Tra le varie, definita anche la tariffa per le attività di accertamento degli obblighi di comunicazione e della regolarità dei controlli a carico del gestore
Novità in materia di AIA. Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marzo 2017, n. 58 è stato dato il via al «Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis» (commissione aia-ippc).
Tra le misure disposte, la determinazione della tariffa :
- per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova aia, nonché all’aggiornamento di una aia in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame;
- per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali;
- relativa alle attività di accertamento del rispetto delle condizioni dell'aia, degli obblighi di comunicazione e della regolarità dei controlli a carico del gestore;
- relativa alla esecuzione di prelievi e analisi.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marzo 2017, n. 58 Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. (17G00079) in Gazzetta ufficiale dell’11 maggio 2017, n. 108 Vigente al: 26-5-2017 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 33, comma 3-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto legislativo, nonche' i compensi dei componenti della Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui si specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono quantificati sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche' dell'eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e in particolare l'articolo 4-bis; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata-IPPC, definendone i compiti; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attivita' oggetto della disciplina IPPC; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione dei trattamenti economici relativi alla commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2008, recante modalita', anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»; Considerato che le attivita' ispettive, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono definite in un piano d'ispezione ambientale dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali; Considerato che alcune regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle specificita' rilevate sui propri territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, si sono dotate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, di provvedimenti volti a disciplinare le modalita' e le tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; Considerato che ove trovino applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le attivita' istruttorie per la definizione dei contenuti delle autorizzazioni integrata ambientali sono significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione amministrativa; Riconosciuta l'opportunita' di incentivare l'applicazione dei citati requisiti generali anche attraverso specifici adeguamenti degli oneri tariffari; Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare ai principi stabiliti nel presente provvedimento le disposizioni in materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli per le attivita' di loro competenza di cui al Titolo III-bis, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle specifiche realta' rilevate nei rispettivi territori e dei Piani d'ispezione ambientale redatti ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, a seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot. 0011168 del 20 maggio 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione: a) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorita' competente delle attivita' previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attivita' di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale; b) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorita' competente delle attivita' previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, gia' rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorita' competente delle attivita' previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una istallazione gia' dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA gia' rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si e' ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego; d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA gia' rilasciata in caso di modifica non sostanziale; e) alle attivita' di controllo previste ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'articolo 29-decies comma 11-bis e comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; f) alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90. 4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 2 Tariffe relative all'istruttoria 1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attivita' istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione: a) l'elenco delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attivita' IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se alcune di tali attivita' IPPC sono gestite da diversi soggetti; b) la presenza di ulteriori attivita' o impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o piu' attivita' di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attivita' non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti; c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b); d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b); e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione; f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione; g) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione; h) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione; i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS); l) se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa; m) se l'installazione e' collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonche' se e' soggetto alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; n) se nell'istanza e' richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta; o) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate. 3. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato II, operando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate. 4. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, con riferimento alle sole attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oggetto di modifica sostanziale o di riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le riduzioni indicate. 5. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e' determinata in conformita' all'allegato III. 6. Nel caso in cui il riesame disposto dall'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non fa prevedere l'applicazione di modifiche impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o del piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di cui al comma 4 fa riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai sensi delle lettere c) e d) ai punti di emissione per cui si prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi. 7. Le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II. 8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie, attraverso la revisione degli allegati I , II e III. Art. 3 Tariffe relative ai controlli 1. La tariffa dovuta per le attivita' dell'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno o secondo le tempistiche previste dal piano di ispezione ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione, e' indicata all'allegato IV. Tali attivita' consistono, come indicato nell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarita' dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad esse consegue la relativa relazione all'autorita' competente, anche se la programmazione non prevede visite in loco nell'anno di riferimento. L'eventuale visita presso l'installazione puo' essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure puo' consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio. 2. Le eventuali attivita' previste durante la visita in loco consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, contenute nel piano di monitoraggio e controllo o comunque disposte in aggiunta alle attivita' di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe di cui all'allegato V. Le tariffe dovranno, comunque, essere corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o secondo quanto diversamente specificato nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle installazioni di competenza regionale. 3. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorita' di controllo, l'autorita' competente, salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, introduce indicazioni su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo, dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo aggiornamento dell'Allegato V. 4. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la tariffa annua relativa ai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) e' determinata facendo riferimento alla programmazione delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segue: a) se la programmazione non prevede nell'anno visite presso l'installazione e' dovuta la tariffa di cui al comma 1, ovvero, ove cosi' disposto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, una tariffa opportunamente ridotta o ricompresa nella tariffa di cui alla successiva lettera b); b) se la programmazione prevede una o piu' visite presso l'installazione nell'anno e' dovuta una tariffa annua pari alla tariffa di cui al comma 1 moltiplicata per il numero di visite programmate; c) ove la programmazione preveda, nel corso delle visite presso l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione della tariffa di cui alla lettera b), e' dovuta anche la tariffa di cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati durante le visite presso l'installazione. 5. La tariffa relativa alle visite presso l'installazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e' determinata sommando la tariffa, calcolata come indicato al comma 1, considerando solo le sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le ulteriori componenti del controllo interessati da precedente grave inosservanza, con la tariffa di cui al comma 2 relativa alla ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente esecuzione di prelievi ed analisi ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Art. 4 Rimborsi spese 1. Le tariffe determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 comprendono le somme dovute per rimborsi spese relative allo svolgimento delle attivita' ivi previste. Art. 5 Modalita' di versamento per le tariffe delle istruttorie 1. All'istanza di AIA, alle comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' all'invio della documentazione a seguito di richiesta per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del medesimo decreto, e' allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, entro il medesimo anno fiscale dell'istanza, a pena di irricevibilita' delle stesse. 2. Al fine di garantire l'espletamento delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in conto entrata del bilancio delle autorita' competenti individuate dalle regioni o province autonome territorialmente competenti o, per gli impianti di cui all'allegato XII, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, indicato nell'allegato VIII al presente decreto, per essere integralmente riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni, esclusivamente per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con l'indicazione del capitolo d'entrata e della causale del versamento, che specifichi l'installazione interessata e l'istanza di riferimento. L'individuazione del capitolo di entrata al bilancio dello Stato di cui all'allegato VIII e' aggiornata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. 3. In caso di istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto resta ferma l'applicazione dell'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla determinazione dell'importo tariffario con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008 e, negli ambiti di rispettiva applicazione, anche ai provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, di tale decreto. Art. 6 Modalita' di versamento delle tariffe dei controlli 1. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, le tariffe relative alle attivita' di controllo di cui all'articolo 3 devono essere versate dai gestori come segue: a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per le attivita' di controllo relative al periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare; b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto alla lettera a), per le attivita' di controllo del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorita' di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29-decies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le visite in loco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dandone immediata comunicazione all'autorita' di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e lettera f), le somme di cui al comma 1 sono versate e riassegnate con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto per poi essere trasferite agli enti di controllo. 3. In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente e all'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di adeguare la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli dall'articolo 3 nei tempi indicati nel comma 1 del presente articolo. 4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per i controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il presente decreto trova applicazione a partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e i gestori versano le somme relative all'anno in corso applicando l'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 7 Interessi per tardivo pagamento 1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1. Art. 8 Conduzione delle istruttorie e dei controlli 1. Le modalita' generali non contabili inerenti alla conduzione delle istruttorie e dei controlli sono disciplinate nell'allegato VI. Art. 9 Compensi spettanti ai componenti della Commissione AIA-IPPC 1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, ai componenti della Commissione AIA-IPPC, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spetta un compenso complessivo pari al 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singola istanza di cui agli articoli 2 e 5. 2. I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1. 3. I compensi di cui al presente articolo sono omnicomprensivi, comprendendo anche gli eventuali oneri previdenziali e tributari (IVA compresa) a carico dell'amministrazione erogante e ogni costo sostenuto dai componenti della Commissione AIA-IPPC per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, istitutivo della Commissione. 4. Il pagamento dei compensi di cui al presente articolo e' effettuato con cadenza bimestrale, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale avviati e conclusi nei mesi precedenti. Per ciascuna istruttoria avviata e' corrisposto, anche per la copertura delle spese, un anticipo del compenso pari al 50% e per ciascun procedimento concluso e' corrisposto il rimanente 50% del compenso. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 nonche' per garantire il supporto tecnico-logistico alla Commissione AIA-IPPC, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA). Art. 10 Norme finali e disciplina transitoria 1. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante del presente regolamento. 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008 di definizione dei trattamenti economici della Commissione AIA-IPPC cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto. 3. Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalita' di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella regione o provincia autonoma. 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti di cui al comma 3, i cui contenuti sono considerati in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 8 dell'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 3. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Allegato I (articolo 2, comma 2)1 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato II (articolo 2, comma 3)² Parte di provvedimento in formato grafico Allegato III (articolo 2, comma 5)³ Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e' pari a 4050 € per ogni attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a ) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che non comporta necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo. Nel caso, invece, in cui l'Autorita' competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce pero' necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo (ad esempio per coerenza con le disposizioni di legge applicabili ad impianti non soggetti ad AIA) la tariffa istruttoria da corrispondere e' determinata con le formule relative alla tariffa Tr di cui al punto 7 del precedente allegato II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attivita' oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione. ---------- ³ NB: importi tariffari riportati in unita' di euro, privi di decimali. Allegato IV (articolo 3, comma 1)4 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato V (articolo 3, comma 2)5 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato VI (articolo 8, comma 1) Modalita' generali per la conduzione delle istruttorie e dei controlli 1. Istruttoria per primo rilascio o per riesame con valenza di rinnovo L'istruttoria e' specificamente finalizzata a consentire all'autorita' competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e un piano di monitoraggio e controllo in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro: delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle condizioni che garantiscono la conformita' dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 12 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle modalita' previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica; dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); della coerenza (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dei valori limite fissati, con i BAT-AEL definiti nelle «Conclusioni sulle BAT» applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle motivazioni per le quali appare necessario derogare da tale requisito (ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 4-ter o 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonche' gli obblighi di comunicazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); della eventuale indicazione del numero massimo, della massima durata e della massima intensita' di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) situazioni diverse dal normale esercizio; delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'installazione; delle eventuali valutazioni circa la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle eventuali misure supplementari particolari piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06; delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo dell'energia. A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari sopralluoghi, predispone pareri intermedi debitamente motivati, nonche' cura la redazione approfondimenti tecnici. Nei casi in cui l'installazione ricomprende attivita' gestite da diversi gestori, l'autorita' competente assicura l'unificazione del procedimento istruttorio. Nel caso in cui siano coinvolte piu' autorita' competenti e' garantito il coordinamento istruttorio, se possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi. 2. Istruttoria per riesame Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale alle attivita' interessate dal riesame. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dal riesame. Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente un aggiornamento della domanda di autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per riesame con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione. 3. Istruttoria per modifiche sostanziali Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'installazione, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle attivita' interessate dalle modifiche progettate. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dalle modifiche progettate. A riguardo va annotato che le modifiche che comportano la necessita' di un riesame approfondito delle funzionalita' di intere parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori, generalmente dovrebbero essere classificate come sostanziali. La necessita' di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende dal fatto che in mancanza di essa non e' possibile verificare che gli effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi. Inoltre nel valutare la sostanzialita' di una modifica e' necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche precedentemente intervenute, gia' giudicate non sostanziali, per evitare che interventi significativi sull'installazione siano giudicati «non sostanziali» solamente perche' parcellizzati. 4. Istruttoria per modifiche non sostanziali Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'installazione, il gestore le comunica all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso le attivita' istruttorie si articolano secondo le seguenti modalita': analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni. Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al citato articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, segnali che tale seconda attivita' e' a suo giudizio propedeutica all'esercizio della modifica progettata, l'autorita' competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari, sia nella individuazione delle priorita' istruttorie. 5. Controlli Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, costituiscono oggetto delle attivita' di controllo soggette a tariffa le azioni svolte dall'autorita' di controllo (ivi individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare tali attivita' consistono in: verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa dal gestore in attuazione dell'AIA; verifica dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione; verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto degli obblighi di comunicazione; eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis, programmate ai sensi del comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte; eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave inosservanza, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti; eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco ai sensi dall'art. 29-decies comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attivita' di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti necessari. A tale proposito si evidenzia che le misure di controllo sull'installazione sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati sono inviati anche all'autorita' di controllo per le opportune verifiche. Ferma restando la facolta' per l'autorita' di controllo di fissare autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da parte dell'ente di controllo, nonche' il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Cio' anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa annualmente dovuta per tali attivita'. Non rientra nei compiti propri dell'autorita' di controllo, ne' tanto meno dell'ente di controllo, modificare tale programmazione annuale, a meno di cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, sentita l'autorita' competente, l'autorita' di controllo valutera' se poter rimandare all'annualita' successiva le attivita' eventualmente non condotte nell'anno, garantendone, nell'ambito della sua autonomia amministrativa e contabile, la copertura finanziaria a valere sulle tariffe gia' versate. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, la conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA, anche su proposta dell'autorita' di controllo, introduce nel piano di monitoraggio e controllo stesso indicazione su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V debbano essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa. Allegato VII (articolo 9, comma 2) Compensi omnicomprensivi spettanti ai singoli componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/07 Il 20% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, e' ripartito in parti uguali tra tutti i componenti di nomina ministeriale. Il 30% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, e' ripartito tra i componenti del Nucleo di coordinamento della Commissione, garantendo al Presidente una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti. Il 50% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, e' ripartita tra i componenti del gruppo istruttore che formula il parere istruttorio conclusivo relativo al singolo impianto, garantendo al Referente del Gruppo Istruttore una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti. Il Presidente della Commissione nomina i referenti e costituisce i gruppi istruttori relativi ai singoli impianti secondo criteri di rotazione tra i componenti della Commissione stessa, in maniera da garantire la tendenziale omogeneita' dei trattamenti economici, ove cio' non osti al tempestivo ed efficace espletamento e conclusione delle istruttorie stesse. Per ciascun commissario una quota del compenso omnicomprensivo sopra indicato non superiore al 30% puo' essere destinata, su richiesta del commissario stesso, al rimborso delle spese di missione effettuate per lo svolgimento dell'attivita' della Commissione (Partecipazione a riunioni della Commissione, del Nucleo di Coordinamento, dei Gruppi Istruttori, delle Conferenze di Servizi e per gli eventuali sopralluoghi sugli impianti). Ai fini della determinazione dell'importo di tali spese ciascun commissario effettuera' le missioni previa autorizzazione del Presidente della Commissione e dara' annualmente evidenza dei costi di missione sostenuti. Il trattamento di missione e' equiparato a quello dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per ciascun commissario una quota variabile del compenso omnicomprensivo sopra indicato e' riservata al versamento degli oneri fiscali e previdenziali obbligatori che la norma pone a carico del datore di lavoro. Ai fini della determinazione dell'importo di tali oneri ciascun Commissario fornira' tramite ISPRA, prima dell'erogazione dei pagamenti, le necessarie informazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Allegato VIII (articolo 5, comma 2) Individuazione del capitolo di entrata relativo alle tariffe istruttorie connesse alle istanze di autorizzazione integrata ambientale presentate allo Stato Le tariffe di cui all'articolo 5, comma 2, relative a procedimenti istruttori di competenza statale dovranno essere imputate al Capo XXXII di entrata - capitolo 2592 - articolo 20 denominato «INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER I CONTROLLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE».