Apparecchiature elettriche ed elettroniche: modifiche al D.Lgs. n. 27/2014

Nel decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124, più che altro misure amministrative sulla ripartizione di competenze tra le autorità preposte

«Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche». È quanto dispone il decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2016, n. 161, che riporta più che altro misure amministrative.

A seguire il testo integrale del D.Lgs. n. 124/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124


Modifiche al  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,  recante

attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche. (16G00138)

in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2016, n. 161

Vigente al: 27-7-2016 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche;

  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio  del  9  luglio  2008   recante   norme   in   materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93;

  Visto l'articolo 31  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e

successive modificazioni;

  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  6  agosto  2013,  n.  96,

recante delega al Governo per il recepimento delle direttive  europee

e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione  europea  -  Legge   di

delegazione europea 2013, che consente al Governo di adottare,  entro

ventiquattro  mesi  dalla  data  della  loro   entrata   in   vigore,

disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati

ai sensi dello stesso comma 1;

  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in

materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in

particolare, l'articolo 10;

  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche;

  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  22  novembre  2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

del 5 maggio 2016;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 31 maggio 2016;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico, della salute e per  gli  affari  regionali  e  le

autonomie;


                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1
 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole: «e dal Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «,

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare

e dal Ministero della salute»;

  b) al comma 1, dopo le parole: «e  successive  modificazioni»  sono

inserite le seguenti: «nelle more del riordino delle stesse ai  sensi

dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124,»;

  c) al comma 1, dopo le parole: «nonche' dell'ISPRA»  sono  inserite

le seguenti: «e dell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS).»;

  d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

  «1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le  funzioni

di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in

coordinamento con il  "Comitato  tecnico  di  Coordinamento"  di  cui

all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22  novembre

2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio  2008,

nonche' in raccordo con le regioni e province autonome, ai  fini  del

coordinamento tra le rispettive  articolazioni  organizzative,  sulla

base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.».

  2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis,  del

decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  27,  introdotto  dal  comma  1,

lettera d), del presente articolo, e'  sottoscritto  entro  sei  mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


                              Art. 2
                  Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.  Le  amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli

adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.Lgs. n. 124/2016

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