Acustica ambientale: definiti i contenuti dei corsi di formazione

Acustica ambientale
Tra i punti del D.M. 25 gennaio 2018 gli enti formatori, la durata e le caratteristiche dei corsi e il corrispettivo in crediti formativi

Definite le caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre  2002,  n.  262. È la rubrica del decreto ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018, n. 32) che definisce:

  • il campo di applicazione;
  • gli enti formatori;
  • la durata e le caratteristiche dei corsi e il corrispettivo in crediti formativi;
  • la prova finale;
  • i contenuti minimi (in allegato).

Di seguito il testo del decreto ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 gennaio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare 25 gennaio 2018 

Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in  materia
di acustica ambientale, di cui all'allegato IX,  parte  A,  punto  4,
lettera  B)  del  decreto  legislativo  4  settembre  2002,  n.  262.
(18A00817)


         in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018, n. 32
  

                     IL DIRETTORE GENERALE

                   per i rifiuti e l'inquinamento

                     del Ministero dell'ambiente

              e della tutela del territorio e del mare

                           di concerto con

                        IL DIRETTORE GENERALE

                   per il mercato, la concorrenza,

         il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

               del Ministero dello sviluppo economico


  Vista  la  direttiva  2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio dell'8 maggio 2000 sul  ravvicinamento  delle  legislazioni

degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale  delle

macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93;

  Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n.  262  «Attuazione

della   direttiva   2000/14/CE   concernente   l'emissione   acustica

ambientale delle macchine  ed  attrezzature  destinate  a  funzionare

all'aperto»;

  Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41  «Disposizioni

per  l'armonizzazione  della  normativa  nazionale  in   materia   di

inquinamento  acustico  con  la  direttiva  2000/14/CE   e   con   il

regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2,  lettere

i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161»  ed  in  particolare

l'art. 6, che conferisce al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare la definizione  delle  caratteristiche  del

corso di cui all'allegato IX, parte  A,  punto  4,  lettera  b),  del

decreto legislativo 4 settembre 2002, n.  262,  di  concerto  con  il

Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni  dalla  data  di

entrata in vigore dello stesso decreto;


                              Decreta:

                              Art. 1
                         Campo di applicazione

  1. Il presente decreto  stabilisce  le  caratteristiche  del  corso

rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all'allegato IX,

parte A, punto 4, lettera b),  del decreto  legislativo  4  settembre

2002, n. 262, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo  17

febbraio 2017, n. 41.

  2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data  di

entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017,  gia'  inserito

nell'elenco  deg li  ispettori  degli  organismi   di   certificazione

autorizzati  ad  operare  nell'ambito  del  decreto  legislativo   n.

262/2002 e' tenuto alla  frequenza  dei  corsi  di  cui  al  presente

decreto.

                               Art. 2
                            Enti formatori

  1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale  di  cui

all'allegato  IX,  parte  A,  punto  4,  lettera  b),   del   decreto

legislativo   n.   262/2002,   sono   tenuti   dagli   organismi   di

certificazione di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo.

  2. Gli enti formatori definiti  al  comma  1  sono  autorizzati  al

rilascio dei crediti formativi di cui all'allegato IX, parte A, punto

4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002.

                               Art. 3
                           Durata dei corsi

  1. I corsi di formazione di cui al presente  decreto  devono  avere

una durata minima di 24 ore, delle quali  almeno  8  dovranno  essere

riservate ad esercitazioni pratiche.

  2. La frequenza ai corsi e' obbligatoria  per  la  totalita'  della

durata prevista al comma 1.

                               Art. 4
             Caratteristiche dei corsi e crediti formativi

  1. I corsi di formazione devono essere  tenuti  da  ispettori  gia'

qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell'ambito

di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002.

  2. L'allegato I del presente decreto stabilisce le  caratteristiche

minime  dei  corsi,  la  relativa  strutturazione  in  moduli  e  gli

argomenti da trattare nell'ambito dei medesimi.

  3. A  ciascun  modulo  di  cui  si  compone  il  corso  corrisponde

l'attribuzione di un credito formativo.

  4. I programmi dei corsi devono consentire l'attribuzione di almeno

3 crediti formativi secondo quanto disposto nell'allegato I.

  5. Non sono validi ai fini del presente  decreto  corsi  effettuati

esclusivamente  in  modalita'  e-learning.  Sono  invece  considerati

validi  corsi  effettuati  in  blended-learning,  da  intendere  come

modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di

formazione a distanza (e-learning) con  attivita'  di  formazione  in

aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50%

dell'intera durata del corso.

                               Art. 5
                             Prova finale

  1.  Una  volta  completato  il  corso,  i  crediti  formativi  sono

attribuiti dagli enti formatori di cui all'art. 2 solo a seguito  del

superamento di una prova finale di verifica  dell'apprendimento,  con

il rilascio di apposita documentazione  riportante  i  contenuti  del

corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica.

  2. La prova finale di verifica di cui al comma 1 e'  costituita  da

almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per  ognuno  dei  moduli,  ivi

compresi quelli previsti dallo schema riportato in allegato I,  e  si

intende superata con  almeno  il  70%  delle  risposte  corrette  per

ciascun modulo.

  3. Per lo svolgimento della prova finale di  verifica  deve  essere

costituita una commissione  esaminatrice  composta  dai  docenti  del

corso e da un membro esterno designato dal  Ministero  dell'ambiente,

con funzione di presidente di commissione. I costi per lo svolgimento

di tale funzione sono a carico dell'organismo di  certificazione  che

ha erogato il corso.

  4. Gli organismi  di  certificazione,  in  quanto  enti  formatori,

devono conservare la  documentazione  relativa  ai  corsi  effettuati

anche  al  fine  di  consentire  eventuali  accertamenti   da   parte

dell'Organismo   nazionale   di   accreditamento   nella   fase    di

rilascio/mantenimento/rinnovo dell'accreditamento.



Allegato I

    1. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere almeno tre

moduli di 8 ore ciascuno per una durata totale minima di 24 ore.

    2. I contenuti minimi dei corsi di formazione  devono  rispettare

la tabella seguente:


              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. 25 gennaio 2018

Allegato

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