È necessario distinguere i profili per i quali le nuove norme si limitano a codificare orientamenti già emersi nella giurisprudenza, anche costituzionale, da quelli per i quali, invece, sono attese importanti novità in sede applicativa. Importante anche l'inserimento del punto relativo all' "interesse delle future generazioni" che rimanda al tema dei contenziosi climatici. Non mancano gli interrogativi sugli sviluppi futuri, a partire dalla gestione di interessi costituzionalmente rilevanti, ma talvolta in conflitto tra loro, ambiente e salute compresi. L’analisi di Luciano Butti di B&P Avvocati

Ambiente e Costituzione: quali novità dopo la riforma? Com'è noto, in data 8 febbraio 2022, è stata approvata in via definitiva dalla Camera la legge di revisione costituzionale che, di fatto, fa entrare a pieno titolo nella Costituzione ambiente, tutela degli animali e clima; peraltro, l’approvazione è intervenuta con maggioranza superiore ai 2/3, per cui non vi è possibilità di sottoporre la legge a referendum, ed il testo entra in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo degli artt. 9 e 41 della Costituzione aggiornati (in grassetto le novità)

 

Art. 9 della Costituzione – versione aggiornata

[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[III] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

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Art. 41 della Costituzione – versione aggiornata

[I] L’iniziativa economica privata è libera.

[II] Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente.

[III] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

 

Le novità

L'analisi di Luciano Butti di B&P Avvocati (vedi link sotto) mette in luce la portata innovativa della modifica, distinguendo – in particolare – i profili per i quali le nuove norme si limitano a codificare orientamenti già emersi nella giurisprudenza, anche costituzionale, e quelli, invece, dove ci si devono aspettare importanti novità in sede applicativa. Mentre l'inserimento, nell'articolo 9, del tema dell' "interesse delle future generazioni", in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, apre le porte al discorso dei contenziosi climatici. Non mancano gli interrogativi sugli sviluppi futuri, a partire dalla gestione di interessi costituzionalmente rilevanti, ma talvolta in conflitto tra loro, ambiente e salute compresi.

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