Amianto: sulla prestazione aggiuntiva per i malati di mesotelioma professionale Inail ha fornito chiarimenti tramite la circolare 27 settembre 2021, n. 25, pubblicata sul sito dell'Istituto e riportata di seguito.
In particolare, il beneficio, istituito dai commi 241–246, legge 24 dicembre 2007, n. 244, consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, diretta o a superstiti. Prima della legge 30 dicembre 2020, n.178, l’importo della prestazione variava negli anni, in base alle disponibilità del fondo per le vittime dell’amianto, ed era erogata da Inail in acconti e saldi in concomitanza del pagamento del rateo di rendita. La legge di bilancio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha modificato le modalità di erogazione della prestazione, prevedendo che il pagamento della stessa avvenga mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento, superando il sistema precedente degli acconti e dei successivi saldi.
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La circolare fornisce chiarimenti in merito a:
- prestazione aggiuntiva alla rendita;
- prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale;
- soppressione dell’addizionale a carico delle imprese;
- finanziamento delle prestazioni e rendicontazione degli oneri sostenuti.
Negli allegati sono riportati i modelli:
- 190;
- 190 E;
- 190 I.
Di seguito il testo della circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25; gli allegati sono disponibili alla fine della pagina in formato pdf.
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Circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25
Oggetto: prestazione aggiuntiva alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti. Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Articolo 1, commi da 356 a 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Quadro normativo
Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Legge finanziaria 2008”, con riferimento. all’articolo 1, commi da 241 a 246.
Decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30: “Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, con riferimento all’articolo 1, comma 116.
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 4 settembre 2015 di attuazione dell’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), con riferimento all’articolo 1, comma 292.
Legge 27 febbraio 2017, n. 19: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”, con riferimento all’art. 3 comma 3-quinquies;
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze 24 aprile 2018 di attuazione dell’articolo 1, commi 186, 187 e 189, della legge 27 dicembre 2017, n.205.
Legge 28 febbraio 2020, n.8: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162”, con riferimento all’articolo 11-quinquies.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di bilancio 2021), con riferimento all’articolo 1, commi da 356 a 359.
Premessa
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha introdotto con l’articolo 1, commi 356-359, numerose novità in materia di prestazioni economiche per le vittime dell’amianto erogate dall’Inail.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 settembre 2021, n. 813, si forniscono dei chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni in relazione ai quesiti più ricorrenti posti dalle strutture territoriali.
1. Prestazione aggiuntiva alla rendita
La prestazione trova fondamento nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, commi 241 – 246, ed era stata disciplinata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30.
Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, diretta o a superstiti. Prima della legge 30 dicembre 2020, n.178, l’importo della prestazione variava negli anni, in base alle disponibilità del Fondo per le vittime dell’amianto, ed era erogata dall’ Inail in acconti e saldi in concomitanza del pagamento del rateo di rendita.
La prestazione aggiuntiva è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base della normativa vigente.
La legge di bilancio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha modificato le modalità di erogazione della prestazione, prevedendo che il pagamento della stessa avvenga mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento, superando il sistema precedente degli acconti e dei successivi saldi. La legge, inoltre, ha fissato direttamente l’importo della prestazione nella misura del 15% della rendita in godimento e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Quanto ai soggetti beneficiari e ai criteri per la loro individuazione, valgono le precedenti disposizioni che individuano quali aventi diritto alla prestazione aggiuntiva i titolari di rendita diretta per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’Inail e dal soppresso Ipsema o i loro superstiti.
Si fa rinvio per quanto concerne i presupposti per l’accesso alla prestazione alla circolare Inail 5 maggio 2011, n. 32.
Il comma 358, del citato articolo 1, tenuto conto delle modifiche intervenute in materia dal 1° gennaio 2021, disciplina inoltre la trattazione degli eventi denunciati fino al 31 dicembre 2020.
In proposito, per i periodi precedenti al 1° gennaio 2021, la norma chiarisce che si continuano ad applicare le maggiorazioni nelle misure vigenti per ciascuno dei periodi interessati, utilizzando le disponibilità finanziarie residue presenti al 31 dicembre 2020 nel Fondo per le vittime dell’amianto di cui alla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale
L’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto per il triennio 2015-2017, in via sperimentale, la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”. La predetta prestazione nella misura di euro 5.600 è stata estesa successivamente dall’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) anche al triennio 2018-2020.
L’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha infine disposto l’aumento dell’importo della predetta prestazione, fissando per l’intero periodo 2015-2020 la nuova misura in euro 10.000. Per gli importi già erogati in misura pari a euro 5.600 è stata inoltre prevista la possibilità di richiedere l’integrazione dell’importo fino alla nuova misura di euro 10.000.
L’articolo 1, comma 357, della citata legge 30 dicembre 2020, n.178, superando il carattere sperimentale dell’intervento, ha stabilito che “Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Inail,(…), eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso.”
Destinatari della prestazione continuano a essere tutti i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sempre sul territorio nazionale. La finalità del beneficio, infatti, è quella di offrire essenzialmente un sostegno ai malati di mesotelioma a seguito della contrazione di tale patologia.
È inoltre confermato l’importo della prestazione nella misura di euro 10.000 nonché, in caso di decesso dei malati, la possibilità di erogare la prestazione agli eredi.
Resta ferma, infine, la incumulabilità della prestazione una tantum con la prestazione aggiuntiva alla rendita di cui al punto precedente[1]Salvo il caso in cui il diritto alla prestazione aggiuntiva derivi dalla titolarità di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto..
Il comma 358, del citato articolo 1 della legge in esame, così come fatto per la prestazione aggiuntiva alla rendita, disciplina la trattazione degli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020.
In proposito la disposizione, richiamando l’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede che per gli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia, stabilito a pena di decadenza, l’Inail continui a erogare la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi.
Per gli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020, l’onere delle prestazioni nella misura di euro 10.000 o fino alla concorrenza di tale importo, qualora gli aventi diritto abbiano percepito la sola prestazione di euro 5.600, grava sulle disponibilità residue alla predetta data del Fondo delle vittime dell’amianto.
Presentazione delle domande
Il malato o gli eredi devono presentare o far pervenire alla Sede Inail competente in base al domicilio, con raccomandata a/r o pec, apposita domanda per l’accesso alla prestazione, redata sulla modulistica allegata alla presente circolare e corredata della documentazione indicata nella modulistica stessa.
La prestazione è erogata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata alla domanda medesima risulta completa. Qualora la domanda o la documentazione richiesta risulti incompleta, l’Istituto invita l’interessato a fornire le necessarie integrazioni entro il termine ordinatorio di 15 giorni. Il procedimento per la corresponsione della prestazione in esame resta sospeso fino alla data di integrazione della documentazione mancante.
Decadenza
I commi 357 e 358 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplinano anche il termine di presentazione delle domande, rivedendo completamente la precedente regolamentazione.
In particolare viene superato quanto previsto dall’articolo 11-quinquies del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, che aveva introdotto dei termini molto ristretti a pena di decadenza per la presentazione delle domande, specie nei confronti degli eredi, in considerazione della scadenza ravvicinata prevista per l’intervento di natura sperimentale (31 dicembre 2020).
Il citato articolo 11 mentre fissava, infatti, un termine puramente ordinatorio di 120 giorni per la presentazione della domanda da parte dei beneficiari diretti (malati di mesotelioma), decorrente dalla data di accertamento della malattia, stabiliva viceversa, nel caso si trattasse di domanda per ottenere la prestazione una tantum da parte degli eredi, un termine decadenziale di soli 120 giorni decorrenti dalla data del decesso malato. Termini decadenziali molto ristretti erano, inoltre, previsti sia per i malati che per i loro eredi nel caso di domande volte a ottenere l’integrazione della prestazione a euro 10.000: 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’articolo 11-quinquies (1° marzo 2020) e ciò per tutti gli eventi accertati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.
Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2021, coerentemente con la finalità del beneficio rivolta a dare un sostegno economico ai malati di mesotelioma, disciplinano ex novo la materia dei termini della presentazione della domanda.
È stata superata anzitutto la distinzione tra beneficiari diretti (malati) e loro eredi, stabilendo un termine unico di tre anni, a pena di decadenza, decorrente unicamente dall’accertamento della malattia e valevole per ambedue le categorie dei destinatari della prestazione.
Lo stesso termine triennale a pena di decadenza, decorrente sempre dalla data di accertamento della malattia, è stabilito inoltre per le domande presentate sia dagli eredi che dai malati volte a ottenere l’integrazione della prestazione a euro 10.000.
Il dies a quo per il computo del termine di tre anni, indicato dalle norme nella data di accertamento della malattia o dell’evento, si identifica con la data della prima diagnosi della malattia stessa desumibile dalla documentazione sanitaria. L’inutile decorso di tale termine comporta l’estinzione del diritto alla prestazione per decadenza.
Riguardo agli eredi, con riferimento al termine di decadenza triennale e alla necessità di presentare/trasmettere una nuova domanda, possono configurarsi le seguenti ipotesi:
1. il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. Il diritto è da considerarsi estinto anche nei confronti degli eredi;
2. il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. La prestazione deve essere erogata a favore degli eredi, secondo le disposizioni del diritto successorio, dietro presentazione di apposita istanza che soggiace al termine ordinario di prescrizione. In caso di più eredi, per la riscossione dovrà essere acquisita la delega rilasciata a uno soltanto degli eredi;
3. il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda, ma al momento del decesso non era ancora maturato il termine triennale di decadenza. Gli eredi hanno diritto, dietro presentazione di apposita domanda, di chiedere la prestazione entro il termine triennale di decadenza, decorrente sempre dalla data della prima diagnosi della malattia;
4. il decesso avviene in data antecedente alla prima diagnosi. Gli eredi sono tenuti a presentare la domanda sempre entro il termine triennale decorrente dalla data di accertamento della prima diagnosi.
La nuova disciplina dei termini applicabile dal 1° gennaio 2021 consente, infine, specie per gli eredi, di poter ancora presentare da tale data la domanda per ottenere la prestazione qualora non siano ancora trascorsi tre anni dall’accertamento della malattia, e ciò anche nei casi in cui tale possibilità era ormai preclusa per l’avvenuto decorso dei termini decadenziali precedentemente stabiliti dall’articolo 11-quinquies del decreto- legge 30 dicembre 2016, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Soppressione dell’addizionale a carico delle imprese
La legge di bilancio 2021 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2021, la soppressione dell’addizionale a carico delle imprese prevista dalla normativa istitutiva del Fondo[2]L’addizionale a carico delle imprese era stata introdotta dall’articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Successivamente, l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha sospeso per un triennio l’applicazione dell’addizionale, abolita dalla legge di bilancio 2021..
4. Finanziamento delle prestazioni e rendicontazione degli oneri sostenuti
La spesa per le prestazioni in esame grava, limitatamente alle somme spettanti fino al 31 dicembre 2020 (prestazione aggiuntiva ai ratei di rendita dovuti fino alla predetta data nonché prestazione una tantum per gli eventi accertati fino al 31 dicembre dello stesso anno), nelle disponibilità residue del Fondo di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Le prestazioni di competenza degli anni successivi al 2020 sono interamente finanziate con risorse provenienti dal bilancio dello Stato. L’Istituto provvede a erogare direttamente le prestazioni agli aventi diritto e a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno quanto pagato nell’anno precedente per il relativo rimborso.
Si richiamano, infine, anche per la corretta rendicontazione al Ministero, le istruzioni operative già fornite dalla Direzione centrale rapporto assicurativo congiuntamente alla Direzione centrale programmazione bilancio e controllo con nota del 27 aprile 2021prot. n. 4962.
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Allegati
Note
1. | ↑ | Salvo il caso in cui il diritto alla prestazione aggiuntiva derivi dalla titolarità di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto. |
2. | ↑ | L’addizionale a carico delle imprese era stata introdotta dall’articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Successivamente, l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha sospeso per un triennio l’applicazione dell’addizionale, abolita dalla legge di bilancio 2021. |