Chiarimenti da parte dei vigili del fuoco sull'applicazione della disciplina antincendio ai serbatoi di Gpl al servizio di imprenditori agricoli.
In particolare, si tratta di una risposta a un quesito posto dal comando di Arezzo alla direzione Toscana e alla direzione centrale dei Vvf, in riferimento ai depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore.
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Il quesito nasce dal fatto che, benché il quadro legislativo[1]Legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; legge 28 luglio 2016, n. 154; decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sia sufficientemente chiaro sulle esenzioni previste per gli operatori del settore agricolo, il Comando locale aveva riscontrato come queste esenzioni, di fatto, non fossero utilizzate nella pratica, «né la letteratura tecnica di prevenzione incendi sembra aver dato alcun risalto alla questione». Da qui la richiesto di intervento chiarificatore uniforme alla direzione regionale e a quella centrale.
Di seguito le risposte della direzione centrale e di quella della Regione Toscana.
In allegato il documento completo con il quesito del comando provinciale di Arezzo.
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La risposta della direzione centrale dei Vigili del Fuoco
Oggetto: legge 11 agosto 2014 n. 116. Esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli - Riscontro
In riscontro al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che i commi 13-bis e 13-ter dell'articolo 14 del D.L. 24/6/2014, n. 99 (convertito con Legge n. 116/2014) facciano riferimento all'attività di cui al punto n. 15 dell'ex DM 16/02/1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili.
Per quanto sopra si ritiene che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 abbia voluto escludere dall'applicazione dell'applicazione della disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 m3, anche muniti di erogatore.
La risposta della direzione Vvf della Regione Toscana
Oggetto: Legge 11 agosto 2014 n. 116. Esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli.
In riferimento al quesito di cui all’oggetto trasmesso con nota n. 4494 del 05.04.2019 dal Comando VV.F. di Arezzo, sentito il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all'art. 22 del D. Lgs. n.139 del 08/03/2006 e ss.mm.ii., nella seduta del 21.03.2019, si ritiene che siano dispensati dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/11 le imprese agricole ed agro-meccaniche per i depositi di prodotti petroliferi utilizzati come carburanti di cui al D. Lgs. 32/98, richiamato dal comma 13 bis e 13 ter dell’articolo 14 del D. Lgs. 99/04, richiamato dall’art. 1 bis del D. Lgs. 91/14.
Allegati
Note
1. | ↑ | Legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; legge 28 luglio 2016, n. 154; decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 |