Acque per il consumo umano: nuova proroga per il D.M. 14 novembre 2016

A stabilirla il decreto del ministero della Salute 7 gennaio 2021

Acque per il consumo umano: nuova proroga per l'entrata in vigore del D.M. 14 novembre 2016 concernente modifiche all'allegato I al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle  acque  destinate  al consumo umano».

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A stabilirla è stato il decreto del ministero della Salute 7 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2021, n. 19, riportato di seguito.

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Decreto del ministero della Salute 7 gennaio 2021 

Posticipo dell'entrata  in  vigore  del  decreto  14  novembre  2016,
concernente  modifiche  all'allegato  I  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della  direttiva  98/83/CE
relativa alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano».
(21A00351)

(in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2021, n. 19)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3  novembre  1998,  e

successive modifiche e integrazioni, concernente  la  qualita'  delle

acque destinate al consumo umano;

  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive

modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva

98/83/CE relativa alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo

umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2,  lettera  a)  e  11,

commi 1 e 2;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali

destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50

µg/l per il cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione

soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di  5  µg/l

per  il  cromo  (VI),  valore  al  di  sopra  del  quale  occorre  la

caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  del  14  luglio

2016;

  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  14

novembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16

gennaio 2017, con cui e' stato fissato un valore di parametro per  il

cromo esavalente pari a 10 µg/l;

  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  6

luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio

2017, con cui e' stata prorogata al  31  dicembre  2018  la  data  di

entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

  Visto il successivo decreto del Ministro della salute, di  concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, 31 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie

generale - n. 4 del 5 gennaio 2019, con cui e' stata prorogata al  31

dicembre 2019 la data di entrata in vigore del citato decreto del  14

novembre 2016;

  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 19  dicembre

2019, nel quale il Consiglio ritiene che «sia di essenziale rilevanza

il  piu'  recente  rapporto  di'  valutazione  di  rischio   dell'OMS

«Chromium  in   Drinking-water,   Draft   background   document   for

development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality» emesso  nel

settembre 2019 (consultazione pubblica esperita al 6  novembre  2019)

in cui  -  ritirando  il  carattere  «provvisorio»  della  precedente

valutazione - viene definito un valore health-based per il cromo pari

a 50 µg/l riferito sia a  effetti  di  cancerogenesi  (associabili  a

cromo esavalente) che non (associabili  a  cromo  tri-e  esavalente),

assumendo una modalita' di azione non lineare rispetto  agli  effetti

critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento  precursore  dello

sviluppo del tumore»;

  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  24

luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -

n. 235 del 22 settembre 2020,  con  cui  e'  stata  prorogata  al  31

dicembre 2020 la data di entrata in vigore del citato decreto del  14

novembre 2016;

  Vista la proposta di posticipo dell'entrata in vigore  del  decreto

14  novembre  2016,  formulata   dalla   Direzione   generale   della

prevenzione sanitaria con nota prot. 36327 del 9  novembre  2020,  la

quale rappresenta che al fine di consentire una corretta  valutazione

e  gestione  del  rischio  e  una  appropriata  pianificazione  degli

interventi  futuri  nel  breve-medio  periodo,   risulta   essenziale

l'emanazione ufficiale del sopra citato rapporto OMS di aggiornamento

della valutazione del rischio per il cromo, a tutt'oggi non avvenuta;

  Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita' prot. n. 36594 del

23 novembre 2020, con la quale si  esprime  parere  favorevole  sulla

proposta  formulata  dalla  Direzione  generale   della   prevenzione

sanitaria;

  Ritenuto, pertanto, nelle more dell'emanazione ufficiale del  sopra

citato  rilevante  rapporto  di  valutazione  di   rischio   dell'OMS

«Chromium  in   Drinking-water,   Draft   background   document   for

development  of  WHO  Guidelines  for  Drinking-water  Quality»,   di

posticipare l'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. La data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  della

salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio  e  del  mare,  14  novembre  2016,   recante   «Modifiche

all'allegato I del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,

recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla  qualita'

delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017,  e'  posticipata  al  30  giugno

2021.

  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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