Ambienti di lavoro e parità di trattamento: pubblicate due direttive

Si tratta della direttiva (Ue) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, e della direttiva (Ue) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024

Ambienti di lavoro e parità di trattamento: pubblicate due direttive sulla G.U.U.E. L del 29 maggio 2024. In particolare, si tratta della:

  • direttiva (Ue) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/Ce e 2004/113/Ce;
  • direttiva (Ue) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/Ce e 2010/41/Ue.

I due provvedimenti hanno strutture analoghe riportando entrambe misure su:

  • designazione degli organismi per la parità e disposizioni per la loro indipendenza;
  • risorse da mettere a disposizione;
  • azioni di sensibilizzazione, prevenzione e promozione;
  • assistenza alle vittime;
  • risoluzione alternativa delle controversie;
  • accertamenti delle violazioni;
  • pareri e decisioni degli organismi per la parità;
  • contenziosi;
  • garanzie procedurali;
  • parità di accesso;
  • accessibilità e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità;
  • cooperazione tra comitati e altri organismi per la parità nello stesso Stato membro;
  • consultazioni tra governo, autorità pubbliche competenti e organismi per la parità;
  • raccolta di dati e accesso ai dati sulla parità;
  • relazioni e pianificazione strategica;
  • monitoraggio e relazione;
  • dialogo sul funzionamento degli organismi per la parità;
  • la facoltà per gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli dei requisiti minimi previsti dalla direttiva;
  • trattamento dei dati personali;
  • modifiche delle direttive indicate ai titoli.

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Allegati

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