Possibilità di proseguire le attività per gli impianti sottoposti a sequestro giudiziario o in attesa del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale.
Questa la grande novità del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 «Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonchè per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» (in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2015, n. 153) che:
- all'articolo 1 modifica alcune definizioni di cui all'art. 183, D.Lgs. n. 152/2006, come “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo”;
- con l'articolo 2, cambia il tenore dell'articolo 29, D.Lgs. n. 46/2014 «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», ponendo rimedio a una questione aperta legata alla possibile chiusura delle imprese in attesa del rinnovo del titolo autorizzativo (si veda il commento a pag. 16 di Ambiente&Sicurezza n. 9/2015);
- all'articolo 3, si occupa di un tema delicatissimo come il blocco degli stabilimenti di interesse strategico nazionale posti sotto sequestro, prevedendone comunque la prosecuzione dell'attività (in ogni caso, non oltre i 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro) a patto che siano rispettati determinati precetti.
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