Albo gestori ambientali: chiarimenti sui procedimenti disciplinari

La circolare del 29 giugno 2020, n. 7 prende le mosse dalla richiesta da alcune sezioni regionali al Comitato nazionale

Albo gestori ambientali: chiarimenti sui procedimenti disciplinari con la circolare del 29 giugno 2020, n. 7.

Il documento prende le mosse dalla richiesta da alcune sezioni regionali al Comitato nazionale in merito al fatto che, in sede di procedimento disciplinare, le variazioni intervenute sui soggetti iscritti in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, assumessero o meno rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione.

Clicca qui per la circolare dell'Albo n. 6/2020 sui rifiuti con codici Eer 99.

Di seguito il testo della circolare del 29 giugno 2020, n. 7.

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Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 29 giugno 2020, n. 7

Oggetto: procedimenti disciplinari

Alcune Sezioni regionali hanno chiesto al Comitato nazionale di chiarire se in sede di procedimento disciplinare le variazioni, intervenute sui soggetti di cui all’art. 10, comma 1, del DM 120/2014 in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione.

Il Comitato Nazionale, considerato che i soggetti iscritti all’Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per l’intera durata dell’iscrizione e che non appena si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto alle previsioni normative gli interessati debbono immediatamente attivarsi per il ripristino della legalità, ha chiarito che in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 21 del DM 120/2014 la Sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione e la misura delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte di quest’ultimo della contestazione degli addebiti.

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