Antincendio: la nuova regola tecnica per le autorimesse

Le nuove disposizioni si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 1° febbraio 1986 e D.M. 22 novembre 2002

Nuove regole antincendio per le autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 m² nel decreto del ministero dell'Interno 21 febbraio 2017 (in gazzetta ufficiale del 3 marzo 2017, n. 52). Per effetto è stato modificato il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni.

Le nuove regole tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 1° febbraio 1986 e D.M. 22 novembre 2002.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Interno 21 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

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Decreto del ministero dell'Interno 21 febbraio 2017 

Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per   le

attivita' di autorimessa. (17A01579)


in gazzetta ufficiale del 3 marzo 2017, n. 52



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122;

  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  febbraio  1986,

recante  «Norme  di  sicurezza  antincendi  per  la   costruzione   e

l'esercizio delle autorimesse e simili»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, n. 38 del 15 febbraio 1986;

  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  22  novembre  2002,

recante  «Disposizioni  in  materia  di  parcamento  di   autoveicoli

alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in

relazione al sistema di sicurezza  dell'impianto»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del  3  dicembre

2002;

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201

del 29 agosto 2012;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e

successive modificazioni recante «Approvazione di norme  tecniche  di

prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  8

marzo 2006,  n.  139»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui

al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure

tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa;

  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che  prevede  una  procedura  di

informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle

regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

                              Decreta:

                               Art. 1

             Nuove norme tecniche di prevenzione incendi

                   per le attivita' di autorimessa

  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le

attivita' di autorimessa di cui all'allegato 1, che costituisce parte

integrante del presente decreto.

                               Art. 2
                         Campo di applicazione

  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle

attivita' di autorimessa di superficie complessiva coperta  superiore

a 300 m² di cui all'allegato  I  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero  75,

esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  ovvero

per quelle di nuova realizzazione.

  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle

attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme

tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro

dell'interno  del  1°  febbraio  1986  e  al  decreto  del   Ministro

dell'interno del 22 novembre 2002.

                               Art. 3

            Modifiche al decreto del Ministro dell'interno

              3 agosto 2015 e successive modificazioni

  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto

2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il

seguente capitolo «V.6 - Attivita'  di  autorimessa»,  contenente  le

norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa

di cui all'art. 1.

  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015, dopo la lettera n), sono aggiunte le  seguenti  lettere:

«o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante "Norme

di sicurezza  antincendi  per  la  costruzione  e  l'esercizio  delle

autorimesse e  simili";  p)  decreto  del  Ministro  dell'interno  22

novembre 2002 recante  "Disposizioni  in  materia  di  parcamento  di

autoveicoli alimentati a gas di petrolio  liquefatto  all'interno  di

autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto"».

  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto  2015,  dopo  il  numero  «75»  sono   eliminate   le   parole

«limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali  adibiti  al

ricovero di natanti e aeromobili».

                               Art. 4
                             Norme finali

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

REGOLE TECNICHE VERTICALI

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. 21 febbraio 2017

Regole tecniche

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