Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2016, n. 237, l'attesissimo D.m. Ambiente 26 maggio 2016 sulle garanzie finanziarie per gli impianti sottoposti ad Aia (autorizzazione integrata ambientale).
La disposizione fa riferimento all'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 che, al comma 9-quinquies, tra le condizioni di rilascio dell'autorizzazione stabilite dall'autorità competente, inserisce l'obbligo per il gestore di adottare le misure necessarie per rimediare a eventuali episodi di inquinamento in modo da riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento all'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006. A garanzia di questi obblighi, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, il cui importo è ora stato determinato dal nuovo D.m. Ambiente 26 maggio 2016.
Di seguito il testo integrale del D.m. Ambiente 26 maggio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16A07214) in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2016, n. 237 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»; Visto il decreto legislativo13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011 recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Considerata l'opportunita' di armonizzare i contenuti del presente decreto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, in corso di perfezionamento, che determina i requisiti e le capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006; Considerato che per gli impianti di gestione dei rifiuti le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, sono comprensive di quelle di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, salvo chiarire che esse possono essere escusse anche in ogni caso in cui cio' risulta necessario per le finalita' di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma. 2. Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, per le attivita' di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per tali attivita', a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui cio' risulta necessario per le finalita' di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Le installazioni per le quali non e' necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 29-quater, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto. 4. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per le attivita' condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere. Conseguentemente, per tali attivita', le garanzie di cui al'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, ove pertinenti, sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui all'art. 248, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni: a) sostanze pericolose pertinenti: le sostanze in tal modo individuate in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo n. 152/2006; b) amministrazione preposta: la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente competente (ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006) o l'autorita' da essa delegata, ai sensi dell'art. 208, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006. Art. 3 Ammontare della garanzia e modalita' di rilascio 1. L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' determinato in ragione delle categorie di attivita' condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosita' e delle quantita' delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonche' del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al presente decreto. 2. Con riferimento ad installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l'autorita' competente, su indicazione dell'amministrazione beneficiaria, con provvedimento motivato, puo' prevedere coefficienti unitari piu' elevati di quelli indicati nell'allegato A al presente decreto. 3. In ogni caso l'ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi della valutazione di cui alla lettera b), dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare -tenendo conto della fattibilita' tecnica- l'inquinamento in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora la citata valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta. 4. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, i coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita. Art. 4 Riduzioni ed aggiornamenti 1. L'ammontare delle garanzie finanziarie e' ridotto di un importo fino al: a) 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS); b) 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nei confronti degli importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A. 3. Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore provvede a rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie, sottoponendo i calcoli all'autorita' competente e all'amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorita' competente la loro riduzione. Art. 5 Accettazione delle garanzie finanziarie 1. Le garanzie finanziarie si intendono accettate decorsi trenta giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione beneficiaria. Art. 6 Termini e durata della garanzie finanziarie prestate 1. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto e' prestata entro 12 mesi della validazione da parte dell'autorita' competente della relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto e' prestata fino al termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, maggiorato di due anni. 3. In deroga al comma 2, la garanzia finanziaria e' presentata fino al termine di validita' dell'autorizzazione, maggiorato di due anni, nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale, ad esempio per espressa richiesta del gestore, preveda la scadenza della sua validita' prima del termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006. 4. E' consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore a quella indicata ai commi 2 e 3, purche' sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuita' nella espletazione dell'obbligo di garanzia, nonche' il rispetto del successivo comma 6. 5. L'amministrazione preposta, sulla base di specifico provvedimento, nelle more del completamento degli interventi di cui al comma 4 del successivo art. 7, puo' trattenere la garanzia, o parte di essa, per una durata superiore a quella individuata ai sensi del commi 2 e 3 del presente titolo. 6. Ove il gestore presta la garanzia finanziaria frazionandola per periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi 2 o 3, egli provvede per tempo a prolungarne la validita', in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, e pertanto la sua violazione e' sanzionata ai sensi dell'art. 29-quatuordecies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e' contrastata con le misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e determina inoltre la facolta' per autorita' competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa. Art. 7 Svincolo estensioni ed escussione 1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia di cui all'art. 6, in caso di cessazione dell'attivita', l'amministrazione preposta su richiesta del gestore dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previa verifica da parte dell'autorita' competente (secondo i criteri di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) della assenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione. 2. In caso di variazione della titolarita' della gestione dell'istallazione da cui derivi la volturazione dell'attivita' autorizzata, l'amministrazione preposta, nelle forme e nei modi di cui al comma 1 e previa richiesta del gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore. 3. Dal momento della cessazione definitiva delle attivita' il gestore, al fine di dar conto delle azioni in corso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 per valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti, informa l'autorita' competente e l'amministrazione preposta trimestralmente sullo stato di avanzamento delle attivita' di caratterizzazione, i cui esiti finali sono presentati ai medesimi soggetti entro dodici mesi dalla cessazione definitiva delle attivita'. 4. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso in cui l'autorita' competente riscontra la presenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione, il gestore e' tenuto a porre in atto le previste misure per il ripristino del sito, presentando a tal fine all'amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi, cui provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici. 5. L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia prestata, nel caso in cui accerti la mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza del progetto di interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore nel dare attuazione al medesimo progetto. 6. Per gli accertamenti di cui al comma 5, la amministrazione preposta puo' avvalersi del soggetto incaricato di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le autorita' competenti, le amministrazioni preposte e i soggetti che effettuano gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 9 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Allegato A Modalita' di calcolo delle garanzie finanziarie