Acquisto energia: è legge il DL "bollette". È stato, infatti, convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali».
Le novità per l'energia
La legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, nel confermare le misure in materia di energia introdotte dal D.L. (artt. 2, 3, 4, 6, 7), ha inserito nuove disposizioni in materia di:
- costi dell'energia nel settore sportivo (art. 4-bis);
- semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici (art. 7-bis);
- credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità (art. 7-quater).
No definitivo alle violenze sul personale sanitario
Confermato, infine, le disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario di cui all'art. 16.
Di seguito il testo coordinato delle disposizioni elencate sopra.
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Testo coordinato del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
Testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2023), coordinato con la legge di
conversione 26 maggio 2023, n. 56 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno delle
famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas
naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali.».
(23A03195)
(Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, n.124)
Vigente al: 29-5-2023
Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI
PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
(omissis)
Art. 2
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il
secondo trimestre dell'anno 2023
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale
all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C
applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno
sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari
al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di
sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo
trimestre 2023.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale
importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000
abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato
dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata
fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere
finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione
delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite
risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia
elettrica e gas.
Art. 3
Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare
in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del piano
REPowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai
clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus
sociale e' riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e
differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412,
con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui
la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato
all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa
al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di
cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al
predetto decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente definisce le modalita' applicative e la misura del
contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone
climatiche di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale
importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Art. 4
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
nonche' garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di
pesca
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno
alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino
al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente
articolo.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui
all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento
superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20
per cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre
dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo
trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh
di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili
acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo
al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media,
relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico
nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2, e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento
della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo
trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e
ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione e' stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento
del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di
gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il
quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua
richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo
dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare
del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno
2023. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto
della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di
mancata ottemperanza da parte del venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbero stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore
del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi
finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonche' dagli altri soggetti abilitati alla concessione
del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e
della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la
produzione di energia rinnovabile, purche' tali finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi
dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia
delle disposizioni di cui al primo periodo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite
delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale,
intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie
stesse.
Art. 4 bis
Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel
settore sportivo
1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore
sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro per l'anno 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 35 milioni di euro per l'anno
2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle
risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro,
e' destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di
associazioni e societa' sportive iscritte nel registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva
impianti natatori e piscine per attivita' di base e sportiva».
(omissis)
Art. 6
Tassazione dell'agroenergia
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini
della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia
oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal
secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla
valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota
incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione
dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.
Art. 7
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di
risparmio energetico
1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall'articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si
considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a
fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale
contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo
regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma
dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100%
della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. Le
disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai
contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
Art. 7 bis
Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti
fotovoltaici
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «collocati a terra» sono
inserite le seguenti: «o su coperture piane o falde»;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che
hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale».
(omissis)
Art. 7 quater
Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori
dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanita'
1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio
2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti
rinnovabili e della sanita' e' concesso, nel limite complessivo di 2
milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in
misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per
attivita' di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni
innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici
avanzati al fine di garantire la sostenibilita' ambientale e la
riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al
presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale lo stesso e' riconosciuto e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi
fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i
limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
contributo e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti
di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis». Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del
rispetto del limite di spesa autorizzato, nonche' le modalita' di
verifica e di controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le
cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalita' di
restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.
Art. 7 quinquies
Contributo alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»
1. Al fine di assicurare l'operativita' della fondazione «Istituto
di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di
cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno
2023 in favore del medesimo Istituto.
(omissis)
Art. 16
Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei
confronti del personale sanitario
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa
delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali
attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di
lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al
comma primo.».
1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei
reati nonche' di assicurare l'incolumita' degli esercenti le
professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche
e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza,
presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza
e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore
possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel
rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e
ordinamentale in materia di articolazioni territoriali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)