Antincendio: i finanziamenti per le scuole sono al centro del decreto del ministero dell'Istruzione 30 giugno 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2020, n. 236).
In particolare, il provvedimento stabilisce:
- gli interventi ammessi;
- l'entità delle risorse disponibili;
- il termine per l'aggiudicazione dei lavori;
- la modalità di rendicontazione e monitoraggio;
- l'applicazione di revoche e controlli.
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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Istruzione 30 giugno 2020.
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Decreto del ministero dell'Istruzione 30 giugno 2020
Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa
antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle
modalita' di rendicontazione e di monitoraggio. (Decreto n. 43/2020).
(20A05061)
(in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2020, n.236)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, concernenti
disposizioni, rispettivamente, in materia di programmazione,
attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe
dell'edilizia scolastica;
Visto il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali» e, in
particolare, l'art. 9;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi
finanziamenti;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e l'allegato relativo agli
stati di previsione e, in particolare, l'art. 1, comma 140;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l'art. 1,
comma 95;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, recante misure
urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche,
di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento
delle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 e in
particolare l'art. 4-bis;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e, in
particolare, l'art. 6 concernente «Interventi urgenti
sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30
dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e in particolare l'art.
4;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e, in
particolare, l'art. 7-ter, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020, con
riferimento ad alcuni piani regionali, su richiesta delle relative
regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101, con il quale si e' proceduto
al finanziamento del primo piano di interventi finalizzati
all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, con il quale si e' proceduto
alla ripartizione tra le regioni della somma complessiva di euro
98.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 95,
della citata legge n. 145 del 2018, per le annualita' 2019, 2020 e
2021 e alla definizione dei criteri per l'individuazione degli enti
locali beneficiari;
Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281;
Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 28
novembre 2019, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti
locali sancita, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, gli interventi di adeguamento alla
normativa antincendio sono individuati previo avviso pubblico
nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto;
Visto il decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale 15 gennaio 2020, n. 4, con il quale e' stata indetta una
selezione pubblica per l'individuazione degli interventi da ammettere
a finanziamento;
Visto l'avviso pubblico del 16 gennaio 2020, prot. n. 532, con il
quale e' stata indetta procedura selettiva per l'individuazione degli
enti locali da ammettere a finanziamento;
Dato atto che, sulla base dei criteri definiti dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29
novembre 2019, n. 1111, sono state definite le relative graduatorie
regionali suddivise per comuni e province/citta' metropolitane;
Considerato che le graduatorie regionali suddivise per comuni e
province/citta' metropolitane sono state approvate con decreto del
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 15 aprile
2020, n. 90;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 1111 del 2019, con successivo decreto del Ministro
dell'istruzione sono finanziati gli interventi finalizzati
all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico, nei limiti delle risorse disponibili,
nonche' sono definiti i termini e le modalita' di rendicontazione dei
contributi assegnati dal Ministero dell'istruzione agli enti locali
beneficiari e alla Regione Valle d'Aosta;
Considerato altresi', che il medesimo art. 1, comma 4, del
sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1111 del 2019, ha stabilito che con il medesimo
decreto ministeriale siano definite, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, le
modalita' di monitoraggi o degli interventi oggetto di finanziamento;
Dato atto che, con nota del 27 aprile 2020, la Direzione Generale
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale del Ministero dell'istruzione ha trasmesso al
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello
Stato lo schema di decreto ministeriale al fine di acquisire il
prescritto assenso;
Vista la nota del 12 maggio 2020, dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministro dell'economia e delle finanze che ha trasmesso il parere
della Ragioneria generale dello Stato, espresso con nota prot. n.
62638 dell'8 maggio 2020;
Ritenuto quindi, necessario ammettere a finanziamento gli
interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di cui agli allegati
al presente decreto, A - Comuni e Unioni di comuni e B - Province e
citta' metropolitane, nei limiti delle risorse disponibili e
spettanti a ciascuna regione, sulla base del riparto delle risorse di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 29 novembre 2019, n. 1111;
Ritenuto inoltre, necessario stabilire termini e modalita' di
rendicontazione e monitoraggio degli interventi, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;
Decreta:
Art. 1
Individuazione interventi
da ammettere a finanziamento
- Sono finanziati gli interventi finalizzati all'adeguamento alla
normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico di cui agli allegati A - Comuni e Unioni di comuni e B -
Province e citta' metropolitane, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente decreto, nei limiti delle risorse
disponibili, e assegnate a ciascuna regione sulla base del riparto
effettuato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111.
- Le risorse da assegnare agli enti locali inseriti nelle
graduatorie regionali, approvate con decreto del direttore della
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale 15 aprile 2020, n. 90,
sono complessivamente pari a euro 96.285.709,06 e gravano per euro
25.000.000,00 sul capitolo 8105 - piano gestionale 13 - del bilancio
del Ministero dell'istruzione, per l'annualita' 2020, e per euro
71.285.709,06 per l'annualita' 2021, come da richiesta di
rimodulazione presentata dalla Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per i fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale, con nota del 27 dicembre
2019, prot. n. 37200, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b), e
dell'art. 34-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Le risorse non assegnate con il presente decreto, rispetto allo
stanziamento iniziale di euro 98.000.000,00, pari a euro 1.714.290,94
, unitamente alle economie derivanti dall'espletamento delle
procedure ad evidenza pubblica da parte degli enti locali e di quelle
maturate con la conclusione dei lavori, sono destinate allo
scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1.
- L'eventuale scorrimento delle graduatorie e l'assegnazione delle
risorse di cui al comma 3 e' disposto con successivo decreto del
Ministro dell'istruzione.
Art. 2
Termine per l'aggiudicazione dei lavori
- Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di
cui agli allegati A e B al presente decreto sono tenuti ad
aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall'avvenuta
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo concesso.
- Il termine di cui al comma 1 si intende rispettato con
l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
- Eventuali successive proroghe del termine di aggiudicazione
possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione
generale competente del Ministero dell'istruzione.
Art. 3
Modalita' di rendicontazione e monitoraggio
- Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione
generale competente del Ministero dell'istruzione in favore degli
enti locali beneficiari con le seguenti modalita':
- a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale
beneficiario;
- b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori e delle spese maturate dall'ente, cosi' come risultanti dal
sistema di cui al comma 4, debitamente certificati dal responsabile
unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa
complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato
a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare
esecuzione.
- Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente
locale e sono destinate a ulteriori interventi, che dovranno essere
autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro
dell'istruzione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma
3, del presente decreto.
- Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti
locali beneficiari, e gestite con separata contabilizzazione e
rendicontazione.
- Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere
sotto la voce «DL 59/19 - Antincendio scuole».
- La documentazione di cui al comma 1 e' inserita nel sistema
informativo di monitoraggio del Ministero dell'istruzione.
Art. 4
Revoche e controlli
- Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
del termine di aggiudicazione di cui all'art. 2 del presente decreto
e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito di attivita'
di monitoraggio.
- E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o
comunitario per il medesimo intervento o i cui lavori siano iniziati
prima della data di approvazione delle graduatorie.
- Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse
ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del presente decreto sono versate, da parte degli enti
locali, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18
ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
Il decreto con l'allegato risulta pubblicato anche sul sito del
Ministero dell'istruzione al seguente link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-antincendio.shtml