Agenti cancerogeni e mutageni: cambia la disciplina per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 (Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226) che, attuando la direttiva (Ue) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, modifica il D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza).
In particolare, sono stati modificati:
- l'art. 26;
- l'art. 29;
- l'art. 55;
- l'art. 222;
- l'art. 223;
- l'art. 229;
- l'art. 232;
- l'art. 233;
- l'art. 234;
- l'art. 235;
- l'art. 236;
- l'art. 237;
- l'art. 239;
- l'art. 240;
- l'art. 241;
- l'art. 242;
- l'art. 243;
- l'art. 244;
- l'art. 245;
- il capo II del titolo IX;
- gli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII.
Di seguito il testo del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135; gli allegati A e B sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135
Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
(24G00153)
(Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226)
Vigente al: 11-10-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 8 che reca «Principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro»;
Vista la direttiva 2022/431/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
Vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni
o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e, in particolare, il titolo IX, capo II, concernente la
protezione dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
Considerato il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla
comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al
Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo;
Sentite le parti sociali in data 4 giugno 2024;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 27 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: «di agenti cancerogeni, mutageni o
biologici,» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni,
mutageni, tossici per la riproduzione o biologici,».
Art. 2
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole:
«cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti:
«cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 3
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole:
«cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti:
«cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 4
Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 222, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: «un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato XXXIX;» sono soppresse.
Art. 5
Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 223, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: «di cui un primo elenco e' riportato
negli allegati XXXVIII e XXXIX» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui un primo elenco e' riportato nell'allegato XXXVIII».
Art. 6
Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: «tossici per il ciclo riproduttivo o con
effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio,
tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria
2» sono sostituite dalle seguenti: «tossici specifici per organo
bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria
2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria
2 o con effetti sull'allattamento».
Art. 7
Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ISPESL e della
Commissione tossicologica nazionale,» sono soppresse e dopo le
parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono
aggiunte le seguenti: «, su proposta dell'INAIL»;
b) al comma 2, la parola: «XXXIX» e' soppressa.
Art. 8
Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono
sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a
sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 9
Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 234, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o
miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza
tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato
I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia:
una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un
livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che e'
identificata come tale nella colonna "Osservazioni" dell'allegato
XLIII;
b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore
soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste
un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono
rischi per la salute dei lavoratori e che e' identificata come tale
nella colonna "Osservazioni" dell'allegato XLIII;»;
b) alla lettera c), le parole: «il limite della concentrazione
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o
mutageno nell'aria» sono sostituite dalle seguenti: «il limite della
concentrazione media nell'aria, ponderata in funzione del tempo, di
un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la
riproduzione»;
c) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione
nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto;
c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di
salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a
specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la
riproduzione durante il lavoro.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di un agente cancerogeno o mutageno»
sono sostituite dalle seguenti: «di un agente cancerogeno, mutageno o
di una sostanza tossica per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «l'agente cancerogeno o mutageno» sono
sostituite dalle seguenti: «l'agente cancerogeno, mutageno o la
sostanza tossica per la riproduzione»;
c) al comma 3, dopo la parola: «lavoratori», sono inserite le
seguenti: «all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica
per la riproduzione priva di soglia» e il secondo periodo e'
soppresso;
d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Se non e' tecnicamente possibile utilizzare o produrre
una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un
sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinche' il rischio
connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per
la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.
3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la
riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione
prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con
valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma
3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto,
nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236,
della possibilita' che potrebbe non esistere un livello di
esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza
tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al
riguardo.
3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite
dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la
riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a agenti cancerogeni o mutageni» sono
sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a
sostanze tossiche per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono
sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di
sostanze tossiche per la riproduzione»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il
documento redatto secondo le procedure standardizzate di
effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29,
comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di
sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impurita' o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la
riproduzione;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il
grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli
agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la
riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come
sostituti.».
Art. 12
Modifiche all'articolo 237 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di
agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la
riproduzione non superiori alle necessita' delle lavorazioni e che
gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la
riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessita' predette;»;
b) alla lettera b), le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni»
sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a
sostanze tossiche per la riproduzione»;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che
non vi sia emissione nell'aria di agenti cancerogeni, mutageni o di
sostanze tossiche per la riproduzione. Se cio' non e' tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle
sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il piu' vicino
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel
rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro
deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione
generale;»;
d) alla lettera d), le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni»
sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di
sostanze tossiche per la riproduzione»;
e) alla lettera g), le parole: «gli agenti cancerogeni o
mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni,
mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;
f) alla lettera h), le parole: «agenti cancerogeni» sono
sostituite dalle seguenti: «agenti cancerogeni, mutageni o sostanze
tossiche per la riproduzione»;
g) alla lettera i), le parole: «a taluni agenti cancerogeni o
mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «a taluni agenti
cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 13
Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «gli agenti cancerogeni o
mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni,
mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;
2) dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«e-bis) l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
per le sostanze per le quali e' stato fissato un valore limite
biologico di cui all'allegato XLIII-bis.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «sulla natura e sul grado dei
rischi», sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere
esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze
tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci
pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al
lavoro»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono
essere periodicamente offerte, con periodicita' almeno quinquennale,
nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori
che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze
tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi
farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli
impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni
o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati
in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformita' al
regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono
sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a
sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 15
Modifiche all'articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono
sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a
sostanze tossiche per la riproduzione».
Art. 16
Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, dopo le parole: «a tale esposizione,» sono inserite le
seguenti: «o si constati che un valore limite biologico e' stato
superato,».
Art. 17
Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «l'agente cancerogeno o mutageno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente»
sono sostituite dalle seguenti: «l'agente cancerogeno, mutageno o la
sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente o sostanza»;
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'INAIL, per il tramite del medico competente, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente
alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi
dell'articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore
di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'INAIL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che
espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di
almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone a
sostanze tossiche per la riproduzione.»;
c) al comma 8:
1) all'alinea, le parole: «ad agenti cancerogeni» sono
sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o a sostanze
tossiche per la riproduzione»;
2) alla lettera a), le parole: «consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette
copia del registro di cui al comma 1 all'INAIL»;
3) alla lettera d), le parole: «ad agenti cancerogeni, il
datore di lavoro chiede all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti:
«ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il
datore di lavoro chiede all'INAIL»;
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi
relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li
rende disponibili alle regioni.».
Art. 18
Modifiche all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente:
«INAIL» e le parole: «ad agenti chimici cancerogeni» sono sostituite
dalle seguenti: «ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze
tossiche per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «ad agenti cancerogeni, ne danno
segnalazione all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti
cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione
sessuale e sulla fertilita' delle lavoratrici e dei lavoratori adulti
o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad
esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne
danno segnalazione all'INAIL»;
c) al comma 3:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Presso l'INAIL e'
costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta
origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da
esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni
rispettivamente dedicate:»;
2) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da
esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e
province autonome i risultati del monitoraggio con periodicita'
annuale.»;
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Registrazione dei
tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla
fertilita'».
Art. 19
Modifiche all'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
il comma 1 e' abrogato.
Art. 20
Modifiche al capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81
1. La rubrica del capo II del titolo IX del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e' sostituita dalla seguente: «Protezione da
agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la
riproduzione».
Art. 21
Modifiche agli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e
all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
integrati, mediante apposita voce e secondo le modalita' previste
dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con
la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze
tossiche per la riproduzione.
2. L'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo
IX, capo I», e' sostituito dall'allegato XXXVIII di cui all'allegato
A al presente decreto.
3. L'allegato XXXIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'
abrogato.
4. L'allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo
IX, capo II», e' sostituito dall'allegato XLIII di cui all'allegato B
al presente decreto.
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato
XLIII, e' inserito l'allegato XLIII-bis di cui all'allegato C al
presente decreto.
Art. 22
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓
Allegato A
(vedi sotto)
Allegato B
(vedi sotto)
Allegato C
(di cui all'articolo 21, comma 5)
«ALLEGATO XLIII-BIS
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA PIOMBO e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello
di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad
assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il
valore limite biologico e' il seguente: 60 μg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di
piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria,
espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla
settimana, e' superiore a 0,075 mg/m³; nei singoli lavoratori e'
riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg
Pb/100 ml di sangue.»