Novità per la prova finale del corso di formazione in materia di acustica ambientale per il personale incaricato dei controlli delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, come definito dall'art. 5 del decreto del ministero dell'Ambiente 25 gennaio 2018.
In particolare è stato stabilito come la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale potrà svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del ministero dell'Ambiente, fatte salve alcune condizioni che garantiscano il corretto svolgimento dell'esame.
Lo ha stabilito il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 marzo 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2019, n. 85 e riportato integralmente di seguito.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 marzo 2019
Modifica dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018 concernente la
definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia
di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4,
lettera B), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
(19A02402)
in Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2019, n. 85
IL DIRETTORE GENERALE
per i rifiuti e l'inquinamento
del ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del ministero dello sviluppo economico
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 «Attuazione
della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto»;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 «Disposizioni
per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di
inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il
regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere
i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161» ed in particolare
l'art. 6, che conferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare la definizione delle caratteristiche del
corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto;
Visto il decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle caratteristiche
del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262», ed in particolare
l'art. 5 che disciplina lo svolgimento della prova finale del corso;
Considerata l'esigenza di introdurre, ai fini dello svolgimento
della prova finale del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto
4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, lo
strumento della videoconferenza;
Decreta:
Art. 1
Modifica dell'art. 5 del decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle
caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4,
lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262»
All'art. 5 del decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle
caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4,
lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262», dopo
il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. In casi eccezionali la partecipazione dei componenti
della commissione alla prova finale puo' svolgersi in
videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente,
secondo le modalita' indicate dal presidente di commissione. In ogni
caso l'utilizzo della videoconferenza e' subordinato ai seguenti
presupposti: l'aula nella quale si tiene la prova finale deve essere
interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto
svolgimento dell'esame; i quiz a risposta multipla devono essere
diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della
commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la
correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della
commissione, deve avvenire in videoconferenza».