Amianto: l’attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica

Con il D.m. Ambiente 15 giugno 2016 messe a punto le disposizioni applicative di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

Pubblicati i criteri per l'attribuzione del credito d'imposta per interventi di bonifica da amianto con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243.

Per effetto sono state messe a punto le disposizioni applicative di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riferimento:

- alle tipologie di interventi ammissibili al credito d'imposta;

- alle modalità e ai termini per  la  concessione  del  credito d'imposta;

- alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del  limite massimo di spesa;

- alla determinazione dei casi di  revoca e di decadenza del beneficio;

- alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016 


Modalita' attuative del credito d'imposta per interventi di  bonifica

dei beni e delle aree contenenti amianto. (16A07507)


in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE



                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

  Vista la risoluzione del Parlamento  europeo  del  14  marzo  2013,

sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto  e

le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»,   e   in

particolare  l'art.  56  rubricato  «Disposizioni   in   materia   di

interventi  di  bonifica  da  amianto»,  che  riconosce  un   credito

d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in relazione  ai

costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto su beni e

strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

  Visto il comma 4 del predetto art. 56, secondo cui con decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  sono  dettate

le disposizioni applicative della predetta misura agevolativa;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,

n. 917, e successive modificazioni,  recante  il  Testo  unico  delle

imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti

i componenti del reddito d'impresa;

  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive

modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul

valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione

delle dichiarazioni, e  in  particolare  l'art.  17,  concernente  la

compensazione dei crediti d'imposta;

  Visto il regolamento (CE) n. 1589/2015 del consiglio del 13  luglio

2015, recante modalita' di applicazione dell'art.  108  del  Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare  l'art.  16,

relativo al recupero degli aiuti di Stato illegali;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.

380,  e  successive  modificazioni,  recante   «Testo   unico   delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo

A)», ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettere  b),  c)  e  d),  e

l'art. 10, comma 1, lettera c);

  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni

urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione

della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa

comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di

procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti

d'imposta;

  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis»;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

  Vista la legge 27 marzo  1992,  n.  257,  concernente  disposizioni

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

  Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato  nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10  dicembre

1994;

  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente  «Disposizioni  in

campo ambientale»;

  Vista la circolare del Ministero sanita' 12 aprile 1995, n. 7;

  Visto il decreto ministeriale del 26 ottobre 1995,  pubblicato  nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  91  del  18  aprile

1996;

  Visto il decreto ministeriale del 14 maggio  1996,  pubblicato  nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del  25  ottobre

1996;

  Visto il decreto ministeriale del 20 agosto  1999,  pubblicato  nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del  22  ottobre

1999;

  Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il  quale,

in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001,

e' stato  adottato  il  «Regolamento  per  la  realizzazione  di  una

mappatura delle  zone  del  territorio  nazionale  interessate  dalla

presenza di amianto»;

  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'ambiente

e della tutela del territorio e  del  mare  di  cui  al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142;


                              Decreta:


                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il presente decreto individua le  disposizioni  applicative  per

l'attribuzione del  credito  d'imposta  per  interventi  di  bonifica

dall'amianto di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221,

con riferimento, in particolare:

    a) alle tipologie di interventi ammissibili al credito d'imposta;

    b) alle modalita' e ai termini per  la  concessione  del  credito

d'imposta;

    c) alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del  limite

massimo di spesa;

    d) alla determinazione dei casi di  revoca  e  di  decadenza  del

beneficio;

    e) alle procedure di recupero nei casi  di  utilizzo  illegittimo

del credito d'imposta medesimo.


                               Art. 2

                        Ambito di applicazione


  1. Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di

reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica  assunta,

dalle dimensioni aziendali  e  dal  regime  contabile  adottato,  che

effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni  e  strutture

produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al

31 dicembre 2016.

  2.  Sono  ammissibili  al  credito  d'imposta  gli  interventi   di

rimozione  e  smaltimento,  anche  previo  trattamento  in   impianti

autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e

strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati  nel

rispetto della normativa ambientale e  di  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e

perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute

e comunque non  oltre  l'ammontare  di  10.000,00  euro  per  ciascun

progetto di bonifica unitariamente considerato.

  3. Ai fini  di  quanto  disposto  dal  comma  2,  sono  considerate

eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento,  anche  previo

trattamento in impianti autorizzati, di:

    a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;

    b) tubi, canalizzazioni e  contenitori  per  il  trasporto  e  lo

stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;

    c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.



                               Art. 3

                       Agevolazione concedibile


  1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  50  per

cento delle spese sostenute per gli interventi  di  cui  all'art.  2,

effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

  2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel  rispetto  dei

limiti e delle condizioni di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013

della  Commissione   europea   del   18   dicembre   2013,   relativo

all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul  funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  3.  Il  credito  d'imposta  spetta  a  condizione  che   la   spesa

complessiva sostenuta in relazione a ciascun  progetto  di  bonifica,

unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.

  4. L'ammontare totale  dei  costi  eleggibili  e',  in  ogni  caso,

limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

  5. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto

dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

  6. L'effettivita' del sostenimento delle spese  deve  risultare  da

apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio

sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei

revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei

dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei

periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal

responsabile del centro di assistenza fiscale.

  7. Il  credito  d'imposta  e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in

relazione a medesime voci  di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione

prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.




                               Art. 4

 Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

  1. A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al

31  marzo  2017,  le  imprese  interessate  presentano  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  apposita

domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di  cui  all'art.

1,  da  presentarsi   esclusivamente   accedendo   alla   piattaforma

informatica che sara' accessibile sul sito www.minambiente.it.

  2. Nella domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale

rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato:

    a) il costo complessivo degli interventi;

    b) l'ammontare delle singole spese eleggibili;

    c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;

    d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di

spesa.

  3. La domanda di  cui  al  comma  1  deve  essere  corredata,  pena

esclusione, da:

    a)  piano  di  lavoro  del  progetto  di  bonifica  unitariamente

considerato presentato all'ASL competente;

    b)  comunicazione  alla   ASL   di   avvenuta   ultimazione   dei

lavori/attivita' di cui al piano di lavori gia' approvato comprensiva

della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento  in  discarica

autorizzata e, nel caso di amianto friabile  in  ambienti  confinati,

anche la certificazione di restituibilita' degli ambienti  bonificati

redatta da ASL;

    c) l'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute;

    d) la dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  relativa

agli  altri  aiuti  «de   minimis»   eventualmente   fruiti   durante

l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come  previsto

dall'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.  1407/2013  del  18

dicembre 2013.

  4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica,  da  parte

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dell'ammissibilita' in ordine al  rispetto  dei  requisiti  previsti,

secondo   l'ordine   di   presentazione   delle   domande   e    sino

all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni  di

euro.

  5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle  singole

domande di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del  mare  comunica  all'impresa  il  riconoscimento

ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo  del

credito effettivamente spettante.

  6. Il credito d'imposta di cui al  presente  decreto  non  concorre

alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del

valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle

attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli

articoli 61 e 109, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, recante  il  Testo  unico  delle  imposte  sui

redditi.

  7. Il credito d'imposta e'  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre

quote annuali di pari importo ed e' indicato nella dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del  credito

e nelle dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  di  imposta

successivi  fino  a  quello  nel  corso  del  quale  se  ne  conclude

l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa  al  periodo  di

imposta in corso al 31 dicembre  2016.  La  prima  quota  annuale  e'

utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

  8.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in

compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello  F24

deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi  telematici

messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto

dell'operazione di  versamento.  L'ammontare  del  credito  d'imposta

utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso  dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini  del  controllo

di cui al periodo precedente,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, preventivamente alla  comunicazione

alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle  entrate,  con

modalita' telematiche definite d'intesa, le imprese ammesse a  fruire

dell'agevolazione  e  l'importo  del  credito  concesso,  nonche'  le

eventuali variazioni e revoche.

  9. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni

esercitate dalle imprese ai sensi del presente  decreto,  le  risorse

stanziate  sono  trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.   1778

«Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso  la  Banca

d'Italia.


                               Art. 5

                 Cause di revoca del credito d'imposta

  1. Il credito d'imposta e' revocato:

    a) nel caso  che  venga  accertata  l'insussistenza  di  uno  dei

requisiti previsti;

    b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all'art.  4,

comma 3, contenga elementi non veritieri.

  2.  Il  credito  d'imposta  e',  altresi',  revocato  in  caso   di

accertamento della falsita'  delle  dichiarazioni  rese.  Sono  fatte

salve  le  eventuali  conseguenze  di   legge   civile,   penale   ed

amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio

indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 6.




                               Art. 6

             Controlli ed eventuali procedure di recupero

            del credito d'imposta illegittimamente fruito


  1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, con modalita'  telematiche  e

secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese  che  hanno

utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta,  con  i  relativi

importi.

  2.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito

dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita

fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di  cui  all'art.

1, la stessa ne da' comunicazione  in  via  telematica  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  che  previe

verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art.  1,  comma  6,

del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  provvede  al

recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni

secondo legge.

  3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,

si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,

accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui

redditi.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Allegati

D.m. 15 giugno 2016

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