Acquisto energia: nuovi sostegni per le imprese con il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76.
Le misure
In particolare, al Capo I «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale» sono disposti:
- la riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023 (art. 2);
- il contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati (art. 3);
- il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 4);
- le misure di tassazione sul reddito relativo alla produzione di energia da parte delle imprese agricole (art. 6);
- le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (art. 7).
Non solo energia
Fuori dal contesto energetica rileva una misura all'articolo 16 recante «Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario».
Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.
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Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali. (23G00042)
(Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76)
Vigente al: 31-3-2023
Capo I
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.
412;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni
per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali.»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria.»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023.»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening.»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune.»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale
medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio
sanitario nazionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' e urgenza di
consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte
le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con
la legge di bilancio per il 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni
relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai
clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio
2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto
stabilito dalla medesima Autorita' in attuazione dell'articolo 1,
comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite
di 400 milioni di euro.
2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le
agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma
9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate
sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente
pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5
milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse
disponibili sul bilancio della CSEA per l'anno 2023. Con riferimento
all'anno 2022, l'Autorita' predispone entro il 31 maggio 2023 la
relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
con legge 27 aprile 2022, n. 34.
Art. 2
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il
secondo trimestre dell'anno 2023
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 539,78 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale
all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C
applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno
sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari
al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di
sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo
trimestre 2023.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di
euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale
importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Art. 3
Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare
in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, a
decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti
domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale e'
riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in
base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi
giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la
soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si
applica anche per il mese di dicembre.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di
cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al
predetto decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente definisce le modalita' applicative e la misura del
contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone
climatiche di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale
importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Art. 4
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno
alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino
al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente
articolo.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui
all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento
superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20
per cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre
dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo
trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh
di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili
acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo
al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media,
relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico
nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2, e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento
della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo
trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e
ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione e' stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento
del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di
gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il
quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua
richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo
dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare
del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno
2023. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto
della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di
mancata ottemperanza da parte del venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbero stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 5
Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo
1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta'
temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge del
29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del
reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del
patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a
copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma
4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi nel testo
previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33,
lettera q), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del
30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al
termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2022.
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio
netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti
essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi
conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in
corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di
imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.
Art. 6
Tassazione agroenergia
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini
della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia
oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal
secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla
valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota
incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione
dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per
energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6
luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.
Art. 7
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di
risparmio energetico
1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa
ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale
sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile,
ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni
fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del
contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile
all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con
riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
(omissis)
Art. 16
Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei
confronti del personale sanitario
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi di
lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del
servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette
professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica
la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali
gravi o gravissime si applicano le pene di' cui al comma primo.».
(omissis)