Nel settore dei cantieri temporanei o mobili il tema degli ancoraggi è piuttosto controverso. Nel linguaggio comune questo termine è utilizzato per indicare i più disparati elementi, attrezzature, dispositivi. Infatti, l’attuale quadro normativo non è in grado di fornire le opportune indicazioni sulla corretta indicazione, qualificazione, progettazione e istallazione di questi sistemi. Gran parte di questi dubbi sono scaturiti dal fatto che gli ancoraggi possono essere classificati secondo il regolamento prodotti da costruzione, la “direttiva DPI”, alcune norme tecniche e alcune circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, al contrario, però, alcune tipologie di ancoraggio non hanno un preciso riferimento normativo.
L’approccio utilizzato nel quaderno tecnico è quello di identificare perfettamente “quello” che devo fissare, “dove” lo devo fissare e “per mezzo di cosa” lo devo fissare. È per questo motivo che l’ancoraggio è inteso come l’insieme di tre elementi:
- la struttura di supporto;
- l’ancorante;
- l’elemento da fissare.
La struttura di supporto è costituita generalmente da una struttura di calcestruzzo, di acciaio, di legno ecc., che possiede idonee caratteristiche di resistenza e di stabilità. L’ancorante è l’elemento lavorato e assemblato per consentire l’ancoraggio tra la struttura di supporto e l’elemento che deve essere fissato. L’elemento da fissare è l’elemento che deve essere fissato alla struttura di supporto.
Legislazione
Il D.Lgs. n. 81/2008, nel suo articolato, non ha proposto per gli ancoraggi una definizione né tanto meno elementi che ne permettano facilmente l’identificazione, la qualificazione, la progettazione e l’installazione. Questi elementi sono stati considerati negli artt. 115, «Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto», 116, «Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi», 125, «Disposizione dei montanti», e 137, «Manutenzione e revisione», riguardanti i ponteggi. L’art. 115 ha previsto che «Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i dispositivi di ancoraggio». L’art. 116 ha indicato che «Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti» come «lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro». Ai sensi dell’art. 125 «Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza a ogni due piani di ponteggio e a ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia» e, infine, l’art. 137 ha proposto che «Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti».
Tipologie
Gli ancoraggi non possono essere classificati secondo un disposto legislativo o una norma tecnica. Nel quaderno tecnico questi sono stati distinti per tipologia:
- dispositivi di ancoraggio in base alla UNI EN 795;
- punti di ancoraggio secondo le UNI EN 516 o UNI EN 517;
- ancoraggi per ponteggi considerati dalle circolari ministeriali n. 85/1978, n. 44/1990 e n. 132/1991;
- ancoranti metallici/chimici per utilizzo su calcestruzzo secondo le ETAG 001;
- ancoraggi non rientranti nelle precedenti tipologie.
I dispositivi di ancoraggio, come intesi nella UNI EN 795, sono progettati esclusivamente per l’uso con i DPI contro le cadute dall’alto. Sono DPI ai quali è applicata la direttiva 89/686/CEE o prodotti da costruzione secondo il regolamento (UE) n. 305/2011, secondo la destinazione d’uso stabilita dal fabbricante.
I punti di ancoraggio considerati nella UNI EN 516 o 517 sono le «installazioni per l’accesso in sicurezza al tetto, quali passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede» e i «ganci di sicurezza» per tetti a falde. Sono prodotti da costruzione secondo il regolamento (UE) 305/2011 ai quali possono essere collegati i DPI contro le cadute dall’alto. Gli ancoraggi per ponteggi costruiti secondo le circolari del Ministero del Lavoro n. 85/1978, n. 44/1990 e n. 132/1991, riguardanti i ponteggi fissi, sono elementi consolidati. Devono essere realizzati secondo gli schemi e i disegni indicati all’interno dell’autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego dei ponteggi fissi (“libretto”) a corredo di ogni ponteggio.
Gli ancoranti metallici o chimici per utilizzo su calcestruzzo sono quelli costruiti secondo le ETAG 001, linee guida per il rilascio del benestare tecnico europeo di ancoranti metallici da utilizzare nel calcestruzzo. Seguendo la filosofia delle ETAG 001 gli ancoranti possono essere classificati in base alla tipologia e/o al principio di funzionamento.
Una grande varietà di prodotti non rientrano in nessuna delle categorie precedenti in quanto non sono dispositivi di ancoraggio UNI EN 795, non sono punti di ancoraggio UNI EN 516 o UNI EN 517, non sono ancoraggi per ponteggi e, più frequentemente, non sono ancoranti metallici per utilizzo su calcestruzzo. Questi sono i più difficili da trattare pur essendo sottoposti al campo di applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo», Parte IV, Titolo I, «Sicurezza dei prodotti». Questi prodotti dovrebbero essere dotati di un sistema di qualifica di tipo prestazionale ottenuta mediante prove effettuate presso laboratori indipendenti o direttamente dal fabbricante.
Marcatura
La marcatura di un ancoraggio è a tutti gli effetti la carta di identità del prodotto. Da questa possono essere desunte le informazioni principali necessarie per la scelta e l’utilizzo. La marcatura deve essere effettuata in riferimento a un disposto lesiglativo (ancoraggi per ponteggi secondo le circolari ministeriali n. 85/1978, n. 44/1990 e n. 132/1991) o a una norma tecnica, è il caso dei dispositivi di ancoraggio in base alla UNI EN 795, dei punti di ancoraggio UNI EN 516 o UNI EN 517 e degli ancoranti metallici/ chimici secondo le ETAG 001.
Scelta, montaggio, uso, smontaggio e mautenzione
La scelta dell’ancoraggio che deve essere adottato in una specifica realizzazione dipende dai rischi che devono essere eliminati e/o ridotti, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi. Il montaggio, l’uso e lo smontaggio degli ancoraggi prevedono una serie di verifiche specifiche di tutti i componenti (struttura di supporto, ancorante ed elemento da fissare). Gli ancoraggi devono essere utilizzati in maniera tale da ridurre al minimo i rischi connessi all’uso conformemente alle istruzioni fornite dal fabbricante, per garantire nel tempo le prestazioni previste. La manutenzione dell’ancoraggio deve essere effettuata da parte di personale qualificato agli intervalli raccomandati dal fabbricante verificando prima di ogni impiego l’integrità di tutti i componenti.
FAQ (frequently asked questions)
Per favorire una migliore comprensione delle tematiche proposte sono state inserite alcune frequently asked questions (FAQ) riguardanti gli argomenti più controversi. Queste FAQ non hanno la pretesa di essere esaustive ma di fornire una linea di indirizzo per la possibile risoluzione di problematiche che spesso si presentano in cantiere nell’utilizzo degli ancoraggi.