Albo gestori: novità sulla capacità finanziaria che le aziende devono dimostrare per potersi iscrivere. In particolare si tratta della deliberazione 15 dicembre 2022, n. 8, di modifica della deliberazione 13 luglio 2016, n. 3 recante «Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)».
La pubblicazione della delibera sul sito dell'Anga è stata resa pubblica con un comunicato del Mase sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2022, n. 35.
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Di seguito il testo della deliberazione 15 dicembre 2022, n. 8.
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Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali 15 dicembre 2022, n. 8
Modifiche alla deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 “Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”. Adeguamento della capacità finanziaria.
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 4 del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d’iscrizione all’Albo; Vista la deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016: “Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6”, nella quale all’articolo 3, comma 1, vengono definiti i requisiti per il soddisfacimento della capacità finanziaria;
Visto il decreto dirigenziale del Dipartimento della Mobilità sostenibili del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n 145 del 8 maggio 2022 recante “Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n.1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada”;
Vista la circolare del Dipartimento della Mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 3738 del 13 maggio 2022 recante “Attuazione del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada”; Considerato che nell’ambito della circolare sopracitata vengono individuati nuovi parametri per il soddisfacimento della idoneità finanziaria ai fini dell’accesso del trasporto su strada per i mezzi aventi massa a carico tecnicamente ammissibile fino a 3,5 ton relativamente ai veicoli aggiuntivi al primo; Considerato che i parametri di capacità finanziaria indicati all’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 sono stati mutuati da quelli in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e che pertanto si rende necessario adeguarli alle modifiche intervenute;
DELIBERA
Articolo 1
(Modifica dell’articolo 3 comma 1 della Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016)
Il comma 1 dell’articolo 3 della deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 è così sostituito: “Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016.”
Articolo 2
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. La presente deliberazione entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito web dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it.
2. Le domande relative alle istanze di iscrizione/variazione presentate in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.