Ambiente: ratificati sei accordi transfrontalieri

Gli atti riguardano valutazione dell'impatto ambientale, cambiamenti climatici e inquinamento provocato dalle navi

Ratificati e attuati sei accordi transfrontalieri in materia di ambiente con la legge 3 maggio 2016, n. 79. In particolare, si tratta di:

a) «Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto  alla  Convenzione  quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a  Doha  l'8 dicembre 2012»;

b) «Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una  parte,  e  l'Islanda,  dall'altra,  per  quanto  concerne  la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto  degli  impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati  membri  e  dell'Islanda  per  il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della  Convenzione quadro  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a Bruxelles il 1° aprile 2015»;

c) «Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle  navi  e, in caso di situazione critica, di  lotta  contro  l'inquinamento  del Mare Mediterraneo,  fatto  alla  Valletta  il  25  gennaio  2002»;

 d) «Decisione  II/14   recante   emendamento   alla   Convenzione   sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto  transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il  27  febbraio 2001»;

e)  «Decisione  III/7  recante  il  secondo  emendamento   alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un  contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il  25  febbraio  1991,  adottata  a Cavtat  il  1° - 4  giugno  2004»;

f)  «Protocollo  sulla  valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,  fatta  ad  Espoo  il  25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003».

Di seguito il testo integrale della legge.

 

Legge 3 maggio 2016, n. 79

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a)
Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto  alla  Convenzione  quadro
delle Nazioni Unite sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a  Doha  l'8
dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una  parte,  e  l'Islanda,  dall'altra,  per  quanto  concerne  la
partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto  degli  impegni
dell'Unione europea, dei suoi Stati  membri  e  dell'Islanda  per  il
secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della  Convenzione
quadro  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a
Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione
in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle  navi  e,
in caso di situazione critica, di  lotta  contro  l'inquinamento  del
Mare Mediterraneo,  fatto  alla  Valletta  il  25  gennaio  2002;  d)
Decisione  II/14   recante   emendamento   alla   Convenzione   sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto  transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il  27  febbraio
2001;  e)  Decisione  III/7  recante  il  secondo  emendamento   alla
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un  contesto
transfrontaliero, fatta ad Espoo il  25  febbraio  1991,  adottata  a
Cavtat  il  1° - 4  giugno  2004;  f)  Protocollo  sulla  valutazione
ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero,  fatta  ad  Espoo  il  25
febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)

in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121

Vigente al: 26-5-2016


                            Capo I
      Autorizzazione alla ratifica di accordi in materia ambientale

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1
                    Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti atti internazionali:
  a) Emendamento di Doha al  Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  fatto  a  Doha
l'8 dicembre 2012;
  b) Accordo tra l'Unione europea e  i  suoi  Stati  membri,  da  una
parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione
dell'Islanda  all'adempimento  congiunto  degli  impegni  dell'Unione
europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo  periodo
di impegno del Protocollo di Kyoto  della  Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  fatto  a  Bruxelles  il  1°
aprile 2015;
  c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di  prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle  navi  e,  in  caso  di  situazione
critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo,  fatto
alla Valletta il 25 gennaio 2002;
  d) Decisione  II/14  recante  emendamento  alla  Convenzione  sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto  transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il  27  febbraio
2001;
  e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla  Convenzione
sulla   valutazione   dell'impatto   ambientale   in   un    contesto
transfrontaliero, fatta ad Espoo il  25  febbraio  1991,  adottata  a
Cavtat il 1°-4 giugno 2004;
  f)  Protocollo  sulla  valutazione   ambientale   strategica   alla
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un  contesto
transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il
21 maggio 2003.
  2. Il Governo deposita gli  strumenti  di  ratifica  per  gli  atti
internazionali di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  unitamente  a
quello dell'Unione europea e  degli  Stati  membri,  conformemente  a
quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.
                               Art. 2
                        Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data:
  a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'  con
quanto  disposto  dall'articolo  20  del  Protocollo  di  Kyoto  alla
Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,
ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120;
  b) all'Accordo di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'  con
quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;
  c) al Protocollo di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'  con
quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;
  d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in  conformita'  a
quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della  Convenzione
sulla   valutazione   dell'impatto   ambientale   in   un    contesto
transfrontaliero,   come   modificato   dall'Emendamento    di    cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  dall'articolo   14   della
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un  contesto
transfrontaliero, come modificato  dal  secondo  Emendamento  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  e),  e  dall'articolo  24   del
Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
                               Art. 3
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
  a)  «UNFCCC»,  la  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite   sui
cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992,  ratificata
ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;
  b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a  Kyoto
l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1°  giugno  2002,
n. 120.
                              Capo II
Norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto
                               Art. 4
                   Strategia nazionale di sviluppo
                    a basse emissioni di carbonio

  1. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale,  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  adotta  la
Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui
all'articolo 4  del  regolamento  (UE)  n.  525/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,  di  seguito  denominato
«regolamento (UE) n. 525/2013».
  2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio
e' predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento  di
un'ampia  consultazione  pubblica,   attraverso   i   siti   internet
istituzionali  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed e'
resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del  regolamento
(UE) n. 525/2013.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio
deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di  gas  a
effetto serra assunti negli accordi internazionali,  a  cui  l'Italia
aderisce,  stipulati  nell'ambito  della  UNFCCC;  gli  obiettivi  da
raggiungere sono scadenzati nel tempo con una  definizione  periodica
degli obiettivi di riduzione delle emissioni.
  4. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio
e' sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari  competenti  e
al parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  5. Il CIPE predispone e invia alle Camere, entro il mese di  giugno
di ciascun anno,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  della
Strategia nazionale di sviluppo a basse  emissioni  di  carbonio  che
illustra  i  risultati  raggiunti  in  termini  di  riduzione   delle
emissioni di gas a effetto  serra,  gli  interventi  e  le  politiche
adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di
contenimento dell'aumento della temperatura  media  globale  entro  i
limiti definiti dagli accordi  internazionali  stipulati  nell'ambito
della UNFCCC.
                               Art. 5
              Sistema nazionale in materia di politiche
                      e misure e di proiezioni

  1. E' istituito il Sistema nazionale  in  materia  di  politiche  e
misure e di  proiezioni,  conformemente  alle  decisioni  applicabili
adottate dagli organi della  UNFCCC  o  del  Protocollo  di  Kyoto  e
all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.
  2. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA) e' responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento  del
Sistema   di   cui   al   comma   1,   nonche'   della   gestione   e
dell'archiviazione delle relative informazioni,  acquisite  anche  in
collaborazione con i Ministeri interessati.
  3. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 6
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e
  delle informazioni in materia di cambiamenti climatici
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni
di gas a effetto serra e  delle  altre  informazioni  in  materia  di
cambiamenti climatici e ne cura la  diffusione  anche  attraverso  il
sito internet  istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' la comunicazione, ai  sensi
delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o  del
Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  provvede
pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato
di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni  di  gas
ad effetto serra, allegato al Documento  di  economia  e  finanza  ai
sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del  mare,  sentiti  i  Ministri  interessati,  sono
stabiliti le  modalita'  e  i  tempi  relativi  alla  raccolta  delle
informazioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  e  di  cui
all'articolo 5, comma 2.
                             Capo III

              Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 7 

                         Copertura finanziaria
  1. Gli oneri derivanti  dall'articolo  1  dell'Emendamento  di  cui
all'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  della  presente  legge  sono
valutati in euro 43.120 annui a  decorrere  dall'anno  2016,  per  le
spese di missione, e sono determinati in misura pari a  502.371  euro
annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.
  2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui  all'articolo
14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  f),  della
presente legge sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in  euro
1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  2  del  presente  articolo,
complessivamente determinati in euro 549.051 per  l'anno  2016  e  in
euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2016-2018,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. All'attuazione degli  atti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettere b), c), d) ed  e),  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce  in
merito al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle  previsioni  di  cui  al   periodo   precedente,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio  decreto
alla riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria
del maggior onere risultante dall'attivita'  di  monitoraggio,  delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi  la  natura  di  spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5,  lettera  b),  della
citata legge n. 196 del  2009,  destinate  alle  spese  derivanti  da
obblighi   internazionali   nell'ambito   del   programma   «Sviluppo
sostenibile, rapporti e attivita' internazionali», per l'atto di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della  presente  legge,  e
nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della
flora, salvaguardia della biodiversita'  e  dell'ecosistema  marino»,
per il Protocollo di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  e
comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e  dell'ambiente»   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  Si  intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno,  di  un  ammontare
pari all'importo dello scostamento il limite di cui  all'articolo  6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 8
                          Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

                                                             Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991  sulla  Valutazione
  dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,  fatta  ad
  Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat 1-4 giugno 2004

                           DECISIONE III/7
            Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo

    La Riunione delle Parti,
    richiamando la sua decisione II/10 sul riesame della  Convenzione
e il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia,
    desiderando modificare la  Convenzione  al  fine  di  migliorarne
ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare  delle  sinergie
con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente,
    accogliendo con soddisfazione  i  lavori  effettuati  dalla  task
force creata in occasione della seconda  Riunione  delle  Parti,  dal
comitato ristretto responsabile  degli  emendamenti  e  dallo  stesso
Gruppo di Lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale,
    prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle  informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi  decisionali  e  l'accesso
alla giustizia in materia ambientale adottata ad  Aarhus  (Danimarca)
il 25 giugno 1998  e  richiamando  il  Protocollo  sulla  valutazione
ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003,
    prendendo inoltre atto dei pertinenti strumenti  giuridici  della
Comunita' Europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati, modificata dalle  direttive  97/11/CE  e
2003/35/CE,
    consapevole  del  fatto  che   un   ampliamento   della   portata
dell'appendice   I   rafforzera'   l'importanza   delle   valutazioni
dell'impatto ambientale a livello regionale,
    considerando i vantaggi di una collaborazione  internazionale  il
piu' precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale,
    incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere  il  proprio
compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della  messa
in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione,
    1. Conferma che la validita' delle decisioni che saranno adottate
prima  dell'entrata  in   vigore   del   secondo   emendamento   alla
Convenzione, incluso l'adozione di protocolli, la creazione di organi
sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e delle misure  prese
dal  Comitato  di  applicazione,  e'  indipendente  dall'adozione   e
dall'entrata in vigore del presente emendamento,
    2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto
di partecipare alle  attivita'  relative  alla  Convenzione,  incluso
l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e  la
partecipazione ai relativi lavori  come  pure  l'esame  del  rispetto
degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione  non
e' entrato in vigore per tale Parte,
    3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
      a) All'articolo 2, dopo il  paragrafo  10,  inserire  un  nuovo
paragrafo che recita:
        «11. Se la Parte di origine intende espletare  una  procedura
intesa  a  determinare  contenuto  del   fascicolo   di   valutazione
dell'impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti,  deve
poter partecipare alla procedura ».
      b) All'articolo 8, dopo la parola "Convenzione" inserire:
        «e di ogni protocollo alla stessa di cui sono Parti».
      c) All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2, lettera  c)  con
un nuovo testo che recita:
        «c) sollecitano, se del caso, i  servizi  e  la  cooperazione
degli  organi  competenti  aventi  l'esperienza  specifica   per   la
realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».
      d) Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove  lettere  che
recitano:
        «g)  preparano,  se  del  caso,  protocolli   alla   presente
Convenzione;
        h)  creano  gli   organi   sussidiari   giudicati   necessari
all'applicazione della presente Convenzione.»
      e) All'articolo 14, paragrafo 4, sostituire  la  seconda  frase
con un nuovo testo che recita:
        «Essi entrano in vigore nei  confronti  delle  Parti  che  li
hanno ratificati, approvati o accettati il  novantesimo  giorno  dopo
che il Depositario  avra'  ricevuto  notifica  della  loro  ratifica,
approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di  coloro
che ne erano Parti alla data della loro adozione.».
      f) Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita:
      «Articolo 14 bis
      Esame del rispetto delle disposizioni
    1. Le  Parti  esaminano  il  rispetto  delle  disposizioni  della
presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non
conflittuale e  orientata  all'assistenza,  adottata  dalla  Riunione
delle Parti. L'esame e' basato tra l'altro sulle relazioni periodiche
elaborate  dalle  Parti.  La  Riunione  delle  Parti  stabilisce   la
frequenza delle relazioni periodiche che dovranno  essere  presentate
dalle Parti e le informazioni da includervi.
    2. La procedura di esame del  rispetto  delle  disposizioni  puo'
essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente
Convenzione.»
      g) Sostituire l'appendice I della Convenzione  con  l'appendice
della presente decisione;
      h) All'appendice VI, dopo il paragrafo  2,  inserire  un  nuovo
paragrafo che recita;
      «I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis  mutandis,
a ogni protocollo alla Convenzione».

                              Appendice
                        LISTA DELLE ATTIVITA'

    1. Raffinerie  di  petrolio  (ad  esclusione  delle  imprese  che
fabbricano   unicamente   lubrificanti   da   petrolio   greggio)   e
installazioni per la gassificazione e la liquefazione di  almeno  500
tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.
    2. a) Centrali termiche e altri impianti di  combustione  la  cui
produzione termica e' uguale o superiore a 300 megawatt e
      b) centrali nucleari ed altri reattori  nucleari,  compresi  lo
smantellamento o la disattivazione di tali centrali  o  reattori  (1)
(ad eccezione degli impianti  di  ricerca  per  la  produzione  e  la
conversione di materie fissili e di materie fertili  la  cui  potenza
massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
    3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;
      b) Impianti destinati
    - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
    - al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di  rifiuti
altamente radioattivi;
    -  alla  eliminazione   definitiva   di   combustibili   nucleari
irradiati;
    -  esclusivamente  alla  eliminazione   definitiva   di   rifiuti
radioattivi;
    - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di  10  anni)
di combustibili nucleari irradiati o di  rifiuti  radioattivi  in  un
sito diverso da quello di produzione.
    4. Grandi impianti per  l'elaborazione  primaria  della  ghisa  e
dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
    5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la
trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto:  per  i
prodotti in amianto-cemento, impianti che  producono  piu'  di  20000
tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i  materiali  di  frizione,
impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti  l'anno
e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre
200 tonnellate di amianto l'anno.
    6. Impianti chimici integrati.
    7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade (2)  e  di  linee
ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza  nonche'  di
aeroporti (3) muniti di una pista  principale  di  lunghezza  pari  o
superiore a 2100 metri;
      b) costruzione di nuove  strade  a  quattro  o  piu'  corsie  o
rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due  corsie
per portarle a quattro o piu' corsie; le nuove  strade  o  tratti  di
strada  rettificati  e/o  ampliati   devono   avere   una   lunghezza
ininterrotta di almeno 10 chilometri.
    8.  Canalizzazioni  di  grande  diametro  per  il  trasporto   di
petrolio, gas o prodotti chimici.
    9. Porti commerciali nonche' vie d'acqua interne e porti fluviali
che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.
    10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici  e  pericolosi
mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;
        b)  impianti  di  eliminazione  di  rifiuti  non   pericolosi
mediante  incenerimento  o  trattamento  chimico  con  una  capacita'
superiore a 100 tonnellate giornaliere.
    11. Grandi dighe e serbatoi.
    12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee  o  di  ricarica
artificiale qualora il volume annuo  di  acqua  da  incanalare  o  da
ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.
    13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta  e  di
cartone che producano  almeno  200  tonnellate  seccate  all'aria  al
giorno.
    14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco
di minerali metallici o carbone.
    15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di  petrolio  e
gas  naturale  a  scopi  commerciali,  con  una  quantita'   estratta
superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 metri
cubi al giorno per il gas.
    16.  Grandi  impianti  di  stoccaggio  di  prodotti  petroliferi,
petrolchimici e chimici.
    17. Disboscamento di grandi superfici.
    18. a) Opere di  trasferimento  di  risorse  idriche  tra  bacini
fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume
di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e
        b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse
idriche tra bacini fluviali  con  un  flusso  medio  pluriennale  del
bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume
di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In  entrambi
i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata  in
tubazioni.
    19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con  capacita'
superiore a 150.000 abitanti equivalenti.
    20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame  o  di  suini
con piu' di:
    - 85000 posti per polli da carne;
    - 60000 posti per galline;
    - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
    - 900 posti per scrofe.
    21. Costruzione  di  elettrodotti  aerei  con  voltaggio  pari  o
superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.
    22.  Grandi  impianti  di  produzione  di  energia  mediante   lo
sfruttamento del vento (centrali eoliche).
------
    (1) Ai fini della presente Convenzione, le  centrali  nucleari  e
gli altri reattori  nucleari  cessano  di  essere  impianti  nucleari
quando  tutto  il  combustibile  nucleare  e   gli   altri   elementi
contaminati radioattivamente sono stati rimossi  definitivamente  dal
sito dell'impianto.
    (2) Ai fini della presente Convenzione,
    - Per «autostrada» si intende una strada specialmente  progettata
e  costruita  per  la  circolazione  automobilistica,   dalla   quale
l'accesso alle proprieta' confinanti non e' consentito e che:
    a) tranne che in determinati  punti  o  in  via  provvisoria,  e'
costituita, per  i  due  sensi  della  circolazione,  da  carreggiate
distinte separate l'una dall'altra  da  una  striscia  divisoria  non
destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;
    b) non incrocia a livello ne' strada,  ne'  linea  ferroviaria  o
tramvia, ne' sentiero pedonale;
    c) e' specificamente segnalata come autostrada.
    - «Semiautostrada» indica una strada riservata alla  circolazione
automobilistica, accessibile  unicamente  per  mezzo  di  svincoli  o
incroci regolamentati e sulla quale e' vietato in particolare sostare
e stazionare sulla carreggiata.
    (3) Ai  fini  della  presente  Convenzione,  per  «aeroporto»  si
intende un aeroporto conforme alla definizione della  convenzione  di
Chicago  del  1944  relativa   alla   creazione   dell'Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

                             -----------

              Parte di provvedimento in formato grafico


Emendamento   alla   Convenzione   sulla   Valutazione   dell'impatto
             ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il  27  febbraio
                                2001

                           DECISIONE 11/14

             Primo emendamento alla Convenzione di Espoo

    La Riunione delle Parti,
    desiderando  modificare  la  Convenzione  di  Espoo  al  fine  di
precisare che il pubblico autorizzato a  partecipare  alle  procedure
previste  dalla  Convenzione  include  la  societa'  civile   e,   in
particolare, le organizzazioni non governative,
    richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale  di'
Oslo  adottata  dai  Ministri   dell'ambiente   e   dal   Commissario
dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione  della
prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,
    desiderando consentire agli  Stati  non  appartenenti  alla  zona
CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,
    1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
      a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola  «giuridiche»,
inserire:
        «e, conformemente alla legislazione e alle prassi  nazionali,
le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».
      b) All'articolo 17, dopo il  paragrafo  2,  inserire  un  nuovo
paragrafo che recita:
        «3. Ogni altro  Stato  non  menzionato  al  paragrafo  2  del
presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, puo' aderire alla Convenzione con il consenso  della  riunione
delle Parti. La riunione delle  Parti  non  esamina  ne'  approva  la
domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle
disposizioni  del  presente  paragrafo  per  tutti  gli  Stati  e  le
Organizzazioni che erano  Parti  della  Convenzione  al  27  febbraio
2001.»
    e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.
      c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo  che
recita:
    «7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta  o  approva
la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o  approva
l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione  II/14  adottata
dalla seconda riunione delle Parti.»

                           --------------

              Parte di provvedimento in formato grafico

                             PROTOCOLLO

relativo   alla    cooperazione    in    materia    di    prevenzione
  dell'inquinamento provocato dalle navi e,  in  caso  di  situazione
  critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo
    Le Parti contraenti del presente Protocollo,
    Essendo parti  della  convenzione  per  la  protezione  del  Mare
Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16  febbraio
1976 e modificata il 10 giugno 1995,
    Desiderose  di  attuare  gli  articoli  6  e  9  della   suddetta
convenzione,
    Riconoscendo che un grave inquinamento del mare da idrocarburi  e
sostanze nocive e potenzialmente pericolose o  la  minaccia  di  tale
inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo puo' creare un pericolo
per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino,
    Considerando che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi e la risposta agli episodi di  inquinamento,  qualunque  ne  sia
l'origine, richiede la cooperazione di tutti  gli  Stati  rivieraschi
del Mare Mediterraneo,
    Riconoscendo    il    ruolo     dell'Organizzazione     marittima
internazionale  e  l'importanza  di  cooperare  nel  suo  quadro,  in
particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo  delle  regole  e
norme  internazionali  volte  a  prevenire,  ridurre  e   controllare
l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,
    Sottolineando gli sforzi compiuti  dagli  Stati  rivieraschi  del
Mediterraneo   per   l'attuazione   di   queste   regole   e    norme
internazionali,
    Costatando  altresi'  il  contributo  della   Comunita'   europea
all'attuazione delle norme internazionali  in  materia  di  sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,
    Riconoscendo inoltre l'importanza della cooperazione  nella  zona
del Mare Mediterraneo per  promuovere  l'attuazione  effettiva  della
regolamentazione  internazionale  volta  a   prevenire,   ridurre   e
controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,
    Riconoscendo infine l'importanza di un'azione rapida ed  efficace
a   livello   nazionale,   regionale   e   subregionale    ai    fini
dell'introduzione  di  misure  urgenti  in   caso   di   inquinamento
dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento,
    Applicando il principio di precauzione, il principio «chi inquina
paga»  e  il  metodo  della  valutazione  dell'impatto  ambientale  e
applicando le migliori tecniche disponibili e  le  migliori  pratiche
ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione,
    Tenendo presenti le  disposizioni  pertinenti  della  convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego  Bay  il
10 dicembre 1982, che e' in vigore e della  quale  sono  parti  molti
Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunita' europea,
    Tenendo conto delle  convenzioni  internazionali  in  materia  di
sicurezza marittima, prevenzione  dell'inquinamento  provocato  dalle
navi,  preparazione  e  risposta  agli  episodi  di  inquinamento   e
responsabilita' e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento,
    Desiderosi di sviluppare la mutua assistenza e la cooperazione in
materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento,

                    Hanno convenuto quanto segue:

                             Articolo 1
                             Definizioni

    Ai fini del presente protocollo si intende per:
    a) «convenzione»: la  convenzione  per  la  protezione  del  Mare
Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16  febbraio
1976 e modificata il 10 giugno 1995;
    b) «episodio di inquinamento»: un fatto o  un  insieme  di  fatti
aventi la stessa origine, da cui risulta o puo' risultare uno scarico
di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente  pericolose  e
che presenta o puo' presentare una minaccia per l'ambiente  marino  o
per il litorale o per gli interessi connessi di uno o  piu'  Stati  e
che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata;
    c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»:  ogni  sostanza
diversa da un idrocarburo che, se  introdotta  nell'ambiente  marino,
rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle  risorse
biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio  alle
attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo
legittimo del mare;
    d) «interessi connessi»: gli interessi di  uno  Stato  rivierasco
direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro:
    i)  le  attivita'  marittime  costiere,  portuali  o  d'estuario,
comprese le attivita' di pesca;
    ii)  l'attrattiva  storica  e  turistica,  compresi   gli   sport
acquatici ed altre attivita' ricreative, della zona in questione;
    iii) la salute delle popolazioni costiere;
    iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della
zona;
    v)  la  conservazione  della   diversita'   biologica   e   l'uso
sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere;
      e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta
a  prevenire,  ridurre  e  controllare  l'inquinamento  dell'ambiente
marino  provocato  dalle  navi,  adottata  a   livello   mondiale   e
conformemente  al  diritto  internazionale,   sotto   l'egida   delle
istituzioni specializzate  delle  Nazioni  Unite,  e  in  particolare
dell'Organizzazione marittima internazionale;
      f) «Centro regionale»: il «centro  regionale  per  la  risposta
d'emergenza in caso di inquinamento  marino  nel  Mare  Mediterraneo»
(REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza  dei
plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla
protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che
e' amministrato dall'Organizzazione marittima  internazionale  e  dal
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente  e  i  cui  obiettivi  e
funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.

                             Articolo 2
                 Zona di applicazione del protocollo

    La zona di applicazione del presente protocollo e'  la  zona  del
Mare Mediterraneo come definita all'articolo 1 della convenzione.

                             Articolo 3
                        Disposizioni generali

    1. Le parti cooperano:
    a)  per  attuare  la  regolamentazione  internazionale  volta   a
prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente  marino
provocato dalle navi; e
    b) per adottare qualsiasi  disposizione  necessaria  in  caso  di
episodi di inquinamento.
    2. Nella  cooperazione  le  parti  considerano  eventualmente  la
partecipazione di autorita' locali, organizzazioni non governative  e
soggetti socioeconomici.
    3.  Ciascuna  parte  applica   il   presente   protocollo   senza
pregiudizio della sovranita' o della giurisdizione delle altre  parti
o degli  altri  Stati.  Ogni  azione  intrapresa  da  una  parte  per
applicare   il   presente   protocollo   e'   conforme   al   diritto
internazionale.

                             Articolo 4
         Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire
              e combattere gli episodi di inquinamento

    1. Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente
o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di  emergenza  ed
altri  mezzi  volti  a  prevenire  e  a  combattere  gli  episodi  di
inquinamento.   Questi   mezzi   comprendono   in   particolare    le
attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale  necessari  alle
operazioni  in  caso  di  situazione  critica,  lo  stabilimento,  se
necessario,  della  legislazione   adeguata,   lo   sviluppo   o   il
rafforzamento  della  capacita'  di  rispondere  ad  un  episodio  di
inquinamento e  la  designazione  dell'autorita'  o  delle  autorita'
nazionali incaricate dell'attuazione del presente protocollo.
    2. Le parti  adottano  inoltre  disposizioni  in  conformita'  al
diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo
l'inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire  in  questa
zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato  costiero,
l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti  e
della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano
la  capacita'  nazionale   di   attuazione   di   dette   convenzioni
internazionali e possono cooperare  alla  loro  attuazione  effettiva
tramite accordi bilaterali o multilaterali.
    3. Le parti informano ogni due anni  il  Centro  regionale  delle
misure adottate in vista dell'applicazione del presente articolo.  Il
Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla  base  delle
informazioni ricevute.

                             Articolo 5
                            Sorveglianza

    Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in  cooperazione
bilaterale o multilaterale, attivita' di sorveglianza della zona  del
Mare   Mediterraneo   per   prevenire,   individuare   e   combattere
l'inquinamento  e  garantire  il  rispetto   della   regolamentazione
internazionale applicabile.

                             Articolo 6
              Cooperazione nelle operazioni di recupero

    In caso di  scarico  o  caduta  in  mare  di  sostanze  nocive  e
potenzialmente pericolose in colli,  compresi  contenitori,  cisterne
mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti  cooperano  per
quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze  in  modo  da
prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente  marino  e  l'ambiente
costiero.

                             Articolo 7
              Divulgazione e scambio delle informazioni

    1.  Ciascuna  parte  s'impegna  a  divulgare  alle  altre   parti
informazioni concernenti:
    a) l'organismo o le autorita' nazionali competenti in materia  di
lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi  e  alle
sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
    b) le autorita' nazionali competenti incaricate  di  ricevere  le
notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi
e alle sostanze nocive e  potenzialmente  pericolose  e  di  trattare
questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti;
    c) le autorita' nazionali preposte ad agire a  nome  dello  Stato
circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;
    d)   l'organismo   o   le    autorita'    nazionali    incaricati
dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, in  particolare  quelli
preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia
e  di  altra  regolamentazione  applicabile,  quelli  preposti   alle
strutture ricettive portuali e quelli incaricati  della  sorveglianza
degli scarichi  illeciti  con  riferimento  alla  convenzione  MARPOL
73/78;
    e) la  sua  regolamentazione  ed  altre  disposizioni  aventi  un
impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del
mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e  potenzialmente
pericolose;
    f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del
mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e  potenzialmente
pericolose, le  nuove  misure  di  lotta  contro  l'inquinamento,  le
evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo  sviluppo  di
programmi di ricerca.
    2. Le  parti  che  hanno  convenuto  di  scambiarsi  direttamente
informazioni  comunicano  tali  informazioni  al  Centro   regionale.
Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti  e,  con
riserva di reciprocita', agli Stati rivieraschi della zona  del  Mare
Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo.
    3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel
quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale,  che
ne da' comunicazione alle altre parti.

                             Articolo 8
            Comunicazione delle informazioni e notifiche
                    sugli episodi di inquinamento

    Le  parti  si  impegnano  a  coordinare  l'uso   dei   mezzi   di
comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilita' e
la  rapidita'  necessarie,  il  ricevimento,  la  trasmissione  e  la
diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente  riguardanti
episodi di inquinamento. Il Centro regionale e' dotato dei  mezzi  di
comunicazione  necessari  per  poter  partecipare  a  questo   sforzo
coordinato e, in particolare,  svolgere  le  funzioni  che  gli  sono
assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.

                             Articolo 9
                        Procedura di notifica

    1. Ciascuna  parte  impartisce  ai  comandanti  o  altre  persone
responsabili delle navi sotto la  sua  bandiera  e  ai  piloti  degli
aeromobili  immatricolati  nel  suo  territorio  istruzioni  che   li
invitano a notificare ad essa e  allo  Stato  costiero  piu'  vicino,
tramite i mezzi piu'  rapidi  e  piu'  adeguati  tenuto  conto  delle
circostanze e seguendo, conformemente alle  disposizioni  applicabili
degli accordi internazionali pertinenti,  le  procedure  di  notifica
eventualmente richieste da dette disposizioni:
    a) qualsiasi episodio che comporti o  rischi  di  comportare  uno
scarico  di  idrocarburi  o  di  sostanze  nocive  e   potenzialmente
pericolose;
    b) la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle  chiazze
di idrocarburi o di  sostanze  nocive  e  potenzialmente  pericolose,
anche trasportate  in  colli,  rilevate  in  mare  che  presentano  o
rischiano di presentare una minaccia per l'ambiente  marino,  per  la
costa o per gli interessi connessi di una o piu' parti.
    2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20,  ciascuna  parte
adotta le misure idonee per fare in modo che il  comandante  di  ogni
nave che  naviga  nelle  sue  acque  territoriali  si  conformi  agli
obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere a) e b), e  puo'  a  tale
riguardo richiedere l'assistenza del Centro regionale.  Essa  informa
l'Organizzazione   marittima   internazionale   delle    disposizioni
adottate.
    3. Ciascuna parte  impartisce  inoltre  istruzioni  alle  persone
responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che
dipendono   dalla   sua   giurisdizione   perche'   le   notifichino,
conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi  episodio  che
comporta o rischia di comportare uno  scarico  di  idrocarburi  o  di
sostanze nocive e potenzialmente pericolose.
    4. Conformemente  alle  disposizioni  pertinenti  del  protocollo
sulla protezione del Mare  Mediterraneo  dall'inquinamento  derivante
dall'esplorazione   e   dallo    sfruttamento    della    piattaforma
continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo,  ciascuna  parte
impartisce istruzioni alle persone responsabili di impianti  offshore
che dipendono dalla sua giurisdizione perche' le notifichino, tramite
i mezzi piu' rapidi e piu' adeguati tenuto conto delle circostanze  e
secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio  che  comporta  o
rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive
e potenzialmente pericolose.
    5. Nei  paragrafi  1,  3  e  4,  il  termine  «episodio»  designa
qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che  si
tratti o no di un episodio di inquinamento.
    6. Nel caso di  un  episodio  di  inquinamento,  le  informazioni
raccolte conformemente ai paragrafi 1,  3  e  4  sono  comunicate  al
Centro regionale.
    7. Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3  e  4
sono comunicate immediatamente alle  altre  parti  che  rischiano  di
essere interessate da un episodio di inquinamento:
    a)   dalla   parte   che   ha   ricevuto   queste   informazioni,
preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o
    b) dal Centro regionale.
    In caso di comunicazione diretta tra le parti,  queste  informano
il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro
regionale le comunica alle altre parti.
    8. Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse  concordato  su
proposta del Centro  regionale  per  la  notifica  degli  episodi  di
inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7.
    9.  In  conseguenza  dell'applicazione  delle  disposizioni   del
paragrafo 7 le parti non sono tenute all'obbligo di cui  all'articolo
9, paragrafo 2, della convenzione.

                             Articolo 10
                          Misure operative

    1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento:
    a) effettua le  valutazioni  necessarie  concernenti  la  natura,
l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento
o, nel caso, il tipo e la quantita' approssimativa degli  idrocarburi
o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione
e la velocita' di deriva delle chiazze;
    b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire,  ridurre  e,
per  quanto  possibile,  eliminare  gli  effetti   dell'episodio   di
inquinamento;
    c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di  essere
interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e  di
ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale  episodio  e
trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale,
che le comunica a tutte le altre parti;
    d) continua ad osservare la situazione il piu' a lungo  possibile
ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9.
    2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da
una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare:
    a) le vite umane;
    b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente,  a  prevenire  o
ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale.
    La parte che intraprende tale azione ne informa  l'Organizzazione
marittima  internazionale  direttamente,  oppure  tramite  il  Centro
regionale.

                             Articolo 11
               Misure di emergenza a bordo delle navi,
                 sugli impianti offshore e nei porti

    1. Ciascuna parte adotta le disposizioni  necessarie  perche'  le
navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano  di  emergenza
inquinamento, come richiesto  dalla  regolamentazione  internazionale
pertinente e conformemente a detta regolamentazione.
    2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti  la
sua bandiera, in caso di  episodi  di  inquinamento,  di  seguire  le
procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire
alle  autorita'  competenti,  su  loro  richiesta,  le   informazioni
dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni
intraprese ai sensi dell'articolo 9 e di cooperare  con  le  suddette
autorita'.
    3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20,  ciascuna  parte
adotta le misure idonee per fare in modo che il  comandante  di  ogni
nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi  all'obbligo
prescritto  al  paragrafo  2  e  puo'  richiedere  a  tale   riguardo
l'assistenza del  Centro  regionale.  Essa  informa  l'Organizzazione
marittima internazionale delle disposizioni adottate.
    4. In base ad una valutazione  di  opportunita',  ciascuna  parte
esige che le autorita' o i soggetti responsabili dei porti  marittimi
e  degli  impianti  di   manutenzione   che   dipendono   dalla   sua
giurisdizione  abbiano  dei  piani   di   emergenza/inquinamento,   o
predisposizioni  analoghe,  coordinati  con  il   sistema   nazionale
stabilito ai sensi dell'articolo 4 ed approvati secondo le  procedure
previste dall'autorita' nazionale competente.
    5. Ciascuna parte esige  che  gli  operatori  responsabili  degli
impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione  abbiano  per
combattere ogni episodio  di  inquinamento  piani  di  intervento  di
emergenza coordinati con il  sistema  nazionale  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 4 e conformi  alle  procedure  previste  dall'autorita'
nazionale competente.

                             Articolo 12
                             Assistenza

    1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad  un
episodio di inquinamento puo' richiedere, direttamente o  tramite  il
Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo
luogo  a  quelle  che  rischiano  di  essere  a  loro  volta  colpite
dall'inquinamento. Questo contributo puo' comportare, in particolare,
consulenze di esperti e la fornitura alla  parte  interessata,  o  la
messa a disposizione,  del  personale  specializzato  necessario,  di
prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le  parti  cosi'  sollecitate
fanno il possibile per apportare il loro contributo.
    2. Se  le  parti  impegnate  in  un'operazione  di  lotta  contro
l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione,
il Centro regionale puo', con l'accordo di tutte le parti  implicate,
coordinare l'attivita' dei mezzi impegnati da dette parti.
    3.  Conformemente  agli   accordi   internazionali   applicabili,
ciascuna  parte  adotta  le  misure   giuridiche   e   amministrative
necessarie per facilitare:
    a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonche'  la  partenza
da esso, delle navi, degli aeromobili ed  altri  mezzi  di  trasporto
impegnati  nella  risposta  a  un  episodio  di  inquinamento  o  che
trasportano il personale, i carichi, il materiale o  le  attrezzature
necessari per fare fronte a tale episodio;
    b)  la  circolazione  rapida  del  personale,  dei  carichi,  del
materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in
transito e in uscita dal suo territorio.

                             Articolo 13
                  Rimborso dei costi di assistenza

    1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che
disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte  ad  un
episodio di inquinamento e'  stato  concluso  su  base  bilaterale  o
multilaterale prima dell'episodio  di  inquinamento,  ciascuna  parte
assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte  ad  un
inquinamento conformemente al paragrafo 2.
    2. a) Se una parte intraprende un'azione su richiesta espressa di
un'altra parte, la parte richiedente rimborsa alla  parte  assistente
il costo di quest'azione. Se la  richiesta  e'  annullata,  la  parte
richiedente assume le spese gia' sostenute o  impegnate  dalla  parte
assistente;
    b) se una parte intraprende un'azione di propria iniziativa, essa
ne assume il costo;
    c) i principi stabiliti alle lettere a) e b) si applicano a  meno
che le parti interessate concordino diversamente caso per caso.
    3.  Tranne  se  concordato  diversamente,  i  costi   dell'azione
intrapresa da una parte su richiesta di un'altra parte sono calcolati
in modo equo conformemente al diritto  e  alla  pratica  della  parte
assistente in materia di rimborso di siffatti costi.
    4. La  parte  che  richiede  assistenza  e  la  parte  assistente
cooperano, se necessario,  per  il  buon  fine  di  qualsiasi  azione
conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal  fine  esse  tengono
debitamente conto dei regimi giuridici esistenti.
    Quando l'azione cosi' condotta non permette un indennizzo  totale
per le spese sostenute nell'operazione  d'assistenza,  la  parte  che
richiede assistenza puo' chiedere alla parte assistente di rinunciare
al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall'indennizzo
o di ridurre i costi calcolati conformemente  al  paragrafo  3.  Essa
puo' anche chiedere un rinvio del  rimborso  di  tali  costi.  Quando
esaminano tale richiesta, le  parti  assistenti  tengono  debitamente
conto delle necessita' dei paesi in via di sviluppo.
    5. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  possono  essere
interpretate come recanti  un  qualsivoglia  pregiudizio  al  diritto
delle parti di recuperare da terzi i costi  delle  azioni  intraprese
per fare fronte ad un episodio di inquinamento  in  virtu'  di  altre
disposizioni  e  norme  del  diritto  nazionale   ed   internazionale
applicabili all'una o l'altra parte implicata nell'assistenza.

                             Articolo 14
                    Strutture ricettive portuali

    1.  Le  parti  prendono,  individualmente   o   in   cooperazione
bilaterale o multilaterale, tutte le  misure  necessarie  perche'  le
strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro
porti e terminali. Esse  fanno  in  modo  che  tali  strutture  siano
utilizzate  in  modo  efficace   senza   che   cio'   causi   ritardi
ingiustificati alle navi.
    Le parti sono invitate a ricercare  i  mezzi  che  permettono  di
fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.
    2.  Le  parti  assicurano  inoltre  la  fornitura  di   strutture
ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.
    3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire  il
buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare  l'impatto
dei loro scarichi sull'ambiente marino.
    4. Le parti prendono le misure  necessarie  per  comunicare  alle
navi che utilizzano i loro  porti  informazioni  aggiornate  relative
agli obblighi che derivano dalla convenzione  MARPOL  73/78  e  dalla
loro legislazione applicabile in materia.

                             Articolo 15
              Rischi ambientali del traffico marittimo

    In conformita' con le regole e norme internazionali  generalmente
accettate e con il  mandato  mondiale  dell'Organizzazione  marittima
internazionale,  le  parti,   individualmente   o   in   cooperazione
bilaterale  o  multilaterale,  prendono  le  misure  necessarie  alla
valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate
dal traffico marittimo e prendono le  misure  idonee  per  ridurre  i
rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.

                             Articolo 16
                Accoglienza delle navi in difficolta'
                    nei porti e luoghi di rifugio

    Le   parti   definiscono   strategie   nazionali,   regionali   o
subregionali per l'accoglienza nei  luoghi  di  rifugio,  tra  cui  i
porti, di  navi  in  difficolta'  che  presentano  una  minaccia  per
l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro
regionale delle misure che hanno adottato.

                             Articolo 17
                   Accordi a livello subregionale

    Le parti  possono  negoziare,  elaborare  e  mantenere  opportuni
accordi  bilaterali  o  multilaterali  a  livello  subregionale   per
facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo.  Su
richiesta delle parti interessate, il Centro  regionale  le  assiste,
nel quadro  delle  sue  funzioni,  nel  processo  di  elaborazione  e
attuazione di detti accordi a livello subregionale.

                             Articolo 18
                              Riunioni

    1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente  protocollo  si
svolgono nel corso delle riunioni ordinarie  delle  parti  contraenti
della  convenzione,  organizzate  a  norma  dell'articolo  18   della
medesima. Le parti  del  presente  protocollo  possono  anche  tenere
riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18 della convenzione.
    2. Le riunioni delle  parti  del  presente  protocollo  hanno  in
particolare lo scopo di:
    a) esaminare  e  discutere  le  relazioni  del  Centro  regionale
riguardanti l'attuazione del presente protocollo, in particolare  dei
suoi articoli 4, 7 e 16;
    b) formulare ed adottare strategie, piani  d'azione  e  programmi
volti ad attuare il presente protocollo;
    c) seguire l'applicazione di queste strategie, piani  d'azione  e
programmi,  valutarne  l'efficacia  ed  esaminare  se  e'  necessario
adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o  nuovi  programmi  e
definire misure a tal fine;
    d) svolgere, se necessario,  qualsiasi  altra  funzione  ai  fini
dell'applicazione del presente protocollo.

                             Articolo 19
                      Nesso con la convenzione

    1.  Le  disposizioni  della  convenzione  che  si  riferiscono  a
qualsiasi  protocollo  si  applicano   in   relazione   al   presente
protocollo.
    2. Il regolamento interno e  le  norme  finanziarie  adottati  ai
sensi dell'articolo 24 della convenzione si applicano in relazione al
presente protocollo, a meno che le parti concordino diversamente.

                         DISPOSIZIONI FINALI
                             Articolo 20
         Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne

    Nell'applicazione delle  disposizioni  del  presente  protocollo,
resta impregiudicato  il  diritto  delle  parti  di  adottare  misure
interne piu' rigorose o  altre  misure  in  conformita'  del  diritto
internazionale nei settori coperti dal presente protocollo.

                             Articolo 21
                         Relazioni con terzi

    Le parti  invitano  gli  Stati  non  parti  e  le  organizzazioni
internazionali,  se  necessario,  a  cooperare   all'attuazione   del
presente protocollo.

                             Articolo 22
                                Firma

    Il presente protocollo e' aperto alla firma  di  qualsiasi  parte
contraente della convenzione a La Valletta  (Malta),  il  25  gennaio
2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

                             Articolo 23
                Ratifica, accettazione o approvazione

    Il presente protocollo e' sottoposto a ratifica,  accettazione  o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione
sono depositati  presso  il  governo  della  Spagna,  che  assume  le
funzioni di depositario.

                             Articolo 24
                              Adesione

    Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo e' aperto all'adesione
di qualsiasi parte della convenzione.

                             Articolo 25
                          Entrata in vigore

    1. Il presente protocollo entra in vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione.
    2. A partire dalla  data  dell'entrata  in  vigore,  il  presente
protocollo sostituisce, nelle relazioni tra le parti di entrambi  gli
strumenti, il protocollo relativo alla collaborazione in  materia  di
lotta contro l'inquinamento del  Mare  Mediterraneo  provocato  dagli
idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica del
1976.
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine, hanno apposte le proprie firme in calce al presente protocollo.
    Fatto a La Valletta, addi' 25 gennaio 2002 in un unico  esemplare
in lingua araba, francese,  inglese,  e  spagnola,  i  quattro  testi
facenti ugualmente fede.

                            ------------

              Parte di provvedimento in formato grafico

                 COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA
Riunione delle Parti della Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale
in un contesto transfrontaliero
(Riunione straordinaria, Kiev, ...-... maggio 2003)
(Punto 2 dell'ordine del giorno provvisorio)

                       PROGETTO DI PROTOCOLLO
               SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Preparato dal Gruppo di lavoro ad hoc  sulla  valutazione  ambientale
strategica per adozione nella riunione straordinaria delle Parti alla
                            Convenzione.

    Le Parti del presente Protocollo,
    Riconoscendo  l'importanza   di   integrare   le   considerazioni
ambientali e sanitarie nella preparazione e nell'adozione di piani  e
programmi  e,  ove  appropriato,   nella   programmazione   e   nella
legislazione,
    Impegnandosi a  favore  dello  sviluppo  sostenibile  e  pertanto
appoggiandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni  Unite
su  ambiente  e  sviluppo  (Rio  de  Janeiro,  Brasile,   1992),   in
particolare sui principi  4  e  10  della  Dichiarazione  di  Rio  su
ambiente e sviluppo e  Agenda  21,  nonche'  sull'esito  della  terza
Conferenza ministeriale su ambiente e salute  (Londra,  1999)  e  del
Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, Sudafrica,
2002),
    Considerando  la  Convenzione  sulla   valutazione   dell'impatto
ambientale  in  un  contesto  transfrontaliero,   firmata   a   Espoo
(Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9 delle sue Parti,
adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un Protocollo
giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica,
    Riconoscendo che la valutazione ambientale strategica deve  avere
un ruolo importante nella  preparazione  e  nell'adozione  di  piani,
programmi  e,  ove  appropriato,   nella   programmazione   e   nella
legislazione e riconoscendo altresi' che un'applicazione  piu'  ampia
dei  principi  della  valutazione  d'impatto  ambientale   a   piani,
programmi, programmazione e  legislazione  rafforzera'  ulteriormente
l'analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi,
    Notando  la  Convenzione  sull'accesso  alle   informazioni,   la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il  25
giugno  1998,  e  notando  altresi'  i  paragrafi  pertinenti   della
Dichiarazione di Lucca, adottata dalla prima riunione delle Parti,
    Consapevoli,   pertanto,   dell'importanza   di   prevedere    la
partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica,
    Prendendo atto dei vantaggi per la salute e  il  benessere  delle
generazioni  presenti  e  future  che  deriveranno  dal   considerare
l'esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte  integrante
della valutazione ambientale  strategica  e  riconoscendo  il  lavoro
svolto in questo campo dall'Organizzazione mondiale della sanita',
    Rammentando la  necessita'  e  l'importanza  di  approfondire  la
cooperazione internazionale nel valutare  gli  effetti  ambientali  e
sanitari transfrontalieri  di  piani  e  programmi  proposti  e,  ove
appropriato, della programmazione e della legislazione,

                    Hanno convenuto quanto segue:

                             Articolo 1
                              Obiettivo

    Obiettivo del presente  Protocollo  e'  di  ottenere  un  livello
elevato di tutela dell'ambiente e della salute, mediante  i  seguenti
provvedimenti:
    a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga
conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;
    b) contribuire alla considerazione delle questioni  ambientali  e
sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;
    c) istituire procedure chiare, trasparenti  ed  efficaci  per  la
valutazione ambientale strategica;
    d) prevedere la  partecipazione  del  pubblico  alla  valutazione
ambientale strategica;
    e) integrare in tal modo  le  questioni  ambientali  e  sanitarie
nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

                             Articolo 2
                             Definizioni

    Ai fini del presente Protocollo:
    1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione  sulla  valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
    2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del  presente
Protocollo, salvo diversa indicazione;
    3. per "Parte di origine" s'intende una Parte  o  piu'  Parti  al
presente  Protocollo  sotto  la  cui  giurisdizione  si  preveda   di
preparare un piano o un programma;
    4. per "Parte colpita"  s'intende  una  Parte  o  piu'  Parti  al
presente Protocollo che  possono  essere  interessate  dagli  effetti
transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma;
    5.  per  "piani  e  programmi"  s'intendono  piani  e  programmi,
comprese le loro eventuali modifiche che:
    a) sono previsti da  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
amministrative;
    b)  sono  soggetti  a  preparazione  e/o  adozione  da  parte  di
un'autorita' o sono preparati da un'autorita' ai fini  dell'adozione,
mediante procedura formale,  da  parte  di  un  parlamento  o  di  un
governo;
    6.  per  "valutazione   ambientale   strategica"   s'intende   la
valutazione  dei  probabili  effetti  ambientali  e   sanitari,   che
comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto  ambientale  e
la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e
della consultazione del pubblico e la  presa  in  considerazione  del
rapporto ambientale e dei  risultati  della  partecipazione  e  della
consultazione del pubblico in un piano o programma;
    7. per  "effetto  ambientale  e  sanitario"  s'intende  qualsiasi
effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora,  fauna,
biodiversita', suolo, clima, aria, acqua, paesaggio,  siti  naturali,
beni materiali, patrimonio culturale e  sull'interazione  fra  questi
fattori;
    8. per "pubblico"  s'intendono  una  o  piu'  persone  fisiche  o
giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o  prassi  nazionale,
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

                             Articolo 3
                        Disposizioni generali

    1.  Ciascuna  Parte  adotta  le  necessarie  misure  legislative,
regolamentari e,  se  del  caso,  di  altra  indole  per  attuare  le
disposizioni  del  presente  Protocollo  in  un   quadro   chiaro   e
trasparente.
    2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i  responsabili  e
le autorita'  assistano  e  guidino  il  pubblico  nell'ambito  delle
questioni di cui al presente Protocollo.
    3.  Ciascuna  Parte  provvede  affinche'  le   associazioni,   le
organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione  dell'ambiente
e  della  salute  nel  contesto   del   presente   Protocollo   siano
adeguatamente riconosciuti e sostenuti.
    4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  Protocollo  lasciano
impregiudicato il diritto di una Parte  di  mantenere  od  introdurre
misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate  dal  presente
Protocollo.
    5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente  Protocollo
nell'ambito dei  pertinenti  processi  decisionali  internazionali  e
delle organizzazioni internazionali interessate.
    6. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone che esercitano  i
propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate,
perseguite o molestate in alcun modo a causa delle  loro  iniziative.
Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di
esigere il  pagamento  di  importi  ragionevoli  a  titolo  di  spese
processuali.
    7. Nell'ambito delle disposizioni  del  presente  Protocollo,  il
pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni
basate sulla cittadinanza, sulla nazionalita' o  sulla  residenza  o,
nel caso delle persone giuridiche, fondate sull'ubicazione della sede
legale o del centro effettivo delle attivita'.

                             Articolo 4
                 Campo di applicazione relativamente
                         a piani e programmi

    1. Ciascuna Parte provvede affinche' si  svolga  una  valutazione
ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2,  3
e  4  ritenuti   portatori   di   probabili   effetti   significativi
sull'ambiente e sulla salute.
    2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e
programmi elaborati per i settori agricolo, forestale,  della  pesca,
energetico,  industriale  (comprese  le  industrie  estrattive),  dei
trasporti, dello sviluppo regionale, della  gestione  dei  rifiuti  e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale e della  destinazione  dei  suoli,  che  definiscono  il
quadro di riferimento per la successiva autorizzazione  dei  progetti
elencati nell'allegato I, e per  qualsiasi  altro  progetto  elencato
nell'allegato  II  che  necessiti  di  una  valutazione  di   impatto
ambientale ai sensi della legislazione nazionale.
    3. Per i piani e programmi non contemplati dal  paragrafo  2  che
definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione
di progetti, viene svolta una valutazione  ambientale  strategica  se
una delle Parti ne ravvisa l'opportunita' a  norma  dell'articolo  5,
paragrafo 1.
    4. Per  i  piani  e  i  programmi  di  cui  al  paragrafo  2  che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad
una valutazione ambientale strategica solo se una  Parte  ne  ravvisa
l'opportunita' ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
    5. I seguenti piani e  programmi  non  rientrano  nell'ambito  di
applicazione del presente Protocollo:
    a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi  di  difesa
nazionale e di protezione civile,
    b) piani e programmi finanziari o di bilancio.

                             Articolo 5
                              Selezione

    1. Ciascuna Parte determina se i  piani  e  i  programmi  di  cui
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere  effetti  significativi
sull'ambiente e sulla salute,  attraverso  un  esame  caso  per  caso
oppure specificando le differenti tipologie di piani e di  programmi,
oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte
prende  in  considerazione  in  tutti  i  casi  i  criteri   di   cui
all'allegato III.
    2. Ciascuna  Parte  garantisce  che  le  autorita'  ambientali  e
sanitarie di cui all'articolo 9,  paragrafo  1  siano  consultate  in
merito all'applicazione delle procedure di cui  al  paragrafo  1  del
presente articolo.
    3. Ciascuna Parte si adopera  per  fornire  al  pubblico  congrue
possibilita'  di  partecipazione  alla  selezione  dei  piani  e  dei
programmi di cui al presente articolo.
    4.  Ciascuna  Parte  assicura  che  siano  tempestivamente   rese
pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri  mezzi  adeguati,  quali
mezzi  elettronici,  le  conclusioni  di  cui  al  paragrafo  1,  che
comprendono i motivi per  i  quali  non  si  chiede  una  valutazione
ambientale strategica.

                             Articolo 6
           Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale

    1.  Ciascuna  Parte  adotta  disposizioni  per   determinare   le
informazioni pertinenti che devono figurare nel  rapporto  ambientale
di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
    2. Ciascuna Parte provvede affinche' le  autorita'  ambientali  e
sanitarie di cui all'articolo 9,  paragrafo  1  siano  consultate  in
merito alla determinazione delle informazioni pertinenti  di  cui  al
precedente paragrafo.
    3. Ciascuna Parte si adopera  -  nella  misura  opportuna  -  per
fornire  al  pubblico  congrue  possibilita'  di   partecipare   alla
determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare  nel
rapporto ambientale.

                             Articolo 7
                         Rapporto ambientale

    1.  Per  i  piani  ed  i  programmi  soggetti  alla   valutazione
ambientale  strategica,  ciascuna  Parte   provvede   affinche'   sia
elaborato un rapporto ambientale.
    2. Il rapporto ambientale, in conformita' della  limitazione  del
suo ambito di cui all'articolo 6,  individua,  descrive  e  valuta  i
probabili  effetti  ambientali  e  sanitari  significativi  derivanti
dall'applicazione  del  piano  o  del  programma  e  le   alternative
ragionevoli  esistenti.  Il   rapporto   contiene   le   informazioni
specificate dall'allegato IV, nei limiti di un  obbligo  ragionevole,
prendendo in considerazione:
    a) conoscenze e metodi di valutazione attuali;
    b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del  programma  e
la fase del processo decisionale in cui si trova;
    c) l'interesse del pubblico;
    d) le esigenze in termini di  informazioni  dell'organo  preposto
alla decisione.
    3.  Ciascuna  Parte  provvede  affinche'  i  rapporti  ambientali
possiedano la qualita' richiesta per soddisfare i  requisiti  sanciti
dal presente Protocollo.

                             Articolo 8
                     Partecipazione del pubblico

    1.  Ciascuna  Parte  assicura  al  pubblico  la  possibilita'  di
partecipare in modo effettivo,  tempestivo  e  nella  fase  iniziale,
quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione
ambientale strategica di piani e programmi.
    2. Ciascuna Parte, mediante  mezzi  elettronici  od  altri  mezzi
adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il  progetto  di
piano o di programma e il rapporto ambientale.
    3.  Ciascuna  Parte  provvede  all'individuazione,  ai  fini  dei
paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni
non governative.
    4. Ciascuna Parte  provvede  affinche'  il  pubblico  di  cui  al
paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o
di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole.
    5. Ciascuna  Parte  provvede  affinche'  siano  adottate  e  rese
pubbliche le modalita'  particolareggiate  relative  all'informazione
del pubblico e alla consultazione del  pubblico  interessato.  A  tal
fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione  gli  elementi
elencati nell'allegato V.

                             Articolo 9
        Consultazione delle Autorita' ambientali e sanitarie

    1.  Ciascuna  Parte  designa  le  autorita'  che  devono   essere
consultate e che, per le  loro  specifiche  competenze  ambientali  e
sanitarie, possono essere interessate agli  effetti  sull'ambiente  e
sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi.
    2. Il progetto di piano o di programma e il  rapporto  ambientale
sono trasmessi alle autorita' di cui al paragrafo 1.
    3. Ciascuna Parte provvede affinche' alle  autorita'  di  cui  al
paragrafo 1  sia  offerta  la  possibilita'  di  esprimere,  in  modo
effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il  proprio  parere  sul
progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.
    4. Ciascuna Parte adotta le  disposizioni  particolareggiate  per
informare e consultare le autorita' ambientali e sanitarie di cui  al
paragrafo 1.

                             Articolo 10
                   Consultazioni transfrontaliere

    1. Qualora una Parte di origine ritenga che  l'attuazione  di  un
piano  o  di  un  programma  possa  avere  effetti   transfrontalieri
significativi sull'ambiente o  sulla  salute,  o  qualora  ne  faccia
richiesta una Parte che possa essere  significativamente  interessata
da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza  indugio  alla
Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma.
    2. La notifica contiene, fra l'altro:
    a) il progetto di piano o di programma e il rapporto  ambientale,
comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere
sull'ambiente e sulla salute;
    b)   informazioni   sul   procedimento   decisionale,   fra   cui
l'indicazione di un calendario ragionevole  per  la  trasmissione  di
osservazioni.
    3. La Parte colpita comunica alla  Parte  di  origine,  entro  il
termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni
previe all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le  Parti
interessate   avviano    consultazioni    sui    probabili    effetti
transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione  del  piano  o
del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre  od
attenuare le conseguenze negative.
    4. Se  tali  consultazioni  hanno  luogo,  le  Parti  interessate
convengono specifiche modalita' affinche' il pubblico  interessato  e
le autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella  Parte  colpita
siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere
sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale  entro
termini ragionevoli.

                             Articolo 11
                              Decisione

    1. Ciascuna Parte provvede affinche' all'atto dell'adozione di un
piano o di un programma si tenga debito conto:
    a) delle conclusioni del rapporto ambientale;
    b) delle misure  volte  a  prevenire,  ridurre  od  attenuare  le
conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale;
    c) delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10.
    2. Ciascuna Parte provvede affinche', in sede di adozione  di  un
piano o  di  un  programma,  le  autorita'  di  cui  all'articolo  9,
paragrafo 1 e le Parti consultate  a  norma  dell'articolo  10  siano
informate  e  ottengano  il  piano  o  programma  corredato  di   una
dichiarazione  recante  un  riassunto  di  come   le   considerazioni
ambientali  e  sanitarie  sono  state  integrate  nel  piano  o   nel
programma, di come si e' tenuto conto delle osservazioni trasmesse  a
norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell'adozione  del  piano  o
del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.

                             Articolo 12
                            Monitoraggio

    1. Ciascuna Parte controlla gli  effetti  ambientali  e  sanitari
significativi dell'attuazione dei piani e dei  programmi  adottati  a
norma  dell'articolo  11,  al  fine,  tra  l'altro,  di   individuare
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di
adottare le misure correttive che ritiene opportune.
    2. I risultati del monitoraggio effettuato  sono  trasmessi,  nel
rispetto  della  legislazione  nazionale,  alle  autorita'   di   cui
all'articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.

                             Articolo 13
                    Programmazione e legislazione

    1. Ciascuna Parte si adopera  per  assicurare  che  le  questioni
ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo
nell'elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative
che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.
    2. Nell'applicare  il  paragrafo  1,  ciascuna  Parte  prende  in
considerazione  i  principi  ed  elementi  pertinenti  del   presente
Protocollo.
    3.  Ciascuna  Parte  determina,  ove  necessario,  le   modalita'
pratiche per  la  presa  in  considerazione  e  l'integrazione  delle
questioni ambientali e sanitarie ai sensi del  paragrafo  1,  tenendo
conto  dell'esigenza  di  assicurare  la  trasparenza  del   processo
decisionale.
    4.  Ciascuna  Parte  riferisce  in  merito  all'applicazione  del
presente articolo alla riunione delle Parti della Convenzione, agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo.

                             Articolo 14
            Riunione delle Parti della Convenzione agente
              come Riunione delle Parti del Protocollo

    1. La riunione delle Parti della Convenzione  funge  da  riunione
delle Parti del presente Protocollo. La prima  riunione  delle  Parti
della Convenzione agente  come  riunione  delle  Parti  del  presente
Protocollo e' indetta entro un anno successivo alla data  di  entrata
in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con  una  riunione
delle Parti della Convenzione qualora una riunione di  queste  ultime
sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni  delle
Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente
Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della  Convenzione,
a meno che la riunione delle  Parti  della  Convenzione  agente  come
riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
    2. Le Parti della Convenzione che non  sono  Parti  del  presente
Protocollo possono partecipare, in qualita' di osservatori, ai lavori
di ogni seduta della riunione delle Parti  della  Convenzione  agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione
delle Parti della Convenzione agisce come riunione  delle  Parti  del
presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente  Protocollo
vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.
    3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione  agisce  come
riunione  delle  Parti   del   presente   Protocollo,   ogni   membro
dell'Ufficio della riunione delle Parti  che  rappresenti  una  Parte
della Convenzione che, in quel momento, non sia  Parte  del  presente
Protocollo sara' sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del
presente Protocollo e tra esse.
    4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione
delle  Parti   del   presente   Protocollo   vigila   permanentemente
sull'attuazione del presente Protocollo e a tal fine:
    a) verifica le politiche e  gli  approcci  metodologici  relativi
alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente
le procedure dettate dal presente Protocollo;
    b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia  di
valutazione ambientale  strategica  e  nell'attuazione  del  presente
Protocollo;
    c) sollecita, ove necessario, l'ausilio e la collaborazione degli
organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli
scopi del presente Protocollo;
    d) istituisce gli organi ausiliari che  considera  necessari  per
l'attuazione del presente Protocollo;
    e) ove necessario, esamina e adotta proposte  di  emendamenti  al
presente Protocollo;
    f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore,  comprese  azioni
svolte congiuntamente  ai  sensi  del  presente  Protocollo  e  della
Convenzione, che possa rivelarsi  necessaria  per  il  raggiungimento
degli obbiettivi del presente Protocollo.
    5. Il  regolamento  interno  della  riunione  delle  Parti  della
Convenzione si applica mutatis mutandis  al  presente  Protocollo,  a
meno che la  riunioni  delle  Parti  della  Convenzione  agente  come
riunione delle Parti del presente Protocollo non decida  diversamente
in via consensuale.
    6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della  Convenzione
agente come riunione delle Parti del presente  Protocollo  discute  e
adotta le modalita' di  applicazione  al  presente  Protocollo  della
procedura di verifica di adempimento della Convenzione.
    7.  Ad  intervalli  decisi  dalla  riunione  delle  Parti   della
Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della  Convenzione
agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da  essa
adottate in attuazione del presente Protocollo.

                             Articolo 15
             Relazione con altri Accordi internazionali

    Le disposizioni pertinenti del presente Protocollo  si  applicano
senza  pregiudizio  delle   Convenzioni   UNECE   sulla   valutazione
dell'impatto   ambientale   in   un   contesto   transfrontaliero   e
sull'accesso all'informazione,  la  partecipazione  del  pubblico  ai
processi  decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
ambientale.

                             Articolo 16
                           Diritto di voto

    1. Fatto salvo  il  paragrafo  2,  ciascuna  Parte  del  presente
Protocollo dispone di un solo voto.
    2.   Le   organizzazioni   d'integrazione   economica   regionale
esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza,  con
un numero di voti uguale al numero dei loro  Stati  membri  che  sono
Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano  il
diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri,
e viceversa.

                             Articolo 17
                            Segretariato

    Il segretariato  istituito  dall'articolo  13  della  Convenzione
agisce come segretariato per il presente Protocollo e l'articolo  13,
lettere da a) a c) della Convenzione sulle funzioni del  segretariato
si applica, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

                             Articolo 18
                              Allegati

    Gli allegati del presente  Protocollo  formano  parte  integrante
dello stesso.

                             Articolo 19
                      Emendamenti al Protocollo

    1.  Qualsiasi  Parte  puo'  proporre  emendamenti   al   presente
Protocollo.
    2. Fermo restando il paragrafo  3,  la  procedura  relativa  alla
proposta, all'adozione ed all'entrata in vigore di  emendamenti  alla
Convenzione, di cui  all'articolo  14,  paragrafi  da  2  a  5  della
Convenzione,  si  applica,  mutatis  mutandis,  agli  emendamenti  al
presente Protocollo.
    3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre  quarti
delle Parti necessaria perche' un emendamento entri in vigore per  le
Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla
base del numero di Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.

                             Articolo 20
                   Risoluzione delle controversie

    Le disposizioni sulla  composizione  delle  controversie  di  cui
all'articolo 15 della Convenzione si applicano, mutatis mutandis,  al
presente Protocollo.

                             Articolo 21
                           Sottoscrizione

    Il presente Protocollo  e'  aperto  alla  sottoscrizione  a  Kiev
(Ucraina) dal ... al ... e successivamente nella sede  delle  Nazioni
Unite  a  Nuova  York  sino  al  ...,  per  gli  Stati  membri  della
Commissione economica per l'Europa e per gli Stati aventi  condizione
giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa
ai sensi dei  paragrafi  8  e  11  della  risoluzione  del  Consiglio
economico e sociale 36  (IV)  del  28  marzo  1947,  nonche'  per  le
organizzazioni di  integrazione  economica  regionale  costituite  da
Stati sovrani, membri della Commissione economica per  l'Europa,  che
abbiano loro trasferito competenze attinenti a  materie  disciplinate
dal presente Protocollo,  ivi  inclusa  la  competenza  a  concludere
convenzioni su tali materie.

                             Articolo 22
                             Depositario

    Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni  di
depositario del presente Protocollo.

                             Articolo 23
           Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

    1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione  o
approvazione  da  parte  degli  Stati  e  delle   organizzazioni   di
integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da  cui  e'
stata sottoscritta.
    2. Al presente Protocollo possono aderire, dal ... , gli Stati  e
le  organizzazioni  di  integrazione  economica  regionali   di   cui
all'articolo 21.
    3. Gli Stati membri  delle  Nazioni  Unite  non  contemplati  dal
paragrafo 2 possono aderire al Protocollo  su  autorizzazione  emessa
dalla riunione delle Parti della  Convenzione  agente  come  riunione
delle Parti del Protocollo.
    4. Qualsiasi organizzazione di integrazione  economica  regionale
di cui all'articolo 21 che  divenga  Parte  del  presente  Protocollo
senza che alcuno dei suoi  Stati  membri  ne  sia  Parte  contraente,
assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal  Protocollo  stesso.
Se uno o piu'  Stati  dell'organizzazione  sono  Parti  del  presente
Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati  membri  decidono
sulla  ripartizione  dei  compiti  attinenti  all'adempimento   degli
obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione  e  i
suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente  i  diritti
derivanti dal presente Protocollo.
    5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione,  approvazione  o
adesione,  le  organizzazioni  di  integrazione  economica   di   cui
all'articolo  21  devono  dichiarare  quale  sia  la  loro  sfera  di
competenza nelle materie disciplinate dal presente  Protocollo.  Tali
organizzazione  informano  altresi'  il  depositario  in   merito   a
qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.

                             Articolo 24
                          Entrata in vigore

    1. Il presente Protocollo entra in vigore il  novantesimo  giorno
successivo al deposito del decimo sesto  strumento  di  ratifica,  di
accettazione, di approvazione o di adesione.
    2.  Ai  fini  del  paragrafo  1,  lo  strumento   depositato   da
un'organizzazione  di  integrazione  economica   regionale   di   cui
all'articolo 21 non viene computato in aggiunta a  quelli  depositati
dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.
    3. Per ogni Stato od  organizzazione  di  integrazione  economica
regionale di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti od approvi il
presente  Protocollo  od  aderisca  al  medesimo  successivamente  al
deposito  del  decimo  sesto  strumento  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo
giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o  l'organizzazione
stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione.
    4.  Il  presente  Protocollo  si  applica  a  piani,   programmi,
programmazione e legislazione il cui primo atto  preliminare  formale
e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Qualora  alla  Parte  sotto  la  cui   giurisdizione   si   prospetta
l'elaborazione di un piano, programma, programmazione o  legislazione
si applichi il paragrafo 3,  il  presente  Protocollo  si  applica  a
piani, programmi, programmazione e legislazione  il  cui  primo  atto
preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore  del
presente Protocollo per tale Parte.

                             Articolo 25
                              Denuncia

    Ciascuna  Parte  puo',  con  notifica  scritta  al   depositario,
denunciare in ogni momento il  presente  Protocollo  dopo  che  siano
trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso e'  entrato  in  vigore
nei  suoi  confronti.  Gli  effetti  della  denuncia  decorrono   dal
novantesimo  giorno  successivo  al   suo   ricevimento   presso   il
depositario. L'eventuale denuncia non pregiudica l'applicazione degli
articoli da 5 a 9, 11  e  13  per  quanto  riguarda  una  valutazione
ambientale strategica gia' avviata in virtu' del presente  Protocollo
o l'applicazione dell'articolo 10 per quanto riguarda una notifica  o
richiesta  gia'  effettuata  prima  che  tale  denuncia  abbia  preso
effetto.

                             Articolo 26
                         Testi facenti fede

    L'originale del  presente  Protocollo,  i  cui  testi  in  lingua
francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, e' depositato presso
il segretario generale delle Nazioni Unite.
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine, hanno firmato il presente Protocollo.
    Fatto a Kiev (Ucraina), addi' ... maggio duemilatre.

                                 ---

                                                           Allegato I

       Elenco dei progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

    1.  Raffinerie  di  petrolio  greggio  (escluse  le  imprese  che
producono  soltanto  lubrificanti  dal  petrolio   greggio)   nonche'
impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate
al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
    2. Centrali termiche ed altri  impianti  a  combustione  con  una
produzione di calore pari o superiore a 300 MW e centrali nucleari ed
altri reattori nucleari (esclusi  gli  impianti  di  ricerca  per  la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili,  la  cui
potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
    3.  Impianti  progettati  esclusivamente  per  la  produzione   o
l'arricchimento di combustibili nucleari,  per  il  ritrattamento  di
combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo smaltimento e
il trattamento di residui radioattivi.
    4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell'acciaio  e
di produzione di metalli non ferrosi.
    5.  Impianti  per  l'estrazione  di  amianto,  nonche'   per   il
trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto   e   dei   prodotti
contenenti amianto:  per  i  prodotti  di  amianto-cemento,  con  una
produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotto finito; per le
guarnizioni  da  attrito,  con  una  produzione  annua  di  oltre  50
tonnellate di prodotto finito e, per gli altri impieghi dell'amianto,
con un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
    6. Impianti chimici integrati.
    7.  La  costruzione  di  autostrade,  superstrade*/   e   tronchi
ferroviari per il traffico su grande distanza e di  aeroporti**/  con
piste lunghe almeno 2100 m.
    8. Oleodotti e gasdotti di grosso diametro.
    9. Porti marittimi commerciali  e  vie  e  porti  di  navigazione
interna che permettono il passaggio di navi  di  stazza  superiore  a
1,350 tonnellate.
    10. Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento,
trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi.
    11. Grandi dighe e bacini artificiali.
    12. Attivita' di prelievo delle acque sotterranee dove il  volume
annuo dell'acqua prelevata e' pari o superiore a 10 milioni di  metri
cubi.
    13. Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o  superiore
a 200 tonnellate di materiale secco al giorno.
    14. Grandi attivita' minerarie, estrazione e trattamento in  situ
di minerali metallici o carbone.
    15. Produzione offshore di idrocarburi.
    16.  Grandi  impianti  di  stoccaggio   di   petrolio,   prodotti
petrolchimici e chimici.
    17. Disboscamento di grandi zone.
    ------
     */ Ai fini del presente Protocollo:
    per "autostrada" s'intende  una  strada  progettata  e  costruita
specificamente  per  il  traffico  motorizzato,  che  non  serve   le
proprieta' adiacenti e:
    a) dispone, salvo in punti  particolari  o  provvisoriamente,  di
carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una
dall'altra da una fascia divisoria non adibita alla  circolazione  o,
eccezionalmente, da altri mezzi;
    b) non interseca a livello nessuna strada,  ferrovia,  tranvia  o
sentiero;
    c) e' contraddistinta dalla segnaletica quale autostrada.
    per "superstrada" s'intende  una  strada  riservata  al  traffico
motorizzato  accessibile  esclusivamente  da  svincoli   o   ingressi
controllati e su cui, in particolare, sono proibite  la  sosta  e  il
parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione.
     **/ Ai fini del presente Protocollo, per  "aeroporto"  s'intende
un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione  di  Chicago
del 1944 relativa alla creazione  dell'Organizzazione  internazionale
dell'aviazione civile (allegato 14).

                                 ---

                                                          Allegato II

          Altri progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

    1. Progetti di ricomposizione rurale.
    2.  Progetti  volti  a  destinare  terre  incolte  o   estensioni
seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
    3. Progetti di gestione delle risorse idriche per  l'agricoltura,
compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
    4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.
    5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad
un altro tipo di sfruttamento del suolo.
    6. Piscicoltura intensiva.
    7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari*/ ,  compresi  lo
smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o  reattori
(esclusi gli impianti di ricerca  per  la  produzione  e  conversione
delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non  supera  1
kW di carico termico continuo), non comprese nell'allegato I.
    8. Costruzione di linee  aeree  di  corrente  elettrica  con  una
tensione pari o superiore a 220 kV e una lunghezza superiore a 15  km
ed altri progetti per la trasmissione di energia  elettrica  mediante
cavi aerei.
    9. Impianti industriali per la produzione di elettricita', vapore
e acqua calda.
    10. Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e  acqua
calda.
    11. Stoccaggio  in  superficie  di  combustibili  fossili  e  gas
naturale.
    12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
    13. Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
    14. Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
    15. Impianti di produzione di energia  mediante  lo  sfruttamento
del vento (centrali eoliche).
    16. Impianti, non compresi nell'allegato I, progettati per:
    la produzione o l'arricchimento di combustibile nucleare;
    il trattamento di combustibile nucleare irradiato;
    lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato;
    esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi;
    esclusivamente lo stoccaggio (previsto per piu' di  10  anni)  di
combustibile nucleare irradiato in  un  sito  diverso  da  quello  di
produzione;
    il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi.
    17. Cave, attivita' minerarie a  cielo  aperto  e  torbiere,  non
comprese nell'allegato I.
    18. Miniere sotterranee non comprese nell'allegato I.
    19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
    20. Trivellazioni in profondita'  (in  particolare  trivellazioni
geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio  dei  residui  nucleari,
trivellazioni per  l'approvvigionamento  di  acqua),  escluse  quelle
intese a studiare la stabilita' del suolo.
    21. Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche'
di scisti bituminosi.
    22.  Acciaierie  integrate  di  prima  fusione  della   ghisa   e
dell'acciaio, non comprese nell'allegato I.
    23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua.
    24. Impianti destinati alla  trasformazione  di  metalli  ferrosi
(laminazione a caldo, forgiatura con magli,  applicazione  di  strati
protettivi di metallo fuso).
    25. Fonderie di metalli ferrosi.
    26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non  ferrosi  da
minerali, nonche' concentrati o materie prime  secondarie  attraverso
procedimenti metallurgici,  chimici  o  elettrolitici,  non  compresi
nell'allegato I.
    27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi  i
metalli preziosi,  compresi  i  prodotti  di  recupero  (affinazione,
formatura in fonderia ecc.), non compresi nell'allegato I.
    28. Impianti per  il  trattamento  di  superficie  di  metalli  e
materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
    29. Costruzione e montaggio  di  autoveicoli  e  costruzione  dei
relativi motori.
    30. Cantieri navali.
    31. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
    32. Costruzione di materiale ferroviario.
    33. Imbutitura di fondo con esplosivi.
    34.  Impianti  di  arrostimento  e  sinterizzazione  di  minerali
metallici.
    35. Cokerie (distillazione a secco del carbone).
    36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
    37. Impianti per la  fabbricazione  del  vetro,  compresi  quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro.
    38. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali.
    39. Fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante  cottura,  in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,  gres  o
porcellane.
    40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti  chimici  e
al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell'allegato I.
    41. Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici,  di
pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
    42.  Impianti   per   lo   stoccaggio   di   petrolio,   prodotti
petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell'allegato I.
    43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
    44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
    45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
    46. Industria della birra e del malto.
    47. Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
    48. Impianti per la macellazione di animali.
    49. Industrie per la produzione della fecola.
    50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e  di  olio
di pesce.
    51. Zuccherifici.
    52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di
cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell'allegato I.
    53. Impianti per il pretrattamento o la tintura  di  fibre  o  di
tessili.
    54. Impianti per la concia delle pelli.
    55. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
    56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
    57. Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
    58. Impianti  per  il  recupero  o  la  distruzione  di  sostanze
esplosive.
    59. Impianti per la produzione di amianto e la  fabbricazione  di
prodotti a base di amianto, non compresi nell'allegato I.
    60. Stabilimenti di squartamento.
    61. Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
    62. Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
    63. Gasdotti e oleodotti non compresi nell'allegato I.
    64. Condotti per il trasporto di  prodotti  chimici  di  diametro
superiore a 800 mm e lunghe piu' di 40 km.
    65. Costruzione di ferrovie,  di  piattaforme  intermodali  e  di
terminali intermodali, non compresi nell'allegato I.
    66.  Costruzione  di  tranvie,   metropolitane   sopraelevate   e
sotterranee,  funivie   o   linee   simili   di   tipo   particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
    67.  Costruzione   di   strade,   compresi   la   rettifica   e/o
l'allargamento di strade esistenti, non comprese nell'allegato I.
    68. Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di
pesca, non compresi nell'allegato I.
    69. Costruzione di vie navigabili e porti di navigazione interna,
non compresi nell'allegato I.
    70. Porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con  la
terraferma e porti esterni, non compresi nell'allegato I.
    71. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
    72. Costruzione di aeroporti**/ e  di  campi  di  aviazione,  non
compresi nell'allegato I.
    73. Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le discariche),
non compresi nell'allegato I.
    74. Impianti di incenerimento o trattamento  chimico  di  rifiuti
non pericolosi;
    75. Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di
veicoli.
    76. Depositi di fanghi.
    77. Estrazione o ricarica artificiale delle acque freatiche,  non
comprese nell'allegato I.
    78. Opere per il trasferimento  di  risorse  idriche  tra  bacini
imbriferi.
    79. Impianti di trattamento delle acque reflue.
    80. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque  o  ad
accumularle in modo durevole, non compresi nell'allegato I.
    81. Opere costiere destinate a  combattere  l'erosione  e  lavori
marittimi volti a modificare la costa mediante  la  costruzione,  per
esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa  dal  mare,
esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
    82. Installazione di acquedotti a lunga distanza.
    83. Piste da sci,  impianti  di  risalita,  funivie  e  strutture
connesse.
    84. Porti turistici.
    85. Villaggi di vacanza e  complessi  alberghieri  situati  fuori
dalle zone urbane e strutture connesse.
    86. Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.
    87. Parchi tematici.
    88. Progetti di sviluppo di zone industriali.
    89. Progetti di riassetto  urbano,  compresa  la  costruzione  di
centri commerciali e parcheggi.
    90. Recupero di terre dal mare.
---
     */ Ai fini del presente Protocollo, le centrali nucleari  e  gli
altri reattori nucleari  cessano  di  essere  tali  quando  tutto  il
combustibile nucleare ed altri elementi contaminati  radioattivamente
sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.
     **/ Ai fini del presente Protocollo, per  "aeroporto"  s'intende
un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione  di  Chicago
del 1944 relativa alla creazione  dell'Organizzazione  internazionale
dell'aviazione civile (allegato 14).

                               ------

                                                         Allegato III
Criteri per la determinazione  dei  possibili  effetti  ambientali  e
  sanitari significativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1
    1. La pertinenza del piano o  del  programma  per  l'integrazione
delle considerazioni ambientali e sanitarie, in particolare  al  fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile.
    2. In quale misura il piano o il programma stabilisce  un  quadro
di riferimento per progetti ed altre attivita', o per quanto riguarda
l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le  condizioni  operative  o
attraverso la ripartizione delle risorse.
    3. In quale misura il piano o il programma influenza altri  piani
o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
    4. Problemi  ambientali  e  sanitari  attinenti  al  piano  o  al
programma.
    5. Il carattere degli effetti ambientali e sanitari, quali  grado
di  probabilita',  durata,  frequenza,  reversibilita',  ampiezza  ed
estensione (area geografica o entita' demografica  delle  popolazioni
interessate).
    6. I rischi per l'ambiente e per la salute.
    7. Il carattere transfrontaliero degli effetti.
    8. In quale misura il piano  o  programma  interessera'  aree  di
particolare valore o vulnerabili, compresi territori  che  godono  di
una tutela nazionale o internazionale riconosciuta.
                               ------
                                                          Allegato IV

           Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

    1. I contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma e
il nesso con altri pertinenti piani o programmi.
    2. Gli aspetti pertinenti dello  stato  attuale  dell'ambiente  e
della salute e  la  sua  evoluzione  probabile  ove  il  piano  o  il
programma non fosse attuato.
    3. Le caratteristiche  ambientali  e  sanitarie  nelle  aree  che
potrebbero essere significativamente interessate.
    4. I problemi ambientali e  sanitari  attinenti  al  piano  o  al
programma.
    5. Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stabiliti a
livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o  al
programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si e' tenuto
conto di detti obiettivi  e  di  altre  considerazioni  ambientali  e
sanitarie.
    6. Gli effetti significativi probabili, in termini di ambiente  e
salute*/ , stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7.
    7. Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare gli eventuali
effetti negativi sull'ambiente e sulla salute che potrebbero derivare
dall'attuazione del piano o del programma.
    8. Una sintesi  delle  ragioni  della  scelta  delle  alternative
individuate  e  una  descrizione  di  come  e'  stata  effettuata  la
valutazione, nonche' le difficolta' incontrate nella  raccolta  delle
informazioni  richieste,  quali  carenze  tecniche  o   mancanza   di
conoscenze.
    9.  Le  misure  previste  per  il  monitoraggio   degli   effetti
ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma.
    10. I probabili effetti transfrontalieri significativi sul  piano
dell'ambiente e della salute.
    11. Un compendio non tecnico delle informazioni fornite.
---
     */  Detti   effetti   devono   comprendere   quelli   secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,  permanenti  e
temporanei, positivi e negativi.
                               ------
                                                           Allegato V
           Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5

    1. Il piano o il programma proposto e  le  caratteristiche  dello
stesso.
    2. L'autorita'  responsabile  per  l'adozione  del  piano  o  del
programma.
    3. La procedura prevista, fra cui:
    a) l'avvio del procedimento;
    b) le opportunita' di partecipazione offerte al pubblico;
    c) il tempo  ed  il  del  luogo  di  qualsiasi  udienza  pubblica
prevista;
    d) l'autorita' da cui puo' essere ottenuta  l'informazione  e  il
luogo in cui questa e' stata depositata affinche' il  pubblico  possa
esaminarla;
    e) l'autorita' a cui possono essere  indirizzate  osservazioni  e
domande e il calendario da osservare per farlo;
    f) quali informazioni ambientali e sanitari attinenti al piano  o
al programma sono disponibili.
    4. La probabilita' che il piano o il programma sia sottoposto  ad
una procedura transfrontaliera di valutazione.

                             -----------

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome