Antincendio: i finanziamenti per le scuole

Pubblicato il decreto del ministero dell'Istruzione 30 giugno 2020

Antincendio: i finanziamenti per le scuole sono al centro del decreto del ministero dell'Istruzione 30 giugno 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2020, n. 236).

In particolare, il provvedimento stabilisce:

  • gli interventi ammessi;
  • l'entità delle risorse disponibili;
  • il termine per l'aggiudicazione dei lavori;
  • la modalità di rendicontazione e monitoraggio;
  • l'applicazione di revoche e controlli.

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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Istruzione 30 giugno 2020.

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Decreto del ministero dell'Istruzione 30 giugno 2020

 

Finanziamento  degli  interventi  di   adeguamento   alla   normativa
antincendio delle  scuole  e  di  definizione  dei  termini  e  delle
modalita' di rendicontazione e di monitoraggio. (Decreto n. 43/2020).
(20A05061)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2020, n.236)

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

 

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia

scolastica,  e  in  particolare  gli  articoli  4  e  7,  concernenti

disposizioni,  rispettivamente,   in   materia   di   programmazione,

attuazione e finanziamento  degli  interventi,  nonche'  di  anagrafe

dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo del 28 agosto 1997,  n.  281,  recante

«Definizione  e  ampliamento  delle  attribuzioni  della   Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i

compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei

comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»  e,  in

particolare, l'art. 9;

Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di

contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31

dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo

stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo

dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e

del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare

l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione  di

priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e

l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',

di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi

finanziamenti;

Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio

pluriennale per il triennio  2017-2019  e  l'allegato  relativo  agli

stati di previsione e, in particolare, l'art. 1, comma 140;

Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in  particolare,  l'art.  1,

comma 95;

Visto il decreto-legge 28  giugno  2019,  n.  59,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8  agosto  2019,  n.  81,  recante  misure

urgenti in materia di personale delle fondazioni  lirico  sinfoniche,

di sostegno del settore del  cinema  e  audiovisivo  e  finanziamento

delle attivita' del Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e

per  lo  svolgimento  della  manifestazione  UEFA  Euro  2020  e   in

particolare l'art. 4-bis;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante

«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle

carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di

polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni

dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni»,   e,   in

particolare,    l'art.    6    concernente    «Interventi     urgenti

sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la  legge  30

dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni

urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del

Ministero dell'universita' e della ricerca, e in  particolare  l'art.

4;

Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6  giugno  2020,  n.  41,  recante  misure

urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno

scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di   Stato   e,   in

particolare, l'art. 7-ter, comma 1;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21

ottobre   2019,   n.    140,    recante    regolamento    concernente

l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3

gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di

redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia

di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca  12  settembre  2018,  n.  615,  con  il  quale  si  e'

proceduto, tra l'altro, all'approvazione della  programmazione  unica

nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio

2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto

alla rettifica della programmazione unica  nazionale  2018-2020,  con

riferimento ad alcuni piani regionali, su  richiesta  delle  relative

regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101, con il quale si e'  proceduto

al  finanziamento  del  primo   piano   di   interventi   finalizzati

all'adeguamento alla normativa  antincendio  degli  edifici  pubblici

adibiti ad uso scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, con il quale si e' proceduto

alla ripartizione tra le regioni  della  somma  complessiva  di  euro

98.000.000,00 a valere sulle risorse di cui  all'art.  1,  comma  95,

della citata legge n. 145 del 2018, per le annualita'  2019,  2020  e

2021 e alla definizione dei criteri per l'individuazione  degli  enti

locali beneficiari;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6

settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti

locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28

agosto 1997, n. 281;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il  28

novembre 2019, tra il Governo, le regioni, le  province  e  gli  enti

locali  sancita,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,   del   decreto

legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3,  del

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, gli interventi di adeguamento alla

normativa  antincendio  sono  individuati  previo   avviso   pubblico

nazionale, da adottare entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  del

decreto;

Visto il decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi

strutturali per  l'istruzione,  l'edilizia  scolastica  e  la  scuola

digitale 15 gennaio 2020, n. 4, con il quale  e'  stata  indetta  una

selezione pubblica per l'individuazione degli interventi da ammettere

a finanziamento;

Visto l'avviso pubblico del 16 gennaio 2020, prot. n. 532,  con  il

quale e' stata indetta procedura selettiva per l'individuazione degli

enti locali da ammettere a finanziamento;

Dato atto che, sulla base dei  criteri  definiti  dal  decreto  del

Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   29

novembre 2019, n. 1111, sono state definite le  relative  graduatorie

regionali suddivise per comuni e province/citta' metropolitane;

Considerato che le graduatorie regionali  suddivise  per  comuni  e

province/citta' metropolitane sono state approvate  con  decreto  del

direttore della  Direzione  Generale  per  i  fondi  strutturali  per

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola  digitale  15  aprile

2020, n. 90;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1,  comma  4,  del

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca n.  1111  del  2019,  con  successivo  decreto  del  Ministro

dell'istruzione   sono   finanziati   gli   interventi    finalizzati

all'adeguamento alla normativa  antincendio  degli  edifici  pubblici

adibiti ad uso scolastico,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,

nonche' sono definiti i termini e le modalita' di rendicontazione dei

contributi assegnati dal Ministero dell'istruzione agli  enti  locali

beneficiari e alla Regione Valle d'Aosta;

Considerato  altresi',  che  il  medesimo  art.  1,  comma  4,  del

sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e

della ricerca n. 1111 del 2019, ha  stabilito  che  con  il  medesimo

decreto   ministeriale   siano   definite,   sentito   il   Ministero

dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello  Stato,  le

modalita' di monitoraggi o degli interventi oggetto di finanziamento;

Dato atto che, con nota del 27 aprile 2020, la  Direzione  Generale

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e  la

scuola  digitale  del  Ministero  dell'istruzione  ha  trasmesso   al

Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale  dello

Stato lo schema di decreto  ministeriale  al  fine  di  acquisire  il

prescritto assenso;

Vista la nota del 12 maggio 2020,  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del

Ministro dell'economia e delle finanze che  ha  trasmesso  il  parere

della Ragioneria generale dello Stato, espresso  con  nota  prot.  n.

62638 dell'8 maggio 2020;

Ritenuto  quindi,  necessario   ammettere   a   finanziamento   gli

interventi finalizzati  all'adeguamento  alla  normativa  antincendio

degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di cui agli allegati

al presente decreto, A - Comuni e Unioni di comuni e B -  Province  e

citta'  metropolitane,  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   e

spettanti a ciascuna regione, sulla base del riparto delle risorse di

cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 29 novembre 2019, n. 1111;

Ritenuto inoltre,  necessario  stabilire  termini  e  modalita'  di

rendicontazione e monitoraggio degli interventi, sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;

 

Decreta:

                               Art. 1

                      Individuazione interventi

                    da ammettere a finanziamento

  1. Sono finanziati gli interventi finalizzati all'adeguamento alla

normativa  antincendio  degli  edifici  pubblici   adibiti   ad   uso

scolastico di cui agli allegati A - Comuni e Unioni di comuni e  B  -

Province e citta' metropolitane, che costituiscono parte integrante e

sostanziale  del  presente  decreto,   nei   limiti   delle   risorse

disponibili, e assegnate a ciascuna regione sulla  base  del  riparto

effettuato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111.

  1. Le  risorse  da  assegnare  agli  enti  locali  inseriti  nelle

graduatorie regionali, approvate  con  decreto  del  direttore  della

Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali   per   l'istruzione,

l'edilizia scolastica e la scuola digitale 15  aprile  2020,  n.  90,

sono complessivamente pari a euro 96.285.709,06 e  gravano  per  euro

25.000.000,00 sul capitolo 8105 - piano gestionale 13 - del  bilancio

del Ministero dell'istruzione, per  l'annualita'  2020,  e  per  euro

71.285.709,06  per  l'annualita'   2021,   come   da   richiesta   di

rimodulazione presentata dalla Direzione generale per  interventi  in

materia  di  edilizia  scolastica,  per  i  fondi   strutturali   per

l'istruzione e per l'innovazione digitale, con nota del  27  dicembre

2019, prot. n. 37200, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera  b),  e

dell'art. 34-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  1. Le risorse non assegnate con il presente decreto, rispetto allo

stanziamento iniziale di euro 98.000.000,00, pari a euro 1.714.290,94

,  unitamente  alle  economie   derivanti   dall'espletamento   delle

procedure ad evidenza pubblica da parte degli enti locali e di quelle

maturate  con  la  conclusione  dei  lavori,  sono   destinate   allo

scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1.

  1. L'eventuale scorrimento delle graduatorie e l'assegnazione delle

risorse di cui al comma 3 e'  disposto  con  successivo  decreto  del

Ministro dell'istruzione.

                               Art. 2

               Termine per l'aggiudicazione dei lavori

  1. Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di

cui  agli  allegati  A  e  B  al  presente  decreto  sono  tenuti  ad

aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno  dall'avvenuta

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo concesso.

  1. Il termine  di  cui  al  comma  1  si  intende  rispettato  con

l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

  1. Eventuali successive proroghe  del  termine  di  aggiudicazione

possono essere disposte con decreto  del  direttore  della  Direzione

generale competente del Ministero dell'istruzione.

 

                               Art. 3

             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

  1. Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione

generale competente del Ministero  dell'istruzione  in  favore  degli

enti locali beneficiari con le seguenti modalita':

  1. a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta  dell'ente  locale

beneficiario;

  1. b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento

lavori e delle spese maturate dall'ente, cosi'  come  risultanti  dal

sistema di cui al comma 4, debitamente certificati  dal  responsabile

unico del procedimento, fino al raggiungimento del  90%  della  spesa

complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato

a seguito dell'avvenuto collaudo  e/o  del  certificato  di  regolare

esecuzione.

  1. Le economie di gara non  sono  nella  disponibilita'  dell'ente

locale e sono destinate a ulteriori interventi, che  dovranno  essere

autorizzati   con   apposito   successivo   decreto   del    Ministro

dell'istruzione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1,  comma

3, del presente decreto.

  1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto

sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti

locali  beneficiari,  e  gestite  con  separata  contabilizzazione  e

rendicontazione.

  1. Il monitoraggio degli interventi avviene  anche  ai  sensi  del

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le  opere

sotto la voce «DL 59/19 - Antincendio scuole».

  1. La documentazione di cui al comma 1  e'  inserita  nel  sistema

informativo di monitoraggio del Ministero dell'istruzione.

 

                               Art. 4

                         Revoche e controlli

  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto

del termine di aggiudicazione di cui all'art. 2 del presente  decreto

e nel caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito  di  attivita'

di monitoraggio.

  1. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato

risulti assegnatario di altro finanziamento  nazionale,  regionale  o

comunitario per il medesimo intervento o i cui lavori siano  iniziati

prima della data di approvazione delle graduatorie.

  1. Nelle ipotesi di revoca di cui ai  commi  1  e  2,  le  risorse

ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 1,

lettera a), del presente decreto sono versate, da  parte  degli  enti

locali, all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate

al fondo di cui all'art. 11, comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18

ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221.

Il decreto con l'allegato risulta pubblicato anche sul  sito  del

Ministero       dell'istruzione       al        seguente        link:

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-antincendio.shtml

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