Albo gestori ambientali: nuova proroga per le iscrizioni

La circolare del Comitato nazionale 11 maggio 2021, n. 6 sostituisce la precedente circolare 11 febbraio 2021, n. 3

Albo gestori ambientali: nuova proroga per le iscrizioni. A renderlo noto è la circolare del Comitato nazionale 11 maggio 2021, n. 6, pubblicata sul sito dell'Albo e riportata a seguire.

Lo slittamento dei termini è, come per i precedenti casi, conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

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In particolare, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021. Restano ferme l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo di cui sopra, nonché le condizioni che l'azienda iscritta deve osservare per proseguire il legittimo esercizio dell’attività.

Di seguito il testo integrale della circolare del Comitato nazionale 11 maggio 2021, n. 6.

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Circolare del Comitato nazionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali 11 maggio 2021, n. 6.

Oggetto: Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza.

La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l’articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”

Pertanto, allo stato, il richiamato art. 103, comma 2, dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 sino al 31 luglio 2021.

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2021;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Si rende noto, inoltre, che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all’interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it

La circolare n. 3 dell’11 febbraio 2021 è sostituita dalla presente.

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