Il riassetto delle regole di prevenzione incendi iniziato da alcuni anni ha recentemente interessato le vigenti norme anche nell’ambito delle costruzioni civili. Di fatto, con il decreto 25 gennaio 2019, anche le specifiche tecniche contenute nell’allegato del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 sono state allineate alle nuove misure

Antincendio edifici: con il D.M. 25 gennaio 2019 sono definiti i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate negli edifici di civile abitazione e sono stabilite le tempistiche di adeguamento alle nuove regole contenute nell’allegato al decreto stesso

Una puntuale analisi di Marco Albanese, esperto di sicurezza e prevenzione incendi, mette in luce le principali novità del provvedimento con particolare riferimento al regime delle deroghe, ai requisiti tecnici, nonché alla gestione dei rischi

Scarica gratis l'approfondimento del mese

Le novità legislative

Il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, di fatto, modifica e integra il precedente decreto 16 maggio 1987 n. 2461, definendo i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate negli edifici di civile abitazione e fissando le tempistiche di adeguamento alle nuove regole contenute nell’allegato al decreto. Le finalità sono quelle di limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, ridurre la possibilità di incendio di una facciata e la propagazione per incendio esterno e, infine, evitare (o limitare), in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata che potrebbero pregiudicare l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Scarica gratis l'approfondimento del mese

L’allegato al decreto

Tra le modifiche disposte dall’allegato al decreto, quella al punto 9 del decreto 16 maggio 1987 stabilisce che, nel caso di particolari esigenze di carattere tecnico (o di esercizio) non fosse possibile attuare le prescrizioni contenute nelle norme, è consentita l’opportunità di presentare istanza di deroga. Inoltre, particolare attenzione è rivolta poi al criterio da adottare per l’attribuzione dei quattro livelli di prestazione degli edifici. Specificati, infine, con puntualità i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività e degli occupanti e sono specificate le misure da attuare in caso d’incendio.

Scarica gratis l'approfondimento del mese

L’approfondimento

L'articolo di Ambiente&Sicurezza ci conduce a conoscere nel dettaglio il provvedimento, chiarendo anche le terminologie utili alla comprensione della materia: Evac (sistema di allarme vocale per scopi di emergenza), Gsa (gestione sicurezza antincendio), Map (misure tecnico-gestionali già previste dalle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246) e H (altezza antincendi negli edifici). Alcune tabelle esplicative sintetizzano l'attribuzione dei livelli di prestazione, i compiti e le funzioni del responsabile dell'attività e i requisiti di sicurezza delle facciate.

 

CONSULTA TUTTI GLI ALTRI CONTENUTI!

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome