Ratificati e attuati sei accordi transfrontalieri in materia di ambiente con la legge 3 maggio 2016, n. 79. In particolare, si tratta di:
a) «Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012»;
b) «Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015»;
c) «Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002»;
d) «Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001»;
e) «Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004»;
f) «Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003».
Di seguito il testo integrale della legge.
Legge 3 maggio 2016, n. 79
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a)
Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8
dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la
partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni
dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il
secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione
in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e,
in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del
Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d)
Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio
2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a
Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione
ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25
febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)
in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121
Vigente al: 26-5-2016
Capo I
Autorizzazione alla ratifica di accordi in materia ambientale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali:
a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha
l'8 dicembre 2012;
b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione
dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione
europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo
di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1°
aprile 2015;
c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione
critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto
alla Valletta il 25 gennaio 2002;
d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio
2001;
e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a
Cavtat il 1°-4 giugno 2004;
f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il
21 maggio 2003.
2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti
internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a
quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a
quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data:
a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con
quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120;
b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con
quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;
c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con
quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;
d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a
quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), e dall'articolo 24 del
Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata
ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;
b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto
l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002,
n. 120.
Capo II
Norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto
Art. 4
Strategia nazionale di sviluppo
a basse emissioni di carbonio
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello
sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la
Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui
all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato
«regolamento (UE) n. 525/2013».
2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio
e' predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di
un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti internet
istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed e'
resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 525/2013. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio
deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia
aderisce, stipulati nell'ambito della UNFCCC; gli obiettivi da
raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica
degli obiettivi di riduzione delle emissioni.
4. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio
e' sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e
al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il CIPE predispone e invia alle Camere, entro il mese di giugno
di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della
Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che
illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche
adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di
contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i
limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito
della UNFCCC.
Art. 5
Sistema nazionale in materia di politiche
e misure e di proiezioni
1. E' istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e
misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili
adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e
all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e' responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del
Sistema di cui al comma 1, nonche' della gestione e
dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in
collaborazione con i Ministeri interessati.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e
delle informazioni in materia di cambiamenti climatici
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni
di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di
cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il
sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' la comunicazione, ai sensi
delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del
Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede
pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato
di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai
sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono
stabiliti le modalita' e i tempi relativi alla raccolta delle
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui
all'articolo 5, comma 2.
Capo III Disposizioni finanziarie e finali Art. 7 Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge sono
valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le
spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro
annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.
2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo
14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della
presente legge sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro
1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in
euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto
alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria
del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da
obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo
sostenibile, rapporti e attivita' internazionali», per l'atto di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e
nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della
flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino»,
per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e
comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla Valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad
Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat 1-4 giugno 2004
DECISIONE III/7
Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo
La Riunione delle Parti,
richiamando la sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione
e il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia,
desiderando modificare la Convenzione al fine di migliorarne
ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie
con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente,
accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dalla task
force creata in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal
comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso
Gruppo di Lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale,
prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso
alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca)
il 25 giugno 1998 e richiamando il Protocollo sulla valutazione
ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003,
prendendo inoltre atto dei pertinenti strumenti giuridici della
Comunita' Europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e
2003/35/CE,
consapevole del fatto che un ampliamento della portata
dell'appendice I rafforzera' l'importanza delle valutazioni
dell'impatto ambientale a livello regionale,
considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il
piu' precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale,
incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio
compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa
in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione,
1. Conferma che la validita' delle decisioni che saranno adottate
prima dell'entrata in vigore del secondo emendamento alla
Convenzione, incluso l'adozione di protocolli, la creazione di organi
sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e delle misure prese
dal Comitato di applicazione, e' indipendente dall'adozione e
dall'entrata in vigore del presente emendamento,
2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto
di partecipare alle attivita' relative alla Convenzione, incluso
l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la
partecipazione ai relativi lavori come pure l'esame del rispetto
degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non
e' entrato in vigore per tale Parte,
3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
a) All'articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo
paragrafo che recita:
«11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura
intesa a determinare contenuto del fascicolo di valutazione
dell'impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti, deve
poter partecipare alla procedura ».
b) All'articolo 8, dopo la parola "Convenzione" inserire:
«e di ogni protocollo alla stessa di cui sono Parti».
c) All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2, lettera c) con
un nuovo testo che recita:
«c) sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione
degli organi competenti aventi l'esperienza specifica per la
realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».
d) Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove lettere che
recitano:
«g) preparano, se del caso, protocolli alla presente
Convenzione;
h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari
all'applicazione della presente Convenzione.»
e) All'articolo 14, paragrafo 4, sostituire la seconda frase
con un nuovo testo che recita:
«Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li
hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo
che il Depositario avra' ricevuto notifica della loro ratifica,
approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di coloro
che ne erano Parti alla data della loro adozione.».
f) Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita:
«Articolo 14 bis
Esame del rispetto delle disposizioni
1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della
presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non
conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione
delle Parti. L'esame e' basato tra l'altro sulle relazioni periodiche
elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la
frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate
dalle Parti e le informazioni da includervi.
2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni puo'
essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente
Convenzione.»
g) Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice
della presente decisione;
h) All'appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo
paragrafo che recita;
«I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis,
a ogni protocollo alla Convenzione».
Appendice
LISTA DELLE ATTIVITA'
1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che
fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e
installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500
tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.
2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui
produzione termica e' uguale o superiore a 300 megawatt e
b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo
smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori (1)
(ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la
conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza
massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) Impianti destinati
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti
altamente radioattivi;
- alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari
irradiati;
- esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti
radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni)
di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un
sito diverso da quello di produzione.
4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e
dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la
trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i
prodotti in amianto-cemento, impianti che producono piu' di 20000
tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione,
impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno
e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre
200 tonnellate di amianto l'anno.
6. Impianti chimici integrati.
7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade (2) e di linee
ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonche' di
aeroporti (3) muniti di una pista principale di lunghezza pari o
superiore a 2100 metri;
b) costruzione di nuove strade a quattro o piu' corsie o
rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie
per portarle a quattro o piu' corsie; le nuove strade o tratti di
strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza
ininterrotta di almeno 10 chilometri.
8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di
petrolio, gas o prodotti chimici.
9. Porti commerciali nonche' vie d'acqua interne e porti fluviali
che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.
10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi
mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;
b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi
mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacita'
superiore a 100 tonnellate giornaliere.
11. Grandi dighe e serbatoi.
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica
artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da
ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.
13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta e di
cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al
giorno.
14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco
di minerali metallici o carbone.
15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e
gas naturale a scopi commerciali, con una quantita' estratta
superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 metri
cubi al giorno per il gas.
16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi superfici.
18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini
fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume
di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e
b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse
idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del
bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume
di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi
i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in
tubazioni.
19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacita'
superiore a 150.000 abitanti equivalenti.
20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini
con piu' di:
- 85000 posti per polli da carne;
- 60000 posti per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
- 900 posti per scrofe.
21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o
superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.
22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento (centrali eoliche).
------
(1) Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e
gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari
quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi
contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal
sito dell'impianto.
(2) Ai fini della presente Convenzione,
- Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata
e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale
l'accesso alle proprieta' confinanti non e' consentito e che:
a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, e'
costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate
distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non
destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;
b) non incrocia a livello ne' strada, ne' linea ferroviaria o
tramvia, ne' sentiero pedonale;
c) e' specificamente segnalata come autostrada.
- «Semiautostrada» indica una strada riservata alla circolazione
automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o
incroci regolamentati e sulla quale e' vietato in particolare sostare
e stazionare sulla carreggiata.
(3) Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si
intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di
Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).
-----------
Parte di provvedimento in formato grafico
Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio
2001
DECISIONE 11/14
Primo emendamento alla Convenzione di Espoo
La Riunione delle Parti,
desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di
precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure
previste dalla Convenzione include la societa' civile e, in
particolare, le organizzazioni non governative,
richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di'
Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario
dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della
prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,
desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona
CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,
1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche»,
inserire:
«e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali,
le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».
b) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo
paragrafo che recita:
«3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del
presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, puo' aderire alla Convenzione con il consenso della riunione
delle Parti. La riunione delle Parti non esamina ne' approva la
domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle
disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le
Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio
2001.»
e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.
c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che
recita:
«7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva
la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva
l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata
dalla seconda riunione delle Parti.»
--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
PROTOCOLLO
relativo alla cooperazione in materia di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione
critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo
Le Parti contraenti del presente Protocollo,
Essendo parti della convenzione per la protezione del Mare
Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio
1976 e modificata il 10 giugno 1995,
Desiderose di attuare gli articoli 6 e 9 della suddetta
convenzione,
Riconoscendo che un grave inquinamento del mare da idrocarburi e
sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale
inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo puo' creare un pericolo
per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino,
Considerando che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi e la risposta agli episodi di inquinamento, qualunque ne sia
l'origine, richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi
del Mare Mediterraneo,
Riconoscendo il ruolo dell'Organizzazione marittima
internazionale e l'importanza di cooperare nel suo quadro, in
particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo delle regole e
norme internazionali volte a prevenire, ridurre e controllare
l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,
Sottolineando gli sforzi compiuti dagli Stati rivieraschi del
Mediterraneo per l'attuazione di queste regole e norme
internazionali,
Costatando altresi' il contributo della Comunita' europea
all'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,
Riconoscendo inoltre l'importanza della cooperazione nella zona
del Mare Mediterraneo per promuovere l'attuazione effettiva della
regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e
controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,
Riconoscendo infine l'importanza di un'azione rapida ed efficace
a livello nazionale, regionale e subregionale ai fini
dell'introduzione di misure urgenti in caso di inquinamento
dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento,
Applicando il principio di precauzione, il principio «chi inquina
paga» e il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e
applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche
ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione,
Tenendo presenti le disposizioni pertinenti della convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il
10 dicembre 1982, che e' in vigore e della quale sono parti molti
Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunita' europea,
Tenendo conto delle convenzioni internazionali in materia di
sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi, preparazione e risposta agli episodi di inquinamento e
responsabilita' e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento,
Desiderosi di sviluppare la mutua assistenza e la cooperazione in
materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) «convenzione»: la convenzione per la protezione del Mare
Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio
1976 e modificata il 10 giugno 1995;
b) «episodio di inquinamento»: un fatto o un insieme di fatti
aventi la stessa origine, da cui risulta o puo' risultare uno scarico
di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e
che presenta o puo' presentare una minaccia per l'ambiente marino o
per il litorale o per gli interessi connessi di uno o piu' Stati e
che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata;
c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»: ogni sostanza
diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino,
rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse
biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle
attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo
legittimo del mare;
d) «interessi connessi»: gli interessi di uno Stato rivierasco
direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro:
i) le attivita' marittime costiere, portuali o d'estuario,
comprese le attivita' di pesca;
ii) l'attrattiva storica e turistica, compresi gli sport
acquatici ed altre attivita' ricreative, della zona in questione;
iii) la salute delle popolazioni costiere;
iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della
zona;
v) la conservazione della diversita' biologica e l'uso
sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere;
e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta
a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente
marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e
conformemente al diritto internazionale, sotto l'egida delle
istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e in particolare
dell'Organizzazione marittima internazionale;
f) «Centro regionale»: il «centro regionale per la risposta
d'emergenza in caso di inquinamento marino nel Mare Mediterraneo»
(REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei
plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla
protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che
e' amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale e dal
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e i cui obiettivi e
funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.
Articolo 2
Zona di applicazione del protocollo
La zona di applicazione del presente protocollo e' la zona del
Mare Mediterraneo come definita all'articolo 1 della convenzione.
Articolo 3
Disposizioni generali
1. Le parti cooperano:
a) per attuare la regolamentazione internazionale volta a
prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino
provocato dalle navi; e
b) per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di
episodi di inquinamento.
2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la
partecipazione di autorita' locali, organizzazioni non governative e
soggetti socioeconomici.
3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza
pregiudizio della sovranita' o della giurisdizione delle altre parti
o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per
applicare il presente protocollo e' conforme al diritto
internazionale.
Articolo 4
Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire
e combattere gli episodi di inquinamento
1. Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente
o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di emergenza ed
altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di
inquinamento. Questi mezzi comprendono in particolare le
attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessari alle
operazioni in caso di situazione critica, lo stabilimento, se
necessario, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il
rafforzamento della capacita' di rispondere ad un episodio di
inquinamento e la designazione dell'autorita' o delle autorita'
nazionali incaricate dell'attuazione del presente protocollo.
2. Le parti adottano inoltre disposizioni in conformita' al
diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo
l'inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire in questa
zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero,
l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti e
della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano
la capacita' nazionale di attuazione di dette convenzioni
internazionali e possono cooperare alla loro attuazione effettiva
tramite accordi bilaterali o multilaterali.
3. Le parti informano ogni due anni il Centro regionale delle
misure adottate in vista dell'applicazione del presente articolo. Il
Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla base delle
informazioni ricevute.
Articolo 5
Sorveglianza
Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in cooperazione
bilaterale o multilaterale, attivita' di sorveglianza della zona del
Mare Mediterraneo per prevenire, individuare e combattere
l'inquinamento e garantire il rispetto della regolamentazione
internazionale applicabile.
Articolo 6
Cooperazione nelle operazioni di recupero
In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e
potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne
mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per
quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da
prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente
costiero.
Articolo 7
Divulgazione e scambio delle informazioni
1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti
informazioni concernenti:
a) l'organismo o le autorita' nazionali competenti in materia di
lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle
sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
b) le autorita' nazionali competenti incaricate di ricevere le
notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi
e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare
questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti;
c) le autorita' nazionali preposte ad agire a nome dello Stato
circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;
d) l'organismo o le autorita' nazionali incaricati
dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare quelli
preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia
e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle
strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza
degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL
73/78;
e) la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un
impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del
mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente
pericolose;
f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del
mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente
pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le
evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di
programmi di ricerca.
2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente
informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale.
Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con
riserva di reciprocita', agli Stati rivieraschi della zona del Mare
Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo.
3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel
quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che
ne da' comunicazione alle altre parti.
Articolo 8
Comunicazione delle informazioni e notifiche
sugli episodi di inquinamento
Le parti si impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di
comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilita' e
la rapidita' necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la
diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti
episodi di inquinamento. Il Centro regionale e' dotato dei mezzi di
comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo
coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono
assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 9
Procedura di notifica
1. Ciascuna parte impartisce ai comandanti o altre persone
responsabili delle navi sotto la sua bandiera e ai piloti degli
aeromobili immatricolati nel suo territorio istruzioni che li
invitano a notificare ad essa e allo Stato costiero piu' vicino,
tramite i mezzi piu' rapidi e piu' adeguati tenuto conto delle
circostanze e seguendo, conformemente alle disposizioni applicabili
degli accordi internazionali pertinenti, le procedure di notifica
eventualmente richieste da dette disposizioni:
a) qualsiasi episodio che comporti o rischi di comportare uno
scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente
pericolose;
b) la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle chiazze
di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose,
anche trasportate in colli, rilevate in mare che presentano o
rischiano di presentare una minaccia per l'ambiente marino, per la
costa o per gli interessi connessi di una o piu' parti.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte
adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni
nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi agli
obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere a) e b), e puo' a tale
riguardo richiedere l'assistenza del Centro regionale. Essa informa
l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni
adottate.
3. Ciascuna parte impartisce inoltre istruzioni alle persone
responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che
dipendono dalla sua giurisdizione perche' le notifichino,
conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi episodio che
comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di
sostanze nocive e potenzialmente pericolose.
4. Conformemente alle disposizioni pertinenti del protocollo
sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante
dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma
continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, ciascuna parte
impartisce istruzioni alle persone responsabili di impianti offshore
che dipendono dalla sua giurisdizione perche' le notifichino, tramite
i mezzi piu' rapidi e piu' adeguati tenuto conto delle circostanze e
secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio che comporta o
rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive
e potenzialmente pericolose.
5. Nei paragrafi 1, 3 e 4, il termine «episodio» designa
qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che si
tratti o no di un episodio di inquinamento.
6. Nel caso di un episodio di inquinamento, le informazioni
raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate al
Centro regionale.
7. Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4
sono comunicate immediatamente alle altre parti che rischiano di
essere interessate da un episodio di inquinamento:
a) dalla parte che ha ricevuto queste informazioni,
preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o
b) dal Centro regionale.
In caso di comunicazione diretta tra le parti, queste informano
il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro
regionale le comunica alle altre parti.
8. Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse concordato su
proposta del Centro regionale per la notifica degli episodi di
inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7.
9. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del
paragrafo 7 le parti non sono tenute all'obbligo di cui all'articolo
9, paragrafo 2, della convenzione.
Articolo 10
Misure operative
1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento:
a) effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura,
l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento
o, nel caso, il tipo e la quantita' approssimativa degli idrocarburi
o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione
e la velocita' di deriva delle chiazze;
b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e,
per quanto possibile, eliminare gli effetti dell'episodio di
inquinamento;
c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere
interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e di
ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e
trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale,
che le comunica a tutte le altre parti;
d) continua ad osservare la situazione il piu' a lungo possibile
ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9.
2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da
una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare:
a) le vite umane;
b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o
ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale.
La parte che intraprende tale azione ne informa l'Organizzazione
marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro
regionale.
Articolo 11
Misure di emergenza a bordo delle navi,
sugli impianti offshore e nei porti
1. Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perche' le
navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza
inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale
pertinente e conformemente a detta regolamentazione.
2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la
sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le
procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire
alle autorita' competenti, su loro richiesta, le informazioni
dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni
intraprese ai sensi dell'articolo 9 e di cooperare con le suddette
autorita'.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte
adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni
nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all'obbligo
prescritto al paragrafo 2 e puo' richiedere a tale riguardo
l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione
marittima internazionale delle disposizioni adottate.
4. In base ad una valutazione di opportunita', ciascuna parte
esige che le autorita' o i soggetti responsabili dei porti marittimi
e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua
giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o
predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale
stabilito ai sensi dell'articolo 4 ed approvati secondo le procedure
previste dall'autorita' nazionale competente.
5. Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli
impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per
combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di
emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi
dell'articolo 4 e conformi alle procedure previste dall'autorita'
nazionale competente.
Articolo 12
Assistenza
1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un
episodio di inquinamento puo' richiedere, direttamente o tramite il
Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo
luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite
dall'inquinamento. Questo contributo puo' comportare, in particolare,
consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la
messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di
prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti cosi' sollecitate
fanno il possibile per apportare il loro contributo.
2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro
l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione,
il Centro regionale puo', con l'accordo di tutte le parti implicate,
coordinare l'attivita' dei mezzi impegnati da dette parti.
3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili,
ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative
necessarie per facilitare:
a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonche' la partenza
da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto
impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che
trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature
necessari per fare fronte a tale episodio;
b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del
materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in
transito e in uscita dal suo territorio.
Articolo 13
Rimborso dei costi di assistenza
1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che
disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte ad un
episodio di inquinamento e' stato concluso su base bilaterale o
multilaterale prima dell'episodio di inquinamento, ciascuna parte
assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte ad un
inquinamento conformemente al paragrafo 2.
2. a) Se una parte intraprende un'azione su richiesta espressa di
un'altra parte, la parte richiedente rimborsa alla parte assistente
il costo di quest'azione. Se la richiesta e' annullata, la parte
richiedente assume le spese gia' sostenute o impegnate dalla parte
assistente;
b) se una parte intraprende un'azione di propria iniziativa, essa
ne assume il costo;
c) i principi stabiliti alle lettere a) e b) si applicano a meno
che le parti interessate concordino diversamente caso per caso.
3. Tranne se concordato diversamente, i costi dell'azione
intrapresa da una parte su richiesta di un'altra parte sono calcolati
in modo equo conformemente al diritto e alla pratica della parte
assistente in materia di rimborso di siffatti costi.
4. La parte che richiede assistenza e la parte assistente
cooperano, se necessario, per il buon fine di qualsiasi azione
conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal fine esse tengono
debitamente conto dei regimi giuridici esistenti.
Quando l'azione cosi' condotta non permette un indennizzo totale
per le spese sostenute nell'operazione d'assistenza, la parte che
richiede assistenza puo' chiedere alla parte assistente di rinunciare
al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall'indennizzo
o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. Essa
puo' anche chiedere un rinvio del rimborso di tali costi. Quando
esaminano tale richiesta, le parti assistenti tengono debitamente
conto delle necessita' dei paesi in via di sviluppo.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate come recanti un qualsivoglia pregiudizio al diritto
delle parti di recuperare da terzi i costi delle azioni intraprese
per fare fronte ad un episodio di inquinamento in virtu' di altre
disposizioni e norme del diritto nazionale ed internazionale
applicabili all'una o l'altra parte implicata nell'assistenza.
Articolo 14
Strutture ricettive portuali
1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione
bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perche' le
strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro
porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano
utilizzate in modo efficace senza che cio' causi ritardi
ingiustificati alle navi.
Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di
fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.
2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture
ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.
3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il
buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto
dei loro scarichi sull'ambiente marino.
4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle
navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative
agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla
loro legislazione applicabile in materia.
Articolo 15
Rischi ambientali del traffico marittimo
In conformita' con le regole e norme internazionali generalmente
accettate e con il mandato mondiale dell'Organizzazione marittima
internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione
bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla
valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate
dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i
rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.
Articolo 16
Accoglienza delle navi in difficolta'
nei porti e luoghi di rifugio
Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o
subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i
porti, di navi in difficolta' che presentano una minaccia per
l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro
regionale delle misure che hanno adottato.
Articolo 17
Accordi a livello subregionale
Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni
accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per
facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su
richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste,
nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e
attuazione di detti accordi a livello subregionale.
Articolo 18
Riunioni
1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si
svolgono nel corso delle riunioni ordinarie delle parti contraenti
della convenzione, organizzate a norma dell'articolo 18 della
medesima. Le parti del presente protocollo possono anche tenere
riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18 della convenzione.
2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in
particolare lo scopo di:
a) esaminare e discutere le relazioni del Centro regionale
riguardanti l'attuazione del presente protocollo, in particolare dei
suoi articoli 4, 7 e 16;
b) formulare ed adottare strategie, piani d'azione e programmi
volti ad attuare il presente protocollo;
c) seguire l'applicazione di queste strategie, piani d'azione e
programmi, valutarne l'efficacia ed esaminare se e' necessario
adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o nuovi programmi e
definire misure a tal fine;
d) svolgere, se necessario, qualsiasi altra funzione ai fini
dell'applicazione del presente protocollo.
Articolo 19
Nesso con la convenzione
1. Le disposizioni della convenzione che si riferiscono a
qualsiasi protocollo si applicano in relazione al presente
protocollo.
2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottati ai
sensi dell'articolo 24 della convenzione si applicano in relazione al
presente protocollo, a meno che le parti concordino diversamente.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne
Nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo,
resta impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure
interne piu' rigorose o altre misure in conformita' del diritto
internazionale nei settori coperti dal presente protocollo.
Articolo 21
Relazioni con terzi
Le parti invitano gli Stati non parti e le organizzazioni
internazionali, se necessario, a cooperare all'attuazione del
presente protocollo.
Articolo 22
Firma
Il presente protocollo e' aperto alla firma di qualsiasi parte
contraente della convenzione a La Valletta (Malta), il 25 gennaio
2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.
Articolo 23
Ratifica, accettazione o approvazione
Il presente protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione
sono depositati presso il governo della Spagna, che assume le
funzioni di depositario.
Articolo 24
Adesione
Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo e' aperto all'adesione
di qualsiasi parte della convenzione.
Articolo 25
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione.
2. A partire dalla data dell'entrata in vigore, il presente
protocollo sostituisce, nelle relazioni tra le parti di entrambi gli
strumenti, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di
lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli
idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica del
1976.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal
fine, hanno apposte le proprie firme in calce al presente protocollo.
Fatto a La Valletta, addi' 25 gennaio 2002 in un unico esemplare
in lingua araba, francese, inglese, e spagnola, i quattro testi
facenti ugualmente fede.
------------
Parte di provvedimento in formato grafico
COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA
Riunione delle Parti della Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale
in un contesto transfrontaliero
(Riunione straordinaria, Kiev, ...-... maggio 2003)
(Punto 2 dell'ordine del giorno provvisorio)
PROGETTO DI PROTOCOLLO
SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Preparato dal Gruppo di lavoro ad hoc sulla valutazione ambientale
strategica per adozione nella riunione straordinaria delle Parti alla
Convenzione.
Le Parti del presente Protocollo,
Riconoscendo l'importanza di integrare le considerazioni
ambientali e sanitarie nella preparazione e nell'adozione di piani e
programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella
legislazione,
Impegnandosi a favore dello sviluppo sostenibile e pertanto
appoggiandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite
su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), in
particolare sui principi 4 e 10 della Dichiarazione di Rio su
ambiente e sviluppo e Agenda 21, nonche' sull'esito della terza
Conferenza ministeriale su ambiente e salute (Londra, 1999) e del
Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, Sudafrica,
2002),
Considerando la Convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo
(Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9 delle sue Parti,
adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un Protocollo
giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica,
Riconoscendo che la valutazione ambientale strategica deve avere
un ruolo importante nella preparazione e nell'adozione di piani,
programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella
legislazione e riconoscendo altresi' che un'applicazione piu' ampia
dei principi della valutazione d'impatto ambientale a piani,
programmi, programmazione e legislazione rafforzera' ulteriormente
l'analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi,
Notando la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25
giugno 1998, e notando altresi' i paragrafi pertinenti della
Dichiarazione di Lucca, adottata dalla prima riunione delle Parti,
Consapevoli, pertanto, dell'importanza di prevedere la
partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica,
Prendendo atto dei vantaggi per la salute e il benessere delle
generazioni presenti e future che deriveranno dal considerare
l'esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte integrante
della valutazione ambientale strategica e riconoscendo il lavoro
svolto in questo campo dall'Organizzazione mondiale della sanita',
Rammentando la necessita' e l'importanza di approfondire la
cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e
sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove
appropriato, della programmazione e della legislazione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo del presente Protocollo e' di ottenere un livello
elevato di tutela dell'ambiente e della salute, mediante i seguenti
provvedimenti:
a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga
conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;
b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e
sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;
c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la
valutazione ambientale strategica;
d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione
ambientale strategica;
e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie
nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente
Protocollo, salvo diversa indicazione;
3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o piu' Parti al
presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di
preparare un piano o un programma;
4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o piu' Parti al
presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti
transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma;
5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi,
comprese le loro eventuali modifiche che:
a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di
un'autorita' o sono preparati da un'autorita' ai fini dell'adozione,
mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un
governo;
6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la
valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che
comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e
la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e
della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del
rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della
consultazione del pubblico in un piano o programma;
7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi
effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna,
biodiversita', suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali,
beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi
fattori;
8. per "pubblico" s'intendono una o piu' persone fisiche o
giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale,
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Articolo 3
Disposizioni generali
1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative,
regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le
disposizioni del presente Protocollo in un quadro chiaro e
trasparente.
2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i responsabili e
le autorita' assistano e guidino il pubblico nell'ambito delle
questioni di cui al presente Protocollo.
3. Ciascuna Parte provvede affinche' le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell'ambiente
e della salute nel contesto del presente Protocollo siano
adeguatamente riconosciuti e sostenuti.
4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo lasciano
impregiudicato il diritto di una Parte di mantenere od introdurre
misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente
Protocollo.
5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente Protocollo
nell'ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e
delle organizzazioni internazionali interessate.
6. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone che esercitano i
propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate,
perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative.
Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di
esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese
processuali.
7. Nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo, il
pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni
basate sulla cittadinanza, sulla nazionalita' o sulla residenza o,
nel caso delle persone giuridiche, fondate sull'ubicazione della sede
legale o del centro effettivo delle attivita'.
Articolo 4
Campo di applicazione relativamente
a piani e programmi
1. Ciascuna Parte provvede affinche' si svolga una valutazione
ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3
e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi
sull'ambiente e sulla salute.
2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e
programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei
trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il
quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti
elencati nell'allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato
nell'allegato II che necessiti di una valutazione di impatto
ambientale ai sensi della legislazione nazionale.
3. Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che
definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione
di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se
una delle Parti ne ravvisa l'opportunita' a norma dell'articolo 5,
paragrafo 1.
4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad
una valutazione ambientale strategica solo se una Parte ne ravvisa
l'opportunita' ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
5. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di
applicazione del presente Protocollo:
a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale e di protezione civile,
b) piani e programmi finanziari o di bilancio.
Articolo 5
Selezione
1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi
sull'ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso
oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi,
oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte
prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui
all'allegato III.
2. Ciascuna Parte garantisce che le autorita' ambientali e
sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in
merito all'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.
3. Ciascuna Parte si adopera per fornire al pubblico congrue
possibilita' di partecipazione alla selezione dei piani e dei
programmi di cui al presente articolo.
4. Ciascuna Parte assicura che siano tempestivamente rese
pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali
mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che
comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione
ambientale strategica.
Articolo 6
Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale
1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le
informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale
di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
2. Ciascuna Parte provvede affinche' le autorita' ambientali e
sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in
merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al
precedente paragrafo.
3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per
fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipare alla
determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel
rapporto ambientale.
Articolo 7
Rapporto ambientale
1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione
ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinche' sia
elaborato un rapporto ambientale.
2. Il rapporto ambientale, in conformita' della limitazione del
suo ambito di cui all'articolo 6, individua, descrive e valuta i
probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti
dall'applicazione del piano o del programma e le alternative
ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni
specificate dall'allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole,
prendendo in considerazione:
a) conoscenze e metodi di valutazione attuali;
b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e
la fase del processo decisionale in cui si trova;
c) l'interesse del pubblico;
d) le esigenze in termini di informazioni dell'organo preposto
alla decisione.
3. Ciascuna Parte provvede affinche' i rapporti ambientali
possiedano la qualita' richiesta per soddisfare i requisiti sanciti
dal presente Protocollo.
Articolo 8
Partecipazione del pubblico
1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilita' di
partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale,
quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione
ambientale strategica di piani e programmi.
2. Ciascuna Parte, mediante mezzi elettronici od altri mezzi
adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di
piano o di programma e il rapporto ambientale.
3. Ciascuna Parte provvede all'individuazione, ai fini dei
paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni
non governative.
4. Ciascuna Parte provvede affinche' il pubblico di cui al
paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o
di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole.
5. Ciascuna Parte provvede affinche' siano adottate e rese
pubbliche le modalita' particolareggiate relative all'informazione
del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal
fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi
elencati nell'allegato V.
Articolo 9
Consultazione delle Autorita' ambientali e sanitarie
1. Ciascuna Parte designa le autorita' che devono essere
consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e
sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e
sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi.
2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale
sono trasmessi alle autorita' di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte provvede affinche' alle autorita' di cui al
paragrafo 1 sia offerta la possibilita' di esprimere, in modo
effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul
progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.
4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per
informare e consultare le autorita' ambientali e sanitarie di cui al
paragrafo 1.
Articolo 10
Consultazioni transfrontaliere
1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione di un
piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri
significativi sull'ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia
richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata
da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla
Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma.
2. La notifica contiene, fra l'altro:
a) il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale,
comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere
sull'ambiente e sulla salute;
b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui
l'indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di
osservazioni.
3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il
termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni
previe all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti
interessate avviano consultazioni sui probabili effetti
transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o
del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od
attenuare le conseguenze negative.
4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate
convengono specifiche modalita' affinche' il pubblico interessato e
le autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita
siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere
sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro
termini ragionevoli.
Articolo 11
Decisione
1. Ciascuna Parte provvede affinche' all'atto dell'adozione di un
piano o di un programma si tenga debito conto:
a) delle conclusioni del rapporto ambientale;
b) delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le
conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale;
c) delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10.
2. Ciascuna Parte provvede affinche', in sede di adozione di un
piano o di un programma, le autorita' di cui all'articolo 9,
paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell'articolo 10 siano
informate e ottengano il piano o programma corredato di una
dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni
ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel
programma, di come si e' tenuto conto delle osservazioni trasmesse a
norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell'adozione del piano o
del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.
Articolo 12
Monitoraggio
1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari
significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a
norma dell'articolo 11, al fine, tra l'altro, di individuare
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di
adottare le misure correttive che ritiene opportune.
2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel
rispetto della legislazione nazionale, alle autorita' di cui
all'articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.
Articolo 13
Programmazione e legislazione
1. Ciascuna Parte si adopera per assicurare che le questioni
ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo
nell'elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative
che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.
2. Nell'applicare il paragrafo 1, ciascuna Parte prende in
considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente
Protocollo.
3. Ciascuna Parte determina, ove necessario, le modalita'
pratiche per la presa in considerazione e l'integrazione delle
questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza del processo
decisionale.
4. Ciascuna Parte riferisce in merito all'applicazione del
presente articolo alla riunione delle Parti della Convenzione, agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo.
Articolo 14
Riunione delle Parti della Convenzione agente
come Riunione delle Parti del Protocollo
1. La riunione delle Parti della Convenzione funge da riunione
delle Parti del presente Protocollo. La prima riunione delle Parti
della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo e' indetta entro un anno successivo alla data di entrata
in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione
delle Parti della Convenzione qualora una riunione di queste ultime
sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle
Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente
Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della Convenzione,
a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente
Protocollo possono partecipare, in qualita' di osservatori, ai lavori
di ogni seduta della riunione delle Parti della Convenzione agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione
delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del
presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente Protocollo
vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.
3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come
riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro
dell'Ufficio della riunione delle Parti che rappresenti una Parte
della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente
Protocollo sara' sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del
presente Protocollo e tra esse.
4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo vigila permanentemente
sull'attuazione del presente Protocollo e a tal fine:
a) verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi
alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente
le procedure dettate dal presente Protocollo;
b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia di
valutazione ambientale strategica e nell'attuazione del presente
Protocollo;
c) sollecita, ove necessario, l'ausilio e la collaborazione degli
organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli
scopi del presente Protocollo;
d) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per
l'attuazione del presente Protocollo;
e) ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al
presente Protocollo;
f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni
svolte congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della
Convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento
degli obbiettivi del presente Protocollo.
5. Il regolamento interno della riunione delle Parti della
Convenzione si applica mutatis mutandis al presente Protocollo, a
meno che la riunioni delle Parti della Convenzione agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente
in via consensuale.
6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della Convenzione
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo discute e
adotta le modalita' di applicazione al presente Protocollo della
procedura di verifica di adempimento della Convenzione.
7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle Parti della
Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della Convenzione
agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da essa
adottate in attuazione del presente Protocollo.
Articolo 15
Relazione con altri Accordi internazionali
Le disposizioni pertinenti del presente Protocollo si applicano
senza pregiudizio delle Convenzioni UNECE sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e
sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale.
Articolo 16
Diritto di voto
1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente
Protocollo dispone di un solo voto.
2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale
esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con
un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono
Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il
diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri,
e viceversa.
Articolo 17
Segretariato
Il segretariato istituito dall'articolo 13 della Convenzione
agisce come segretariato per il presente Protocollo e l'articolo 13,
lettere da a) a c) della Convenzione sulle funzioni del segretariato
si applica, mutatis mutandis, al presente Protocollo.
Articolo 18
Allegati
Gli allegati del presente Protocollo formano parte integrante
dello stesso.
Articolo 19
Emendamenti al Protocollo
1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti al presente
Protocollo.
2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla
proposta, all'adozione ed all'entrata in vigore di emendamenti alla
Convenzione, di cui all'articolo 14, paragrafi da 2 a 5 della
Convenzione, si applica, mutatis mutandis, agli emendamenti al
presente Protocollo.
3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre quarti
delle Parti necessaria perche' un emendamento entri in vigore per le
Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla
base del numero di Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.
Articolo 20
Risoluzione delle controversie
Le disposizioni sulla composizione delle controversie di cui
all'articolo 15 della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al
presente Protocollo.
Articolo 21
Sottoscrizione
Il presente Protocollo e' aperto alla sottoscrizione a Kiev
(Ucraina) dal ... al ... e successivamente nella sede delle Nazioni
Unite a Nuova York sino al ..., per gli Stati membri della
Commissione economica per l'Europa e per gli Stati aventi condizione
giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa
ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio
economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonche' per le
organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da
Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa, che
abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate
dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere
convenzioni su tali materie.
Articolo 22
Depositario
Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di
depositario del presente Protocollo.
Articolo 23
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o
approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di
integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da cui e'
stata sottoscritta.
2. Al presente Protocollo possono aderire, dal ... , gli Stati e
le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui
all'articolo 21.
3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal
paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa
dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione
delle Parti del Protocollo.
4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale
di cui all'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo
senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente,
assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso.
Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente
Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono
sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli
obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e i
suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti
derivanti dal presente Protocollo.
5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui
all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di
competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali
organizzazione informano altresi' il depositario in merito a
qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.
Articolo 24
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno
successivo al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da
un'organizzazione di integrazione economica regionale di cui
all'articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati
dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato od organizzazione di integrazione economica
regionale di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti od approvi il
presente Protocollo od aderisca al medesimo successivamente al
deposito del decimo sesto strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo
giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione
stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione.
4. Il presente Protocollo si applica a piani, programmi,
programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale
e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Qualora alla Parte sotto la cui giurisdizione si prospetta
l'elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione
si applichi il paragrafo 3, il presente Protocollo si applica a
piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto
preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore del
presente Protocollo per tale Parte.
Articolo 25
Denuncia
Ciascuna Parte puo', con notifica scritta al depositario,
denunciare in ogni momento il presente Protocollo dopo che siano
trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso e' entrato in vigore
nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal
novantesimo giorno successivo al suo ricevimento presso il
depositario. L'eventuale denuncia non pregiudica l'applicazione degli
articoli da 5 a 9, 11 e 13 per quanto riguarda una valutazione
ambientale strategica gia' avviata in virtu' del presente Protocollo
o l'applicazione dell'articolo 10 per quanto riguarda una notifica o
richiesta gia' effettuata prima che tale denuncia abbia preso
effetto.
Articolo 26
Testi facenti fede
L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua
francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, e' depositato presso
il segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal
fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Kiev (Ucraina), addi' ... maggio duemilatre.
---
Allegato I
Elenco dei progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che
producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonche'
impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate
al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. Centrali termiche ed altri impianti a combustione con una
produzione di calore pari o superiore a 300 MW e centrali nucleari ed
altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui
potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3. Impianti progettati esclusivamente per la produzione o
l'arricchimento di combustibili nucleari, per il ritrattamento di
combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo smaltimento e
il trattamento di residui radioattivi.
4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e
di produzione di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il
trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti
contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una
produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotto finito; per le
guarnizioni da attrito, con una produzione annua di oltre 50
tonnellate di prodotto finito e, per gli altri impieghi dell'amianto,
con un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati.
7. La costruzione di autostrade, superstrade*/ e tronchi
ferroviari per il traffico su grande distanza e di aeroporti**/ con
piste lunghe almeno 2100 m.
8. Oleodotti e gasdotti di grosso diametro.
9. Porti marittimi commerciali e vie e porti di navigazione
interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a
1,350 tonnellate.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento,
trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi.
11. Grandi dighe e bacini artificiali.
12. Attivita' di prelievo delle acque sotterranee dove il volume
annuo dell'acqua prelevata e' pari o superiore a 10 milioni di metri
cubi.
13. Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o superiore
a 200 tonnellate di materiale secco al giorno.
14. Grandi attivita' minerarie, estrazione e trattamento in situ
di minerali metallici o carbone.
15. Produzione offshore di idrocarburi.
16. Grandi impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti
petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi zone.
------
*/ Ai fini del presente Protocollo:
per "autostrada" s'intende una strada progettata e costruita
specificamente per il traffico motorizzato, che non serve le
proprieta' adiacenti e:
a) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di
carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una
dall'altra da una fascia divisoria non adibita alla circolazione o,
eccezionalmente, da altri mezzi;
b) non interseca a livello nessuna strada, ferrovia, tranvia o
sentiero;
c) e' contraddistinta dalla segnaletica quale autostrada.
per "superstrada" s'intende una strada riservata al traffico
motorizzato accessibile esclusivamente da svincoli o ingressi
controllati e su cui, in particolare, sono proibite la sosta e il
parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione.
**/ Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende
un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago
del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale
dell'aviazione civile (allegato 14).
---
Allegato II
Altri progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2
1. Progetti di ricomposizione rurale.
2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni
seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
3. Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura,
compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.
5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad
un altro tipo di sfruttamento del suolo.
6. Piscicoltura intensiva.
7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari*/ , compresi lo
smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o reattori
(esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione
delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1
kW di carico termico continuo), non comprese nell'allegato I.
8. Costruzione di linee aeree di corrente elettrica con una
tensione pari o superiore a 220 kV e una lunghezza superiore a 15 km
ed altri progetti per la trasmissione di energia elettrica mediante
cavi aerei.
9. Impianti industriali per la produzione di elettricita', vapore
e acqua calda.
10. Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua
calda.
11. Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e gas
naturale.
12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
13. Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
14. Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
15. Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento
del vento (centrali eoliche).
16. Impianti, non compresi nell'allegato I, progettati per:
la produzione o l'arricchimento di combustibile nucleare;
il trattamento di combustibile nucleare irradiato;
lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato;
esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi;
esclusivamente lo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni) di
combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da quello di
produzione;
il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi.
17. Cave, attivita' minerarie a cielo aperto e torbiere, non
comprese nell'allegato I.
18. Miniere sotterranee non comprese nell'allegato I.
19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
20. Trivellazioni in profondita' (in particolare trivellazioni
geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,
trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua), escluse quelle
intese a studiare la stabilita' del suolo.
21. Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche'
di scisti bituminosi.
22. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio, non comprese nell'allegato I.
23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua.
24. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
(laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati
protettivi di metallo fuso).
25. Fonderie di metalli ferrosi.
26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi
nell'allegato I.
27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i
metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
formatura in fonderia ecc.), non compresi nell'allegato I.
28. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e
materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
29. Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei
relativi motori.
30. Cantieri navali.
31. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
32. Costruzione di materiale ferroviario.
33. Imbutitura di fondo con esplosivi.
34. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali
metallici.
35. Cokerie (distillazione a secco del carbone).
36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
37. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro.
38. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali.
39. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o
porcellane.
40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici e
al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell'allegato I.
41. Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di
pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
42. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti
petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell'allegato I.
43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
46. Industria della birra e del malto.
47. Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
48. Impianti per la macellazione di animali.
49. Industrie per la produzione della fecola.
50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio
di pesce.
51. Zuccherifici.
52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di
cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell'allegato I.
53. Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di
tessili.
54. Impianti per la concia delle pelli.
55. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
57. Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
58. Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze
esplosive.
59. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di
prodotti a base di amianto, non compresi nell'allegato I.
60. Stabilimenti di squartamento.
61. Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
62. Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
63. Gasdotti e oleodotti non compresi nell'allegato I.
64. Condotti per il trasporto di prodotti chimici di diametro
superiore a 800 mm e lunghe piu' di 40 km.
65. Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di
terminali intermodali, non compresi nell'allegato I.
66. Costruzione di tranvie, metropolitane sopraelevate e
sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
67. Costruzione di strade, compresi la rettifica e/o
l'allargamento di strade esistenti, non comprese nell'allegato I.
68. Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di
pesca, non compresi nell'allegato I.
69. Costruzione di vie navigabili e porti di navigazione interna,
non compresi nell'allegato I.
70. Porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la
terraferma e porti esterni, non compresi nell'allegato I.
71. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
72. Costruzione di aeroporti**/ e di campi di aviazione, non
compresi nell'allegato I.
73. Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le discariche),
non compresi nell'allegato I.
74. Impianti di incenerimento o trattamento chimico di rifiuti
non pericolosi;
75. Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di
veicoli.
76. Depositi di fanghi.
77. Estrazione o ricarica artificiale delle acque freatiche, non
comprese nell'allegato I.
78. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini
imbriferi.
79. Impianti di trattamento delle acque reflue.
80. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad
accumularle in modo durevole, non compresi nell'allegato I.
81. Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori
marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per
esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare,
esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
82. Installazione di acquedotti a lunga distanza.
83. Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture
connesse.
84. Porti turistici.
85. Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori
dalle zone urbane e strutture connesse.
86. Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.
87. Parchi tematici.
88. Progetti di sviluppo di zone industriali.
89. Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di
centri commerciali e parcheggi.
90. Recupero di terre dal mare.
---
*/ Ai fini del presente Protocollo, le centrali nucleari e gli
altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il
combustibile nucleare ed altri elementi contaminati radioattivamente
sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.
**/ Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende
un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago
del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale
dell'aviazione civile (allegato 14).
------
Allegato III
Criteri per la determinazione dei possibili effetti ambientali e
sanitari significativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1
1. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione
delle considerazioni ambientali e sanitarie, in particolare al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile.
2. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro
di riferimento per progetti ed altre attivita', o per quanto riguarda
l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse.
3. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani
o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
4. Problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al
programma.
5. Il carattere degli effetti ambientali e sanitari, quali grado
di probabilita', durata, frequenza, reversibilita', ampiezza ed
estensione (area geografica o entita' demografica delle popolazioni
interessate).
6. I rischi per l'ambiente e per la salute.
7. Il carattere transfrontaliero degli effetti.
8. In quale misura il piano o programma interessera' aree di
particolare valore o vulnerabili, compresi territori che godono di
una tutela nazionale o internazionale riconosciuta.
------
Allegato IV
Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2
1. I contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma e
il nesso con altri pertinenti piani o programmi.
2. Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e
della salute e la sua evoluzione probabile ove il piano o il
programma non fosse attuato.
3. Le caratteristiche ambientali e sanitarie nelle aree che
potrebbero essere significativamente interessate.
4. I problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al
programma.
5. Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stabiliti a
livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o al
programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si e' tenuto
conto di detti obiettivi e di altre considerazioni ambientali e
sanitarie.
6. Gli effetti significativi probabili, in termini di ambiente e
salute*/ , stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7.
7. Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare gli eventuali
effetti negativi sull'ambiente e sulla salute che potrebbero derivare
dall'attuazione del piano o del programma.
8. Una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
individuate e una descrizione di come e' stata effettuata la
valutazione, nonche' le difficolta' incontrate nella raccolta delle
informazioni richieste, quali carenze tecniche o mancanza di
conoscenze.
9. Le misure previste per il monitoraggio degli effetti
ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma.
10. I probabili effetti transfrontalieri significativi sul piano
dell'ambiente e della salute.
11. Un compendio non tecnico delle informazioni fornite.
---
*/ Detti effetti devono comprendere quelli secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi.
------
Allegato V
Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5
1. Il piano o il programma proposto e le caratteristiche dello
stesso.
2. L'autorita' responsabile per l'adozione del piano o del
programma.
3. La procedura prevista, fra cui:
a) l'avvio del procedimento;
b) le opportunita' di partecipazione offerte al pubblico;
c) il tempo ed il del luogo di qualsiasi udienza pubblica
prevista;
d) l'autorita' da cui puo' essere ottenuta l'informazione e il
luogo in cui questa e' stata depositata affinche' il pubblico possa
esaminarla;
e) l'autorita' a cui possono essere indirizzate osservazioni e
domande e il calendario da osservare per farlo;
f) quali informazioni ambientali e sanitari attinenti al piano o
al programma sono disponibili.
4. La probabilita' che il piano o il programma sia sottoposto ad
una procedura transfrontaliera di valutazione.
-----------
Parte di provvedimento in formato grafico