Ambiente, energia e sicurezza nella nuova legge europea

Tra i temi il monitoraggio delle sostanze chimiche nelle acque, il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e l'attuazione integrale della direttiva 2014/33/UE sulla sicurezza degli ascensori

Ambiente, energia e sicurezza tra le misure della legge europea 2017 (legge 20 novembre 2017, n. 167, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 novembre 2017, n. 277). In particolare, rilevano:

  • art. 15 «Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n.  1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele»;
  • art. 16 «Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI»;
  • art. 17 «Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane,  con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici»;
  • art. 18 «Disposizioni in materia di emissioni industriali - Caso EU Pilot 8978/16/ENVI»;
  • art. 19 «Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione»;
  • art. 20 «Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C  200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili»;
  • art. 21 «Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della  Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale»;
  • art. 23 «Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori».

Di seguito il testo della legge europea 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Legge 20 novembre 2017, n. 167

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti

dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea

2017. (17G00180)


             in Gazzetta ufficiale del 27 novembre 2017, n. 277

Vigente al: 12-12-2017

Capo I 

Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle
persone e dei servizi


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:

                               Art. 1
            Disposizioni in materia di avvocati stabiliti.
             Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE

  1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  2  febbraio

2001, n. 96, e' sostituito dal seguente:

  «2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma

1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense  dall'avvocato

stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di  avvocato

per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri,  tenuto  conto

anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia,  e

che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la

Scuola  superiore  dell'avvocatura,  istituita  e  disciplinata   con

regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai  sensi  dell'articolo

22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

  2. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge

sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9,

comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96,  conservano

l'iscrizione. Possono altresi'  chiedere  di  essere  iscritti  nella

stessa sezione speciale coloro che alla data  di  entrata  in  vigore

della presente legge abbiano maturato i  requisiti  per  l'iscrizione

secondo la normativa vigente prima della medesima data.


                               Art. 2

Disposizioni in materia di  diritto  d'autore.  Completo  adeguamento
                alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE


  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della

direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22

maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della  direttiva  2004/48/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  l'Autorita'

per le garanzie nelle comunicazioni,  su  istanza  dei  titolari  dei

diritti, puo' ordinare in via  cautelare  ai  prestatori  di  servizi

della societa' dell'informazione di porre  fine  immediatamente  alle

violazioni del diritto d'autore e dei diritti  connessi,  qualora  le

violazioni medesime risultino manifeste sulla  base  di  un  sommario

apprezzamento dei fatti e sussista  la  minaccia  di  un  pregiudizio

imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti.

  2. L'Autorita' disciplina con proprio regolamento le modalita'  con

le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 e'  adottato  e

comunicato ai soggetti interessati, nonche' i soggetti legittimati  a

proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i  termini  entro

quali il reclamo deve essere proposto e la  procedura  attraverso  la

quale e' adottata la decisione definitiva dell'Autorita'.

  3. Con il regolamento di  cui  al  comma  2  l'Autorita'  individua

misure idonee volte ad impedire la reiterazione  di  violazioni  gia'

accertate dall'Autorita' medesima.


                               Art. 3
 Disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e
  dei mangimi medicati per il  conseguimento  degli  obiettivi  delle
  direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE

   1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti,  le  farmacie,  le

parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta  e

al dettaglio di medicinali veterinari  nonche'  i  Medici  veterinari

attraverso la prescrizione  del  medicinale  veterinario  inseriscono

nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni  dei

medicinali  all'interno  del  sistema  distributivo,  istituita   con

decreto del Ministro della salute 15 luglio  2004,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni,

secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della salute:

    a)  l'inizio  dell'attivita'  di  vendita,  ogni  sua  variazione

intervenuta   successivamente   e   la   sua   cessazione,    nonche'

l'acquirente;

    b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione  dei

medicinali veterinari.

  2-ter.  La  banca  dati  di  cui  al  comma  2-bis  e'   alimentata

esclusivamente con  i  dati  delle  ricette  elettroniche.  E'  fatto

obbligo al medico veterinario di inserire i dati  identificativi  del

titolare dell'allevamento.

  2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento della banca dati

di cui al comma 2-bis e' svolta senza nuovi o maggiori oneri  per  la

finanza pubblica, nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali disponibili a legislazione vigente»;

    b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. In alternativa  alla  modalita'  di  redazione  in  formato

cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,  la  prescrizione  dei

medicinali veterinari, ove obbligatoria, puo' essere redatta  secondo

il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui

all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre  2018,  la

prescrizione dei  medicinali  veterinari  e'  redatta  esclusivamente

secondo il predetto modello di ricetta elettronica.

  1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi  o

tenti di falsificare ricette elettroniche e' soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3  marzo

1993, n. 90, e' inserito il seguente:

  «1-bis. In alternativa  alla  modalita'  di  redazione  in  formato

cartaceo secondo il modello  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  la

prescrizione dei mangimi  medicati,  ove  obbligatoria,  puo'  essere

redatta secondo il modello di ricetta elettronica  disponibile  nella

banca  dati  di  cui  all'articolo  89,  comma  2-bis,  del   decreto

legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018,

la  prescrizione  dei  mangimi  medicati  e'  redatta  esclusivamente

secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

                               Art. 4

 Modifiche   all'articolo   98   del   codice   delle    comunicazioni
  elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259
  - Caso EU Pilot 8925/16/CNECT
  1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,

sono inseriti i seguenti:

  «16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2,  5,

6 e 7,  dell'articolo  4,  paragrafi  1,  2  e  3,  dell'articolo  5,

paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter,  paragrafo  1,

dell'articolo 6-quater, paragrafi  1  e  2,  dell'articolo  6-sexies,

paragrafi  1,  3  e  4,  dell'articolo  7,  paragrafi  l,  2   e   3,

dell'articolo 9, dell'articolo 11,  dell'articolo  12,  dell'articolo

14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o  dell'articolo  16,

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming  sulle  reti

pubbliche  di  comunicazioni  mobili  all'interno  dell'Unione,  come

modificato dal regolamento (UE)  2015/2120  e  dal  regolamento  (UE)

2017/920, l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria

da euro 120.000 a euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata  cessazione

della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre   all'operatore   il

rimborso delle  somme  ingiustificatamente  addebitate  agli  utenti,

indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore

a trenta giorni. Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame,

la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e

6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1,

dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1,  dell'articolo

6-quater, paragrafo  1,  dell'articolo  6-sexies,  paragrafi  1 e  3,

dell'articolo 7, paragrafo 1,  dell'articolo  9,  paragrafi  1  e  4,

dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1,  dell'articolo 14  o

dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6,  del  citato  regolamento

(UE) n. 531/2012, e successive modificazioni,  e  ritenga  sussistere

motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole  gravita'

per il funzionamento del mercato o per la tutela degli  utenti,  puo'

adottare,  sentiti   gli   operatori   interessati   e   nelle   more

dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti  temporanei

per far sospendere la condotta con effetto immediato.

  16-ter. In caso di violazione  dell'articolo  3,  dell'articolo  4,

paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE)

2015/2120 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre

2015, che  stabilisce  misure  riguardanti  l'accesso  a  un'Internet

aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE  relativa  al  servizio

universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di  servizi

di comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012  relativo

al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni  mobili  all'interno

dell'Unione,   l'Autorita'   irroga   una   sanzione   amministrativa

pecuniaria da euro 120.000 a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata

cessazione della violazione. Qualora  l'Autorita'  riscontri,  ad  un

sommario esame, la sussistenza di  una  violazione  dell'articolo  3,

paragrafi 1, 2, 3 e  4,  del  citato  regolamento  (UE)  2015/2120  e

ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di

notevole gravita' per il funzionamento del mercato o  per  la  tutela

degli utenti, puo' adottare,  sentiti  gli  operatori  interessati  e

nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo,  provvedimenti

temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

  16-quater.  L'Autorita'  puo'   disporre   la   pubblicazione   dei

provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e  16-ter,  a  spese

dell'operatore, sui mezzi  di  comunicazione  ritenuti  piu'  idonei,

anche con  pubblicazione  su  uno  o  piu'  quotidiani  a  diffusione

nazionale».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Capo II 

Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

                               Art. 5
 Disposizioni  per  la  completa  attuazione  della  decisione  quadro
  2008/913/GAI sulla lotta contro  talune  forme  ed  espressioni  di
  razzismo e xenofobia mediante il diritto penale  -  Caso  EU  Pilot
  8184/15/JUST

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre  1975,  n.

654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione»

sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in  modo  grave  o

sull'apologia».

  2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  dopo  l'articolo

25-duodecies e' inserito il seguente:

  «Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In  relazione  alla

commissione dei delitti di cui all'articolo  3,  comma  3-bis,  della

legge 13 ottobre 1975,  n.  654,  si  applica  all'ente  la  sanzione

pecuniaria da duecento a ottocento quote.

  2. Nei casi di  condanna  per  i  delitti  di  cui  al  comma 1  si

applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,

comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

  3.  Se  l'ente  o  una  sua  unita'  organizzativa  e'  stabilmente

utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la  sanzione

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi

dell'articolo 16, comma 3». 


                               Art. 6
 Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo  per  l'indennizzo
  delle  vittime  di  reati  intenzionali  violenti.   Procedura   di
  infrazione n. 2011/4147

  1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) e' abrogata;

    b) all'articolo 12, comma l, la lettera b)  e'  sostituita  dalla

seguente:

      «b)  che  la  vittima  abbia  gia'  esperito   infruttuosamente

l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato  per  ottenere

il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza

di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;

tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia  rimasto

ignoto  oppure  quando  quest'ultimo   abbia   chiesto   e   ottenuto

l'ammissione  al  gratuito  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nel

procedimento penale o  civile  in  cui  e'  stata  accertata  la  sua

responsabilita'»;

    c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo la parola:  «somme»

sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 5.000 euro»;

    d) all'articolo 13, comma l, lettera b), sono aggiunte, in  fine,

le seguenti parole: «, salvo il caso in cui  lo  stesso  sia  rimasto

ignoto oppure abbia  chiesto  e  ottenuto  l'ammissione  al  gratuito

patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale  o  civile  in

cui e' stata accertata la sua responsabilita'»;

    e) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: «ovvero dalla data del passaggio in giudicato della  sentenza

penale»;

    f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro  a

decorrere dall'anno 2016» sono sostituite  dalle  seguenti:  «pari  a

2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e  a

4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

  2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della  legge

7 luglio 2016, n. 122,  come  modificata,  da  ultimo,  dal  presente

articolo, spetta anche a chi e'  vittima  di  un  reato  intenzionale

violento commesso successivamente al 30 giugno  2005  e  prima  della

entrata in vigore della medesima legge.

  3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del  comma  2

del presente articolo e' presentata, a pena di  decadenza,  entro  il

termine di centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

presente legge, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di  accesso

all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12,  13,  comma  1,  e  14

della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati,  da  ultimo,  dal

presente articolo.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a 2,8 milioni

di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2018, nonche'  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del

comma 2, valutati in 10 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  in  30

milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

    a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4  milioni

di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  mediante  corrispondente

riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di

cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    b) quanto a 31,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  5. Agli oneri valutati di cui all'alinea del comma 4  del  presente

articolo si applica l'articolo 17, commi da  12  a  12-quater,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III 

Disposizioni in materia di fiscalita'

                               Art. 7
 Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.
                 Procedura d'infrazione n. 2013/4080

  1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore  aggiunto  (IVA)  di

cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  che  richiedono  un  rimborso

dell'IVA prestando  la  garanzia  richiesta  dallo  stesso  comma  e'

riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti  per

il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento

dell'importo garantito per ogni anno di  durata  della  garanzia.  La

somma  e'  versata  alla  scadenza  del   termine   per   l'emissione

dell'avviso di  rettifica  o  di  accertamento  ovvero,  in  caso  di

emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente  accertato

che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

  2. Le disposizioni del comma  1  si  applicano  a  decorrere  dalle

richieste di rimborso fatte con  la  dichiarazione  annuale  dell'IVA

relativa all'anno  2017  e  dalle  istanze  di  rimborso  infrannuale

relative al primo trimestre dell'anno 2018.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  23,5  milioni  di

euro annui a decorrere dall'anno 2018,  si  provvede,  quanto  a  7,3

milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del  fondo  per  il

recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2  milioni  di  euro  per

l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e

2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   risorse   di   cui

all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,

e, quanto a  12,41  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,

mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 


                               Art. 8
             Modifiche alla disciplina delle restituzioni
          dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU

  1.  Dopo  l'articolo  30-bis  del  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:

  «Art. 30-ter  (Restituzione  dell'imposta  non  dovuta).  -  1.  Il

soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non

dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla  data

del versamento della medesima ovvero, se successivo,  dal  giorno  in

cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.

  2. Nel caso  di  applicazione  di  un'imposta  non  dovuta  ad  una

cessione di beni o ad una prestazione di servizi,  accertata  in  via

definitiva   dall'Amministrazione   finanziaria,   la   domanda    di

restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il

termine di due  anni  dall'avvenuta  restituzione  al  cessionario  o

committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

  3. La restituzione dell'imposta e' esclusa  qualora  il  versamento

sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato  in  500.000

euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di

politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del

decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente  articolo  si

applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater,  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196. 

                               Art. 9
 Modifiche al regime di  non  imponibilita'  ai  fini  dell'IVA  delle
  cessioni  all'esportazione,  in   attuazione   dell'articolo   146,
  paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE

  1. All'articolo 8, primo comma, del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) e' inserita la

seguente:

    «b-bis)  le  cessioni  con  trasporto  o  spedizione  fuori   del

territorio  dell'Unione  europea  entro  centottanta   giorni   dalla

consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo

modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti

della  cooperazione  allo  sviluppo  iscritti  nell'elenco   di   cui

all'articolo 26, comma 3, della legge 11  agosto  2014,  n.  125,  in

attuazione  di  finalita'  umanitarie,  comprese  quelle  dirette   a

realizzare  programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo.   La   prova

dell'avvenuta esportazione dei  beni  e'  data  dalla  documentazione

doganale;».

  2. All'articolo 7, comma l, primo periodo, del decreto  legislativo

18 dicembre 1997, n. 471, le parole:  «lettera  b)»  sono  sostituite

dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».

  3. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n.  125,

e' abrogato. 

                               Art. 10
 Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei  registri  degli  Stati
  dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot
  7060/14/TAXU

  1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in  vigore  il

decreto di cui al comma 3  del  presente  articolo,  le  disposizioni

dell'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,   n.   457,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,

dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,

n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico  delle  imposte

sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e  ai

soggetti non residenti aventi stabile organizzazione  nel  territorio

dello Stato che utilizzano navi  adibite  esclusivamente  a  traffici

commerciali  internazionali  iscritte  nei   registri   degli   Stati

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a

condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma

5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317

del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento  per

l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.

328.

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle

disposizioni dei commi 1 e 2.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro

per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno

2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  il

recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le

occorrenti variazioni di bilancio.


Capo IV 

Disposizioni in materia di lavoro

                               Art. 11
 Disposizioni relative agli ex lettori di lingua  straniera.  Caso  EU
                         Pilot 2079/11/EMPL

  1. Il Fondo per il  finanziamento  ordinario  delle  universita' e'

incrementato  di  euro  8.705.000   a   decorrere   dall'anno   2017,

finalizzati, in coerenza con  quanto  previsto  dall'articolo  1  del

decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento  del  contenzioso  in

atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti

delle universita' statali italiane  da  parte  degli  ex  lettori  di

lingua straniera, gia' destinatari di contratti  stipulati  ai  sensi

dell'articolo 28 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11

luglio 1980, n. 382.

  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la definizione  di

contratti integrativi di sede, a livello di singolo  ateneo.  Con  il

medesimo decreto sono altresi' stabiliti i  criteri  di  ripartizione

dell'importo di cui  al  comma  l  a  titolo  di  cofinanziamento,  a

copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le  universita'  che

entro  il  31  dicembre  2017  perfezionano  i   relativi   contratti

integrativi.

  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro

8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017,  si  provvede,  quanto  a

euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e  a

euro 8.705.000 a decorrere dall'anno  2019,  mediante  corrispondente

riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di

cui all'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  e,

quanto a euro 3.570.000  per  l'anno  2018,  mediante  corrispondente

riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello  stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. 


Capo V 

Disposizioni in materia di salute

                               Art. 12
Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/2203   del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,  sul
  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  alle
  caseine e ai caseinati  destinati  all'alimentazione  umana  e  che
  abroga  la  direttiva  83/417/CEE  del  Consiglio.   Procedura   di
  infrazione n. 2017/0129


  1.  Il  presente   articolo   disciplina   la   produzione   e   la

commercializzazione  delle  caseine   e   dei   caseinati   destinati

all'alimentazione umana e delle loro miscele.

  2. Ai fini del presente articolo si intende per:

    a) «caseina acida alimentare»:  il prodotto  del  latte  ottenuto

mediante separazione,  lavaggio  ed  essiccatura  del  coagulo  acido

precipitato del latte scremato  o  di  altri  prodotti  ottenuti  dal

latte, di  cui  all'allegato  I,  sezione  I,  della  direttiva  (UE)

2015/2203 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre

2015;

    b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto

mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo  del  latte

scremato o di altri  prodotti  ottenuti  dal  latte;  il  coagulo  e'

ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti,  di

cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;

    c)  «caseinati  alimentari»:  i  prodotti  del   latte   ottenuti

dall'azione della caseina alimentare o  dal  coagulo  della  cagliata

della  caseina  alimentare  con  agenti  neutralizzanti,  seguita  da

essiccatura, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.

  3. I prodotti disciplinati dal presente  articolo,  fermo  restando

quanto stabilito dal regolamento (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare  sugli

imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti  indicazioni

in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

    a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari  ai

sensi del comma 2, lettere  a),  b)  e  c),  del  presente  articolo,

seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del  catione  o

dei cationi elencati all'allegato II,  lettera  d),  della  direttiva

(UE) 2015/2203;

    b) per i prodotti commercializzati in miscele:

      1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei  vari

prodotti  di  cui  la  miscela  e'  composta,  in  ordine   ponderale

decrescente;

      2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei

cationi elencati all'allegato II, lettera d),  della  direttiva  (UE)

2015/2203;

      3) il tenore di proteine per le  miscele  contenenti  caseinati

alimentari;

    c) la quantita' netta dei prodotti espressa in chilogrammi  o  in

grammi;

    d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore  del

settore alimentare con il cui nome o con la cui  ragione  sociale  e'

commercializzato  il  prodotto  o,  se  tale  operatore  del  settore

alimentare non e' stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel

mercato dell'Unione;

    e) per i prodotti importati da Stati terzi,  l'indicazione  dello

Stato d'origine;

    f) l'identificazione della partita dei  prodotti  o  la  data  di

produzione.

  4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e  f),  devono

essere riportate in lingua italiana; le  stesse  indicazioni  possono

essere altresi' riportate anche in altra lingua.

  5. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine  del  latte

stabilito  nell'allegato  I,  sezione  I,  lettera   a),   punto   2,

nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II,

lettera a), punto 2, della direttiva (UE)  2015/2203,  e'  consentito

indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti  o  sulle

etichette dei prodotti.

  6. I lotti  di  prodotti  fabbricati  anteriormente  alla  data  di

entrata in vigore  della  presente  legge  e  le  etichette  stampate

anteriormente a tale  data,  non  conformi  a  quanto  stabilito  dal

presente  articolo,   possono   essere   commercializzati   fino   ad

esaurimento delle scorte e  comunque  non  oltre  centottanta  giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge,  purche'  siano

conformi alla normativa previgente.

  7. Resta  salva,  in  ogni  caso,  la  possibilita'  di  utilizzare

etichette e materiali di confezionamento non conformi,  a  condizione

che siano integrati con le  informazioni  obbligatorie  previste  dal

presente  articolo  mediante  l'apposizione  di   etichette   adesive

inamovibili e graficamente riconoscibili.

  8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza  per  la

preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non  soddisfano

le norme stabilite nell'allegato I,  sezione  I,  lettere  b)  e  c),

nell'allegato I, sezione II, lettere b) e  c),  o  nell'allegato  II,

lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/  2203  e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

  9. Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi  utilizza

caseine e caseinati  in  confezioni  originali,  qualora  la  mancata

corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8  riguardi

i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni

interne dei recipienti, purche' l'utilizzatore non sia  a  conoscenza

della violazione o la confezione  originale  non  presenti  segni  di

alterazione.

  10. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  denomina  ed

etichetta le caseine e i caseinati, legalmente  commercializzati  per

usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in  errore  sulla

loro natura o qualita' o sull'uso al quale sono destinati e' soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

  11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pone  in

commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con  altre

denominazioni similari che possono indurre  in  errore  l'acquirente,

prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  500  a

euro 5.000.

  12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pone  in

commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque

diversa da quelle prescritte dal presente articolo e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

  13. Salvo che il fatto costituisca reato,  in  caso  di  violazione

delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative  alle  indicazioni

obbligatorie che devono essere  apposte  su  imballaggi,  recipienti,

etichette  o  documenti,  si  applica  la   sanzione   amministrativa

pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

  14.  Il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome  di

Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito  della

propria  organizzazione,  provvedono,  nelle  materie  di  rispettiva

competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle

sanzioni di cui al presente articolo.

  15. Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle

sanzioni  amministrative  pecuniarie   da   parte   delle   autorita'

competenti ai sensi del comma 14 si applicano, in quanto  compatibili

con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione  II

del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  17. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio  1988,  n.

180, e' abrogato. 

                               Art. 13
 Disposizioni in materia  di  anagrafe  equina  per  l'adeguamento  al
  regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262


  1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe  degli

equidi, avvalendosi della  banca  dati  informatizzata  istituita  ai

sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo  22  maggio  1999,  n.

196.

  2. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro

centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

legge,  di  concerto  con  il  Ministro  delle   politiche   agricole

alimentari  e  forestali  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le   procedure

tecnico-operative per la gestione e  il  funzionamento  dell'anagrafe

degli equidi.

  3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del

presente articolo  e'  abrogato  il  comma  15  dell'articolo  8  del

decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con  modificazioni,

dalla legge l° agosto 2003, n.  200.  Conseguentemente,  a  decorrere

dall'anno 2018 le risorse di cui al  capitolo  7762,  iscritto  nello

stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  politiche

agricole  alimentari   e   forestali   nell'ambito   della   missione

«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche

competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,  dell'ippica

e mezzi tecnici di  produzione»,  pari  a  euro  43.404  annui,  sono

trasferite in apposito capitolo di spesa dello  stato  di  previsione

del Ministero della salute.

  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 


                               Art. 14
 Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12  maggio
  2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di  mare  -
  Caso EU Pilot 8443/16/MOVE

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto  legislativo  12  maggio

2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  purche'

tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni

interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 


                                 Art. 15
Disposizioni sanzionatorie per la  violazione  dell'articolo  48  del
 regolamento  (CE)  n.  1272/2008  relativo  alla   classificazione,
  all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele

  1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2011,  n.

186, e' inserito il seguente:

  «Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo  48

del regolamento in materia di pubblicita'). - 1. Salvo che  il  fatto

costituisca reato, chiunque  viola  le  prescrizioni  in  materia  di

pubblicita' di cui all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del

regolamento e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  del

pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni

interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Capo VI 

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente

                               Art. 16
 Disposizioni in materia di tutela  delle  acque.  Monitoraggio  delle
  sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI

  1. All'articolo 78-sexies,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le

autorita' di bacino distrettuali promuovono intese con le  regioni  e

con le province  autonome  ricadenti  nel  distretto  idrografico  di

competenza, al fine di garantire l'intercomparabilita', a livello  di

distretto idrografico,  dei  dati  del  monitoraggio  delle  sostanze

prioritarie di cui alle tabelle  1/A  e  2/A  e  delle  sostanze  non

appartenenti  alla  lista  di  priorita'  di  cui  alla  tabella  1/B

dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del  monitoraggio  e  della

valutazione dello stato della qualita' delle acque, le  autorita'  di

bacino  distrettuali  promuovono  altresi'  intese  con  i   medesimi

soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all'adozione di una

metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti  e  d'inversione

della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale

fine, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente   disposizione,   l'ISPRA   rende    disponibile    mediante

pubblicazione nel proprio sito internet  istituzionale  l'elenco  dei

laboratori del  sistema  delle  agenzie  dotati  delle  metodiche  di

analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui

al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1 alla parte terza. Le autorita'

di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito  internet

istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  19

agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici  come  ottenuti

dalle analisi effettuate da tali laboratori».

                               Art. 17
 Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in  materia  di  acque
  reflue urbane,  con  riferimento  all'applicazione  dei  limiti  di
  emissione degli scarichi idrici

  1. Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla  parte  terza  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di  emissione  per

gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in  aree  sensibili»,

le parole: «Potenzialita' impianto in  A.E.»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.».

  2. Le eventuali ulteriori attivita'  di  monitoraggio  e  controllo

derivanti da quanto previsto dalla disposizione di  cui  al  comma  1

sono svolte con le risorse disponibili a  legislazione  vigente,  nei

limiti delle disponibilita' di bilancio degli organi di controllo  e,

comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica o a carico della tariffa del servizio  idrico  integrato  di

cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, per le attivita' svolte dal gestore unico del servizio idrico

integrato.

  3. Dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1  non

devono  derivare  effetti  sulle  materie   disciplinate   ai   sensi

dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  ne'

conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92  in  relazione

ai limiti di  utilizzo  di  materie  agricole  contenenti  azoto,  in

particolare degli effluenti zootecnici  e  dei  fertilizzanti,  nelle

zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 

                               Art. 18
         Disposizioni in materia di emissioni industriali -
                     Caso EU Pilot 8978/16/ENVI

   1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5, comma  1,  lettera  1-bis),  dopo  le  parole:

«producano  effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente»  sono

aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»;

    b) all'articolo 29-ter, comma 2, le parole: «sintesi non  tecnica

dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono  sostituite

dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere  da

a) a m) del comma 1»;

    c) all'articolo 29-quater, comma 2:

      1) le parole: «almeno per quanto riguarda  il  contenuto  della

decisione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  non  appena   sia

ragionevolmente possibile, del progetto  di  decisione,  compreso  il

verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del

contenuto della decisione»;

      2) le parole: «gli elementi» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«con particolare riferimento agli elementi»;

      3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle

proposte di riesame pervenute dalle autorita' competenti  in  materia

ambientale ai sensi dell'articolo  29-octies,  comma  4,  ovvero  dal

sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo»;

    d) all'articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le  parole:

«consultazioni  condotte»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   anche

coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,»;

    e) all'articolo 29-decies, comma 9, la lettera b)  e'  sostituita

dalla seguente:

      «b) alla diffida e contestuale sospensione  dell'attivita'  per

un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano

un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso

in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un

anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla  diffida,  la

sospensione e' automaticamente  prorogata,  finche'  il  gestore  non

dichiara di aver individuato e risolto il  problema  che  ha  causato

l'inottemperanza. La sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata

a cura dell'autorita' di controllo di cui al comma 3,  alle  medesime

condizioni e durata individuate contestualmente alla  diffida,  se  i

controlli sul  successivo  esercizio  non  confermano  che  e'  stata

ripristinata la conformita', almeno in relazione alle situazioni che,

costituendo  un  pericolo  immediato  per  la  salute  umana  o   per

l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;

    f) all'articolo 32-bis, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:

      «2-bis. Il  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del

territorio e del mare provvede, attraverso il proprio  sito  internet

istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo  appropriato

le informazioni ricevute  da  altri  Stati  dell'Unione  europea,  in

attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, paragrafo 1, della

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24

novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati  su  domande

presentate per l'esercizio di attivita' di cui all'allegato VIII alla

parte seconda del presente decreto»;

    g) all'articolo 237-ter; comma 1, lettera  b),  dopo  la  parola:

«caldaie,»  sono  inserite  le   seguenti:   «le   installazioni   di

trattamento degli scarichi gassosi,»;

    h) all'articolo 237-ter, comma 1,  lettera  c),  le  parole:  «le

apparecchiature  di  trattamento  degli   effluenti   gassosi»   sono

sostituite dalle seguenti: «le  installazioni  di  trattamento  degli

scarichi gassosi»;

    i) all'articolo 237-sexies,  comma  3,  lettera  a),  le  parole:

«Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;

    l) all'articolo 237-sexies,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il

seguente:

      «3-bis.  L'autorita'  competente  riesamina  periodicamente   e

aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»;

    m) all'articolo 237-nonies,  dopo  il  comma  l  e'  inserito  il

seguente:

    «1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e  monossido

di  carbonio  degli  impianti   di   coincenerimento   dei   rifiuti,

autorizzati a modificare le  condizioni  di  esercizio,  e'  comunque

assicurato  il  rispetto  dei  valori  limite  di  emissione  fissati

nell'Allegato 1, paragrafo A»;

    n) all'articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole:  «possono

essere  attribuiti  alla   depurazione   degli   effluenti,   gassosi

dell'impianto di» sono inserite le seguenti: «incenerimento o»;

    o) all'articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo  le  parole:  «ne

da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile»  sono  inserite  le

seguenti: «all'autorita' competente e»;

    p) all'articolo 273, comma 5, all'alinea e alla  lettera  b),  la

parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2022»;

    q) all'articolo 275, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

      «5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi

14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorita' competente di

qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative»;

    r) all'articolo 275, comma 6, le  parole:  «,  individuata  sulla

base di detto consumo,» sono soppresse;

    s) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo  25,  comma  1,

del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo  il  comma  1  sono

inseriti i seguenti:

      «1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che

producono  biossido  di titanio  informa  immediatamente  l'autorita'

competente in caso di violazione delle condizioni di  autorizzazione,

adottando  nel  contempo  le  misure  necessarie  a  ripristinare  la

conformita' nel piu' breve tempo possibile.

      1-ter.   In   caso   di   violazione   delle   condizioni    di

autorizzazione, l'autorita' competente impone al gestore di  adottare

ogni misura complementare  appropriata  che  ritiene  necessaria  per

ripristinare la conformita', disponendo la sospensione dell'esercizio

della parte interessata laddove la violazione determini  un  pericolo

immediato per la salute umana o minacci  di  provocare  ripercussioni

serie e immediate  sull'ambiente,  finche'  la  conformita'  non  sia

ripristinata con l'applicazione delle misure adottate  ai  sensi  del

presente comma e del comma 1-bis»;

    t) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo  25,  comma  1,

del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, al comma 3,  le  parole:

«possono effettuare» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;

    u) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo  25,  comma  l,

del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  46,  dopo  il  comma  3  e'

inserito il seguente:

      «3-bis. Alle installazioni e agli  stabilimenti  che  producono

biossido  di  titanio  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo

29-undecies»;

    v) all'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta:

      1) al paragrafo C, punto l:

        1.1)  e'  premesso  il  seguente  periodo:  «Le   misurazioni

relative  alla  determinazione  delle  concentrazioni  di  inquinanti

nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;

        1.2) alla lettera d):

          1.2.1)  al  secondo  capoverso  sono  aggiunti  i  seguenti

periodi:  «Il  campionamento  e  l'analisi  di  tutte   le   sostanze

inquinanti, ivi compresi le  diossine  e  i furani,  sono  effettuati

conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme  CEN,  si

applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che

assicurino  dati  equivalenti  sotto  il   profilo   della   qualita'

scientifica.»;

          1.2.2) al terzo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «. I sistemi automatici  sono  sottoposti  a  controllo  per

mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi  di  misurazione  di

riferimento almeno una volta all'anno.»;

          1.2.3) al sesto capoverso, dopo il periodo: «Non piu' di 10

valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a  causa  di

disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di  misurazione

in continuo.» e' aggiunto il seguente:  «I  valori  medi  durante  il

periodo di campionamento e i  valori  medi  in  caso  di  misurazioni

periodiche  di  HF,  HC1  e  SO2  sono   determinati   in   fase   di

autorizzazione   dall'autorita'   competente,    insieme    con    la

localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare

per  il  controllo  delle  emissioni,  secondo  quanto  previsto  nel

presente paragrafo C.»;

      2) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d) e'  aggiunta  la

seguente:

        «d-bis) le misurazioni  relative  alla  determinazione  delle

concentrazioni  di  inquinanti  nell'acqua  sono  eseguite  in   modo

rappresentativo»;

    z) al punto 1 del paragrafo C dell'allegato 2 al  titolo  III-bis

della parte quarta:

      1) e' premesso il seguente periodo:  «Le  misurazioni  relative

alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera

sono eseguite in modo rappresentativo.»;

      2) alla lettera b):

        2.1) al secondo capoverso sono aggiunti, in fine, i  seguenti

periodi:  «Il  campionamento  e  l'analisi  di  tutte   le   sostanze

inquinanti, ivi compresi le diossine  e  i  furani,  sono  effettuati

conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme  CEN,  si

applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che

assicurino  dati  equivalenti  sotto  il   profilo   della   qualita'

scientifica.»;

        2.2) al terzo capoverso e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «. I sistemi automatici  sono  sottoposti  a  controllo  per

mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi  di  misurazione  di

riferimento almeno una volta all'anno.»;

        2.3) all'ultimo capoverso e' aggiunto, in fine,  il  seguente

periodo: «I valori medi durante  il  periodo  di  campionamento  e  i

valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e  SO2  sono

determinati in  fase  di  autorizzazione  dall'autorita'  competente,

insieme  con  la  localizzazione  dei  punti   di   campionamento   e

misurazione da utilizzare per il controllo delle  emissioni,  secondo

quanto previsto nel presente paragrafo C.»;

    aa) alla parte I dell'allegato II alla parte quinta:

      1) al punto 3.1,  dopo  le  parole:  «ossidi  di  azoto,»  sono

inserite le seguenti: «il monossido di carbonio,»;

      2) al punto 4.4, le parole:  «delle  polveri»  sono  sostituite

dalle seguenti: «degli ossidi di azoto»;

      3) il punto 5.1 e' sostituito dal seguente:

        «5.1. In caso di misurazioni continue,  i  valori  limite  di

emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5,  si  considerano

rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che,  nelle  ore

operative, durante un anno civile:

          nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti

valori limite, e

          nessun valore medio giornaliero convalidato degli  impianti

nuovi supera i pertinenti valori limite,

          nessun valore medio giornaliero convalidato degli  impianti

anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il  110  per  cento  dei

pertinenti valori limite,

          il 95 per cento di tutti i valori  medi  orari  convalidati

nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori

limite»;

      4) il punto 5.3 e' soppresso;

    bb) alla parte I dell'allegato III alla parte  quinta,  al  punto

3.4, le parole: «In alternativa alle apparecchiature di cui al  punto

3.2,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di  emissioni  che,  a

valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di  massa

di COV, espressi come carbonio organico totale, non  superiore  a  10

kg/h,».


Capo VII 

Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili

                               Art. 19
Adeguamento  della  normativa  nazionale  alla  comunicazione  2014/C
  200/01 della Commissione, in materia di aiuti  di  Stato  a  favore
  dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo  di
  energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione

  1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente  articolo  e  al

fine di assicurare una reale  riduzione  degli  oneri  tariffari  sul

consumo  di  energia  elettrica,  le  risorse  derivanti  dal   minor

fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli  anni  2018,

2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono  destinate,  dal  1°  gennaio

2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla  riduzione  diretta

delle tariffe  elettriche  degli  utenti  che  sostengono  gli  oneri

connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6  e

7. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge l'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il

sistema   idrico   adotta   i   provvedimenti   necessari   ai   fini

dell'applicazione del presente comma.

  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, al fine  di  adeguare  la  normativa  nazionale  alla

comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28  giugno

2014, recante «Disciplina in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore

dell'ambiente e  dell'energia  2014-2020»,  e  alla  decisione  della

Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o  piu'

decreti del Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'

per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  e previo  parere

delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro  trenta

giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi  i

quali essi possono  essere  comunque  adottati,  sono  ridefinite  le

imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui

all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per

le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti  criteri  e

modalita' con cui l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il

sistema idrico provvede all'attuazione della misura e  del  piano  di

adeguamento, per gli ambiti di competenza.

  3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni  sono  definite

in modo progressivo per classi di  intensita'  di  consumo  elettrico

calcolata  sul  fatturato  dell'impresa,  purche'  nel  rispetto  dei

livelli di contribuzione minima stabiliti dalla  comunicazione  della

Commissione europea di  cui  al  comma  2,  applicando  parametri  di

riferimento per l'efficienza  del  consumo  di  energia  elettrica  a

livello settoriale o, qualora tali parametri non  siano  disponibili,

utilizzando la media aritmetica del  consumo  dell'impresa  calcolata

sugli  ultimi  tre  anni,   nonche'   tenendo   eventualmente   conto

dell'intensita' degli scambi  a  livello  internazionale  definita  a

livello settoriale. Con i decreti di cui al  comma  2  sono  altresi'

definite le modalita'  di  applicazione  della  clausola  sul  valore

aggiunto lordo (VAL) di  cui  ai  punti  189  e  190  della  medesima

comunicazione.

  4. Restano fermi  gli  obblighi  di  effettuazione  della  diagnosi

energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo  4

luglio 2014, n. 102, per  le  imprese  a  forte  consumo  di  energia

elettrica.

  5. All'articolo 1, comma 3-ter; del decreto-legge 25 gennaio  2010,

n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  2010,  n.

41, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    «b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto  il

territorio  nazionale,  la  struttura  delle  componenti   tariffarie

relative agli oneri  generali  di  sistema  elettrico,  applicate  ai

clienti dei servizi elettrici per usi diversi  da  quelli  domestici,

almeno in parte ai criteri che governano la tariffa  di  rete  per  i

servizi di  trasmissione,  distribuzione  e  misura  in  vigore  alla

medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione

e dei parametri di connessione, oltre  che  della  diversa  natura  e

delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa».

  6. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  riforma  della

struttura delle componenti tariffarie di cui  all'articolo  1,  comma

3-ter,  lettera  b),  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.   3,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come

sostituita  dal  comma  5  del   presente   articolo,   gli   effetti

dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  si  intendono

limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di

sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime  tariffario

speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  maggio

1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo  11,

comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

  7. All'articolo  29  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      «1. Il regime tariffario speciale  al  consumo  della  societa'

RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal

1°  gennaio  2015  ai  servizi  di  trasporto   ferroviari   eserciti

sull'infrastruttura ferroviaria nazionale  della  societa'  RFI,  con

esclusione dei servizi di trasporto di  passeggeri  effettuati  sulle

linee appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a  25

kV in corrente alternata»;

    b) il comma 2 sostituito dal seguente:

      «2. La componente tariffaria compensativa  annua,  riconosciuta

in attuazione del regime tariffario speciale di cui al  comma  1,  e'

ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di  3300  GWh,  di  un

importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi  elettrici

rilevanti ai fini della determinazione  della  componente  tariffaria

compensativa sono calcolati  sulla  base  del  numero  di  treni  per

chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI». 


                               Art. 20
 Adeguamento  della  normativa  nazionale  alla  comunicazione  2014/C
  200/01 della Commissione, in materia di aiuti  di  Stato  a  favore
  dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di
  energia da fonti rinnovabili

  1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione

di energia elettrica da fonti rinnovabili, in  conformita'  a  quanto

previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01,

del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di  Stato

a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», all'articolo 24 del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      «3. La produzione di energia elettrica da impianti  di  potenza

nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma

5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti

rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti

eolici e a 1 MW elettrico per gli  impianti  alimentati  dalle  altre

fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei

seguenti criteri:

        a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per scaglioni  di

potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;

        b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile  alla  data

di entrata in esercizio sulla base del comma 5»;

        b) al comma 4, lettera c), le parole: «a  un  contingente  di

potenza da installare per ciascuna fonte  o  tipologia  di  impianto»

sono sostituite dalle seguenti:  «a  contingenti  di  potenza,  anche

riferiti a piu' tecnologie e specifiche categorie di interventi». 


                              Art. 21
 Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01
  della  Commissione,  in  materia  di  aiuti  di  Stato   a   favore
  dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo  di
  gas naturale

  1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di  cui  alla

comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28  giugno

2014, recante «Disciplina in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore

dell'ambiente  e   dell'energia   2014-2020»,   la   rideterminazione

dell'applicazione  al  settore  industriale   dei   corrispettivi   a

copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito  e'

destinato al finanziamento  di  misure  volte  al  raggiungimento  di

obiettivi comuni in materia di  decarbonizzazione,  con  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico, da  emanare  entro  quarantacinque

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentita

l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono

definite le imprese a forte  consumo  di  gas  naturale,  in  base  a

requisiti  e  parametri  relativi  ai  livelli  minimi  di   consumo,

all'incidenza del costo del gas naturale  sul  valore  dell'attivita'

d'impresa  e   all'esposizione   delle   imprese   alla   concorrenza

internazionale. Le imprese che ne fanno  richiesta,  previa  verifica

della sussistenza dei requisiti di cui al  precedente  periodo,  sono

inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo  di  gas

naturale.

  2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto  di

cui al comma 1, su indirizzo adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo

economico, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  Sistema

idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi  a  copertura

degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito e' destinato

al finanziamento di  misure  volte  al  raggiungimento  di  obiettivi

comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione

dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo  conto  della

definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  al

comma l, nel rispetto dei requisiti  e  dei  limiti  stabiliti  nella

citata  comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C  200/01  e

applicando parametri di riferimento per l'efficienza del  consumo  di

gas   a   livello   settoriale.   Il   sistema    risultante    dalla

rideterminazione dei corrispettivi di cui  al  comma  1  assicura  il

rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di' Stato  stabiliti  dalle

norme europee e l'invarianza del gettito tributario e  non  determina

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i  consumi  di

gas superiori a 1 milione di Smc/anno  per  usi  non  energetici  non

siano  assoggettati  all'applicazione  dei  corrispettivi   tariffari

stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema  del  gas

il cui gettito e' destinato  al  finanziamento  di  misure  volte  al

raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I

provvedimenti di cui al presente comma  assicurano  l'invarianza  del

gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica. 


Capo VIII 

Altre disposizioni
                               Art. 22
             Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 2, comma 9, le parole: «individuato l'ufficio di»

sono sostituite dalle seguenti: «individuata la»;

    b) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e)  e'  inserita  la

seguente:

      «e-bis) fornisce l'elenco delle direttive  dell'Unione  europea

che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli  atti

di cui all'articolo 290 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione

europea»;

    c) all'articolo 31, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo: «Resta ferma la disciplina di cui  all'articolo  36  per  il

recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che  recano  meri

adeguamenti tecnici». 

                               Art. 23
 Disposizioni per l'integrale attuazione  della  direttiva  2014/33/UE
  relativa  agli  ascensori  e  ai  componenti  di  sicurezza   degli
  ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori

  1. Al fine di assicurare  l'integrale  attuazione  della  direttiva

2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio

2014, relativa agli ascensori e  ai  componenti  di  sicurezza  degli

ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori, il certificato  di

abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del  regolamento  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile  1999,  n.

162, e' valido in tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato  dal

prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica

innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata

e composta da cinque funzionari, in possesso di  adeguate  competenze

tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente,  con  laurea  in

ingegneria, designati rispettivamente  dal  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali, dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  dall'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale  per

la  protezione  ambientale,  qualora  le  disposizioni  regionali  di

attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.  61,  attribuiscano  a

tale agenzia le competenze in materia. La commissione  e'  presieduta

dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle  politiche

sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno  tre  membri

della  commissione,  compreso  il  presidente.  Al  presidente  e  ai

componenti della commissione non spetta alcun compenso.

  2. La data e la sede delle sessioni di  esame  e'  determinata  dal

prefetto. Il prefetto del capoluogo  di  regione,  tenuto  conto  del

numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con

gli altri prefetti della regione, puo' disporre apposite sessioni  di

esame per tutte le domande presentate nella  regione  allo  scopo  di

razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio  del  certificato

di abilitazione.

  3. Gli articoli 6 e  7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.

  4.  Il  Governo  e'  autorizzato   a   modificare,   con   apposito

regolamento, il regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni  del

presente articolo. Alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento

adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2  del

presente articolo. 

                               Art. 24
                  Termini di conservazione dei dati
                 di traffico telefonico e telematico

  1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  sulla  lotta

contro  il  terrorismo  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro

2002/475/GAI  del  Consiglio,  al  fine  di  garantire  strumenti  di

indagine efficace in considerazione delle straordinarie  esigenze  di

contrasto del terrorismo,  anche  internazionale,  per  le  finalita'

dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli  articoli

51, comma 3-quater, e  407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di

procedura penale il termine di conservazione  dei  dati  di  traffico

telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza

risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

aprile 2015, n. 43, e' stabilito in settantadue  mesi,  in  deroga  a

quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e  1-bis,  del  codice  in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

                               Art. 25
 Trattamento  economico   del   personale   estraneo   alla   pubblica
  amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni
  del Servizio europeo di azione esterna.

  1. Dopo il comma l dell'articolo 17 della legge 21 luglio 2016,  n.

145, sono aggiunti i seguenti:

    «1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero  degli

affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  al  personale

estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare  a

iniziative e missioni  del  Servizio  europeo  di  azione  esterna e'

calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.

    1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal

comma  1-bis  e'  subordinata  all'effettiva   autorizzazione   della

partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative

e missioni del Servizio europeo di azione esterna  con  le  procedure

previste dagli articoli 2 e 3». 


                               Art. 26
 Autorita'  nazionale  competente   per   la   certificazione   e   la
  sorveglianza  degli  aeroporti  nonche'  del  personale   e   delle
  organizzazioni che operano in essi, ai sensi del  regolamento  (UE)
  n. 139/2014

  1. L'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) svolge le funzioni

di autorita' competente nazionale ai sensi del  regolamento  (UE)  n.

139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014. Sono fatte salve le

competenze  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   di   cui

all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 


                               Art. 27
               Interventi di cooperazione allo sviluppo
               con finanziamento dell'Unione europea

  1. Per realizzare e  monitorare  interventi  di  cooperazione  allo

sviluppo  con  il  finanziamento   dell'Unione   europea   ai   sensi

dell'articolo 6, comma 2, della legge 11  agosto  2014,  n.  125,  le

rappresentanze diplomatiche  e  gli  uffici  consolari  possono,  nei

limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, di personale non  appartenente

alla pubblica amministrazione, per la durata degli  interventi,  alle

medesime  condizioni  previste  per   l'Agenzia   italiana   per   la

cooperazione allo sviluppo,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,

lettera c), del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015,  n.

113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha  proprie  sedi,

il presente comma si applica  fino  al  subentro  dell'Agenzia  nella

responsabilita' per gli interventi stessi.

  2. Il controllo della rendicontazione degli interventi  di  cui  al

comma 1 puo' essere  effettuato  da  un  revisore  legale  o  da  una

societa' di revisione legale individuati nel rispetto del codice  dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea. 


                               Art. 28
 Modifiche al codice in materia di protezione dei dati  personali,  di
  cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 29:

      1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

        «4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e  4,

il titolare  puo'  avvalersi,  per  il  trattamento  di  dati,  anche

sensibili, di  soggetti  pubblici  o  privati  che,  in  qualita'  di

responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al  comma

2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in

forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la  tipologia

dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi  e  i  diritti  del

responsabile  del  trattamento  e  le  modalita'  di  trattamento;  i

predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo  predisposti

dal Garante»;

      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

        «5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi  alle

condizioni stabilite ai sensi  del  comma  4-bis  e  alle  istruzioni

impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche,

vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui  al  comma

2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti  di  cui

al comma 4-bis»;

    b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 110

e' aggiunto il seguente:

  «Art. 110-bis.  (Riutilizzo  dei  dati  per  finalita'  di  ricerca

scientifica o per scopi statistici). - 1. Nell'ambito delle finalita'

di ricerca  scientifica  ovvero  per  scopi  statistici  puo'  essere

autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche  sensibili,  ad

esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate  forme

preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei  dati  ritenute

idonee a tutela degli interessati.

  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di

autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la

mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di

autorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali

verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie

ad  assicurare  adeguate  garanzie   a   tutela   degli   interessati

nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche  sotto  il  profilo  della

loro sicurezza». 


                               Art. 29
               Disposizioni in materia di funzionamento
          del Garante per la protezione dei dati personali

  1. Al fine di  assicurare  il  regolare  esercizio  dei  poteri  di

controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali  e

per  fare   fronte   agli   accresciuti   compiti   derivanti   dalla

partecipazione  alle  attivita'  di  cooperazione  fra  autorita'  di

protezione di dati dell'Unione europea, e'  attribuito,  a  decorrere

dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000  euro.  Per

le finalita' di cui al  primo  periodo,  il  ruolo  organico  di  cui

all'articolo 156, comma 2, del codice in materia  di  protezione  dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

come incrementato in attuazione dell'articolo  1,  comma  542,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  successivamente  dall'articolo  1,

comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  incrementato  di

25 unita'; e' autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250  per

l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018.

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 887.250 per l'anno 2017

e a euro 4.061.750 annui a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo

Ministero.

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 



                              Art. 30
                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente  legge,

con esclusione degli articoli 6, 7,  8,  10,  11  e  29,  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le

amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti

dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Allegati

Legge europea 2017

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome