Albo gestori ambientali: abrogata la categoria 3-bis

Albo gestori ambientali
La misura, riportata nella circolare Anga n. 3/2024, in risposta a quanto disposto dall'art. 14-bis, legge n. 166/2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 131/2024

Albo gestori ambientali: abrogata la categoria 3-bis in risposta a quanto disposto dall'art. 14-bis, legge n. 166/2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 131/2024 «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».

Le misure, che riguardano i Raee, sono riportate nella circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 25 novembre 2024, n. 3.

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Di seguito il testo della circolare dell'Albo 25 novembre 2024, n. 3.

Albo gestori ambientali

Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 25 novembre 2024, n. 3

Oggetto: legge 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 bis (Abrogazione Categoria 3bis)

 

Con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 14 novembre 2024, n. 166, recante la conversione con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131[1]“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” si ritiene opportuno segnalare le rilevanti novità normative relative alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed in particolare sulla categoria 3bis.

Si riporta di seguito quanto disposto ai commi 7 e 10 dell’art.14 bis, del suddetto provvedimento:

✓ “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” (comma 7);

✓ “I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati" (comma 10).

Ai sensi del combinato disposto dei suddetti commi 7 e 10, pertanto, la categoria 3-bis dell'Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata.

In accordo con tale previsione, il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha avviato le seguenti attività necessarie per l’applicazione operativa del disposto normativo:

✓ inserimento di un blocco informatico preventivo di tutte le istanze (iscrizione/variazione/rinnovo) relative alla sola categoria 3bis sul sistema AGEST;

✓ invio di una comunicazione PEC a tutte le imprese attualmente iscritte alla categoria 3bis (circa 11.500) per informarle dell’avvenuta abrogazione e della successiva cancellazione d’ufficio dall’Albo nazionale gestori ambientali con decorrenza 15 novembre 2024, per la sola categoria interessata dalla riforma.

Per quanto concerne le istanze di iscrizione/variazione/rinnovo attualmente in corso, le stesse saranno archiviate nella prima riunione utile delle competenti Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali.

[fonte foto: https://tinyurl.com/565bv78s]

Note   [ + ]

1. “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”

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