Albo gestori ambientali: le tempistiche per l'iscrizione sono state definite dalla circolare 21 dicembre 2022, n. 10. Il documento prende le mosse dal quesito posto da alcune sezioni regionali circa il fatto che la riduzione dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo, possa essere estesa anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 10 del D.M. 120/2014 per la presentazione della garanzia finanziaria alla Sezione regionale o provinciale.
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Di seguito il testo della circolare 21 dicembre 2022, n. 10.
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Circolare del comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali 21 dicembre 2022, n. 10
Oggetto:tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione all’Albo.
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa le tempistiche di conclusione del procedimento amministrativo indicati all’articolo 22, comma 2, del D.M.120/2014. Si chiede, in particolare, se la riduzione dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo si estenda anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 10 del D.M. 120/2014 per la presentazione della garanzia finanziaria alla Sezione regionale o provinciale.
A tale riguardo il Comitato nazionale ritiene di chiarire che il dimezzamento dei tempi previsto all’articolo 22, comma 2, del D.M. 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria, qualora prevista.
Pertanto, l’interessato è sempre tenuto, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione medesima.