Albo gestori ambientali: l’iscrizione per le carrozzerie mobili

Le istruzioni nella deliberazione 24 giugno 2020, n. 3, come comunicato dal minAmb

Albo gestori ambientali: l'iscrizione per le carrozzerie mobili è l'oggetto della deliberazione 24 giugno 2020, n. 3. A renderlo noto è un comunicato del ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2020, n. 251.

La deliberazione, di fatto, modifica le precedenti deliberazioni 9 settembre 2014, n. 6 e 22 febbraio 2017, n. 3, i cui allegati A e B sono, per effetto, integralmente sostituiti. A sua volta, la deliberazione n. 3/2020 è stata modificata dalla circolare 4 febbraio 2021, n. 1.

Di seguito il testo della deliberazione dell'Albo 24 giugno 2020, n. 3; gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.

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Deliberazione 24 giugno 2020, n. 3

Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017.

IL COMITATO NAZIONALE

DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e in particolare l’art. 5, comma 1, lettera b);

Visto, in particolare, l’articolo 15, comma 3, lettera a), il quale dispone che la domanda d’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l’altro, da un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

Visto, altresì, l’articolo 5, comma 1, lettera h), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell’Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell’iscrizione all’Albo;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 relativa all’attestazione dell’idoneità dei mezzi

di trasporto;

Vista la propria deliberazione n.3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16 del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

Considerata, l’opportunità, di dover procedere all’identificazione delle carrozzerie mobili, individuando le stesse per tipologie, in modo da poter garantire per ciascuna di esse l’abbinamento puntuale tra carrozzeria mobile e rifiuti trasportati;

Considerato, pertanto, che, al fine di consentire l’indicazione nei provvedimenti di iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili e dei codici EER a queste abbinati, si rende necessario l’aggiornamento dell’allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 provvedendo alla modifica della relativa modulistica e alla modifica degli allegati “A” e “B” alla deliberazione n.3 del 22 febbraio 2017;

 

Ritenuto di dover procedere alla modifica della delibera n. 6 del 9 settembre 2014, procedendo all’identificazione, per tipologie, delle carrozzerie mobili impiegate per il trasporto dei rifiuti, e all’integrazione della relativa modulistica, nonché alla modifica degli allegati “A” e “B” alla deliberazione n.3 del 22 febbraio 2017;

 

DELIBERA

Articolo 1
(Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014)
  1. All’articolo 1 della deliberazione 6 del 9 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione.”

b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “comma 4-bis. Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie ”

c) L’allegato “A” alla deliberazione 6 del 9 settembre 2014 è sostituito con l’allegato “A” alla presente deliberazione.

Articolo 2
(Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.3 del 22 febbraio 2017)

Gli allegati “A” e “B” alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 sono sostituiti con gli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione.

Articolo 3
(Provvedimenti di iscrizione)
  1. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate.
  2. Nei provvedimenti d’iscrizione è data evidenza, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati con la carrozzeria
  3. Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.

Articolo 4
(Periodo transitorio)

I provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono aggiornati entro il 31 dicembre 2021 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della presente delibera. I modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C” alla presente delibera sono utilizzati per procedere all’aggiornamento dell’iscrizione.

 

Articolo 5
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 2 febbraio 2021.

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Allegati

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