Affollamento in locale di pubblico spettacolo: non occorre più solo tenere presente il tema della prevenzione incendi, ma anche quello dell'emergenza Coronavirus. Questo il senso della risposta del ministero dell'Interno al comando provinciale dei vigili del fuoco di Venezia a sua volta interpellati sul tema da un professionista tecnico.
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Il minInterno - nel ricordare che l'affollamento in locale di pubblico spettacolo "viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" - sottolinea che la valutazione deve tener conto anche delle nuove disposizioni in materia di contenimento del Coronavirus.
Qui di seguito il testo della risposta ministeriale al comando della provincia di Venezia e, a seguire, il quesito originario.
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OGGETTO: affollamento in locale di pubblico spettacolo – quesito
Il professionista Arch. (...), con la nota che ad ogni buon fine si allega, chiede se un
locale ad uso discoteca, già autorizzato sia dal Comando che dalla locale Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, possa, per alcune serate o periodi dell’anno dichiarare un affollamento inferiore a quanto autorizzato e calcolato con la densità di affollamento massima prevista dal D.M. 19.08.1996. La richiesta è motivata dal fatto che in quei periodi o serate l’afflusso è sicuramente inferiore alla massima capienza e, in ogni caso, sarà assicurato il controllo del massimo affollamento con un idoneo
sistema di gestione degli ingressi ed uscite. Non sono previste riduzioni delle aree a disposizione del pubblico. L’autorizzazione ad un affollamento inferiore consentirebbe una consistente riduzione dei costi, in quanto sarebbe riducibile sia il numero di addetti interno, in base alla valutazione dei rischi, sia il servizio di vigilanza antincendio da parte del Comando. Questo Comando, per quanto di competenza, tenuto conto che la possibilità di dichiarare affollamenti inferiori è già consentita dal nuovo Codice di prevenzione incendi e considerato anche che le misure di contenimento del contagio previste per il contrasto al Covid-19 prevedono un maggior distanziamento tra le persone, ritiene sia possibile autorizzare affollamenti inferiori. Gli stessi dovranno essere autorizzati anche
dalla Commissione di Vigilanza.
***
QUESITO DI PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA’ 65
Spettabile comando provinciale di Venezia, con la presente il sottoscritto
professionista antincendio Architetto Sammj Montino chiede un chiarimento sulla
possibilità di riduzione del massimo affollamento per le attività 65-Locali di pubblico
spettacolo.
Più precisamente il caso in questione riguarda un locale che ha ottenuto nel 2019 il
CPI con l’adeguamento al D.M. 19.08.96, per un massimo affollamento calcolato con i
parametri del succitato decreto di 3.800 persone.
Tale locale in alcune giornate, presenta un afflusso molto inferiore alla capacità
massima autorizzata per cui il gestore, con l’obiettivo di contenere e ridurre le spese di
gestione, attraverso l’impiego di un minor numero di addetti alla sicurezza e non
chiedendo il servizio di vigilanza Vigili del Fuoco, invece che chiudere il locale, chiede di
poter limitare per quelle determinate serate l'affollamento a un numero predefinito al di
sotto delle 1500 persone, la limitazione avverrà tramite un sistema preciso di controllo
degli accessi e uscite al fine di avere sempre la contezza delle persone all'interno e senza
superare il numero massimo consentito.
Si chiede quindi, alla luce della normativa vigente, in particolare anche quanto
previsto dal nuovo codice di Prevenzione Incendi in merito alla possibilità di ridurre
l'affollamento massimo calcolato in base all'indice di affollamento massimo, se risulta
possibile applicare tale riduzione e, nel caso positivo, con quali modalità.