Acquisto energia: è legge il DL “bollette”

Acquisto energia
La legge n. 56/2023 conferma definitivamente anche l'art. 16 relativo al contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario 

Acquisto energia: è legge il DL "bollette". È stato, infatti, convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia  elettrica  e  gas naturale, nonché in materia di salute e  adempimenti fiscali».

 

Le novità per l'energia

La legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, nel confermare le misure in materia di energia introdotte dal D.L. (artt. 2, 3, 4, 6, 7), ha inserito nuove disposizioni in materia di:

  • costi dell'energia nel settore sportivo (art. 4-bis);
  • semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici (art. 7-bis);
  • credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità (art. 7-quater).

 

No definitivo alle violenze sul personale sanitario

Confermato, infine, le disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario di cui all'art. 16.

 

Di seguito il testo coordinato delle disposizioni elencate sopra.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Testo coordinato del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 

 

Testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2023), coordinato con la legge di
conversione  26  maggio  2023,  n.  56  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti  a  sostegno  delle
famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia  elettrica  e  gas
naturale, nonche' in  materia  di  salute  e  adempimenti  fiscali.».
(23A03195) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, n.124)

 

Vigente al: 29-5-2023

 

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI
PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del

Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'

dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di

facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che

di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui

riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

 

(omissis)

                               Art. 2 

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il

                  secondo trimestre dell'anno 2023 

1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano

usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui

all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture

emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e

giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5  per  cento.

Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano

contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5

per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi

ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche

percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle

forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle

somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in

esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo

16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni

di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

4. In considerazione della riduzione dei prezzi  del  gas  naturale

all'ingrosso, le aliquote negative della componente  tariffaria  UG2C

applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi  all'anno

sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari

al 35% del valore applicato nel  trimestre  precedente.  Le  aliquote

delle componenti tariffarie relative agli  altri  oneri  generali  di

sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo

trimestre 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati  in  280  milioni  di

euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo  24.  Tale

importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e

ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

5-bis. Tra i comuni con popolazione da  25.000  abitanti  a  35.000

abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato

dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con  durata

fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della  sentenza  della

Corte costituzionale n. 18 del  2019,  subiscono  un  maggiore  onere

finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione

delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono  ripartite

risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023  a  copertura  dei

maggiori oneri derivanti  dall'incremento  della  spesa  per  energia

elettrica e gas.

                               Art. 3 

     Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati 

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  da  adottare

in  favore  delle  famiglie,  da  finanziare  nell'ambito  del  piano

REPowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023,  ai

clienti domestici residenti  diversi  da  quelli  titolari  di  bonus

sociale e' riconosciuto un  contributo,  erogato  in  quota  fissa  e

differenziato in base alle zone climatiche definite  dall'articolo  2

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993  n.  412,

con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023  in  cui

la  media  dei  prezzi  giornalieri  del  gas  naturale  sul  mercato

all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa

al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di

cui al presente articolo. Sulla base  delle  indicazioni  di  cui  al

predetto decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e

ambiente  definisce  le  modalita'  applicative  e  la   misura   del

contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone

climatiche di cui al comma 1.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni

di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.  Tale

importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e

ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

 

                               Art. 4 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore

  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica  e  gas  naturale

  nonche' garanzia su crediti concessi alle  imprese  agricole  e  di

  pesca 

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  di  sostegno

alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino

al  30  giugno  2023,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente

articolo.

2. Alle imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica  di  cui

all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa  per  i  servizi

energetici e ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data

comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i

cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla

base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto  delle

imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento

superiore al 30 per cento  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno

2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di

durata  stipulati   dall'impresa,   e'   riconosciuto,   a   parziale

compensazione   dei   maggiori   oneri   sostenuti,   un   contributo

straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20

per  cento  delle  spese  sostenute  per  la  componente   energetica

acquistata  ed  effettivamente  utilizzata  nel   secondo   trimestre

dell'anno  2023.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  anche  in

relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese

di cui al primo periodo e  dalle  stesse  autoconsumata  nel  secondo

trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per  kWh

di energia  elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'  calcolato  con

riferimento alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili

acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima

energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo

al prezzo convenzionale  dell'energia  elettrica,  pari  alla  media,

relativa al  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  del  prezzo  unico

nazionale dell'energia elettrica.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte

consumo di energia elettrica di cui al comma 2,  e'  riconosciuto,  a

parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti

per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,

sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  10  per  cento

della spesa sostenuta per  la  componente  energetica  acquistata  ed

effettivamente  utilizzata  nel  secondo  trimestre  dell'anno  2023,

comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo

della stessa, calcolato sulla base  della  media  riferita  al  primo

trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte  e  degli  eventuali

sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30

per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo

trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  all'elenco

per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per  i  servizi  energetici  e

ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione

ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui  adozione  e'  stata

data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,

e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri

sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo

straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento

della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel

secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi  energetici  diversi

dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas

naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno

2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)

pubblicati dal  Gestore  dei  mercati  energetici,  abbia  subito  un

incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio

riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale

di cui al comma 4, e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei

maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas

naturale,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito

d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per  l'acquisto

del medesimo gas, consumato nel secondo  trimestre  solare  dell'anno

2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il

prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,

riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento

del mercato infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal  Gestore  dei

mercati energetici, abbia subito un incremento superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019.

6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma

di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  5,  ove  l'impresa

destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica  o  di

gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo

stesso venditore da cui si riforniva nel  primo  trimestre  2019,  il

venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo  per  il

quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente,  su  sua

richiesta, una comunicazione nella quale sono  riportati  il  calcolo

dell'incremento di costo della componente  energetica  e  l'ammontare

del credito d'imposta spettante per il  secondo  trimestre  dell'anno

2023.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente

(ARERA), entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente  decreto,  definisce  il  contenuto

della predetta comunicazione e le sanzioni  applicabili  in  caso  di

mancata ottemperanza da parte del venditore.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono  utilizzabili

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre

2023. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono

cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo

per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi

gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo

n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente

tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di

cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso

di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono

il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che

attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti

d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi

dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai

soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del

regolamento   recante   modalita'   per   la   presentazione    delle

dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta

regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore

aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri

costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto

legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono  usufruiti  dal

cessionario con le stesse modalita'  con  le  quali  sarebbero  stati

utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del

31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative

alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da

effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti

previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al

decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto

compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a  6,  del  citato

decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  1.348,66

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo

24.

10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il

monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10-bis.  Sono  ammissibili   alla   garanzia   diretta   rilasciata

dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA),

a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per  cento  del  valore

del finanziamento, comunque nel  limite  di  euro  250.000,  i  nuovi

finanziamenti concessi dalle banche e dagli  intermediari  finanziari

di cui all'articolo 106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre

1993, n. 385, nonche' dagli altri soggetti abilitati alla concessione

del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese  agricole  e

della pesca  e  destinati  alla  realizzazione  di  impianti  per  la

produzione  di  energia  rinnovabile,  purche'   tali   finanziamenti

prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi

dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.  L'efficacia

delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'   subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10-ter. All'attuazione del comma  10-bis  si  provvede  nel  limite

delle risorse disponibili sul conto corrente di  tesoreria  centrale,

intestato  all'ISMEA,  istituito  ai  sensi  dell'articolo   20   del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in  base  al

fabbisogno  finanziario  derivante  dalla  gestione  delle   garanzie

stesse.

 

                             Art. 4 bis 

Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi  dell'energia  nel

                          settore sportivo 

1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia  nel  settore

sportivo, all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  23  settembre

2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre

2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro  per  l'anno  2023»

sono sostituite dalle seguenti: «e di 35 milioni di euro  per  l'anno

2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota  delle

risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni  di  euro,

e' destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di

associazioni e societa'  sportive  iscritte  nel  registro  nazionale

delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  di  cui   al   decreto

legislativo 28 febbraio 2021, n.  39,  che  gestiscono  in  esclusiva

impianti natatori e piscine per attivita' di base e sportiva».

(omissis)

                               Art. 6 

                     Tassazione dell'agroenergia 

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai  fini

della determinazione del reddito relativo alla produzione di  energia

oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423  dell'articolo

1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti  indicati  dal

secondo periodo del medesimo comma la componente  riconducibile  alla

valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota

incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio  di  cessione

dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per

energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19  del  decreto

del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,  pubblicato  nel

supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159  del  10

luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  4,32

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo

24.

 

                               Art. 7 

Disposizioni in materia di agevolazioni  fiscali  per  interventi  di

                        risparmio energetico 

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  agevolazioni

fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall'articolo

16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,

dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e dall'articolo 14 del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  si

considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di  spesa  a

fronte della quale sia concesso  altro  contributo  dalle  regioni  e

dalle province autonome di Trento e Bolzano, a  condizione  che  tale

contributo  sia  cumulabile,  ai  sensi  delle  disposizioni  che  lo

regolano,  con  le  agevolazioni  fiscali.  In  ogni  caso  la  somma

dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il  100%

della  spesa  ammissibile  all'agevolazione  o  al   contributo.   Le

disposizioni del presente  comma  si  applicano  con  riferimento  ai

contributi istituiti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

 

                             Art. 7 bis 

Semplificazione   temporanea   per   l'installazione   di    impianti

                            fotovoltaici 

1. All'articolo 6, comma 2-septies,  del  decreto-legge  17  maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo  le  parole:  «collocati  a  terra»  sono

inserite le seguenti: «o su coperture piane o falde»;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:

«e che i manti delle coperture non sono realizzati con  prodotti  che

hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale».

(omissis) 

 

                            Art. 7 quater 

Credito d'imposta per le start-up  innovative  operanti  nei  settori

  dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanita' 

1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1°  gennaio

2020, operanti  nei  settori  dell'ambiente,  dell'energia  da  fonti

rinnovabili e della sanita' e' concesso, nel limite complessivo di  2

milioni di euro per  l'anno  2023,  un  contributo,  sotto  forma  di

credito d'imposta, fino a un importo  massimo  di  200.000  euro,  in

misura non superiore al  20  per  cento  delle  spese  sostenute  per

attivita' di ricerca e sviluppo volte  alla  creazione  di  soluzioni

innovative per la realizzazione di strumenti  e  servizi  tecnologici

avanzati al fine di  garantire  la  sostenibilita'  ambientale  e  la

riduzione dei consumi energetici. Il  credito  d'imposta  di  cui  al

presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e deve essere indicato nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al

periodo d'imposta  nel  quale  lo  stesso  e'  riconosciuto  e  nelle

dichiarazioni dei redditi relative ai  periodi  d'imposta  successivi

fino a quello  nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Il  credito

d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  d'impresa,  ne'

della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli  articoli

61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.

Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si  applicano  i

limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge  24  dicembre

2007, n. 244,  e  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il

contributo e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti

di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de

minimis». Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,

di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono

adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine  del

rispetto del limite di spesa autorizzato,  nonche'  le  modalita'  di

verifica e di controllo dell'effettivita' delle spese  sostenute,  le

cause di decadenza e di  revoca  del  beneficio  e  le  modalita'  di

restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

 

 

                          Art. 7 quinquies 

Contributo  alla   fondazione   «Istituto   di   Ricerche   Tecnopolo

              Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» 

1. Al fine di assicurare l'operativita' della fondazione  «Istituto

di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo  Sostenibile»,  di

cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, e' concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno

2023 in favore del medesimo Istituto.

(omissis)

 

                               Art. 16 

Disposizioni in materia di  contrasto  degli  atti  di  violenza  nei

                  confronti del personale sanitario 

1. All'articolo 583-quater del  codice  penale  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale  esercente  una

professione sanitaria o  socio-sanitaria  nell'esercizio  o  a  causa

delle funzioni o del servizio, nonche' a  chiunque  svolga  attivita'

ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali  allo

svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a  causa  di  tali

attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso  di

lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di  cui  al

comma primo.».

1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di  repressione  dei

reati  nonche'  di  assicurare  l'incolumita'  degli   esercenti   le

professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere  pubbliche

e private accreditate dotate  di  un  reparto  di  emergenza-urgenza,

presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di  utenza

e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del  questore

possono essere costituiti posti fissi  della  Polizia  di  Stato  nel

rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  carattere   normativo   e

ordinamentale    in    materia    di    articolazioni    territoriali

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(omissis)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome