Albo gestori: chiarimenti sui provvedimenti di rinnovo sono stati forniti dalla delibera del Comitato nazionale 24 giugno 2020, n. 2, pubblicata sul sito dell'Aga, come reso noto da un comunicato del ministero dell'Ambiente (in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2020, n. 215).
La delibera modifica l'art. 1 della deliberazione 10 febbraio 2016, n. 1, disponendo che l'efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati antecedentemente alla data di iscrizione, decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa.
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Di seguito il testo aggiornato della deliberazione 10 febbraio 2016, n. 1, con le modifiche introdotte dalla delibera del Comitato nazionale 24 giugno 2020, n. 2 (in corsivo).
Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 10 febbraio 2016
Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013.
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettere a) e g), che affida al Comitato nazionale il compito di definire le modalità per l’invio delle domande e delle comunicazioni all’Albo secondo procedure telematiche e di provvedere alla pubblicazione a all’aggiornamento dell’Albo;
Visto, altresì, l’articolo 14, comma 1, del medesimo decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che le domande e le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica; Rilevato che tutte le Sezioni regionali dell’Albo ricevono sin da ora, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, la quasi totalità delle domande per via telematica;
Vista la propria deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013, recante regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo;
Ritenuto necessario, al fine di completare le misure di semplificazione amministrativa nelle procedure d’iscrizione, provvedere all’adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla citata deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013;
Ritenuto, altresì, necessario, a seguito di quesiti pervenuti dalle imprese e dagli organi di controllo, fornire indicazioni univoche in ordine alla efficacia e alla validità dei provvedimenti dell’Albo.
DELIBERA
Art. 1 (Efficacia e la validità dei provvedimenti dell’Albo)
L’efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell’iscrizione decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica, ai sensi del comma 3 dell’art. 9-bis del regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla propria deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013. Dalla stessa data decorre l’efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista, di cui all’articolo 2 dello schema di fideiussione e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 25 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
L'efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati in data antecedente alla data di scadenza dell'iscrizione in essere, decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa.
Articolo 2 (Modifiche alla deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013)
Dopo l’articolo 9 del “regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo” di cui all’allegato “A” alla propria deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013 è inserito il seguente: «Articolo 9-bis (Emissione e rilascio dei provvedimenti). - 1. Successivamente alla deliberazione della Sezione regionale, la segreteria della stessa invia una comunicazione per mezzo PEC all’impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’impresa o il soggetto legittimato deve provvedere alla corresponsione dei versamenti dovuti. 3. La Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica per mezzo PEC, all’impresa e alsoggetto legittimato la disponibilità online del provvedimento che deve essere acquisito dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l’impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revoca la propria deliberazione e archivia la relativa domanda.».
Articolo 3 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, gli estremi identificativi dei provvedimenti d’iscrizione, di variazione e di rinnovo dell’iscrizione all’Albo sono individuati ai sensi dell’articolo 1. 2. Fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione i provvedimenti dell’Albo sono individuati facendo riferimento alla data della deliberazione della Sezione regionale riportata nelle premesse dei provvedimenti medesimi oppure, in alternativa, alla data e al numero di protocollo riportati in calce ai provvedimenti medesimi.
Articolo 4 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore dal 2 aprile 2016.