L'art. 32 riguarda lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, mentre l'art. 33 riporta le disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia
Nella nuova legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158, sono presenti anche misure relative all'ambiente e all'energia. In particolare
- nel Capo VII «Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente», rileva l'art. 32 «Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM»;
- al Capo VIII «Disposizioni in materia di energia» è riportato un unico articolo (art. 33) recante «Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia". Procedura di infrazione 2014/2286».
A seguire il testo dei Capi VII e VIII della legge 7 luglio 2016, n. 122, disponibile integralmente in formato pdf alla fine della pagina.
Legge 7 luglio 2016, n. 122 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. (16G00134) in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158 (omissis) Capo VII Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente Art. 31 Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI 1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento». Art. 32 Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14: 1) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) in caso di piu' siti di stoccaggio nella stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per ciascuna unita' idraulica puo' essere rilasciata un'unica autorizzazione»; b) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi: a) qualora risulti necessario in base ai piu' recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»; c) all'articolo 21, comma 6, e' aggiunto, in fine, seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana». Capo VIII Disposizioni in materia di energia Art. 33 Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286) 1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»; b) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»; c) all'articolo 45, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»; 2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009». 2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» e' sostituita dalla seguente: «protetti»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».