Tre nuove delibere dell'Albo gestori ambientali sono state rese note con altrettanti comunicati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2015, n. 292. In particolare:
- la deliberazione 16 settembre 2015, prot. n. 02/ALBO/CN «Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti» stabilisce le tipologie di rifiuti che un'impresa che già effettua trasporti in conto terzi, ma intenzionata a iscriversi alla categoria 4 e/o 5, può trasportare;
- la deliberazione 15 ottobre 2015, prot. n. 03/ALBO/CN «Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti» apporta due correzioni alla deliberazione 16 settembre 2015, prot. n. 02/ALBO/CN, di cui sopra;
- la deliberazione 18 novembre 2015, prot. n. 04/ALBO/CN«Iscrizioni all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» reca in allegato la modulistica per la comunicazione all'Albo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi.
In allegato i testi integrali delle tre delibere, consultabili, al pari della restante documentazione, anche sul sito ufficiale dell'Albo gestori ambientali.