Con due deliberazioni, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha introdotto alcune novità sulla figura del responsabile tecnico rifiuti. In particolare, si tratta della:
- deliberazione 25 giugno 2019, n. 3, che ha dettato modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6/2017 relativa ai requisiti;
- deliberazione 25 giugno 2019, n. 4, relativa ai criteri e alle modalità di svolgimento delle verifiche per l'esame abilitativo.
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La deliberazione n. 3/2019 sui requisiti del responsabile tecnico rifiuti
Questa deliberazione ha modificato così l'articolo 2 della deliberazione n. 6/2017:
«a) al comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il soggetto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. È consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4 dopo le parole "di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti "e 2-bis";
d) al comma 4 è aggiunto il seguente "4-bis: Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione"».
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La deliberazione n. 4/2019 sulla verifiche per il responsabile tecnico rifiuti
In questa deliberazione sono dettagliati:
- le sedi e le date delle verifiche;
- i particolari sulla domanda di iscrizione alle verifiche, sulla modalità di invio e sull'ammissibilità;
- la commissione di esame;
- lo svolgimento delle verifiche e l'attribuzione dei punteggi;
- la comunicazione su data e ora dell'esame al candidato;
- i profili di idoneità del candidato.
Entrambe le deliberazioni entreranno in vigore il 19 luglio 2019.
In allegato i testi integrali delle due deliberazioni.