modifiche e integrazioni, concernente la qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante
«Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4,
comma 2, lettera a) e 11, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50
µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione
soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l
per il Cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la
caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;
Visto il parere del consiglio superiore di sanita' espresso in data
14 luglio 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14
novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2017, con cui e'
stato fissato un valore di parametro per il cromo esavalente pari a
10 µg/l;
Visti i decreti del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6
luglio 2017, 31 dicembre 2018, 14 febbraio 2020, 24 luglio 2020, con
i quali sono state disposte successive proroghe dell'entrata in
vigore del sopraindicato decreto 14 novembre 2016, di cui l'ultima
proroga e' stata disposta con decreto del 7 gennaio 2021 che ne ha
prorogato l'entrata in vigore al 30 giugno 2021;
Visto il parere del consiglio superiore di sanita' del 19 dicembre
2019, che ha ritenuto «di essenziale rilevanza il piu' recente
rapporto di' valutazione di rischio dell'OMS «Chromium in Drinking
water, Draft background document for development of WHO Guidelines
for Drinking-water Quality», anticipato in bozza nel settembre 2019
(consultazione pubblica esperita al 6 novembre 2019), in cui -
ritirando il carattere «provvisorio» della precedente valutazione -
viene definito un valore guida health-based per il Cromo (totale)
pari a 50 μg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a
cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri- ed esavalente),
assumendo una modalita' di azione non lineare rispetto agli effetti
critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello
sviluppo del tumore»;
Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque
destinate al consumo umano, che prevede, sulla base del principio di
precauzione, l'adozione di un valore di parametro per il Cromo totale
(incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) di 25 μg/l, da
soddisfarsi al piu' tardi entro il 12 gennaio 2036, e stabilisce il
valore di parametro di 50 μg/l fino a tale data;
Visto il rapporto OMS di aggiornamento della valutazione del
rischio per il cromo «Chromium in drinking-water - Background
document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality
(ref. WHO/HEP/ECH/WSH/2020.3)», pubblicato ufficialmente
dall'Organizzazione sul proprio portale a dicembre 2020, nel quale
l'OMS - finalizzando a conclusione della consultazione pubblica il
rapporto in precedenza emesso sotto forma di bozza - conclude che,
sulla base di dati recenti e di elevata qualita' sul Cromo trivalente
ed esavalente, il valore guida di 50 μg/l per il Cromo totale nelle
acque potabili e' considerato adeguatamente protettivo per la salute
e mantenuto, anche rispetto all'esposizione nella forma di Cr(VI),
con la rimozione dello stato «provvisorio» precedentemente assegnato;
Vista la nota prot. n. 12539 del 29 marzo 2021, con la quale la
Direzione generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero
della salute propone di modificare il decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, allegato I, parametri e valori di parametro, parte B,
Parametri Chimici, alla voce «Cromo», da 50 µg/l a 25 µg/l, con
l'adozione di un valore unico di parametro per il Cromo totale
(incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) in conformita'
alla citata direttiva e al sopraindicato rapporto OMS, e
contestualmente di abrogare il suindicato decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 14 novembre 2016;
Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di
sanita' con nota prot. n. 16957 del 3 maggio 2021;
Visto l'assenso in sede tecnica della Direzione generale per la
sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero della transizione
ecologica, espresso con nota prot. 57912 del 31 maggio 2021;
Considerato che, nell'ottica di perseguire la massima tutela per la
salute umana e in ossequio al principio di precauzione, e'
appropriato anticipare al 12 gennaio 2026 l'entrata in vigore nel
territorio nazionale del valore di parametro del Cromo di 25 μg/l,
previsto dalla citata direttiva, rispetto al termine del 12 gennaio
2036, in essa stabilito;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
1. Il parametro Cromo di cui all'allegato I, parametri e valori di
parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, e' modificato come segue:
+-----------+-------+---------+---------+
| Cromo | 25 | µg/l | Nota 12 |
+-----------+-------+---------+---------+
2. All'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B,
parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
dopo la nota 11 e' inserita la seguente:
+------+------------------------------------------------------------+ | |Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) | | |e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 | | |gennaio 2026. Il valore di parametro del cromo nel periodo | | |compreso tra il 1° luglio 2021 e l'11 gennaio 2026 e' pari a| | |50 µg/l. | | Nota |Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori | | 12 |d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono | | |provvedere affinche' venga ridotta al massimo la | | |concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo | | |umano durante il suddetto periodo di transizione, per | | |conformarsi al nuovo valore di parametro. Nell'attuazione | | |delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore| | |in questione deve darsi gradualmente priorita' ai punti in | | |cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al | | |consumo umano e' piu' elevata e l'origine non e' geogenica. | +------+------------------------------------------------------------+
Art. 2
1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
14 novembre 2016 e' abrogato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.