Agenti chimici e testo unico sicurezza.
Ancora una volta a finire sotto i riflettori è la delicata disciplina in materia di agenti chimici contenuta nel testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Infatti, nel corso di quest’ultimi anni si è di nuovo riacceso il dibattito intorno ai rischi, vecchi e nuovi, legati all’impiego in ambito sia lavorativo che domestico delle sostanze pericolose.
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Ciò anche in ragione sia del quadro evolutivo delle nuove conoscenze tecnico-scientifiche sui danni alla salute e all’ambiente che alcune di esse sono in grado di provocare sia della preoccupante tendenza delle denunce di malattie professionali che, a livello europeo, dà vita a un quadro a dire il vero sempre meno rassicurante. Basti pensare che, secondo i dati diffusi dall’Inail, solo nel nostro Paese le malattie professionali denunciate nel 2020 sono state 44.955, in diminuzione del 26,6% rispetto alle 61.201 del 2019 - ma su ciò pesa fortemente la pandemia – mentre invece le denunce protocollate nel primo quadrimestre del 2021 sono state 18.629, ossia 3.861 in più rispetto allo stesso periodo del 2020 (+26,1%), con un fetta importante costituita da tumori.
Agenti chimici e testo unico sicurezza: maggiori tutele
Sotto questo profilo è innegabile, però, che importanti passi in avanti sono stati compiuti sul piano della maggiore responsabilizzazione dei produttori e della centralità dell’informazione efficace ed esauriente attraverso le schede di sicurezza, ma non va nemmeno dimenticato che negli ultimi mesi, grazie al D.Lgs. 1° giugno 2020, n. 44 e al decreto dei ministri del Lavoro e Salute 11 febbraio 2021, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina sugli agenti cancerogeni e mutageni del D.Lgs. n. 81/2008, cha hanno comportato un innalzamento delle tutele per i lavoratori.
A questi importanti modifiche si aggiungono, ora, quelle del nuovo decreto dei ministeri del Lavoro e Salute 18 maggio 2021 che come vedremo interviene direttamente sull’allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008, offrendo così anche lo spunto per alcune brevi riflessioni sulla valutazione dei rischi da agenti chimici.
Agenti chimici e testo unico sicurezza: quali rischi
Con il decreto del 18 maggio 2021, infatti, l’Italia ha recepito la direttiva 24 ottobre 2019, n. 2019/1831/Ue, che definisce il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/Ce, che modifica la direttiva 2000/39/Ce.
Occorre precisare che, anche in questo caso, il recepimento si è realizzato solo in extremis, dal momento che sarebbe dovuto avvenire entro il 20 maggio 2021 e grazie al predetto decreto interministeriale l'allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, è stato aggiornato secondo la nuova direttiva, mettendo nuovamente al centro dell’attenzione la necessità di una più attenta valutazione dei rischi a essi collegati.
Va ricordato che, in generale, per “valore limite di esposizione professionale” s’intende il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un determinato periodo di riferimento e «(…) un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXVIII” (art. 222, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008).
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Per altro, va anche osservato che questo intervento segue di quasi un anno quello del decreto dei ministeri Lavoro e Salute del 2 maggio 2020, di recepimento della direttiva 2017/164/Ue della Commissione del 31 gennaio 2017, con il quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/Ce del Consiglio, con la conseguente modifica del citato allegato al D.Lgs. n. 81/2008.
Insomma, si tratta a ben vedere di uno scenario normativo particolarmente “magmatico” con una stretta successione di provvedimenti di vario tipo che ridisegnano alcuni tratti della disciplina in materia, con il chiaro obiettivo di aumentare le tutele dei lavoratori esposti alle sostanze pericolose.
Sotto questo profilo va osservato che come rilevato dal «Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici» (Scoel), è necessario che i Paesi membri non abbassino la guardia, anche in virtù dei più recenti studi scientifici.
Agenti chimici e testo unico sicurezza: le modifiche all’allegato XXXVIII
Alla luce, quindi, di queste criticità per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell’Ue un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. È bene precisare che proprio questi valori sono una componente essenziale del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose, e grazie allo Scoel fanno ora l’esordio nel già citato allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008, dieci nuove sostanze.
Infatti, per questi agenti chimici, ossia l’anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), l’acetato di sec-butile, il 4-amminotoluene, l’acetato di isobutile, l’alcool isoamilico, l’acetato di n-butile e il tricloruro di fosforile, lo Scoel ha raccomandato anche di stabilire valori limite di esposizione di breve durata. Inoltre, lo stesso Scoel ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene vedere il box 1.
Agenti chimici e testo unico sicurezza: valutazione dei rischi e criticità operative
Le numerose modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/2008 (sia dal decreto interministeriale 18 maggio 2021 sia dai richiamati provvedimenti emanati durante quest’ultimo anno) hanno dato vita, quindi, a una intensa evoluzione della disciplina in materia che, tuttavia, a quanto è stato possibile rilevare nella prassi aziendale sembra che non sempre sia stata ben compresa e tenuta presente nella giusta misura da parte dei datori di lavoro e dei servizi di prevenzione e protezione, anche perché quasi del tutto assorbiti a risolvere le numerose criticità gestionali derivanti da Sars-Cov-2.
Ecco, quindi, che proprio questi diversi interventi impongono ai datori di lavoro interessati un momento di riflessione e di analisi dell’impatto di queste normative e, di conseguenza, un’attenta rivisitazione della valutazione dei rischi da agenti chimici, intesi come probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione (art. 222, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008) e riconsiderare, in primo luogo, le caratteristiche dei processi produttivi, le sostanze impiegate, i dati in possesso secondo quanto riportato dalle schede di sicurezza, i rilievi compiuti in precedenza, l’esposizione eccetera.
Sotto questo profilo giova anche ricordare che l’art. 223 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve determinare preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di questi agenti, prendendo in considerazione, in particolare, numerosi parametri tra cui, ad esempio, le loro proprietà pericolose; le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006; il livello, il modo e la durata della esposizione; i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici di cui agli allegati XXXVIII e XXXIX (vedere il box 2).
Si tratta, invero, di un’operazione non sempre facile da compiere, che richiede una stretta collaborazione del datore di lavoro con le altre figure fondamentali della prevenzione – Rspp, medico competente, Rls - ma anche un più attento esame critico dei dati in possesso, in particolare di quelli desumibili dalle schede di sicurezza, e un approccio molto prudenziale visto che si tratta di sostanze alle quali sono associati pericoli di significativa entità per i lavoratori.
Per altro, sotto questo profilo, l’approccio deve essere seguito anche nell’applicare la tanto discussa previsione contenuta nell’art. 224, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, in base alla quale se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a questo agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 dello stesso articolo sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le ulteriori disposizioni degli articoli 225 (misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (sorveglianza sanitaria) e 230 (cartelle sanitarie e di rischio).
Occorre ricordare, infine, che qualora la valutazione di tali rischi risulti carente il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 262, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008).
BOX 1 – LE NUOVE SOSTANZE
Anilina
Clorometano Trimetilammina 2- fenilpropano (cumene) Acetato di sec-butile 4-amminotoluene Acetato di isobutile Alcool isoamilico Acetato di n-butile Tricloruro di fosforile |
D.I. 18 maggio 2021
BOX 2 – L’obbligo della valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati allegato XXXVIII e allegato XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. |
Art. 223, D.Lgs. n. 81/2008