AIA: novità sulle garanzie finanziarie per gli impianti

Il D.M. 28 aprile 2017 si inserisce in un quadro estremamente incerto a causa dei ricorsi avanzati da parte di numerose imprese contro il D.M. 141/2016

Novità in materia di AIA. Con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 aprile 2017 (in Gazzetta ufficiale del 3 luglio 2017, n. 153) sono state introdotte modifiche al D.M. n. 141/2016 relativo ai criteri per determinare l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti AIA sottoposti alla relazione di riferimento. Il provvedimento si inserisce in un quadro estremamente incerto a causa dei ricorsi avanzati da parte di numerose imprese contro il decreto e delle incertezze interpretative del MinAmb in merito alle relazioni già presentate.

Di seguito il testo integrale del D.M. 28 aprile 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Commenti prossimamente sulla rivista e a breve sulla banca dati on-line degli articoli.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
28 aprile 2017 

Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio  2016  recante  criteri  da

tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie,

di  cui  all'articolo  29-sexies,  comma   9-septies,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (17A04381)


            in Gazzetta ufficiale del 3 luglio 2017, n. 153

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»;

  Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art.  29-sexies,  del

decreto legislativo n.  152/2006,  aggiunto  dall'art.  7,  comma  5,

lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che  prevede

che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare sono stabiliti i  criteri  che  l'autorita'

competente dovra' tenere in conto  nel  determinare  l'importo  delle

garanzie finanziarie  da  prestare  alla  regione  o  alla  provincia

autonoma territorialmente competente, entro dodici mesi dal  rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo  di

adottare  le   misure   necessarie   a   rimediare   all'inquinamento

significativo del suolo  o  delle  acque  sotterranee,  con  sostanze

pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

  Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C n.  136/01,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136  del  6

maggio 2014, recante: «Linee guida della  Commissione  europea  sulle

relazioni di riferimento di  cui  all'art.  22,  paragrafo  2,  della

direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  n.  272  del  13  novembre  2011,  recante  le

modalita' per la redazione della relazione  di  riferimento,  di  cui

all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

  Visto proprio decreto n. 141 del 26 maggio 2016, con il quale  sono

stati emanati criteri da tenere in conto  nel  determinare  l'importo

delle  garanzie  finanziarie,  di  cui  all'art.   29-sexies,   comma

9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  Considerata l'opportunita'  di  meglio  chiarire  le  modalita'  di

applicazione dei criteri indicati nel citato decreto n. 141/2016;

  Considerata l'opportunita' di rivedere i  valori  dei  coefficienti

posti a riferimento negli allegati  tecnici  del  citato  decreto  n.

141/2016, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in

merito alla estensione ed onerosita' delle  attivita'  di  ripristino

ambientale storicamente resesi necessarie,  anche  sulla  base  delle

esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale;

  Considerati i primi esiti istruttori relativi  ai  procedimenti  di

validazione  delle  relazioni  di  riferimento  presentate  per   gli

impianti di competenza statale;

                              Decreta:

                               Art. 1
            Modifiche al decreto ministeriale n. 141/2016

  1. L'Allegato A al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare  n.  141  del  26  maggio  2016  e'

sostituito con l'Allegato A al presente decreto.

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                                                               Allegato A
           Modalita' di calcolo delle garanzie finanziarie

1. Quantificazione commisurata alla efficacia dello strumento.

    Ferma restando la competenza dell'Autorita' competente a valutare

l'adeguatezza  delle  garanzie  prestate,  l'importo  delle  garanzie

stesse deve tenere conto della efficacia dello strumento  finanziario

scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili, difatti, ce  ne  sono

alcuni che introducono una significativa  alea  riguardante  tempi  e

effettiva possibilita' di escussione  delle  garanzie,  alea  che  va

debitamente considerata con corrispondenti aumenti degli importi.  E'

altresi' possibile che il gestore attivi (o abbia gia' attivato) piu'

strumenti finanziari che concorrono a fornire la garanzia in  maniera

indipendente, determinando una riduzione  della  alea  corrispondente

all'attivazione di uno solo di tali strumenti.

    I  criteri  di  calcolo  di  cui  ai  seguenti   capitoli   fanno

riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie «a  prima

richiesta e senza eccezioni», in  grado  di  assicurare  una  elevata

efficacia. Ricadono  in  tale  tipologia,  ad  esempio,  le  garanzie

finanziarie prestate secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della

legge  10  giugno  1982,  n.  348,  a   favore   dell'amministrazione

beneficiaria.

    Ove l'Autorita' competente ammetta il ricorso a diverse tipologie

di garanzie finanziarie  senza  verificare  per  esse  una  efficacia

paragonabile a quelle «a prima richiesta e senza  eccezioni»,  o  ove

egli attivi piu' strumenti  che  concorrono  a  fornire  garanzia  in

maniera indipendente, si  provvedera'  ad  adeguare  gli  importi  di

riferimento determinati  con  i  criteri  cui  ai  seguenti  capitoli

rispettivamente aumentandoli o riducendoli in  funzione  della  reale

efficacia e dell'importo garantito da tali strumenti.

    Pare in proposito, opportuno precisare  che  la  citata  alea  e'

l'unico rischio da quantificare da  parte  dell'Autorita'  competente

nell'ambito della determinazione dell'importo della garanzia. Per  il

resto l'Autorita' competente dovra' piuttosto valutare la  verosimile

onerosita' (non quantificare il  rischio)  del  possibile  ripristino

alle condizioni della relazione di riferimento.

    Il  presente  allegato,   pertanto,   non   detta   criteri   per

quantificare il rischio  di  dover  attivare  le  garanzie  per  tale

ripristino, per quanto tale elemento possa essere  di  interesse  del

gestore,  in  particolare  con  riferimento  ai  suoi  rapporti   con

eventuali terzi che prestano la garanzia.

    Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  del  decreto

n. 141 del 26 maggio 2016, le installazioni dotate  di  registrazione

EMAS  usufruiscono  di  una  riduzione   del   50%   delle   garanzie

finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001  una  riduzione

del 40%.

    Si rammenta altresi' che ai sensi dell'articolo 1, comma  4,  del

decreto n. 141 del 26 maggio 2016, nel caso in  cui  sono  operative,

per  l'installazione,  garanzie  prestate  per   la   esecuzione   di

interventi di bonifica, ai sensi  dell'articolo  242,  comma  7,  del

decreto legislativo n. 152/06, fino allo svincolo di  tali  somme  le

garanzie di cui al presente allegato, per il ripristino del sito alle

condizioni della relazione di riferimento, non sono dovute.

    Pare a riguardo opportuno precisare che non  sono  pertinenti,  a

tal fine, le garanzie prestate per attivita' di  messa  in  sicurezza

operativa o d'emergenza,  non  avendo  tali  attivita'  finalita'  di

recupero completo del sito.  Sono  invece  senz'altro  pertinenti  le

attivita' di vera e propria bonifica  e  le  attivita'  di  messa  in

sicurezza permanente, trattandosi di attivita' volte alla  definitiva

sistemazione del sito, con prospettiva di sua altra destinazione.

    Tutto quanto sopra esposto trova  applicazione  anche  laddove  i

progetti  di  bonifica  o  messa  in  sicurezza  permanente   vengano

approvati in un momento successivo alla prestazione delle garanzie di

cui  al  presente  decreto,  di  cui  il  gestore  potra'  richiedere

conseguentemente  la  sospensione  contestualmente  alla  prestazione

delle garanzie ai sensi  dell'articolo  242,  comma  7,  del  decreto

legislativo n. 152/2006.

    In presenza di progetti di  messa  in  sicurezza  operativa,  gli

importi delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del  presente

decreto sono  ridotti  proporzionalmente  al  valore  della  garanzia

prestata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo

n. 152/2006,  in  relazione  all'intervento  di  messa  in  sicurezza

operativa previsto. Tale riduzione, in ogni caso, non potra' eccedere

il 30% della garanzia finanziaria altrimenti calcolata ai  sensi  del

presente decreto.

2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze.

    L'importo delle garanzie finanziarie e' generalmente  commisurato

alla quantita' di sostanze  pericolose  pertinenti  all'esercizio  di

ciascuna  categoria   di   attivita'   condotta   nell'installazione,

determinate  in  condizioni  corrispondenti  alla  massima  capacita'

produttiva.

    A tal fine per l'intera installazione vanno  computati  per  ogni

classe di pericolosita' (coerentemente con il  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  272  del  13

novembre 2014, recante le modalita' per la redazione della  relazione

di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  v-bis),  del

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152)  i  relativi  quantitativi

massimi   di   sostanze   Qi    usati,    prodotti    e    rilasciati

dall'installazione, nel corso di un anno. In caso  di  trasformazione

di  materie  prime  pericolose  in  prodotti,  scarichi  o  emissioni

pericolosi,  le  quantita'  sono  conteggiate  una  sola   volta,   a

condizione di fare riferimento  alla  classe  di  pericolosita'  piu'

penalizzante tra quelle attribuite. Con  tali  dati  l'importo  delle

garanzie sono determinate applicando la seguente formula.

Garanzia [euro] = Q1 × CU1 + Q2 × CU2 + Q3 × CU3 + Q4 × CU4

dove CUi e' il coefficiente unitario espresso in euro  su  tonnellata

(o a metro cubo, se tale unita', a  giudizio  del  gestore,  e'  piu'

adeguata  alla  misura  delle  quantita'  di  sostanza)  di  sostanza

pericolosa pertinente di  una  determinata  classe  di  pericolosita'

gestita annualmente, il cui valore e' indicativamente riportato nella

seguente  tabella,   ferme   restando   le   definitive   valutazioni

dell'Autorita' competente nell'esame dei singoli casi concreti.

              Parte di provvedimento in formato grafico

    Per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi  di

sostanze  gestite  annualmente  fa  riferimento   ad   un   esercizio

continuativo alle condizioni di massima capacita' produttiva, tenendo

conto di eventuali limiti tecnologici o legali.

    Per impianti in funzione da almeno 5 anni nell'assetto attuale  e

nel caso di  installazioni  con  lavorazioni  stagionali  o  comunque

discontinue, la determinazione dei quantitativi massimi  di  sostanze

gestite annualmente puo' invece fare riferimento ai dati medi storici

rilevati in un periodo significativo.

3.  Criteri  di  calcolo  commisurati  alle  estensione  delle   aree

interessate.

    I criteri di cui al capitolo 2 forniscono indicazioni  su  valori

della garanzia da richiedere con  riferimento  ad  installazioni  che

interessano  le  porzioni  di  territorio  minime   necessarie   alla

collocazione  degli  impianti.   Va   peraltro   tenuto   conto   che

installazioni che distribuiscono su porzioni di territorio  ampie  le

proprie attivita' possono corrispondentemente contaminare  aree  piu'

vaste e quindi richiedere maggiori risorse  per  il  ripristino  alle

condizioni  della  relazione  di  riferimento.   A   tal   fine   per

installazioni  molto  estese  i  valori  della   garanzia   posti   a

riferimento nel capitolo 2 possono essere sostituiti con i valori per

ettaro (o sua frazione)  di  estensione  del  territorio  interessato

riportati nella seguente tabella per ciascuna categoria di  attivita'

condotta nell'installazione.  Si  noti  che  tali  valori  andrebbero

sommati per tutte le categorie presenti per determinare  gli  importi

della garanzia da confrontare con quelli  di  cui  al  capitolo  2  e

conseguentemente da porre a riferimento (invece di quelli di  cui  al

capitolo 2) nel caso di installazioni molto  estese,  ferme  restando

anche  in  questo  caso  le  definitive  valutazioni   dell'Autorita'

competente nell'esame dei singoli casi concreti.

              Parte di provvedimento in formato grafico

    Nel caso in cui nell'installazione siano condotte piu'  categorie

di attivita',  per  ciascuna  di  esse  la  garanzia  finanziaria  di

riferimento  puo'  fare  riferimento  alla  estensione   delle   aree

interessate  esclusivamente  da  tale  attivita',  con  le   seguenti

condizioni:

      ove non sia possibile dal punto di vista tecnico attribuire  in

maniera esclusiva una area ad una categoria di attivita' di cui  alla

precedente tabella, essa sara' attribuita alla categoria di attivita'

cui corrisponde il piu' elevato ammontare della garanzia finanziaria;

      nel caso in cui l'installazione presenti  aree  non  utilizzate

per alcuna categoria di attivita' di cui alla precedente tabella,  ma

piuttosto per attivita' tecnicamente connesse ad una o piu' attivita'

di  cui  alla  precedente  tabella,  esse  saranno  attribuite   alla

categoria di attivita'  connessa  cui  corrisponde  il  piu'  elevato

ammontare della garanzia finanziaria.

    Nel caso in cui nel sito siano presenti aree non  utilizzate  ne'

per attivita' di cui alla precedente tabella, ne'  per  attivita'  ad

esse tecnicamente connesse, tali aree ai fini  del  presente  decreto

possono considerarsi esterne all'installazione e pertanto non oggetto

di garanzie finanziarie.

    Per  tenere  conto  della   riduzione   della   probabilita'   di

contaminazione  sull'intero  sito  corrispondente  all'aumento  della

estensione  interessata  da  categorie  di  attivita'  omogenee,  gli

importi  posti  a  riferimento  nella  precedente   tabella   trovano

applicazione diretta solo per i primi 50  ettari  di  estensione.  Le

estensioni eccedenti i 50 ettari fino ai 200 ettari sono computate al

50% e quelle eccedenti i 200 ettari al 10%.

4. Riduzione connessa al periodo di vita utile residuo.

    La  intensita'  della  contaminazione,   a   parita'   di   altre

condizioni, dipende dal periodo di  esercizio  dell'installazione.  A

tal fine gli importi di cui ai capitoli 2 e 3  fanno  riferimento  ad

una vita utile residua di riferimento per l'installazione di 50 anni.

Per installazioni che alla data di predisposizione della relazione di

riferimento hanno gia' programmato  la  cessazione  definitiva  delle

attivita' in tempi piu' brevi, ove possano  dimostrare  tale  impegno

all'Autorita'  competente,  agli  importi  indicati  nei   precedenti

capitoli potranno essere applicati i seguenti coefficienti riduttivi.

              Parte di provvedimento in formato grafico

    Dopo la prima presentazione della relazione  di  riferimento,  il

gestore   potra'   chiedere   l'applicazione   di   piu'   favorevoli

coefficienti riduttivi (che tengano conto  della  minore  vita  utile

residua) ove  dimostri,  con  un  aggiornamento  della  relazione  di

riferimento, che fino a quel momento lo stato di  contaminazione  del

sito  non  e'  peggiorato  rispetto  a  quello   identificato   nella

precedente relazione di riferimento.

5.   Determinazione    degli    importi    minimi    connessi    alla

caratterizzazione.

    Al fine di verificare quanto disposto dall'articolo 3,  comma  3,

primo periodo del decreto del Ministro dell'ambiente e  delle  tutela

del territorio n. 141/2016,  l'Autorita'  competente  acquisisce  dal

gestore evidenza dei costi sostenuti per la redazione della relazione

di riferimento.

    Tali costi, corrispondenti a (e rappresentativi  di)  quelli  che

bisognera' in ogni caso sostenere per  le  valutazioni  di  cui  alla

lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies,  del  decreto

legislativo n. 152/2006, costituiscono in ogni caso l'importo  minimo

della garanzia finanziaria.

6. Esempi di calcolo.

    Esempio 1 - Si considera, a titolo di esempio, una  installazione

che interessa un sito di 38.000 m² (4 ettari) in cui sono condotte le

seguenti attivita' di cui all'Allegato VIII, alla parte seconda,  del

decreto legislativo n. 152/06: a) produzione di coke; b) arrostimento

o sinterizzazione minerali metallici o produzione ghisa o acciaio; c)

lavorazione metalli ferrosi.

    Il gestore fa  ricorso  ad  una  garanzia  finanziaria  «a  prima

richiesta   e   senza   eccezioni»,   assicura   una   vita   residua

dell'installazione non superiore a 25 anni  e  documenta  una  spesa,

sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 100.000

euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.

    L'autorita' competente decide di richiedere importi  di  garanzia

corrispondenti a quelli piu' alti posti a riferimento, non  rilevando

alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti  o  riduzioni

rispetto a tali importi.

    In tal caso  la  garanzia  da  corrispondere  in  relazione  alla

estensione delle attivita' condotte sara' di euro 200.000 × 4 × 0,8 =

640.000.

    Ammettiamo che tale installazione consumi-produca-scarichi,  alla

capacita' produttiva ogni anno:

      3.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q1 ,

      6.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q2 ,

      130.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q3

e

      500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q4

    La garanzia  da  corrispondere  in  relazione  a  tali  quantita'

sarebbe:

      [(3.000 × 8 + 5.000 × 4 + 130.000 × 2 + 500.000  ×  1)  ×  0,8]

euro = 643.200 euro

    Poiche' tale importo e' maggiore di quello calcolato in relazione

alla  estensione  delle  attivita'  condotte,   il   gestore   dovra'

corrispondere la garanzia per 643.200 euro.

    Se il gestore  potra'  dimostrare  che  storicamente  nell'ultimo

quinquennio i livelli produttivi annui effettivi sono stati il 50% di

quelli  calcolati  alla  capacita'   produttiva,   la   garanzia   da

corrispondere in relazione alle quantita' diventa  di  321.600  euro.

Poiche' tale importo e' minore di quello calcolato in relazione  alle

estensione delle attivita', la garanzia  da  corrispondere  sara'  di

640.000 euro.

    Se  il  gestore  potra'  dimostrare  che  0,9  ettari  non   sono

utilizzati per attivita' tecnicamente connesse alla produzione e  che

ciascuna delle attivita' e' limitata ad un'area dello stabilimento di

estensione minore dell'ettaro, la garanzia minima, in relazione  alle

attivita' condotte, diverra' di euro (200.000+100.000+50.000) ×  i  ×

0,8 = 280.0000

    Conseguentemente  la  garanzia  da  corrispondere  sara'   quella

calcolata  in  relazione  alle  quantita'  di   sostanze   pericolose

pertinenti: 321.600 €

    Se,  infine,  il  gestore,  adottasse  un  sistema  di   gestione

registrato EMAS e, due anni prima  della  programmata  cessazione  di

attivita', aggiornasse la relazione di  riferimento,  dimostrando  di

non aver fino a quel momento determinato un peggioramento dello stato

di contaminazione, la garanzia in  relazione  alla  estensione  delle

attivita' condotte, diverra' di euro (200.000+100.000+50.000) ×  1  ×

0,5 × 0,5 = 87.500

    La  garanzia  da  corrispondere  calcolata  in   relazione   alle

quantita' di sostanze pericolose pertinenti  sara':  [(1.500  ×  8  +

3.000 × 4 + 65.000 × 2 + 100.000 × 1) × 0,5 × 0,5] euro = 63.500 €

    Conseguentemente la garanzia da corrispondere  sara'  di  importo

pari al minimo necessario per effettuare le valutazioni di  cui  alla

lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies,  del  decreto

legislativo n. 152/2006, ovvero di 100.000 €

    Esempio 2 - Si considera, a  titolo  di  ulteriore  esempio,  una

installazione che interessa un sito di 1.200.000 m² (120  ettari)  in

cui sono condotte attivita' di raffinazione di petrolio.

    Il gestore fa  ricorso  ad  una  garanzia  finanziaria  «a  prima

richiesta e senza eccezioni» e documenta una spesa, sostenuta per  la

redazione della relazione  di  riferimento,  di  3.000.000  euro.  Il

gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.

    L'autorita' competente decide di richiedere importi  di  garanzia

corrispondenti a quelli piu' alti posti a riferimento, non  rilevando

alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti  o  riduzioni

rispetto a tali importi.

    In tal caso  la  garanzia  da  corrispondere  in  relazione  alla

estensione delle attivita' condotte sarebbe di euro 300.000 ×  (50  +

70×0,5) = 25.500.000 €

    Ammettiamo          che           l'installazione           abbia

consumato-prodotto-scaricato, (conteggiando le sostanze  consumate  e

prodotte  una  sola  volta  con  riferimento   alla   sostanza   piu'

pericolosa) nell'ultimo quinquennio, ogni anno mediamente:

      2.500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di  pericolosita'

Q1 ,

      500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q2

,

      700.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q3

e

      500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q4

    La garanzia  da  corrispondere  in  relazione  a  tali  quantita'

sarebbe di euro:

      (2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000 × 2 +  500.000  ×  1)  =

23.900.000 euro

    Poiche' tale importo e' minore di quello calcolato  in  relazione

alla  estensione  delle  attivita'  condotte,   il   gestore   dovra'

corrispondere la garanzia per 25.500.000 €

    Se il gestore  puo'  dimostrare  che  15.000  m²  del  sito  sono

riservati ad attivita' di produzione di energia elettrica  (categoria

IPPC 1.1), la garanzia da corrispondere in relazione alla  estensione

delle attivita' condotte potrebbe essere ricalcolata come segue  euro

300.000 × (50+ 69×0,5) + 50.000 × 2 = 25.450.000 €

    Tale  ricalcolo  comporta,  nel  caso  specifico,   una   modesta

riduzione dell'importo della garanzia da prestare.

    Se pero' il gestore puo' dimostrare che solo 800.000 m² del  sito

sono effettivamente oggetto di attivita' da parte della raffineria  e

della centrale, essendo i rimanenti 40 ettari destinati ad  attivita'

non tecnicamente connesse (campi per tiro a volo, viabilita',  mensa,

spaccio aziendale, orto del custode, eliporto, etc...),  la  garanzia

da  corrispondere  in  relazione  alla  estensione  delle   attivita'

condotte sara'  di  euro  300.000  ×  (50+29×0,5)  +  50.000  ×  2  =

19.450.000 €

    Poiche' tale importo e' minore di quello calcolato  in  relazione

alle quantita' di sostanze gestite, il gestore  dovra'  corrispondere

la garanzia per 23.900.000 €

    Dotandosi di certificazione ISO 14001 il gestore vedrebbe ridursi

l'importo della garanzia a [(2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000  ×

2 + 500.000 × 1) × 0,6] = 14.340.000 euro

    Nel caso in  cui  il  gestore  un  anno  dopo  aver  prestato  la

garanzia, attivi una azione per la messa in sicurezza  operativa  del

sito, prestando le relative  garanzie  ai  sensi  dell'articolo  242,

comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  per  un  importo

complessivo di 4  milioni  di  euro,  l'autorita'  competente  potra'

ammettere una corrispondente riduzione della garanzia da prestare  ai

sensi del presente decreto, che quindi dopo il primo anno (e  finche'

rimane attiva l'altra garanzia) diverrebbe di 10.340.000 euro.

    Ammettiamo, che  il  gestore  sia  gia'  dotato  di  una  polizza

assicurativa che garantisce tra l'altro la copertura del  rischio  di

dover affrontare spese per il ripristino del sito, con  un  massimale

assicurato di 4.000.000  €.  Tale  strumento,  pur  non  essendo  una

garanzia «a prima richiesta e senza eccezioni» e pur  coprendo  anche

altri rischi, contribuisce comunque a fornire una certa  garanzia  di

ripristino alle condizioni della relazione  di  riferimento.  In  tal

caso l'Autorita' competente, valutata l'affidabilita' e pertinenza di

tale garanzia  finanziaria  aggiuntiva,  puo'  ritenere  congrua  una

sensibile riduzione dell'importo della garanzia finanziaria «a  prima

richiesta e senza eccezioni» da prestare dal primo anno  in  aggiunta

all'assicurazione, ritenendo ad esempio come sufficiente  un  importo

di 12.340.000 €.

    Dopo il primo anno la prestazione della ulteriore garanzia per la

messa  in  sicurezza  operativa  potra'  comportare   una   ulteriore

riduzione, ma comunque non eccedente il valore di 12.340.000 × 0,3  =

3.702.000 €. Conseguentemente la garanzia da prestare  ai  sensi  del

presente decreto dopo il primo anno diverrebbe di 8.638.000 euro.

Allegati

D.M. 28 aprile 2017

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Seconda parte in formato grafico

Terza parte in formato grafico

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