Al via l'ottavo Piano generale per l'ambiente relativo a un programma generale di azione dell’Unione fino al 2030. Questo l'oggetto della decisione (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, n. 2022/591, pubblicata sulla G.U.C.E. L del 12 aprile 2022, n. 114.
I temi sui quali si concentrano gli obiettivi dichiarati sono:
- le emissioni di gas a effetto serra e l'assorbimento da pozzi naturali;
- la capacità di adattamento;
- l'economia circolare;
- la biodiversità;
- aria, acqua e suolo;
- la sostenibilità dei modelli produttivi e di consumo.
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Di seguito il testo della decisione (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, n. 2022/591.
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Decisione (Ue) 2022/591 del parlamento europeo e del consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030
(G.U.C.E. L del 12 aprile 2022, n. 114)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1]GU C 123 del 9.4.2021, pag. 76.,
visto il parere del Comitato delle regioni[2]GU C 106 del 26.3.2021, pag. 44.,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3]Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 marzo 2022.,
considerando quanto segue:
(1) In conformità dell’articolo 192, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i programmi generali di azione per l’ambiente susseguitisi dal 1973 hanno orientato lo sviluppo e il coordinamento della politica ambientale dell’Unione e formato il quadro per l’azione dell’Unione nei settori dell’ambiente e del clima.
(2) La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171). ha istituito il Settimo programma di azione in materia di ambiente («7o PAA»). Il 7o PAA definisce il programma ambientale dell’Unione per il periodo fino al 31 dicembre 2020 e una visione a lungo termine per il 2050.
(3) La relazione della Commissione del 15 maggio 2019 sulla valutazione del 7o PAA, ha concluso che la visione del programma per il 2050 e i suoi obiettivi prioritari erano ancora validi, che il 7o PAA ha contribuito a rendere le azioni di politica ambientale più prevedibili, più rapide e meglio coordinate e che la struttura del 7o PAA e il quadro che ne consente l’attuazione hanno contribuito a creare sinergie, rendendo così la politica ambientale più efficace ed efficiente. Ha inoltre concluso che il 7o PAA ha anticipato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite («Agenda 2030 delle Nazioni Unite»), insistendo sul fatto che la crescita economica e il benessere sociale dipendono da una solida base di risorse naturali, ha contribuito al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e ha consentito all’Unione di parlare con una sola voce sulla scena mondiale in materia di clima e ambiente ma che i progressi in materia di protezione della natura, di salute e di integrazione delle considerazioni ambientali in altri settori strategici non sono stati sufficienti. Ha inoltre concluso che nel 7o PAA si sarebbe potuto tenere maggiormente conto delle questioni sociali, rafforzando i legami esistenti tra l’ambiente e la politica sociale, ad esempio per quanto riguarda l’impatto sui gruppi vulnerabili, l’occupazione, l’inclusione sociale e la disuguaglianza. Inoltre, la relazione della Commissione ha osservato che, nonostante obiettivi ambientali sempre più ambiziosi in molti settori strategici, la spesa per la tutela dell’ambiente in Europa è rimasta costante per molti anni (approssimativamente il 2 % del PIL) e che la mancata attuazione della legislazione in materia di ambiente costa all’economia dell’Unione circa 55 miliardi di EUR ogni anno a titolo di spese sanitarie e costi diretti per l’ambiente. La relazione della Commissione ha rilevato che l’attuazione del 7o PAA avrebbe potuto essere rafforzata da un meccanismo di monitoraggio più solido.
(4) Secondo il rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) «L’ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un’Europa sostenibile» («SOER 2020»), nei prossimi dieci anni l’Unione avrà un’occasione unica di dar prova di leadership a livello globale nell’affrontare le sfide urgenti in materia di sostenibilità che richiedono soluzioni sistemiche. Un cambiamento sistemico comporta un mutamento radicale, trasformativo e trasversale che implica trasformazioni importanti e un riorientamento degli obiettivi sistemici, degli incentivi, delle tecnologie, delle prassi e delle norme sociali, nonché dei sistemi di conoscenza e delle strategie di governance. Come affermato nella SOER 2020, uno dei fattori più importanti alla base delle persistenti sfide in materia di ambiente e sostenibilità che l’Europa si trova ad affrontare è il fatto che queste sono inestricabilmente legate alle attività economiche e agli stili di vita, in particolare ai sistemi sociali che soddisfano le necessità di base degli europei in termini di alimentazione, energia e mobilità. Assicurare la coerenza delle politiche con le politiche ambientali esistenti, provvedendo altresì alla loro piena attuazione, permetterebbe all’Europa di avanzare notevolmente verso il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali per il 2030, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi OSS.
(5) La Commissione ha risposto alle sfide individuate nella SOER 2020 mediante l’adozione della comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo», una nuova strategia di crescita incentrata sulla duplice transizione verde e digitale che mira a trasformare l’Unione in una società equa e prospera, con un’economia sostenibile, competitiva, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse, e a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione, migliorando nel contempo la qualità di vita delle generazioni presenti e future. È opportuno dare priorità al rapido conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali proteggendo nel contempo la salute e il benessere delle persone dai rischi e dagli impatti ambientali e assicurando una transizione giusta e inclusiva. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). sancisce per legge l’obiettivo dell’Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
(6) Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull’emergenza climatica e ambientale, il Parlamento europeo ha sottolineato che è fondamentale adottare misure immediate e ambiziose e ha esortato la Commissione ad agire in modo concreto, anche garantendo che tutte le pertinenti future proposte, legislative e di bilancio, siano pienamente in linea con l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C e non contribuiscano alla perdita di biodiversità, nonché affrontando le incoerenze delle attuali politiche dell’Unione in materia di emergenza climatica e ambientale, in particolare attraverso una profonda riforma delle sue politiche di investimento nei settori dell’agricoltura, del commercio, dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture.
(7) Il Green Deal europeo è alla base del piano per la ripresa Next Generation EU, che promuove gli investimenti in settori fondamentali per la transizione verde e digitale, al fine di rafforzare la resilienza e creare crescita e occupazione in una società equa e inclusiva. Anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che, insieme al bilancio dell’Unione per il periodo 2021-2027, sarà il motore della ripresa economica dell’Unione dalla crisi della COVID-19, si basa sugli obiettivi prioritari stabiliti nel Green Deal europeo. Inoltre, tutte le iniziative che si iscrivono nel piano per la ripresa Next Generation EU dovrebbero rispettare, se del caso, il principio «non arrecare un danno significativo» enunciato nell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).(il «regolamento sulla tassonomia»). Il piano per la ripresa Next Generation EU costituisce un’opportunità importante per accelerare il ritmo della transizione verso la neutralità climatica e la protezione dell’ambiente.
(8) Il 7o PAA, giunto a termine il 31 dicembre 2020, prevedeva all’articolo 4, paragrafo 3, che la Commissione presentasse, se del caso, una proposta relativa a un Ottavo programma di azione per l’ambiente (8o PAA) in tempo utile al fine di evitare una soluzione di continuità tra il 7o e l’8o PAA. Nella comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione ha annunciato che l’8o PAA includerà un nuovo meccanismo di monitoraggio volto a garantire che l’Unione non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali.
(9) Conformemente all’articolo 192, paragrafo 3, TFUE, l’8o PAA stabilisce gli obiettivi prioritari da raggiungere. Le misure necessarie per l’attuazione dell’8o PAA devono essere adottate a norma dell’articolo 192, paragrafo 1 o 2, TFUE.
(10) Le misure di attuazione dell’8o PAA, quali iniziative, programmi, investimenti, progetti e accordi, dovrebbero tenere conto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia.
(11) L’8o PAA dovrebbe sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo, in linea con l’obiettivo a lungo termine, conformemente a quanto già stabilito nel 7o PAA, di «vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» entro il 2050. L’8o PAA, in quanto programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente in vigore fino al 2030, va oltre il Green Deal europeo. Gli obiettivi prioritari dell’8o PAA definiscono un orientamento per l’elaborazione delle politiche dell’Unione sulla base, tra l’altro, degli impegni delle strategie e delle iniziative del Green Deal europeo, come la strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, il nuovo piano d’azione per l’economia circolare, la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili e il piano d’azione «inquinamento zero».
(12) L’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici[7]GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.(«accordo di Parigi»), mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, anche mantenendo l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò ridurrebbe in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici.
(13) L’8o PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici definiti nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi OSS e dovrebbe essere allineato agli obiettivi dell’accordo di Parigi, delle convenzioni di Rio e di altri accordi internazionali pertinenti. L’8o PAA permette un cambiamento sistemico verso un’economia dell’Unione che garantisca il benessere entro i limiti del pianeta, con una crescita rigenerativa, e dovrebbe altresì assicurare che la transizione verde sia realizzata in maniera giusta e inclusiva, contribuendo nel contempo a ridurre le disuguaglianze. Secondo un modello sviluppato dal Centro per la resilienza di Stoccolma, il conseguimento degli OSS ambientali e climatici è alla base degli OSS sociali ed economici, in quanto le nostre società ed economie dipendono da una biosfera sana e lo sviluppo sostenibile può avvenire solo all’interno dello spazio operativo sicuro di un pianeta stabile e resiliente. Il conseguimento, da parte dell’Unione, degli OSS e il suo sostegno ai paesi terzi affinché facciano altrettanto saranno essenziali per permettere all’Unione di dar prova di leadership a livello mondiale nella realizzazione delle transizioni verso la sostenibilità.
(14) Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione devono essere realizzate in conformità con l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
(15) Conformemente all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione, ed è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione alla fonte, in via prioritaria, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
(16) L’8o PAA dovrebbe accelerare la transizione verde, in maniera giusta e inclusiva, verso un’economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull’energia rinnovabile, resiliente e competitiva, che restituisca al pianeta più di quanto prenda. La transizione verde dovrebbe avvenire nel contesto di un’economia del benessere in cui la crescita sia rigenerativa e permetta un cambiamento sistemico, che riconosca che il benessere e la prosperità delle nostre società dipendono da un clima stabile, da un ambiente sano e da ecosistemi prosperi e che offra uno spazio operativo sicuro entro i limiti del pianeta. Poiché la popolazione mondiale e la domanda di risorse naturali sono in costante crescita, l’attività economica dovrebbe svilupparsi con modalità sostenibili che non provochino danni ma, al contrario, invertano la rotta dei cambiamenti climatici, proteggano, ripristinino e migliorino lo stato dell’ambiente, anche, tra l’altro, bloccando e invertendo la perdita della biodiversità, impediscano il degrado ambientale, proteggano la salute e il benessere dai rischi e dagli impatti ambientali negativi, prevengano e riducano al minimo l’inquinamento e portino al mantenimento e all’arricchimento del capitale naturale e alla promozione di una bioeconomia sostenibile, garantendo in tal modo risorse rinnovabili e non rinnovabili in abbondanza. Attraverso la ricerca e l’innovazione continue, la trasformazione dei modelli di produzione e di consumo, l’adattamento alle nuove sfide e la co-creazione, l’economia del benessere rafforza la resilienza e protegge il benessere delle generazioni presenti e future.
(17) L’8o PAA dovrebbe definire obiettivi tematici prioritari in settori quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela e il ripristino della biodiversità terrestre e marina, un’economia circolare priva di sostanze tossiche, un ambiente a «inquinamento zero» e la riduzione al minimo delle pressioni sull’ambiente derivanti dalla produzione e dal consumo in tutti i settori dell’economia. Tali obiettivi tematici prioritari, che affrontano sia le cause sia gli effetti dei danni causati all’ambiente, sono intrinsecamente interconnessi e un approccio sistemico è pertanto necessario per la loro realizzazione. L’8o PAA dovrebbe inoltre individuare le condizioni che favoriscono il conseguimento, in modo coerente, degli obiettivi a lungo termine e di quelli tematici prioritari per tutti i soggetti coinvolti.
(18) Le valutazioni d’impatto effettuate nel contesto dell’8o PAA dovrebbero tenere conto dell’intera gamma di effetti immediati e a lungo termine sull’ambiente e sul clima nel quadro di un’analisi integrata degli impatti economici, sociali e ambientali, compresi gli effetti cumulativi, nonché dei costi dell’azione e dell’inazione. Tali valutazioni d’impatto dovrebbero essere basate su una consultazione ampia e trasparente, ed entro otto settimane dalla chiusura di una consultazione pubblica la Commissione dovrebbe presentare un resoconto dettagliato sulle risposte alla consultazione dei portatori di interessi, operando una distinzione tra i contributi provenienti dai diversi tipi di portatori di interessi.
(19) La transizione verso un’economia del benessere, con una crescita rigenerativa, è integrata nell’8o PAA e sancita dagli obiettivi prioritari del 2030 e del 2050. Per garantire tale transizione, sarà necessario che l’Unione sviluppi un approccio più globale all’elaborazione delle politiche attraverso, tra l’altro, l’uso di un quadro di valutazione sintetico che misuri i progressi economici, sociali e ambientali «al di là del PIL». Una serie di indicatori sintetici, nel quadro degli sforzi dell’Unione volti ad attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, riassumerebbe gli indicatori e i processi di monitoraggio esistenti, fornendo nel contempo informazioni sulla distanza dal raggiungimento dell’obiettivo, ove possibile, e, in ultima analisi, fungerebbe da sintesi politica per orientare l’elaborazione delle politiche. Lo sviluppo di tale serie di indicatori è pertanto incluso come condizione favorevole nell’8o PAA.
(20) Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e il Forum globale sull’ambiente dell’OCSE hanno evidenziato che i cambiamenti climatici hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere. Risulta pertanto necessario adottare una prospettiva di genere per quanto riguarda le azioni e le finalità legate al conseguimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA onde garantire che non si perpetuino le disuguaglianze di genere.
(21) L’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1). stabilisce che la relazione sullo stato dell’Unione dell’energia deve comprendere un elemento riguardante i progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione dei sussidi energetici, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili. L’articolo 17 di tale regolamento prevede che la Commissione, assistita dal Comitato dell’Unione dell’energia, adotti atti di esecuzione, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione dei sussidi energetici, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili. Inoltre, sulla base dei risultati di uno studio in corso, la Commissione sosterrà gli Stati membri nella graduale eliminazione di altri sussidi dannosi per l’ambiente.
(22) Per rispondere alle esigenze della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, comprese le priorità di investimento per Natura 2000 e le infrastrutture verdi, la Commissione ha stimato che occorre sbloccare almeno 20 miliardi di EUR all’anno da destinare alla natura. A tal fine occorre mobilitare fondi pubblici e privati a livello nazionale e dell’Unione, anche attingendo a vari programmi.
(23) In linea con la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, intitolata «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche», l’8o PAA dovrebbe sostenere gli sforzi dell’Unione volti a promuovere la buona gestione delle sostanze chimiche attraverso la cooperazione internazionale e i partenariati, nei consessi bilaterali, regionali e multilaterali nonché in cooperazione con i paesi terzi. L’Unione, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale, garantirà che le sostanze chimiche pericolose vietate nell’Unione non siano prodotte per l’esportazione, modificando, se necessario, la legislazione in materia.
(24) Sia nell’Unione che a livello globale, i terreni e il suolo continuano a essere degradati da un’ampia gamma di attività umane, come la cattiva gestione del territorio, il cambiamento di uso dei suoli, le pratiche agricole non sostenibili, l’abbandono dei terreni, l’inquinamento, le pratiche forestali non sostenibili e l’impermeabilizzazione del suolo, dalla perdita di biodiversità e dai cambiamenti climatici, spesso associate ad altri fattori, riducendo così la capacità dei terreni e del suolo di fornire funzioni e servizi ecosistemici.
(25) Il sistema alimentare globale, comprese l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura, resta una delle principali cause dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, compresa la deforestazione globale. La trasformazione del sistema alimentare dell’Unione è necessaria per garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA.
(26) Secondo la relazione del seminario sulla biodiversità e le pandemie, del 29 ottobre 2020, elaborata dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), le cause alla base delle pandemie sono riconducibili agli stessi cambiamenti ambientali globali responsabili della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, inclusi il cambiamento di uso del suolo, l’espansione e l’intensificazione agricole, il commercio e il consumo di specie selvatiche e altri fattori. I cambiamenti climatici sono stati implicati nella comparsa di malattie e probabilmente causeranno un grave rischio di pandemia in futuro, mentre la perdita di biodiversità è anche associata alla trasformazione dei paesaggi e può, in alcuni casi, determinare un aumento del rischio di comparsa di malattie. Secondo la relazione, il costo dell’inazione è ampiamente superiore a quello dell’attuazione di strategie globali di prevenzione delle pandemie basate sulla riduzione del commercio di specie selvatiche e del cambiamento di uso del suolo e sull’aumento della sorveglianza «One Health».
(27) La pandemia di COVID-19, che ha determinato una crisi sanitaria ed economica globale senza precedenti, ha messo in luce ancora una volta l’importanza di applicare l’approccio multisettoriale «One Health» nell’elaborazione delle politiche, il quale riconosce che la salute umana dipende dallo stato dell’ambiente ed è collegata ai suoi componenti e fattori, compresa la salute animale, e che le azioni volte a contrastare le minacce per la salute devono tenere conto di una complessità di interrelazioni sanitarie e ambientali. L’8o PAA dovrebbe contribuire alla piena integrazione dell’approccio «One Health» a tutti i livelli di elaborazione delle politiche.
(28) La realizzazione di progressi verso il riconoscimento del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, quale sancito nella risoluzione 48/13 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, è una condizione che favorisce il conseguimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA.
(29) L’espressione «approccio ecosistemico», stabilita nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è una strategia per la gestione integrata dei suoli, delle acque e delle risorse viventi che ne promuove equamente la conservazione e l’utilizzo sostenibile al fine di contribuire a raggiungere un equilibrio fra i tre obiettivi della convenzione, vale a dire la conservazione, l’uso sostenibile e la condivisione dei benefici della diversità biologica.
(30) Secondo la relazione dell’AEA dal titolo «Soluzioni basate sulla natura in Europa —Politiche, conoscenze e pratiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi», le soluzioni basate sulla natura (SBN) per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi sono azioni che lavorano con la natura e la valorizzano per ripristinare e proteggere gli ecosistemi e aiutare la società ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e a rallentare l’ulteriore riscaldamento, fornendo nel contempo molteplici benefici aggiuntivi. L’attuazione delle SBN dovrebbe essere coerente con gli obiettivi prioritari dell’8o PAA.
(31) La contabilizzazione del capitale naturale, uno strumento inteso a misurare le variazioni della riserva di capitale naturale a diversi livelli e a integrare il valore dei servizi ecosistemici nei sistemi di contabilità e rendicontazione, dovrebbe sostenere la misurazione dei progressi verso traguardi ambiziosi e le misure atte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nonché a tutelare e ripristinare la biodiversità, che non può sostituire.
(32) Gli ecosistemi marini e costieri, come mangrovie, barriere coralline, paludi salmastre e praterie oceaniche, sono degradati e colpiti negativamente da prassi nocive, inquinamento e processi quali l’eutrofizzazione e l’acidificazione, che incidono sulla biodiversità che essi sostengono e sui servizi e sulle funzioni ecosistemici che essi forniscono, nonché sulla loro capacità di fungere da pozzi di assorbimento del carbonio. È necessaria un’azione urgente per proteggere e ripristinare questi ecosistemi marini e costieri, compresi i fondali oceanici. La protezione e la preservazione degli oceani è una sfida globale e una responsabilità collettiva, ed è necessario sensibilizzare e migliorare l’alfabetizzazione oceanica al fine di promuovere l’adozione e l’attuazione di misure efficaci da tutti i livelli e da tutti gli attori della società.
(33) Si prevede che il degrado ambientale e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici aumenteranno ulteriormente negli anni a venire, ripercuotendosi più duramente sui paesi in via di sviluppo e sulle popolazioni vulnerabili. Al fine di contribuire a rafforzare la resilienza e sostenere i paesi terzi nei loro sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi, nonché di tutela della biodiversità, l’assistenza finanziaria dell’Unione e degli Stati membri ai paesi terzi dovrebbe promuovere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’accordo di Parigi e il quadro globale post-2020 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica ed essere in linea con gli obiettivi prioritari dell’8o PAA. Inoltre, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero anche garantire che l’accordo di Parigi e gli altri accordi internazionali in materia di clima e ambiente siano attuati secondo modalità che riflettano i principi di equità e di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, come stabilito anche all’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo di Parigi.
(34) Una diplomazia verde e una cooperazione rafforzata con i paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, e il sostegno di una buona governance ambientale su scala mondiale, compresi la promozione dell’accesso all’informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l’accesso alla giustizia nelle questioni ambientali, sono elementi fondamentali per conseguire gli OSS nonché gli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima. È inoltre essenziale garantire sinergie e coerenza tra tutte le politiche interne ed esterne dell’Unione, compresi le politiche e gli accordi commerciali, e aderire alla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile.
(35) Poiché la politica ambientale è fortemente decentrata, le azioni volte a conseguire gli obiettivi prioritari dell’8o PAA dovrebbero essere intraprese a diversi livelli di governance, vale a dire a livello unionale, nazionale, regionale e locale, con un approccio collaborativo alla governance multilivello. L’efficienza del monitoraggio, dell’attuazione, dell’applicazione e dell’assunzione di responsabilità è essenziale ed è necessaria una governance efficace per garantire la coerenza tra le politiche. L’approccio integrato all’elaborazione e all’attuazione delle politiche dovrebbe essere rafforzato al fine di massimizzare le sinergie tra gli obiettivi ambientali, sociali ed economici, esaminando e, se del caso, valutando in maniera sistematica le potenziali scelte di compromesso tra di essi, nonché valutando in maniera sistematica le esigenze dei gruppi vulnerabili e marginalizzati. Tale approccio integrato dovrebbe soddisfare le esigenze specifiche di tutte le regioni, comprese le aree urbane e rurali e le regioni ultraperiferiche. Inoltre, l’accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico al processo decisionale ambientale e l’accesso alla giustizia, nonché la collaborazione trasparente con e tra le autorità pubbliche a tutti i livelli del processo decisionale, gli attori non governativi e il più ampio pubblico, in linea con la convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale[9]GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4. («convenzione di Aarhus»), sono importanti per la buona riuscita dell’8o PAA.
(36) La Commissione dovrebbe valutare i progressi compiuti dall’Unione e dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA nel contesto della transizione giusta e inclusiva verso una sostenibilità, un benessere e una resilienza entro i limiti del pianeta. Un simile approccio è in linea con gli appelli dei capi di Stato e di governo degli Stati membri nella dichiarazione di Porto, del Consiglio nelle sue conclusioni del 24 ottobre 2019 sull’economia del benessere e del Comitato economico e sociale europeo nel suo documento di riflessione dal titolo «Verso un’Europa sostenibile entro il 2030», che hanno invitato a misurare i risultati economici e il progresso sociale andando oltre il PIL e incoraggiato l’uso del benessere come indicatore per orientare le politiche, così come sostenuto anche dall’OCSE.
(37) La valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA dovrebbe rispecchiare gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori. Dovrebbe essere coerente con gli strumenti di monitoraggio e di governance riguardanti aspetti più specifici della politica ambientale e climatica, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999, il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali, annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione del 27 maggio 2016, intitolata «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell’UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione», e gli strumenti di monitoraggio relativi ad un’economia circolare, all’azzeramento dell’inquinamento, alla biodiversità, all’aria, all’acqua, al suolo, ai rifiuti o a qualsiasi altra politica ambientale e industriale, e non interferire con essi. Insieme agli strumenti utilizzati nell’ambito del semestre europeo, del monitoraggio di Eurostat degli obiettivi di sviluppo sostenibile e della comunicazione della Commissione del 9 settembre 2020 dal titolo «Relazione 2020 in materia di previsione», la valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi prioritari dell’8o PAA dovrebbe far parte di un insieme trasversale, coerente e interconnesso di strumenti di monitoraggio e governance, che includano fattori non solo ambientali ma anche sociali ed economici.
(38) È importante continuare a sviluppare la base di conoscenze sui limiti del pianeta e sulle impronte ambientali, e a sviluppare insiemi di indicatori pertinenti, in considerazione degli obiettivi prioritari dell’8o PAA, in particolare del suo obiettivo prioritario a lungo termine.
(39) Sono necessari dati e indicatori solidi e significativi per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA. La Commissione, l’AEA e le altre agenzie competenti dovrebbero accedere ai dati e agli indicatori forniti dagli Stati membri conformemente agli atti giuridici applicabili dell’Unione, riutilizzarli e basarsi su di essi. Dovrebbero inoltre essere utilizzate altre fonti, quali i dati satellitari e le informazioni ottenuti dal programma dell’Unione di osservazione della terra (Copernicus), dal sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi, dal sistema informativo europeo sulla biodiversità, dal sistema di identificazione delle parcelle agricole e dal sistema europeo di allarme inondazioni, o da piattaforme, quali la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino o la piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche. L’applicazione di moderni strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale consente di gestire e analizzare i dati in maniera efficace, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e aumentando nel contempo la tempestività e la qualità. Per valutare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA, si potrebbero utilizzare obiettivi giuridicamente non vincolanti in aggiunta agli obiettivi vincolanti fissati nel diritto dell’Unione.
(40) Inoltre, conformemente alle disposizioni delle direttive 2003/4/CE[10]Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26)., 2007/2/CE[11]Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). e (UE) 2019/1024[12]Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56). del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i dati, le informazioni e gli indicatori pertinenti per monitorare l’attuazione dell’8o PAA siano liberamente disponibili, non discriminatori, ad accesso libero, adeguati, di elevata qualità, comparabili, aggiornati, di facile consultazione e facilmente accessibili online.
(41) Per conseguire gli obiettivi prioritari dell’8o PAA, l’AEA e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), così come gli Stati membri, dovrebbero essere dotati di capacità adeguate e risorse sufficienti per assicurare una base solida, accessibile e trasparente di conoscenze e dati a sostegno dell’attuazione delle priorità strategiche del Green Deal europeo e della valutazione dei progressi compiuti nell’ambito dell’8o PAA. Se del caso, altri organismi e agenzie dovrebbero altresì essere coinvolti e contribuire all’attuazione di tali priorità strategiche e a tale valutazione dei progressi compiuti.
(42) L’articolo 192, paragrafo 3, primo comma, TFUE, stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano programmi generali d’azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere nel settore della politica dell’Unione in materia ambientale. Dal momento che la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo contiene una tabella di marcia delle azioni chiave rilevanti per il settore dell’ambiente e del clima nei prossimi anni, la presente decisione, in via eccezionale, non definisce le azioni volte a conseguire i suoi obiettivi prioritari per il periodo fino al 2025. Tuttavia, una definizione sarà necessaria per il periodo successivo all’attuazione delle azioni chiave del Green Deal europeo, prevista entro il 2024, al fine di garantire che gli obiettivi tematici prioritari stabiliti nella presente decisione possano essere conseguiti e che l’8o PAA continui a definire la visione globale della politica dell’Unione in materia ambientale. Ciò è necessario anche al fine di rispettare le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell’articolo 192, paragrafo 3, primo comma, TFUE, ferme restando le prerogative della Commissione a norma dell’articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE). A tal fine, dovrebbe essere effettuata dalla Commissione una revisione intermedia entro il 31 marzo 2024, seguita, se del caso, al fine di conseguire gli obiettivi prioritari tematici, al più tardi entro il 31 marzo 2025, da una proposta legislativa che aggiunga un allegato alla presente decisione.
(43) Per tener conto dell’evoluzione degli obiettivi strategici e dei progressi compiuti, nel 2029 la Commissione dovrebbe valutare l’8o PAA. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni di tale valutazione, seguita, se del caso, di una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l’ambiente. Tale proposta legislativa dovrebbe essere presentata in tempo utile al fine di evitare una soluzione di continuità tra l’8o e il 9o PAA.
(44) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del programma di azione proposto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
1. La presente decisione definisce un programma generale di azione per l’ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030 («l’Ottavo programma di azione per l’ambiente» o «l’8o PAA»). Stabilisce gli obiettivi prioritari dell’8o PAA e individua le condizioni favorevoli necessarie per il conseguimento di tali obiettivi prioritari. Istituisce un quadro di monitoraggio per misurare i progressi realizzati dall’Unione e dai suoi Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA e un meccanismo di governance al fine di garantire il pieno conseguimento di tali obiettivi prioritari.
2. L’8o PAA mira ad accelerare, in modo equo e inclusivo, la transizione verde a un’economia climaticamente neutra, sostenibile, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull’energia rinnovabile, resiliente, competitiva e circolare, e a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell’ambiente, mediante, tra l’altro, l’interruzione e l’inversione del processo di perdita della biodiversità. Esso sostiene e rafforza un approccio integrato all’attuazione delle politiche, basandosi sul Green Deal europeo.
3. L’8o PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nei relativi OSS, nonché degli obiettivi perseguiti dagli accordi multilaterali in materia di ambiente e di clima.
4. Il quadro di monitoraggio dell’8o PAA contribuisce all’azione dell’Unione finalizzata a misurare i progressi verso la sostenibilità, il benessere e la resilienza.
5. L’8o PAA è fondato sul principio di precauzione, sui principi di azione preventiva e di riduzione dell’inquinamento alla fonte e sul principio «chi inquina paga».
Articolo 2
Obiettivi prioritari
1. L’obiettivo prioritario a lungo termine dell’8o PAA, da conseguire al più tardi entro il 2050, è che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, all’interno di un’economia del benessere senza sprechi, in cui la crescita è rigenerativa, la neutralità climatica nell’Unione è stata raggiunta e le diseguaglianze sono state ridotte in misura significativa. Un ambiente sano è alla base del benessere di tutte le persone ed è un ambiente in cui la biodiversità è conservata e gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, conducendo a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e legate al clima e ad altri rischi ambientali. L’Unione definisce le tappe per garantire prosperità alle generazioni presenti e future a livello mondiale in linea con la responsabilità intergenerazionale.
2. L’8o PAA si articola in sei obiettivi tematici prioritari interconnessi per il periodo fino al 31 dicembre 2030:
a) ridurre in modo rapido e prevedibile le emissioni di gas a effetto serra e nel contempo aumentare l’assorbimento da pozzi naturali nell’Unione al fine di realizzare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, garantendo al contempo una transizione giusta che non lasci indietro nessuno;
b) fare costanti progressi nel rafforzamento e nell’integrazione della capacità di adattamento, anche sulla base degli approcci ecosistemici, nel consolidamento della resilienza nonché nell’adattamento e nella riduzione della vulnerabilità dell’ambiente, della società e di tutti i settori dell’economia ai cambiamenti climatici, migliorando al contempo la prevenzione delle catastrofi meteorologiche e climatiche;
c) progredire verso un’economia del benessere che restituisca al pianeta più di quanto prenda, e accelerare la transizione a un’economia circolare priva di sostanze tossiche, in cui la crescita è rigenerativa, le risorse sono utilizzate in modo efficiente e sostenibile e in cui è applicata la gerarchia dei rifiuti;
d) perseguire l’«inquinamento zero», anche in relazione alle sostanze chimiche nocive, al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche (segnatamente per quanto riguarda l’aria, l’acqua e il suolo, nonché in relazione all’inquinamento luminoso e acustico) e proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi;
e) proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità marina e terrestre e la biodiversità delle acque interne sia all’interno che all’esterno delle aree protette, segnatamente arrestandone e invertendone la perdita e migliorando la salute degli ecosistemi, delle loro funzioni e dei servizi che forniscono, e dello stato dell’ambiente, in particolare l’aria, l’acqua e il suolo, nonché lottando contro la desertificazione e il degrado del suolo;
f) promuovere gli aspetti ambientali della sostenibilità e ridurre in misura significativa le principali pressioni ambientali e climatiche connesse alla produzione e al consumo dell’Unione, in particolare nei settori dell’energia, dell’industria, dell’edilizia e delle infrastrutture, della mobilità, del turismo, del commercio internazionale e del sistema alimentare.
Articolo 3
Condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi prioritari
Il raggiungimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA di cui all’articolo 2 richiede alla Commissione, agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e ai portatori di interessi, a seconda dei casi, di:
a) garantire un’attuazione efficace, rapida e completa della normativa e delle strategie dell’Unione in materia di ambiente e clima e puntare all’eccellenza nelle prestazioni ambientali a livello unionale, nazionale, regionale e locale, anche assicurando una sufficiente capacità amministrativa e di garanzia della conformità, come stabilito nel riesame periodico dell’attuazione delle politiche ambientali, sostenere e cooperare con reti di professionisti, come la rete dell’Unione europea per l’attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell’ambiente, la rete europea dei procuratori per l’ambiente, il Forum europeo — Unione dei giudici per l’ambiente, e la rete europea di contrasto alla criminalità ambientale;
b) dare priorità all’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di ambiente in caso di carente attuazione, anche attraverso procedure di infrazione, nonché provvedendo affinché siano destinate risorse finanziarie e umane sufficienti a tal fine e affinché le informazioni su tali procedure siano complete e facilmente accessibili, nel rispetto del diritto dell’Unione;
c) migliorare gli orientamenti e le raccomandazioni, anche in materia di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, al fine di ridurre i rischi di non conformità alla legislazione dell’Unione in materia di ambiente, nonché intensificare l’azione nel settore della responsabilità ambientale e le risposte ai casi di non conformità e rafforzare la cooperazione giudiziaria e l’attività di contrasto nel settore della criminalità ambientale come previsto dalla pertinente normativa dell’Unione, ad esempio la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13]Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).;
d) rafforzare l’approccio integrato all’elaborazione e all’attuazione delle politiche, in particolare:
i) integrando gli obiettivi prioritari di cui all’articolo 2 come pure, ove del caso, gli OSS in tutte le pertinenti strategie, iniziative legislative e di altro tipo, programmi, investimenti e progetti a livello unionale, nazionale, regionale e locale, così come nei pertinenti accordi internazionali conclusi dall’Unione dopo il 2 maggio 2022, al fine di garantire che tali strategie, iniziative legislative e non legislative, programmi, investimenti, progetti e accordi internazionali e la loro attuazione siano coerenti con il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all’articolo 2, vi contribuiscano, ove del caso, e non lo compromettano;
ii) massimizzando i benefici derivanti dall’attuazione delle direttive 2011/92/UE[14]Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1). e 2001/42/CE[15]Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30). del Parlamento europeo e del Consiglio;
iii) controllando in modo sistematico e, se del caso, valutando le sinergie e i possibili compromessi tra obiettivi ambientali, sociali ed economici per tutte le iniziative, al fine di assicurare che il benessere delle persone, in particolare le loro esigenze di godere di un ambiente sano, aria pulita e prodotti alimentari accessibili, anche da un punto di vista economico, e di alta qualità, acqua, energia, alloggi, infrastrutture verdi e mobilità siano soddisfatte in modo sostenibile senza lasciare indietro nessuno;
iv) adottando un approccio basato sul principio «privilegiare la sostenibilità», anche integrando, se del caso, gli OSS negli orientamenti e negli strumenti per legiferare meglio, nonché razionalizzando e rendendo operativo il principio del «non nuocere»;
v) valutando regolarmente le politiche esistenti e proponendo, se del caso, nuove normative sulla base, ove pertinente, di valutazioni d’impatto che si fondino su ampie consultazioni trasparenti — che seguano procedure inclusive, informate, con responsabilità definite e semplici da attuare — e tengano in piena considerazione l’intera gamma degli effetti immediati e a lungo termine sull’ambiente e sul clima nell’ambito di un’analisi integrata degli impatti economici, sociali e ambientali, compresi gli effetti cumulativi nonché i costi degli interventi e dell’assenza di interventi;
vi) presentando, entro otto settimane dalla chiusura di una consultazione pubblica da parte della Commissione, un resoconto dettagliato sulle risposte dei portatori di interessi alla consultazione, operando una distinzione tra i contributi provenienti dai diversi tipi di portatori di interessi;
e) elaborare un quadro di valutazione sintetico e una serie di indicatori che misurino «andando oltre il PIL», sulla base, tra l’altro, di una consultazione mirata di tutti i portatori di interessi e di una relazione che individui le interconnessioni tra le serie di indicatori esistenti, i quadri di monitoraggio e i processi a livello dell’Unione di misurazione dei progressi sociali, economici e ambientali e che proponga azioni su come razionalizzare i quadri di controllo e le serie di indicatori esistenti;
f) assicurare che le disuguaglianze sociali derivanti dagli impatti e dalle politiche in materia di clima e ambiente siano ridotte al minimo e che le misure adottate per proteggere l’ambiente e il clima siano attuate in modo socialmente equo e inclusivo;
g) integrare la dimensione di genere in tutte le politiche in materia di clima e ambiente, anche attraverso l’inclusione di una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche;
h) rafforzare gli incentivi a favore dell’ambiente nonché eliminare gradualmente e senza ritardo i sussidi nocivi per l’ambiente, in particolare i sussidi per i combustibili fossili, a livello dell’Unione, nazionale, regionale e locale, in particolare mediante:
i) un quadro vincolante dell’Unione per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nell’eliminazione graduale dei sussidi per i combustibili fossili sulla base di una metodologia concordata;
ii) la fissazione di un termine per l’eliminazione graduale dei sussidi per i combustibili fossili, in linea con l’ambizione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C;
iii) una metodologia che sia elaborata dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, entro il 2023, per individuare altri sussidi nocivi per l’ambiente; sulla base di tale metodologia, gli Stati membri individuano altri sussidi nocivi per l’ambiente e riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ad essi, consentendo a quest’ultima di presentare una relazione sul livello e sul tipo di sussidio nell’Unione e sui progressi compiuti nella loro graduale eliminazione;
i) integrare l’azione relativa alla biodiversità nelle politiche dell’Unione e contribuire a raggiungere l’ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % di tale spesa annuale nel 2026 e nel 2027, con un monitoraggio di tali spese attraverso una metodologia efficace, trasparente ed esaustiva, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità;
j) assicurare un’efficace integrazione degli aspetti climatici e della biodiversità e la relativa verifica nel bilancio dell’Unione nonché la coerenza tra i finanziamenti per il clima e quelli per la biodiversità;
k) promuovere la corretta gestione delle sostanze chimiche a livello internazionale, favorendo nel contempo la graduale eliminazione a livello mondiale delle sostanze che non sono autorizzate nell’Unione;
l) sostituire rapidamente le sostanze che destano preoccupazione, tra cui le sostanze estremamente preoccupanti, gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, i neurotossici e gli immunotossici, nonché affrontare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, delle nanoforme di sostanze e dell’esposizione alle sostanze chimiche pericolose derivanti dai prodotti, valutandone l’impatto sulla salute e sull’ambiente, compresi il clima e la biodiversità, promuovendo nel contempo sostanze chimiche e materiali sicuri e sostenibili fin dalla progettazione e intensificando e coordinando gli sforzi per promuovere lo sviluppo e la convalida di alternative alla sperimentazione animale;
m) contrastare il degrado del suolo e garantirne la protezione e l’uso sostenibile, anche mediante un’apposita proposta legislativa sulla salute dei suoli entro il 2023;
n) trasformare il sistema alimentare dell’Unione affinché contribuisca, tra l’altro, a proteggere e ripristinare la biodiversità all’interno e all’esterno dell’Unione e garantisca un elevato livello di benessere degli animali, assicurando nel contempo una transizione giusta per i portatori di interessi;
o) riconoscere in maniera olistica le interconnessioni tra la salute umana, la salute animale e l’ambiente attraverso l’integrazione dell’approccio «One Health» nell’elaborazione delle politiche;
p) progredire verso il riconoscimento del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile a livello internazionale;
q) sfruttare appieno gli approcci ecosistemici e le infrastrutture verdi, comprese soluzioni basate sulla natura favorevoli alla biodiversità, garantendo nel contempo che la loro attuazione ripristini la biodiversità e rafforzi l’integrità e la connettività degli ecosistemi, presenti chiari benefici collaterali per la società, imponga il pieno coinvolgimento e il pieno consenso delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e non sostituisca o comprometta le misure adottate per proteggere la biodiversità o ridurre le emissioni di gas a effetto serra all’interno dell’Unione;
r) utilizzare gli strumenti e le metodologie esistenti e migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio, gli strumenti di valutazione e gli indicatori misurabili per le soluzioni basate sulla natura;
s) ridurre in maniera significativa e il prima possibile l’impronta dei materiali e l’impronta dei consumi dell’Unione affinché non superino i limiti del pianeta, anche attraverso l’introduzione di obiettivi di riduzione dell’Unione per il 2030, se del caso;
t) integrare efficacemente gli OSS nonché gli obiettivi climatici e ambientali nel semestre europeo di governance economica, fatto salvo il suo scopo originario, incluso nei programmi nazionali di riforma e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;
u) mobilitare risorse e garantire sufficienti investimenti sostenibili pubblici e privati, compresi i fondi e gli strumenti disponibili a titolo del bilancio dell’Unione, attraverso la Banca europea per gli investimenti e a livello nazionale, in linea con l’agenda politica per la finanza sostenibile dell’Unione;
v) fare il miglior uso possibile della tassazione ambientale, degli strumenti di mercato e degli strumenti di finanziamento e di bilancio verdi, anche di quelli necessari a garantire una transizione socialmente equa, e sostenere le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo e nell’applicazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale;
w) assicurare che le politiche e le azioni in campo ambientale a livello unionale, nazionale, regionale e locale si basino sulle migliori conoscenze scientifiche e tecnologie disponibili e rafforzare la base di conoscenze ambientali, comprese le conoscenze autoctone e locali, e la loro diffusione, anche attraverso la ricerca, l’innovazione, la promozione delle competenze verdi, la formazione e la riqualificazione e l’ulteriore sviluppo della contabilità ambientale e degli ecosistemi;
x) sviluppare e consolidare la base di conoscenze, tra l’altro, sui requisiti per un cambiamento sistemico, su come passare da un approccio strategico compartimentato e settoriale a un approccio sistemico alla coerenza delle politiche, nonché sulla capacità dei diversi ecosistemi di fungere da pozzi e stock di gas a effetto serra;
y) sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali e fondate sui dati per sostenere le politiche ambientali, anche mediante la fornitura di dati in tempo reale, ove possibile, e informazioni sullo stato degli ecosistemi, intensificando gli sforzi atti a ridurre al minimo l’impronta ambientale di tali tecnologie, e garantire la trasparenza, l’autenticità, l’interoperabilità e l’accessibilità pubblica di tali dati e informazioni;
z) colmare le lacune nelle serie di indicatori pertinenti e ottimizzarle, come quelle relative al cambiamento sistemico, ai limiti del pianeta e alle impronte di produzione e consumo dell’Unione, nonché quelle che riguardano l’interfaccia tra fattori ambientali e socioeconomici, come le disuguaglianze derivanti dai cambiamenti ambientali, garantendo nel contempo che le serie di indicatori siano comparabili a tutti i livelli dell’elaborazione delle politiche;
aa) mobilitare un ampio sostegno da parte della società civile, collaborando con le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, le parti sociali, i cittadini, le comunità e altri portatori di interessi;
ab) sensibilizzare in merito all’importanza di conseguire gli obiettivi prioritari di cui all’articolo 2 e rafforzare la capacità dei cittadini di agire promuovendo, tra l’altro, il dibattito e la comunicazione a tutti i livelli, l’educazione ambientale lungo tutto l’arco della vita, la partecipazione civica e l’azione di tipo partecipativo;
ac) contribuire ad aiutare la società civile, le autorità pubbliche, i cittadini e le comunità, le parti sociali e il settore privato a individuare i rischi climatici e ambientali, valutarne l’impatto e adottare misure per prevenirli, mitigarli e adattarvisi, nonché promuovere il loro impegno a colmare le lacune in termini di conoscenze, incoraggiando tra l’altro l’osservazione e la comunicazione da parte dei cittadini delle questioni ambientali e delle lacune di conformità, compresa la promozione delle buone pratiche della scienza dei cittadini ricorrendo alle tecnologie digitali;
ad) incoraggiare la cooperazione nell’elaborazione e nell’attuazione di strategie, politiche o normative connesse all’8o PAA e garantire la piena partecipazione delle autorità regionali e locali nelle aree urbane e rurali, comprese le regioni ultraperiferiche, in tutte le dimensioni della definizione delle politiche ambientali attraverso un approccio collaborativo e multilivello e assicurare che le comunità regionali e locali dispongano di risorse adeguate per l’attuazione sul campo;
ae) rafforzare la cooperazione tra tutte le istituzioni dell’Unione nell’ambito della politica in materia di clima e ambiente, anche tra la Commissione e il Comitato delle regioni nel quadro della cooperazione rafforzata, ed esaminare come migliorare il dialogo e lo scambio di informazioni;
af) applicare efficacemente norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione di Aarhus a livello sia dell’Unione che degli Stati membri;
ag) rendere pubblici, facilmente accessibili e comprensibili i dati e gli elementi concreti connessi all’attuazione dell’8o PAA, fatte salve le disposizioni sulla riservatezza nella legislazione settoriale;
ah) sostenere l’adozione a livello mondiale degli obiettivi prioritari di cui all’articolo 2, garantendo coerenza tra l’approccio interno ed esterno e un’azione coordinata, in particolare:
i) impegnandosi con i paesi terzi in materia di azione per il clima e l’ambiente, sostenendoli e incoraggiandoli ad adottare e attuare in tali settori norme ambiziose almeno quanto quelle dell’Unione, e assicurando che tutti i prodotti immessi sul mercato dell’Unione siano pienamente conformi ai requisiti dell’Unione applicabili, in linea con gli impegni internazionali dell’Unione, anche per quanto riguarda l’arresto della deforestazione e del degrado del suolo;
ii) favorendo una governance societaria sostenibile, anche attraverso la fissazione di requisiti vincolanti in materia di dovere di diligenza a livello dell’Unione, e promuovendo l’adozione di un comportamento responsabile delle imprese nelle politiche esterne dell’Unione, anche nella politica commerciale;
iii) consolidando la cooperazione con i governi, le imprese, le parti sociali e la società civile dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di creare partenariati e alleanze per la tutela dell’ambiente e del clima e promuovendo la cooperazione in materia di ambiente e cambiamenti climatici, anche nell’ambito del G7 e del G20;
iv) dimostrando la propria leadership nei consessi internazionali, anche attraverso la realizzazione, da parte dell’Unione, degli OSS e degli obiettivi dell’accordo di Parigi, della convenzione sulla diversità biologica, della convenzione sulla lotta contro la desertificazione e di altri accordi multilaterali in materia di ambiente, in particolare attraverso il rafforzamento della loro attuazione e il sostegno ai paesi terzi affinché facciano altrettanto, anche aumentando la trasparenza e l’assunzione di responsabilità per quanto riguarda i progressi verso il conseguimento degli impegni assunti nel quadro di tali accordi;
v) rafforzando la governance ambientale internazionale colmando le lacune rimanenti e consolidando il rispetto e l’applicazione dei principi internazionali riconosciuti in materia di ambiente;
vi) garantendo che l’assistenza finanziaria dell’Unione e degli Stati membri ai paesi terzi promuova l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Articolo 4
Quadro di monitoraggio e governance
1. La Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), fatta salva la loro indipendenza, monitora, valuta e riferisce su base annuale in merito ai progressi compiuti dall’Unione e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all’articolo 2, tenendo conto delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all’articolo 3, nonché dell’obiettivo generale di generare un cambiamento sistemico. Le informazioni risultanti da tale monitoraggio, valutazione e comunicazione sono disponibili al pubblico e facilmente accessibili.
2. Il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione di cui al paragrafo 1 mirano a facilitare la comunicazione politica strategica ad alto livello. A seguito di un processo di consultazione di tutti i portatori di interessi, la Commissione, entro il 2 maggio 2022, presenta un quadro di monitoraggio, basato su un numero limitato di indicatori chiave, che comprendono, ove disponibili, indicatori sistemici riguardanti, tra l’altro, il nesso ambiente-società e ambiente-economia. L’elenco degli indicatori chiave rimane stabile per garantire l’assunzione di responsabilità. Esso è tuttavia aggiornato, se del caso, per tener conto dei più recenti sviluppi in termini di politiche e indicatori.
3. L’attività di monitoraggio e valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchia gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori e si basa sui dati disponibili negli Stati membri e a livello di Unione, in particolare dati e indicatori prodotti dall’AEA e dal sistema statistico europeo, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Essa è coerente con gli altri quadri ed esercizi di monitoraggio, comunicazione e governance esistenti in materia di politica ambientale e climatica e li lascia impregiudicati. Essa si basa su una metodologia che consente, ove possibile, di misurare la distanza dagli obiettivi stabiliti rispetto agli obiettivi prioritari di cui all’articolo 2 e agli indicatori chiave selezionati.
4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione tengono conto e procedono ogni anno a uno scambio di opinioni sulla valutazione di cui al paragrafo 1, nonché sulle azioni intraprese e sulle eventuali azioni future.
5. L’AEA e l’ECHA sostengono la Commissione nel migliorare la disponibilità e la pertinenza dei dati, degli indicatori e delle conoscenze, in particolare procedendo a:
a) raccogliere, trattare e comunicare dati ed elementi di prova con moderni strumenti digitali, migliorando nel contempo le metodologie per la raccolta e il trattamento dei dati e per lo sviluppo di indicatori armonizzati;
b) rafforzare e fornire sostegno alla ricerca di base, alla mappatura e al monitoraggio;
c) colmare le lacune nei dati di monitoraggio, insieme agli Stati membri e tenendo conto della necessità di un cambiamento sistemico;
d) realizzare analisi sistemiche e pertinenti per le politiche e contribuire all’attuazione degli obiettivi strategici a livello nazionale e di Unione, anche proponendo raccomandazioni volte a migliorare i progressi nel conseguimento degli obiettivi;
e) integrare i dati sull’impatto ambientale, sanitario, sociale ed economico e sfruttare appieno altri dati e servizi disponibili, come quelli forniti da Copernicus;
f) contribuire a colmare le lacune critiche in termini di conoscenze sui punti di non ritorno sotto il profilo ecologico, pur tenendo conto delle differenze geografiche ed ecologiche tra le regioni;
g) sviluppare strumenti quantitativi e qualitativi, tra cui previsioni e modelli, che potrebbero fornire, tra l’altro, informazioni sui potenziali impatti futuri a livello di sistema delle politiche relative all’ambiente e al clima e sulla «distanza dagli obiettivi»;
h) migliorare ulteriormente la disponibilità e l’interoperabilità dei dati e l’accesso a questi ultimi attraverso i programmi dell’Unione;
i) assicurare la trasparenza e l’assunzione di responsabilità.
6. La Commissione esamina periodicamente le esigenze in termini di dati e conoscenze a livello nazionale e di Unione, valutando contestualmente la capacità dell’AEA e dell’ECHA nonché, all’occorrenza, di altri organismi e agenzie dell’UE, di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 5.
Articolo 5
Riesame intermedio
1. Entro il 31 marzo 2024 la Commissione effettua un riesame intermedio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi tematici prioritari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, tenendo conto dello stato delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all’articolo 3, nonché dei progressi compiuti nel monitoraggio e nella valutazione dei cambiamenti sistemici. La Commissione propone, se del caso, modifiche alla serie di indicatori chiave di cui all’articolo 4, paragrafo 2, alla luce dell’esito del riesame intermedio. Il riesame intermedio si basa sulle valutazioni effettuate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e su qualsiasi altro risultato pertinente. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul riesame intermedio.
2. Alla luce del riesame intermedio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, delle possibili risposte del Parlamento europeo e del Consiglio a tale riesame, di altri sviluppi politici pertinenti nonché dell’ultima relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente sullo stato e le prospettive dell’ambiente in Europa, al fine di conseguire gli obiettivi tematici prioritari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta ad aggiungere un allegato all’8o PAA per il periodo successivo al 2025, contenente un elenco di azioni ai fini del conseguimento di tali obiettivi, nonché un calendario per ciascuna di tali azioni.
Articolo 6
Valutazione
Entro il 31 marzo 2029 la Commissione effettua una valutazione dell’8o PAA. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni di tale valutazione, seguita, se opportuno, da una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l’ambiente entro il 31 dicembre 2029.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Note
1. | ↑ | GU C 123 del 9.4.2021, pag. 76. |
2. | ↑ | GU C 106 del 26.3.2021, pag. 44. |
3. | ↑ | Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 marzo 2022. |
4. | ↑ | Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171). |
5. | ↑ | Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). |
6. | ↑ | Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). |
7. | ↑ | GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4. |
8. | ↑ | Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1). |
9. | ↑ | GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4. |
10. | ↑ | Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26). |
11. | ↑ | Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). |
12. | ↑ | Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56). |
13. | ↑ | Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28). |
14. | ↑ | Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1). |
15. | ↑ | Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30). |