La domanda di accesso deve essere presentata all'Inps entro e non oltre il 30 giugno 2016
Sut tema "amianto" stabiliti i fondi per le vittime di asbestosi con il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2016, n. 134. In particolare, il provvedimento stabilisce:
- soggetti destinatari;
- entità e modalità di richiesta dei benefici;
- attività di monitoraggio delle domande di accesso ai benefici da parte di Inps;
- decorrenza dei benefici.
Di seguito, il testo integrale del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016
Benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle
imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica,
affetti da patologia asbesto-correlata, derivante da esposizione
all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilita' 2016). (16A04338)
in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2016, n. 134
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che
prevede la facolta' di fruire di una maggiorazione contributiva ai
fini del conseguimento del trattamento pensionistico previsto dalla
normativa vigente in favore di quei lavoratori i quali, in presenza
di trenta anni di anzianita' anagrafica e contributiva maturata
presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, siano occupati presso imprese che, seppure
in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari,
utilizzano ovvero estraggono amianto;
Visto l'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che,
ai fini della concessione del previsto trattamento pensionistico,
dispone l'attribuzione di benefici contributivi in favore di quei
lavoratori la cui esposizione all'amianto sia stata documentata
dall'INAIL;
Visto l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, che ridefinisce, tra l'altro, i requisiti
anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico;
Visto l'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come modificato dall'art. 1, comma 274, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, che, in deroga a quanto disposto dall'art. 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, ai fini del conseguimento del
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico negli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, sulla base della normativa vigente prima
dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
anche agli ex lavoratori delle imprese che hanno svolto attivita' di
scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento
dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e' interessato
da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno
maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla
normativa vigente, e che risultano ammalati con patologia
asbesto‑correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che istituisce un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato ad
accompagnare alla quiescenza, entro l'anno 2018, i lavoratori di cui
all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non
maturino i requisiti previsti da tale disposizione;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 276, della legge
n. 208 del 2015, e' necessario provvedere a stabilire i criteri e le
modalita' di ripartizione del suddetto fondo tra i lavoratori di cui
al medesimo comma;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi all'art. 1, comma 276,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i criteri e le modalita' di
accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di
cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni ed integrazioni, che non maturino i
requisiti pensionistici previsti dal predetto comma 117 ai fini del
conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico entro l'anno 2018.
Art. 2
Soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari del presente decreto sono, tra i
lavoratori individuati dall'art. 1, comma 117, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, quelli che:
a) non svolgono alcuna attivita' lavorativa alla data di
presentazione della domanda di cui all'art. 4;
b) perfezionano i requisiti pensionistici utili a comportare la
decorrenza della pensione di anzianita' di cui all'art. 3, comma 1,
del presente decreto, negli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto
anche della contribuzione figurativa riconosciuta fino al
raggiungimento del primo requisito contributivo utile per il diritto
alla predetta pensione.
Art. 3
Benefici
1. I soggetti di cui all'art. 2 possono conseguire il diritto alla
decorrenza, negli anni 2016, 2017 e 2018, della pensione di
anzianita' di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e successve modificazioni e integrazioni, con il
riconoscimento della contribuzione figurativa accreditata, nei
predetti anni, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, commi da
primo a terzo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, fino al
perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto
alla predetta pensione.
2. I medesimi soggetti possono altresi' beneficiare, nei limiti di
spesa annuale previsti dall'art. 1, comma 276, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e fino alla prima decorrenza utile della
pensione di anzianita' di cui al comma 1 del presente articolo, di un
sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo
dell'assegno sociale.
3. I benefici di cui al presente articolo sono incompatibili con lo
svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa. In caso di ripresa di
attivita' lavorativa gli interessati devono darne tempestiva
comunicazione all'INPS.
Art. 4
Domanda di accesso ai benefici
1. La domanda di accesso ai benefici di cui all'art. 3 deve essere
presentata all'INPS entro e non oltre il 30 giugno 2016.
Art. 5
Monitoraggio
1. L'Inps procede al monitoraggio delle domande di accesso ai
benefici di cui all'art. 3 in base alla decorrenza della pensione di
anzianita', tenendo conto anche della contribuzione figurativa di cui
all'art. 3, comma 1, ai fini della individuazione di eventuali
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie fissate dall'art. 1,
comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che costituiscono il
limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento dei benefici di cui
all'art. 3, commi 1 e 2.
2. Qualora l'onere finanziario accertato anche in via prospettica
attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo
stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti
pensionistici e' differita in ragione della data di maturazione dei
requisiti pensionistici e, a parita' degli stessi, della data di
presentazione della domanda di accesso al beneficio.
3. In caso di differimento del trattamento pensionistico in ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria, e' riconosciuto l'accredito
della contribuzione figurativa di cui all'art. 3, comma 1,
utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l'anno successivo.
4. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso, pur tenendo
conto del procedimento di cui ai commi 2 e 3, e degli oneri
corrispondenti al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3,
valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una
sola annualita', il limite delle risorse di cui al comma 1, l'INPS
non prendera' in esame ulteriori domande.
5. L'onere finanziario, connesso all'erogazione del sussidio ed
alla contribuzione figurativa di cui all'art. 3, e' comunicato
annualmente dall'Inps al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per il trasferimento delle relative risorse.
Art. 6
Comunicazione dell'esito della domanda di accesso
al beneficio
1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui all'art. 5, comunica
all'interessato:
a) l'accoglimento della domanda di accesso ai benefici con
indicazione della prima decorrenza utile del trattamento
pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio, qualora sia
accertato il possesso dei requisiti utili a maturare il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico entro il 2018 e sia
verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accoglimento della domanda di accesso ai benefici con
indicazione del periodo di erogazione del sussidio e della prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico differita in ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria;
c) il rigetto della domanda di accesso ai benefici qualora non
sia accertato il possesso dei requisiti ovvero in seguito
all'esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 7
Decorrenza dei benefici
1. Il sussidio di cui all'art. 3, comma 2, puo' essere riconosciuto
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018.
2. I trattamenti pensionistici di anzianita' di cui all'art. 3,
comma 1, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016 e
successiva al 31 dicembre 2018.
Art. 8
Disposizioni finali
1. L'INPS provvede alla predisposizione di istruzioni operative
volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso ai
benefici di cui all'art. 3, nell'ambito di quanto ivi previsto.
2. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.