Amianto: al via il bando per la bonifica degli edifici pubblici. A renderlo noto è il ministero dell'Ambiente tramite un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2020, n. 288.
Il finanziamento riguarda la progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di
edifici pubblici contaminati da amianto, in conformità a quanto disposto dal D.M. Ambiente n. 246/2016, con riferimento all'annualità 2018.
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La versione integrale del bando, reperibile anche sul sito internet del ministero dell'Ambiente, è riportata di seguito (gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina).
Il bando è valido dalle ore 10:30 di martedì 10 novembre 2020 alle 10:45 di mercoledì 10 febbraio 2021.
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Decreto del ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2019, Prot. 0000486
Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Visto in particolare l’articolo 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
Vista la Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
Visto il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, del 6 settembre 1994 recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257”;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 12 aprile 1995 recante “Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994”;
Vista la Legge 23 marzo 2001, n. 93 recante “Disposizioni in campo ambientale”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 101 del 18 marzo 2003 recante “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”;
Visto il Decreto il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Attività Produttive, n. 248 del 29 luglio 2004 recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 recante “Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
Visto, in particolare, l’articolo 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che prevede l’istituzione di un “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto” al fine di promuovere, a tutela della salute e dell’ambiente, la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto;
Visto, in particolare, l’articolo 56, comma 7, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che stabilisce che, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia disciplinato il funzionamento del “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto” nonché i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;
Visto, in particolare, l’articolo 56, comma 8, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che stabilisce che agli oneri derivanti dal funzionamento del “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto”, pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016 recante “Istituzione del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138;
RITENUTO di provvedere nelle more della conclusione dei procedimenti di riorganizzazione sopra citati, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del richiamato DPCM;
EMANA
il seguente bando:
Art. 1 (Oggetto)
1. È avviata una procedura pubblica, destinata alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016 con riferimento all’annualità 2018.
2. Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento di tali servizi, fino ad un massimo, complessivamente inteso, di
15.000 euro per singola pubblica amministrazione di cui al precedente comma 1, anche con riferimento a più interventi, sino ad un massimo di cinque interventi per ogni singola amministrazione richiedente e relativi ad unità locali comprese nel territorio di competenza, che verranno valutati singolarmente ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
3. Al fine del presente bando, per progettazione preliminare e definitiva si intendono i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque finalizzati e necessari alla redazione dello stesso.
4. Oggetto dell’intervento potranno essere esclusivamente edifici e strutture di proprietà degli enti di cui al comma 1 e destinate allo svolgimento delle attività dell’ente o di attività di interesse pubblico.
Art. 2
(Interventi e costi di progettazione)
1. Ai fini del presente bando, per interventi si intendono i lavori di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento, anche previo trattamento, in impianti autorizzati, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai fini dell’ammissione al finanziamento, i costi di progettazione sono quantificati nelle modalità di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazione di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, con esclusivo riferimento alle fasi di cui all’articolo 7, comma 1, lett. a), b) e c), nonché alla categoria di cui alla lettera g) del comma 2 del medesimo articolo.
Art. 3
(Termine e modalità di presentazione delle richieste)
1. Le domande di finanziamento potranno essere presentate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, esclusivamente attraverso l’applicativo presente sul portale telematico disponibile presso il sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo www.minambiente.it. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente bando, sarà possibile integrare la registrazione con la documentazione tecnica di cui al successivo comma 3.
2. Ai fini della registrazione, la pubblica amministrazione richiedente dovrà identificare, con espressa delega, un soggetto unico appartenente alla pubblica amministrazione medesima, referente per l’intera procedura.
3. Le richieste di finanziamento dovranno essere necessariamente correlate da una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato trasmessa attraverso l’applicativo presente sul sito internet e adottata in conformità al modello di cui all’Allegato A al presente bando, contenente le informazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016.
4. La relazione di cui al comma 3 dovrà altresì contenere le informazioni necessarie ai fini della formazione della graduatoria nelle modalità indicate nell’articolo 4.
5. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa ai soggetti proponenti ritenuti finanziabili.
Art. 4
(Criteri di valutazione e formazione della graduatoria)
1. A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, successivamente all’istruttoria condotta avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, disporrà una graduatoria delle richieste ammesse al contributo fino alla concorrenza dell’importo di cui all’articolo 56, comma 8 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 per l’anno 2018.
2. Il punteggio assegnato a ciascuna proposta di intervento è definito come segue, secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016:
Priorità | Punteggio |
a. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali,
ospedali, impianti sportivi; |
40 |
b. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e
amministrazioni in merito alla presenza di amianto; |
10 |
c. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si
prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo; |
10 |
d. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un Sito di bonifica di Interesse Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n.
101 del 18 marzo 2003. |
10 |
3. In caso di sussistenza dell’attestazione di cui all’articolo 4, comma 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, il punteggio di cui al comma 2 è raddoppiato.
4. In caso di ex aequo o in assenza delle priorità di cui al comma 2, ai fini della differenziazione delle proposte di intervento sarà applicata la “Procedura per la determinazione delle priorità di intervento” approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 29 luglio 2004 di cui all’Allegato B al presente bando.
Art. 5
(Modalità di erogazione dei finanziamenti)
1. Il contributo è erogato con Decreto del Direttore Generale della ex Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito dell’inclusione dell’intervento nella graduatoria approvata ai sensi dell’articolo 4 del presente bando.
2. La liquidazione del finanziamento è accordato nelle seguenti modalità:
- il 30% della somma al momento dell’ammissione al finanziamento e dell’impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare le risorse esclusivamente per le finalità del presente bando;
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo da parte dell’ente richiedente;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento della rendicontazione finale, operata attraverso la trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della documentazione di impegno e spesa dell’intero ammontare.
3. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.
Art. 6
(Interventi esclusi e spese non ammissibili)
1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:
a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
b) le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
c) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell’ammissione al finanziamento.
Art. 7
(Cause di revoca dei finanziamenti)
1. I contributi erogati ai sensi del presente bando potranno essere revocati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
a) in caso di mendace dichiarazione in merito al possesso di anche uno dei criteri di valutazione di cui all’articolo 4;
b) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;
c) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ;
d) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell’approvazione del progetto definitivo degli interventi ammessi al finanziamento;
e) qualora il progetto si discosti sostanzialmente dall’originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all’uso delle risorse poste a disposizione;
f) qualora vi sia riscontro, nell’affidamento e della progettazione e nell’esecuzione degli interventi, di violazioni delle norme settoriali di riferimento, anche di derivazione comunitaria;
g) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell’uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto del vantaggio economico.
2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del contributo già parzialmente o totalmente erogato.
3. Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Art. 8 (Ispezioni e controlli)
1. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà disporre in qualsiasi momento, avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, delle Aziende Sanitarie Locale e delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competenti, ispezioni documentali e controlli al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, la correttezza delle procedure e la conformità delle dichiarazioni prodotte.
Art. 9 (Pubblicità)
1. Il presento bando sarà pubblicato, mediante estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché, per esteso, nell’apposita sezione del sito istituzionale www.minambiente.it.