Antincendio e produzione idrogeno: la norma tecnica per gli impianti è stata resa nota con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno 7 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023, n. 169.
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Il provvedimento, che riguarda nello specifico le metodologie per l'analisi del rischio e le misure di sicurezza da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio, fissa:
- gli obiettivi quali minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone, edifici eccetera, garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- le disposizioni tecniche e relative applicazioni;
- i requisiti costruttivi;
- l'impiego di prodotti.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 7 luglio 2023.
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Decreto del ministero dell'Interno 7 luglio 2023
Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle
metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza
antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e
l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante
elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio. (23A04081)
(Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023, n. 169)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, in
particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di
prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante
«Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive»;
Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088, che definisce gli obiettivi ambientali e
il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no
significant harm») ed in particolare gli articoli 9 e 17;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare
l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione
del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell'Italia (PNRR) e notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio
2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi» e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre
1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007
recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico
alla sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192
del 20 agosto 2015 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 e successive modificazioni recante «Assegnazione delle
risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229
del 24 settembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai
sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 recante
«Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a),
punto 4, e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237
del 4 ottobre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021 recante
«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46,
comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 259 del 29 ottobre 2021;
Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza»;
Atteso che tra i principi trasversali previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza, risultano il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «tagging»), il
principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani e che la Missione 2 - Componente 2 -
Riforma 3.1 di cui al medesimo piano prevede la «Semplificazione
amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione
dell'idrogeno»;
Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di
traguardi (milestone) e obiettivi (target) e degli obiettivi
finanziari stabiliti nel PNRR, come di seguito riportati e, in
particolare la milestone M2C2-20 in scadenza al T1 2023, che prevede
l'entrata in vigore delle misure legislative necessarie, precisando
che «Le misure legislative necessarie devono prevedere: i)
disposizioni di sicurezza relative alla produzione, al trasporto e
allo stoccaggio di idrogeno, ii) procedure semplificate per costruire
piccole strutture per la produzione di idrogeno verde e iii) misure
riguardanti le condizioni di costruzione delle stazioni di
rifornimento a base di idrogeno»;
Ritenuto opportuno definire requisiti di prevenzione incendi
omogenei sul territorio nazionale per la progettazione, la
realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di idrogeno
mediante elettrolizzatori, anche al fine di favorire la diffusione e
l'utilizzo in sicurezza dei combustibili alternativi, in linea con
gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE)
2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, alla realizzazione e all'esercizio, ai fini della
prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno
mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno
gassoso.
2. Previa valutazione del rischio, le disposizioni contenute nel
presente decreto possono essere applicate anche ad attivita' di
produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da quelle definite nel
comma 1.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di
garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone
e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di cui
all'art. 1 devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire i
seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonche' di
incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a
locali contigui all'impianto;
d) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e'
approvata la regola tecnica di cui all'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni di cui all'allegato 1 si applicano agli impianti
di produzione di idrogeno mediante elettrolisi (cosiddetti
elettrolizzatori) e ai relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno
gassoso:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
2. Non sono richiesti adeguamenti per le attivita' che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4
e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151.
Art. 5
Requisiti costruttivi
1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi costituenti l'impianto
sono specificamente progettati, costruiti ed allestiti per
l'installazione prevista secondo le vigenti disposizioni comunitarie
e nazionali. Tutti i sistemi pressurizzati sono protetti dalla
sovrappressione.
2. Gli impianti e le relative apparecchiature sono progettati per
ridurre al minimo la possibilita' di rilasci accidentali di idrogeno.
3. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l'impianto sono
idoneamente installati secondo le indicazioni riportate nel libretto
d'installazione, uso e manutenzione, fornito dal costruttore o
secondo le indicazioni contenute nella regola dell'arte o definite
dal progettista.
4. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2,
l'installatore e' tenuto a verificare che l'impianto sia idoneo per
il tipo di utilizzo nonche' per la tipologia di installazione
prevista e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi
e divieti finalizzati a garantire l'esercizio in sicurezza
dell'impianto e dei relativi stoccaggi.
Art. 6
Impiego di prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto sono:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del
fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dalla presente norma e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE
e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai
fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto
nella norma allegata.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario,
dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
e, a decorrere dal 19 aprile 2020, da quelle previste dal regolamento
(UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato 1
(art. 3, comma 1)
Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle
metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza
antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e
l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante
elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio
Titolo I - Disposizioni generali
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1 Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in
data 30 novembre 1983.
1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
1.2.1 Area di pertinenza dell'impianto per la produzione di
idrogeno:
area di pertinenza sulla quale insistono gli elementi
costitutivi dell'impianto di produzione.
1.2.2 Area di sosta del carro bombolaio:
area adibita alla sosta temporanea dei carri bombolai quando
non sono collegati all'impianto, delimitata da apposita segnaletica
orizzontale, corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro
massimo del carro bombolaio.
1.2.3 Baia di carico:
sistema deputato al trasferimento dell'idrogeno tramite
dispositivi di erogazione del gas.
1.2.4 Balance of stack:
sistemi e componenti ausiliari dello stack di elettrolisi
(separatori gas/liquido, sistemi di raffreddamento, pompe di
ricircolo, polishing acqua, etc.).
1.2.5 Box:
area delimitata da muri perimetrali costruiti in calcestruzzo
armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza
meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti tali da
garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti a
scenari da rilascio e di incendio ed ai materiali che venissero
proiettati a seguito di un eventuale scoppio. Il box puo' avere uno o
due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali
aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la
presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili
dell'impianto e delle relative pertinenze. L'altezza della
delimitazione e' maggiore di almeno 1 m rispetto al punto piu' alto
degli elementi pericolosi in esso contenuti. La pavimentazione e la
copertura, che qualora presente deve essere di tipo leggero, sono
realizzate in materiali incombustibili. Al suo interno sono adottati
idonei accorgimenti per prevenire la formazione e la permanenza di
atmosfere esplosive.
1.2.6 Carro bombolaio (o veicolo-batteria o vagone-batteria):
veicolo o vagone comprendente elementi collegati tra loro da un
tubo collettore e fissati in modo stabile ad un'unita' di trasporto;
sono elementi di un veicolo-batteria o di un vagone-batteria: le
bombole, i tubi, i pacchi di bombole e i fusti a pressione come pure
le cisterne destinate al trasporto di gas aventi una capacita'
superiore 450 litri.
1.2.7 Cella elettrolitica:
cella elettrochimica che permette di convertire energia
elettrica in energia chimica; nel caso specifico viene effettuata
l'elettrolisi di acqua ricavandone idrogeno e ossigeno.
1.2.8 Dispositivo di erogazione del gas:
dispositivo montato all'estremita' di una tubazione semirigida
che si innesta al dispositivo di carico posto sul carro bombolaio o
su altri mezzi di trasporto e atto a realizzare la connessione in
modo sicuro ed ermetico.
1.2.9 Elettrolizzatore:
sistema di produzione dell'idrogeno e dell'ossigeno composto da
un modulo di elettrolisi, un trasformatore ed un raddrizzatore
(impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi).
1.2.10 Gestore o responsabile dell'attivita':
qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno
stabilimento o un impianto, oppure a cui e' stato delegato il potere
economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello
stabilimento o dell'impianto stesso; il gestore coincide con il
responsabile dell'attivita' di cui all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica n. 151/2011.
1.2.11 Gruppo di riduzione e stabilizzazione della pressione:
insieme di apparecchi atti alla riduzione e stabilizzazione
della pressione dell'idrogeno e, eventualmente, dell'ossigeno
destinato all'impianto utilizzatore.
1.2.12 Idrogeno gassoso:
idrogeno che e' stato prodotto in forma gassosa con grado di
purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%.
1.2.13 Impianto di produzione di idrogeno mediante elettrolisi:
impianto composto da uno o piu' elettrolizzatori e dalle
eventuali infrastrutture connesse quali: compressori, stoccaggio,
purificazione, baie di carico, riduzione e stabilizzazione della
pressione.
1.2.14 Locali destinati a servizi accessori:
locali, all'interno delle pertinenze del sito, adibiti ad
attivita' complementari quali, ad esempio, uffici, locale tecnico di
controllo, servizi igienici, magazzini, officine senza utilizzo di
fiamme libere, etc.
1.2.15 Modulo di elettrolisi:
sistema composto da uno o piu' stack di elettrolisi, balance of
stack ed eventuale sistema di purificazione dell'idrogeno; il modulo
puo' includere anche il trattamento acqua (sistema di produzione di
acqua demineralizzata).
1.2.16 Pacco bombole:
insieme di bombole collegate fra loro e poste in posizione
orizzontale o verticale, supportate da una struttura in carpenteria
metallica e dotate di unico collettore di scarico che raccoglie le
singole uscite dalle bombole; nella definizione di pacco bombole
possono essere ricompresi i CGEM «Container per gas a elementi
multipli», ovvero unita' di trasporto comprendenti elementi collegati
tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio; sono elementi
di un CGEM: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di
bombole, come pure le cisterne per i gas aventi una capacita'
superiore a 450 litri.
1.2.17 Personale addetto:
personale adeguatamente informato, formato e addestrato nonche'
autorizzato ad intervenire anche nella gestione dell'impianto,
localmente o a distanza mediante sala controllo remota.
1.2.18 Raddrizzatore:
apparecchiatura elettrica la cui funzione e' quella di
convertire la corrente alternata in corrente continua, necessaria al
processo di elettrolisi.
1.2.19 Serbatoio tampone (buffer tank):
serbatoio di idrogeno in pressione la cui funzione e' quella di
gestire eventuali variazioni di carico tra l'elettrolizzatore ed il
sistema di compressione.
1.2.20 Sistema di compressione:
sistema costituito da uno o piu' compressori in serie o in
parallelo deputato alla compressione del gas dalla pressione di
ingresso fino a quella di utilizzo, di caricamento nei carri
bombolai, di stoccaggio o di altro impiego.
1.2.21 Sistema di purificazione di idrogeno:
sistema che prevede la rimozione di residui di produzione
contenuti nell'idrogeno, che nel caso della produzione di idrogeno da
elettrolisi sono costituiti prevalentemente da acqua e ossigeno.
1.2.22 Sito:
area in cui sorge l'attivita'.
1.2.23 Stack di elettrolisi:
insieme di celle elettrolitiche interconnesse e costituenti un
unico elemento fisico separato da altri eventuali insiemi di celle.
1.2.24 Stoccaggio di idrogeno compresso:
deposito in sito di idrogeno compresso, realizzato tramite
serbatoi fissi, attuabile anche mediante pacchi bombole.
1.2.25 Trasformatore:
trasformatore che riceve in ingresso corrente alternata, la cui
funzione e' quella di fornire al raddrizzatore la corretta tensione
di alimentazione.
1.2.26 Valvola di intercettazione comandata a distanza:
valvola mantenuta aperta in esercizio il cui azionamento puo'
avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di
installazione della valvola; gli elementi costituenti il sistema di
attuazione sono realizzati in maniera da determinare la chiusura
automatica della valvola in caso di malfunzionamento o rottura di uno
di questi.
1.2.27 Valvola di sicurezza:
valvola limitatrice di pressione a funzionamento automatico, il
cui scopo e' quello di impedire che un impianto o parte di esso,
contenente gas o vapori, possa essere sottoposto ad una pressione
superiore a quella di progetto.
1.2.28 Valvola di scarico per gli impianti di emergenza:
valvola mantenuta chiusa in esercizio, il cui azionamento puo'
avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di
installazione della valvola; gli elementi costituenti il sistema di
attuazione sono realizzati in maniera da determinare l'apertura
automatica della valvola in caso di malfunzionamento o rottura di uno
di questi.
1.2.29 Efficienza di un elettrolizzatore:
rapporto tra l'energia elettrica assorbita
dall'elettrolizzatore [kWh] ed il volume di idrogeno prodotto
dall'elettrolizzatore stesso [Nm³].
2. Classificazione degli impianti.
In considerazione delle molteplici applicazioni degli impianti di
produzione di idrogeno, questi possono essere classificati in
funzione delle pressioni di esercizio dell'idrogeno come di seguito
riportate:
P ≤ 0,5 barg;
0,5 barg < P ≤ 50 barg;
50 barg < P ≤ 100 barg;
100 barg < P ≤ 300 barg;
300 barg < P ≤ 500 barg;
500 barg < P ≤ 700 barg;
700 barg < P ≤ 1000 barg.
I primi due livelli di pressione di idrogeno (P ≤ 0,5 barg; 0,5
barg < P ≤ 50 barg) sono tipici degli elettrolizzatori.
Per pressioni di esercizio maggiori di 1000 barg o nel caso di
adozione di sistemi di stoccaggio diversi da quelli riportati nel
presente decreto, il progettista, a seguito della valutazione del
rischio di incendio, dovra' implementare apposite misure di sicurezza
antincendio determinate anche mediante le metodologie previste con
approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto
del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.
3. Elementi costitutivi degli impianti.
I vari elementi che costituiscono l'impianto di produzione e
stoccaggio hanno le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le
apparecchiature di cui al successivo titolo II.
Gli impianti di produzione e stoccaggio di idrogeno sono
costituiti, tipicamente, dai seguenti elementi:
a) elettrolizzatore;
b) serbatoio tampone;
c) sistema di compressione;
d) stoccaggio di idrogeno;
e) gruppo di riduzione e stabilizzazione della pressione;
f) stazione di caricamento (baie di carico);
g) tubazioni di collegamento (elementi di connessione tra gli
elementi a), b), c), d), e) e f) per il trasferimento dell'idrogeno);
h) area di sosta per i carri bombolai;
i) locali destinati a servizi accessori.
Si riporta in calce uno schema, a mero titolo esemplificativo, di
un impianto tipo.
4. Elementi pericolosi.
Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della
determinazione delle distanze di sicurezza e di protezione, quelli
indicati al punto 3, dalla lettera a), limitatamente al modulo di
elettrolisi, alla lettera g) del medesimo punto.
5. Materiali.
I materiali impiegati per la realizzazione degli elementi di
impianto devono essere compatibili con l'idrogeno alle temperature e
pressioni di utilizzo. In particolare, i materiali sono scelti anche
tenendo conto delle problematiche specifiche derivanti da fenomeni di
infragilimento da idrogeno. Al fine di operare la corretta scelta si
puo' fare riferimento anche a quanto previsto dalla norma ISO
11114-4.
Nella scelta dei materiali sono tenute in considerazione anche le
problematiche di permeabilita' e porosita' all'idrogeno.
Per la scelta dei materiali impiegati sono, altresi', tenute in
considerazione le problematiche legate alla fatica e
all'invecchiamento, in relazione alle condizioni di impiego e ai
tempi di esercizio previsti.
Le attivita' di progettazione, controllo, verifica e manutenzione
sono definite e programmate anche in funzione delle indicazioni di
cui al presente punto.
6. Verifica dell'assoggettabilita' di un elettrolizzatore al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Gli impianti di produzione di idrogeno non sono esplicitamente
inclusi nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
n. 151/2011. Il progettista, tuttavia, valuta quali delle attivita'
presenti sono ascrivibili ai punti del suddetto allegato I (impianti
di compressione o di decompressione, impianti e depositi di gas
infiammabili compressi in bombole o in serbatoi fissi, reti di
trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, impianti fissi di
distribuzione di carburanti gassosi, ecc.).
In particolare, gli elettrolizzatori sono ascrivibili
all'attivita' n. 1 dell'allegato I «Stabilimenti ed impianti ove si
producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti», qualora le
quantita' globali in ciclo dei gas infiammabili risultino superiori a
25 Nm³/h, oltre che per l'attivita' di deposito di gas infiammabili
correlata ai quantitativi detenuti.
Al fine di verificare se un elettrolizzatore, di cui si conosce
la potenza espressa in kW, si configuri come attivita' di cui al
punto 1.1.C di cui al citato allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica n. 151/2011, e' possibile far riferimento al valore
della sua «efficienza» espresso in kWh/Nm³, come definita al punto
1.2.29.
A titolo d'esempio, assumendo pari a 5 kWh/Nm³ il valore di
riferimento dell'efficienza di un elettrolizzatore, il valore soglia
della potenza espressa in kW, superato il quale l'attivita' risulta
soggetta ai controlli di prevenzione incendi, puo' essere cosi'
calcolato:
25 Nm³/h x 5 kWh/Nm³ = 125 kW
Titolo II - Modalita' costruttive
7. Accesso all'area.
7.1 Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili
del fuoco il sito va dotato di almeno un accesso con i seguenti
requisiti minimi:
larghezza: 3.50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
7.2 In impianti predisposti al rifornimento di carri bombolai, i
percorsi all'interno dell'area dell'impianto, o nelle immediate
vicinanze, devono consentire l'accesso e la manovra dei mezzi. L'area
deve consentire ai mezzi, in caso di emergenza, di allontanarsi nella
direzione di marcia.
7.3 Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto,
di cui al punto 4, sono recintate, con un'altezza non inferiore a 1,8
m, o comunque realizzate in maniera da rendere inaccessibili tali
elementi e prevenire manomissioni.
Nel caso di installazioni all'interno di siti gia' dotati di
recinzione propria, la predetta recinzione non e' necessaria. Qualora
prevista, tale recinzione od ogni altra misura adottata per rendere
inaccessibili tali elementi e' posta ad una distanza dagli elementi
dell'impianto che ne consenta l'esercizio e la manutenzione in
sicurezza.
8. Impianto di produzione di idrogeno.
L'impianto per la produzione dell'idrogeno e' oggetto di
specifica valutazione di rischio, da condursi secondo le modalita' di
cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto
2012.
L'impianto e' progettato e realizzato in conformita' alla regola
dell'arte. Sono ritenuti a regola d'arte gli impianti conformi alla
norma ISO 22734, per le parti che risultano applicabili.
La valutazione del rischio include quello connesso alla
formazione di atmosfere potenzialmente esplosive. A tale scopo puo'
essere adottato, quale utile riferimento, il capitolo V.2 del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 adottando, in aggiunta alle
misure contenute nel presente decreto, le misure finalizzate al
conseguimento del livello minimo di protezione di cui al punto
V.2.2.6.
9. Unita' di stoccaggio di idrogeno compresso.
9.1 L'accumulo di idrogeno gassoso, sia intermedio di processo
che per stoccaggio all'interno dell'impianto, puo' avvenire in unita'
di stoccaggio, costituita anche da piu' recipienti, con pressione di
esercizio variabile non superiore a 1000 barg.
Le unita' di stoccaggio, fatta eccezione per i serbatoi tampone,
sono collocate in apposito box come definito al precedente punto
1.2.5.
Se il volume complessivo del deposito e' superiore a 6000 Nm³, il
box e' suddiviso in porzioni (ciascuna contenente un volume non
superiore a 6000 Nm³) delimitate da muri costruiti in calcestruzzo
armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza
meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti tali da
garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti ad
incidenti.
9.2 Gli stoccaggi devono essere progettati e realizzati in
conformita' alla regola dell'arte.
Ogni unita' di stoccaggio di idrogeno gassoso ha i seguenti
requisiti di sicurezza:
la struttura di supporto, se presente, e' incombustibile ed ha
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R60 o protetta in modo
da garantire prestazioni equivalenti a R60;
dispone di dispositivi di sicurezza che impediscano alla
pressione di superare il valore di progetto, indipendentemente dalla
temperatura di stoccaggio. Tali dispositivi sono posizionati tenendo
conto della tipologia di stoccaggio adottata;
dispone di un dispositivo di rilevazione incendio, di
temperatura o di fiamma, che determina l'attivazione del sistema di
raffreddamento esterno del recipiente;
ciascuna unita' di stoccaggio deve essere isolabile dal resto
dell'impianto tramite valvole di intercettazione di emergenza.
Ogni unita' di stoccaggio e' dotata, inoltre, di sistema di
misura della pressione.
Le unita' di stoccaggio sono disposte all'interno di ciascun box
in maniera tale da limitare i rischi di impatto diretto di un
eventuale rilascio tra unita' adiacenti.
Le unita' di stoccaggio sono posizionate ad una distanza tra loro
e dalle pareti del box tale da consentire l'effettuazione delle
operazioni di sorveglianza e di manutenzione.
10. Compressori.
I compressori sono progettati e realizzati in conformita' alla
regola dell'arte.
Ciascun compressore e' equipaggiato con un sistema di sicurezza
contro le sovrappressioni nonche' con un sistema di valvole di
scarico per la depressurizzazione di emergenza; e', inoltre, connesso
con il resto dell'impianto mediante opportuni sistemi per lo
smorzamento delle vibrazioni.
I compressori sono dotati di idonei sistemi per lo svuotamento e
l'inertizzazione per consentire le operazioni di manutenzione.
Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a
valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni
massime di esercizio, sono installati indipendentemente da quelli
eventualmente all'interno o gia' a bordo.
I compressori, comprensivi degli eventuali dispositivi di
pertinenza (ad esempio serbatoi adibiti a smorzare le pulsazioni di
pressione) sono collocati in box, come definiti al precedente punto
1.2.5. Per compressori con pressioni in uscita non superiori a 300
barg, le barriere, qualora necessarie, sono individuate ricorrendo
alla valutazione del rischio di incendio ed esplosione.
I recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione superiore
a 150 barg hanno volume geometrico non superiore a 0,4 m³. Per i
recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione aventi volume
geometrico superiore a 0,4 m³, sono effettuate specifiche valutazioni
del rischio.
11. Baie di carico.
Sono aree, come definite al punto 1.2.3, che vengono impiegate
per alloggiare i carri bombolai.
Durante il carico e scarico dell'idrogeno gassoso, i tubi di
collegamento del carro bombolaio all'impianto sono considerati parte
dell'installazione.
Il percorso previsto per il carro bombolaio, tra l'ingresso
dell'impianto ed il punto di carico e scarico e poi da questo
all'uscita, transita su idonea pavimentazione e con raggi di
curvatura che consentano il movimento del mezzo senza manovre.
L'eventuale caricamento del carro bombolaio senza la motrice e'
effettuato nei tempi strettamente necessari; in tal caso, il carro
bombolaio e' parcheggiato in modo che la motrice possa agganciarlo e
trainarlo, anche in caso di emergenza, verso l'uscita dell'impianto
senza necessita' di manovre.
La baia di carico e' dotata di un dispositivo di arresto che
interrompe il flusso dell'idrogeno, sia sul lato impianto che sul
lato carro bombolaio, non appena viene premuto il pulsante di
emergenza, collocato in prossimita' della stazione di caricamento.
12. Impianto gas.
E' l'impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di
intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonche' di
apparecchiature che compongono la rete di alimentazione,
compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e dal
relativo sistema di emergenza. I materiali impiegati rispondono ai
requisiti di sicurezza per le apparecchiature a pressione.
Le pressioni di progetto dell'impianto sono almeno del 10%
superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni
caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di
sicurezza.
La sovrappressione nella linea di alimentazione delle baie di
carico con pressioni superiori a 300 bar non deve essere superiore
all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione
non superiori al 4%.
12.1. Tubazioni rigide.
Le tubazioni rigide in pressione sono:
a) progettate, costruite e collaudate secondo il decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;
b) collocate a vista, facilmente ispezionabili, soprassuolo, in
posizione protetta da possibili urti; se cio' non fosse possibile,
potrebbero essere posate in appositi cunicoli carrabili, comunque
ispezionabili, dotati di griglie di aerazione con superficie almeno
pari alla sezione del cunicolo, oppure possono essere collocate
interrate, a profondita' di interramento non inferiore a 0,50 m;
c) protette da fenomeni di corrosione esterna;
d) prive di sollecitazioni significative all'interno del
materiale prodottesi a causa del montaggio, degli assestamenti o
delle differenze di temperatura;
e) realizzate preferibilmente con giunti saldati e comunque
ispezionabili;
f) chiaramente segnalate e individuate, anche a terra.
La scelta delle modalita' di posa delle tubazioni deve garantire
il corretto espletamento delle attivita' di ispezione, controllo e
manutenzione.
12.2. Tubazioni flessibili.
Le tubazioni flessibili, utilizzabili per i collegamenti dei
compressori, dei carri bombolai e dei pacchi bombole, hanno pressione
nominale non inferiore a quella del sistema di condotte in cui
vengono inserite.
Le tubazioni flessibili in pressione sono progettate, costruite e
collaudate secondo il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
12.3. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di
sicurezza.
I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di
sicurezza sono progettati e realizzati secondo le disposizioni di cui
al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
12.4. Dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto.
Sono dispositivi di intercettazione e scarico i seguenti:
a) valvole di intercettazione d'emergenza con la funzione di
arresto del trasferimento dell'idrogeno tra le varie parti
dell'impianto, del tipo normalmente aperte in esercizio e chiuse in
emergenza (fail close); esse sono a funzionamento automatico
asservito ad un sistema di controllo di sicurezza;
b) valvole di scarico impianti di emergenza con la funzione di
consentire la depressurizzazione rapida di una parte di impianto o il
convogliamento dell'idrogeno in particolari parti di impianto con
finalita' di sicurezza, del tipo normalmente chiuso in esercizio e
aperte in emergenza (fail open); esse sono a funzionamento manuale e
automatico, eventualmente asservite a un sistema di controllo e
attivazione manuale da remoto;
c) valvole di intercettazione e scarico manuali con la funzione
di intercettazione, isolamento e scarico di parti di impianto per
scopi di manutenzione.
I dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto, sia con
funzioni di emergenza che di esercizio, sono facilmente accessibili
per la manutenzione e l'ispezione.
I dispositivi di intercettazione e scarico con funzione di
emergenza sono progettati per poter funzionare in tali condizioni ed
essere chiaramente individuati da apposita segnaletica.
I dispositivi di intercettazione e scarico di emergenza sono
installati in modo da poter intercettare e depressurizzare
apparecchiature e tratti di tubazioni in seguito di eventi anomali o
incidentali.
Tutti i collettori dei dispositivi di scarico devono avere
resistenza meccanica adeguata alle sollecitazioni indotte
dall'efflusso del gas.
Lo scarico in atmosfera dell'idrogeno deve avvenire ad un'altezza
sufficiente da non costituire pericolo per persone e impianti in caso
di innesco.
13. Costruzioni elettriche.
13.1. Le costruzioni elettriche sono realizzate secondo quanto
indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186, tenendo conto della
classificazione del rischio elettrico dei luoghi, da condursi secondo
le norme tecniche di riferimento e garantendo il conseguimento dei
seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
a) limitare la probabilita' di costituire causa di incendio o
di esplosione;
b) limitare la propagazione di un incendio attraverso i suoi
componenti;
c) consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in
condizione di sicurezza;
d) consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni
di sicurezza.
13.2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al punto
13.1:
a) le installazioni previste nei punti 8, 9, 10 e 11 sono
protette contro il rischio di fulminazione e contro il rischio di
formazione di cariche elettrostatiche secondo le norme tecniche di
riferimento;
b) gli impianti elettrici rispondono alle seguenti misure di
sicurezza:
1. sono dotati di almeno un dispositivo di sezionamento di
emergenza ubicato in posizione protetta, tale da togliere tensione a
tutto l'impianto o, in alternativa, sono gestiti secondo procedure
riportate nel piano di emergenza in modo tale da non costituire
pericolo durante le operazioni di spegnimento;
2. sono suddivisi in piu' circuiti terminali in modo da
garantire l'indipendenza elettrica dei circuiti di alimentazione dei
servizi di sicurezza e dei circuiti di alimentazione degli altri
servizi;
3. sono dotati di circuiti, protetti dal fuoco, per
l'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in
caso di incendio secondo le specifiche previste dalle norme tecniche
di riferimento applicabili e, comunque, non inferiore a quanto
riportato nella tabella seguente:
===================================================================== | | |Tempi di commutazione | | | | tra alimentazione | | | | ordinaria e di | | Tipo di impianto |Autonomia (min) | emergenza (sec) | +===========================+================+======================+ | Impianto di illuminazione | | | | di sicurezza | 60 | 0.5 | +---------------------------+----------------+----------------------+ | Sistemi di controllo | 60 | 15 | +---------------------------+----------------+----------------------+ | Impianti di spegnimento e | | | | raffreddamento | 120 | 15 | +---------------------------+----------------+----------------------+
13.3. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle
scariche atmosferiche.
L'impianto e' provvisto di impianto di terra e delle misure
necessarie alla protezione dagli effetti diretti e indiretti delle
scariche atmosferiche a seguito del calcolo della probabilita' di
fulminazione secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti e
dalle norme tecniche applicabili;
Il punto di riempimento e' corredato di morsetto di terra e di
pinze per il collegamento equipotenziale tra impianto fisso e carro
bombolaio, provvisto di idonea apparecchiatura di sicurezza per la
verifica dell'ottenimento della continuita' elettrica soltanto dopo
il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore di
sicurezza incorporato nella pinza); l'avvio delle operazioni di
riempimento puo' avvenire solo con il previo assenso del collegamento
di terra.
14. Prevenzione di formazione di miscele esplosive.
Al fine di minimizzare il rischio di formazione di miscele
idrogeno-aria potenzialmente esplosive e' effettuata la valutazione
del rischio e sono adottate le conseguenti misure di protezione in
conformita' alle disposizioni contenute nel capitolo V.2 del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Sono adottate, altresi', le seguenti ulteriori misure:
a) in caso di deviazione della portata e della pressione
dell'idrogeno gassoso dai limiti di funzionamento regolare
dell'impianto come dichiarati dal costruttore, e' installato un
sistema di controllo del processo che attua l'interruzione
dell'alimentazione delle apparecchiature elettriche non classificate
ai sensi della direttiva 2014/34/UE (ATEX) e l'avvio della
ventilazione; il sistema di ventilazione e' dimensionato in modo da
mantenere una concentrazione media di idrogeno gassoso all'interno
del locale elettrolizzatore (e di qualsiasi box con apparecchiature
contenenti idrogeno) al di sotto dell'1% in volume, anche in accordo
con i criteri descritti nella norma ISO 22734;
b) nel locale contenente l'elettrolizzatore e' installato un
sistema di rilevamento dell'idrogeno in grado di attivare la
ventilazione automatica in caso di concentrazioni pari o superiore
all'1% in volume; la selezione del numero, della dislocazione e della
tipologia dei rilevatori di idrogeno viene effettuata in conformita'
alla regola dell'arte, con particolare riferimento alla norma CEI EN
60079-29-1 o norma tecnica equivalente; l'installazione, l'uso e la
manutenzione dei rilevatori di idrogeno gassoso sono conformi alla
norma CEI EN 60079-29-2 o norma tecnica equivalente.
Inoltre, al fine di evitare che possano formarsi atmosfere
arricchite in ossigeno (con concentrazione di ossigeno in aria
superiore al 23,5% in volume), qualora l'elettrolizzatore sia
progettato per poter rilasciare ossigeno all'interno di aree o
ambienti chiusi, sia previsto un impianto di rilevazione di ossigeno,
che attiva il sistema di ventilazione.
Titolo III - Misure di protezione attiva
15. Impianti di rilevazione e allarme.
Gli elementi pericolosi dell'impianto, di cui al punto 4, sono
sorvegliati mediante l'installazione dei sistemi di seguito
specificati:
a) sistema di rilevazione, controllo e monitoraggio di
temperatura degli elementi pericolosi dell'impianto, qualora possano
essere raggiunti elevati valori di temperatura;
b) sistema di rilevazione e controllo fughe di gas in tutte le
aree dell'impianto suscettibili di essere interessate dalla possibile
formazione di un'atmosfera esplosiva, secondo gli esiti della
valutazione del rischio da condursi in conformita' alle disposizioni
contenute nel capitolo V.2 del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015; l'impianto, per quanto possibile, e' realizzato secondo
le norme tecniche di riferimento;
c) sistema di rilevazione di fiamma collocato in tutte le aree
dell'impianto suscettibili di essere interessate dall'accensione di
eventuali perdite di idrogeno; l'impianto, per quanto possibile, e'
realizzato secondo le norme tecniche di riferimento.
E' inoltre richiesta l'installazione di un impianto di
rivelazione e allarme incendi (IRAI) a protezione dell'intera
attivita', con le seguenti funzioni principali:
A, rivelazione automatica dell'incendio;
B, funzione di controllo e segnalazione;
C, funzione di allarme incendio;
L, funzione di alimentazione di sicurezza;
D, funzione di segnalazione manuale.
Le funzioni B, C, L, D sono estese a tutta l'attivita', mentre la
funzione A puo' essere prevista anche solo nelle aree o locali dove
e' possibile l'innesco di un incendio.
Le segnalazioni dei sistemi sono riportate ad apposita centrale
collocata in locale tecnico all'interno dell'impianto, con
possibilita' di ripetizione anche all'esterno, e riportate al sistema
di emergenza di cui al successivo punto; all'esterno e' installato un
dispositivo di segnalazione luminoso e sonoro, collegato
all'attivazione dei sistemi di controllo.
16. Impianti di spegnimento e raffreddamento.
Gli elementi pericolosi dell'impianto sono protetti con una rete
idranti progettata, installata, collaudata e gestita secondo la
regola dell'arte ed in conformita' alle direttive di cui al decreto
del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012. Per la progettazione
della rete si puo' fare riferimento alla norma UNI 10779, assumendo
per l'attivita' un livello di pericolosita' non inferiore a 2.
Gli stoccaggi di idrogeno compresso, fatta eccezione per i pacchi
bombole di volume geometrico inferiore a 1 m³, sono protetti anche
tramite impianti di raffreddamento a pioggia.
17. Estintori.
Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio,
sono installati estintori di capacita' estinguente minima non
inferiore a 27A 89B e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri,
in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento
pari a 20 m.
In esito alle risultanze della valutazione del rischio di
incendio, sono installati estintori per altri rischi specifici,
idoneamente posizionati a distanza non superiore a 15 m dalle
sorgenti di rischio.
Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso
immediato, pertanto sono collocati:
in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i
percorsi d'esodo in prossimita' delle uscite dei locali, di piano o
finali;
in prossimita' di eventuali ambiti a rischio specifico.
Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di
incendio di classe A o classe B, e' opportuno l'utilizzo di estintori
a base d'acqua (estintori idrici).
Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o
apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati
estintori idonei all'uso previsto.
18. Sistema di emergenza (ESS).
18.1 L'impianto di produzione e' dotato di un sistema di
emergenza (Emergency Shutdown System, ESS) che interrompe
immediatamente l'alimentazione degli elementi pericolosi
dell'impianto in caso di pericolo grave ed immediato e non puo'
essere disattivato con il solo intervento dei sistemi di controllo
del processo.
Il sistema ESS puo' essere attivato a seguito di intervento dei
sistemi di rilevazione automatica o dell'IRAI di cui al punto 15. In
ogni caso, sono previsti pulsanti di emergenza (Emergency Shutdown
Device, ESD), con riarmo manuale, collocati in prossimita' degli
elementi pericolosi dell'impianto.
Il sistema ESS interviene almeno nei seguenti casi:
a) superamento della concentrazione di idrogeno in atmosfera
pari o superiore all'1% in volume;
b) allarme incendio attivato dall'impianto IRAI;
c) arresto o mancanza della ventilazione meccanica nel locale
dell'elettrolizzatore, o nel caso di portata inferiore al 75% della
portata di progetto;
d) attivazione di un pulsante di emergenza ESD;
e) pressione differenziale all'interno delle celle (stack) tra
ossigeno e idrogeno oltre i limiti indicati dal costruttore;
f) alta pressione e alta temperatura in uscita dai compressori;
g) bassa pressione di aspirazione in ingresso ai compressori.
18.2 Una volta attivato, il sistema ESS garantisce almeno le
seguenti funzioni:
a) arrestare la produzione di idrogeno (elettrolizzatore);
b) depressurizzare le apparecchiature contenenti idrogeno in
pressione, con convogliamento dello stesso in un luogo sicuro, fatta
eccezione per i carri bombolai e gli stoccaggi in generale;
c) isolare completamente le tubazioni di mandata alle baie di
carico;
d) isolare completamente la linea di bassa pressione
dall'aspirazione e la linea di mandata dei compressori;
e) isolare completamente gli stoccaggi;
f) interrompere il circuito elettrico dell'impianto e delle
installazioni accessorie, ad esclusione delle linee che alimentano
gli impianti di sicurezza.
Il sistema ESS e' dotato di dispositivi di blocco al riavvio, che
necessitano di un ripristino intenzionale della generazione di
idrogeno. In ogni caso il sistema e' progettato in maniera tale da
non creare una condizione di pericolo al momento del ripristino.
Titolo IV - Distanze di sicurezza
19.1 Distanze di sicurezza.
Nella progettazione, sono rispettate le seguenti distanze di
sicurezza:
A) Elementi pericolosi dell'impianto.
===================================================================== | PRESSIONE | | | | | IDROGENO | | | | | (barg) | | DISTANZE DI SICUREZZA (m) | | +=============+=========+=================================+=========+ | | ESTERNA | PROTEZIONE | INTERNA | +-------------+---------+---------------------------------+---------+ | 700 < P ≤ | | | | | 1000 | 30 | 15 | 15 | +-------------+---------+---------------------------------+---------+ |500 < P ≤ 700| 25 | 15 | 15 | +-------------+---------+---------------------------------+---------+ |300 < P ≤500 | 20 | 15 | 15 | +-------------+---------+---------------------------------+---------+ |100 < P ≤ 300| 17 | 12 | 12 | +-------------+---------+---------------------------------+---------+ |50 < P ≤ 100 | 12 | 8 | 8 | +-------------+---------+---------------------------------+---------+ | 30 < P ≤ 50 | 8 | 6 | 6 | +-------------+---------+---------------------------------+---------+ | 10 < P ≤ 30 | 7 | 5 | 5 | +-------------+---------+---------------------------------+---------+ | P ≤ 10 | 5 | 3 | 3 | +-------------+---------+---------------------------------+---------+
Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad
eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla
collettivita', puo' essere ridotta del 50%, qualora risulti che tra
le aperture ivi presenti e le costruzioni esterne all'impianto siano
realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in
calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di adeguata
resistenza meccanica, tali da assicurare il contenimento di eventuali
schegge proiettate verso le costruzioni esterne. In ogni caso, tale
distanza non puo' essere inferiore alla minore tra la distanza di
sicurezza interna e la distanza di protezione, previste per il
medesimo valore di pressione.
I tratti di tubazione (sia ad alta che bassa pressione) sono
considerati elementi pericolosi e per essi si applicano le distanze
di sicurezza indicate in tabella, correlate al pertinente valore di
pressione, ad eccezione delle distanze di sicurezza interna verso gli
elementi di processo strettamente collegati.
Rispetto agli edifici destinati alla collettivita' come scuole,
ospedali, uffici, edifici per il culto, locali di pubblico
spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi
turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e
rispetto ai luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone
quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere,
mercati e simili, le distanze di sicurezza esterna sono raddoppiate.
Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi
anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali. Inoltre,
quando la distanza di sicurezza esterna e' riferita ad aree
edificabili, e' consentito comprendere in essa anche la prescritta
distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali
vietino la costruzione sul confine.
B) Altre distanze di sicurezza.
Tra gli elementi pericolosi, di cui al punto 3 dalla lettera a)
alla g), ed i sottoelencati locali destinati a servizi accessori,
sono rispettate le seguenti distanze di sicurezza interna:
a) locali destinati a servizi accessori: distanze di
sicurezza di cui alla precedente lettera A);
b) cabina di consegna energia elettrica: 22 m.
Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi
dell'impianto di cui al punto 3, dalla lettera a) alla f), sono
schermate con muri paraschegge, qualora siano rivolte verso locali
destinati a servizi accessori.
Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche
aeree, con valori di tensione maggiori di 1000 V in corrente
alternata e di 1500 V in corrente continua, e' osservata, rispetto
alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m.
I piazzali dell'impianto non sono comunque attraversati da
linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli
sopra indicati.
19.2 Metodologie alternative per la determinazione delle distanze
di sicurezza.
Distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle del presente
titolo possono essere eventualmente individuate, applicando le
metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.
Qualora gli elementi pericolosi superino i valori di pressione
indicati nella tabella di cui al punto 19.1, le distanze di sicurezza
sono determinate attraverso l'applicazione dell'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto
ministeriale 9 maggio 2007.
Titolo V - Norme di esercizio
20.1. Generalita'.
Nell'esercizio degli impianti di produzione di idrogeno sono
osservate, oltre agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e alle
disposizioni riportate nei decreti del Ministro dell'interno del 1°
settembre 2021, 2 settembre 2021 e 3 settembre 2021, le prescrizioni
specificate nei punti seguenti.
Il responsabile dell'attivita' assicura la manutenzione
dell'impianto a regola d'arte.
20.2. Esercizio dell'impianto.
L'esercizio e' ammesso solo sotto la sorveglianza, anche da
remoto, del responsabile dell'attivita' ovvero di una o piu' persone
formalmente designate dallo stesso. Il responsabile dell'attivita' e
il personale designato ricevono una specifica formazione in merito
alla conduzione dell'impianto, ai pericoli ed agli inconvenienti che
possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati e alle misure di
sicurezza da adottare in caso di incidente. Tale formazione e' estesa
anche al personale addetto alla manutenzione.
Nelle aree di impianto e, in particolare, nei box sono vietati
gli stoccaggi di materiali infiammabili o combustibili, fatti salvi i
materiali infiammabili o combustibili necessari al funzionamento
dell'impianto medesimo.
20.3. Operazione di carico e scarico dei carri bombolai.
Durante le operazioni di carico e scarico dei carri bombolai,
nonche' durante il normale esercizio dell'impianto, il personale
addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:
a) posizionare almeno un estintore in dotazione all'impianto,
pronto all'uso, nelle vicinanze della baia di carico interessata;
b) accertarsi che i motori dei mezzi che trasportano i carri
bombolai siano spenti ed attendere almeno quindici minuti, dal loro
spegnimento, prima di iniziare le operazioni di carico e scarico;
c) durante le operazioni di carico e scarico, rispettare e far
rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo, e
comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere
entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro delle baie di carico; far
rispettare inoltre il divieto di accensione ed utilizzo di telefoni
cellulari o altri sistemi wi-fi, anche a bordo del veicolo ed entro
il raggio di almeno 2 m dal perimetro delle baie di carico;
d) il collegamento tra carro bombolaio e serbatoio deve essere
attuato in modo da assicurare la continuita' elettrica; nel luogo in
cui si effettuano le operazioni di riempimento e' installata una
presa per il collegamento equipotenziale tra autocisterna ed impianto
fisso.
Il personale addetto deve essere presente durante le fasi di
carico e scarico.
20.4. Prescrizioni generali di emergenza.
Il personale addetto all'impianto deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato,
sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza
predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo
agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione
all'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti
ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano
all'impianto;
c) avvisare i servizi di soccorso.
20.5. Documenti tecnici.
Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per
l'esercizio dell'impianto;
b) la pianificazione di emergenza contenente le procedure per
la messa in sicurezza dell'impianto;
c) uno schema di flusso semplificato degli impianti di
stoccaggio, di produzione, di misura, compressione e distribuzione
dell'idrogeno;
d) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e
delle attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree
protette dai singoli impianti antincendio;
e) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e
allarme;
f) il registro di manutenzione dell'impianto, con indicazione
delle periodicita' manutentive previste e che dia evidenza delle
attivita' svolte.
20.6. Segnaletica di sicurezza.
Devono essere osservate, tra le altre, le disposizioni sulla
segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Inoltre, in posizione ben visibile, deve essere esposta idonea
cartellonistica che riproduce uno schema di flusso dell'impianto con
indicazioni delle valvole, delle apparecchiature e delle unita' di
stoccaggio, in modo da renderle facilmente individuabili.
Deve essere esposta una planimetria dell'impianto ed affisse
istruzioni per gli addetti, inerenti:
a) al comportamento da tenere in caso di emergenza;
b) alla posizione dei dispositivi di sicurezza;
c) alle manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto
(ad esempio: azionamento dei pulsanti di emergenza, funzionamento dei
presidi antincendio).