Antincendio: la regola tecnica per gli impianti di distribuzione di gas liquido è l'oggetto del decreto del ministero dell'Interno 30 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2021, n. 166.
In particolare, la regola tecnica si applica alle fasi di:
- progettazione
- realizzazione
- esercizio.
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Gli impianti ammessi ed esclusi
Gli impianti interessati sono quelli di distribuzione di tipo L-GNL (gas naturale liquefatto), L-GNC (gas naturale compresso) e L-GNC/GNL, per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
- di nuova realizzazione;
- esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 30 giugno 2021 nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento;
Sono esclusi gli impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.
Dove e come
Dettati anche i criteri per:
- l'ubicazione dell'impianto;
- l'impiego dei prodotti per uso antincendio.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 30 giugno 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Interno 30 giugno 2021
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di
distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione
alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (21A04148)
(in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2021, n.166)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il
nuovo codice della strada ed in particolare gli articoli 14, 16, 17,
18, 24, 25, 26, 27 e 28, come modificato dall'art. 49 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, in
particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di
prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare,
l'art. 6, comma 6, che prevede che, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ora denominato Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili a seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º
marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e' adottata la norma
tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti fissi di
distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi
fissi di gas naturale liquefatto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada e successive modificazioni, ed in particolare gli
articoli 26, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi» e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre
1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante
«Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale
per autotrazione» e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno
2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002,
concernente «Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002,
recante norme di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di
gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2012, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso
privato di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 6, comma 6, del
richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, avendo
valutato l'efficacia delle linee guida emanate con la circolare del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile n. 3819 del 21 marzo 2013, aggiornate con la circolare
n. 5870 del 18 maggio 2015;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti espresso con nota n. 34717 del 3 settembre 2020;
Espletata la procedura di notifica ai sensi delle direttive (UE)
2006/123/CE e 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da
serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacita' complessiva
non superiore a 50 tonnellate, cosi' come definiti nella regola
tecnica di cui all'art. 3.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di
garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone
e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli
impianti di cui all'art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonche' di
incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a
locali contigui all'impianto;
d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni
di riempimento dei serbatoi fissi;
e) agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei vigili
del fuoco in tutte le attivita'.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli impianti
fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da
serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di
ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente
decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'art. 3 gli impianti
fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando
dei vigili del fuoco.
3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono adeguarsi alle
norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell'allegato 1 entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Ubicazione dell'impianto
1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione
alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono
sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri
da aree nelle quali la densita' media dell'edificazione esistente o
prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi
per metro quadrato.
2. Nell'ipotesi in cui la densita' media di edificazione prevista
nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell'impianto
sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella
effettiva al momento di realizzazione dell'impianto risulti inferiore
a tale valore, i requisiti e i presupposti all'esercizio
dell'attivita' ai fini antincendio risultano validi fino al
raggiungimento del suddetto limite massimo sull'edificato esistente.
3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni
all'installazione dell'impianto derivanti da motivazioni di ordine
generale di tutela della pubblica incolumita', della sicurezza e
dell'ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni,
licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorita'
competenti.
4. La rispondenza dell'area prescelta per l'istallazione
dell'impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere
attestata dal comune o comprovata da perizia giurata a firma di
professionista iscritto al relativo albo professionale.
Art. 6
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del
fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE
e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai
fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto
nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario,
dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle previste dal regolamento
(UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.