Ambiente: misure meno severe per impianti sotto sequestro o in attesa del rinnovo AIA

Cambiano anche alcune definizioni sui rifiuti di cui all'art. 183, D.Lgs. n. 152/2006

Possibilità di proseguire le attività per gli impianti sottoposti a sequestro giudiziario o in attesa del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale.

Questa la grande novità del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 «Misure urgenti in materia di rifiuti e  di  autorizzazione  integrata ambientale,  nonchè  per  l'esercizio  dell'attività  d'impresa  di stabilimenti industriali di interesse   strategico   nazionale» (in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2015, n. 153) che:

- all'articolo 1 modifica alcune definizioni di cui all'art. 183, D.Lgs. n. 152/2006, come “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo”;

-  con l'articolo 2, cambia il tenore dell'articolo 29, D.Lgs. n. 46/2014 «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», ponendo rimedio a una questione aperta legata alla possibile chiusura delle imprese in attesa del rinnovo del titolo autorizzativo (si veda il commento a pag. 16 di Ambiente&Sicurezza n. 9/2015);

- all'articolo 3, si occupa di un tema delicatissimo come il blocco degli stabilimenti di interesse strategico nazionale posti sotto sequestro, prevedendone comunque la prosecuzione dell'attività (in ogni caso, non oltre i 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro) a patto che siano rispettati determinati precetti.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Allegati

D.L. n. 92/2015

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