Antincendio: le regole dei concorsi per i Vvf

Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2024, n. 72 sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024, n. 128

Antincendio: le regole dei concorsi per i Vvf. Questo il contenuto del decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2024, n. 72 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024, n. 128.

In particolare, il provvedimento si riferisce ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di:

  • pilota di aeromobile;
  • specialista di aeromobile;
  • nautico di coperta;
  • sommozzatore.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2024, n. 72; gli allegati sono disponibili in formato pdf in fondo alla pagina.

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Decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2024, n. 72 

 

Regolamento recante modalita' di svolgimento  dei  concorsi  pubblici
per l'accesso alle qualifiche di  pilota  di  aeromobile  vigile  del
fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di  nautico  di
coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del  fuoco  e
di sommozzatore vigile del fuoco, ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217. (24G00087)

 

(Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024, n. 128)

 

Vigente al: 18-6-2024

 

Capo I
Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

(omissis)

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                    Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 33 del  decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile  del  Corpo

nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito   denominato   Corpo

nazionale,  avviene,  qualora  ad  esito  delle  procedure  selettive

interne risultino  posti  vacanti,  mediante  concorso  pubblico  per

titoli ed esami.

2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e  pubblicato  sui

siti internet, in base alla vigente normativa.

3. L'identificazione informatica dei candidati che  partecipano  al

concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica

della domanda di partecipazione, in  conformita'  a  quanto  disposto

dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

 

                               Art. 2

                     Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico  di  cui  all'articolo  1,  fermo  restando

quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, possono partecipare  i  cittadini  italiani  in

possesso dei seguenti requisiti:

a) eta' non superiore a 35 anni;

b) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  ai  servizi  di

navigazione aerea, secondo i parametri individuati  nel  decreto  del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

c) idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  per  l'accesso  ai

ruoli  del  personale  del  Corpo  nazionale  che  espleta   funzioni

operative di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  4  novembre

2019, n. 166.

2. Non sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  si  trovino  nelle

condizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del  decreto  legislativo

n. 217 del 2005.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data

di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della

domanda di partecipazione  al  concorso.  I  requisiti  di  idoneita'

fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettere b)  e  c),

sono accertati ai sensi dell'articolo 8.

 

                               Art. 3

                Commissione esaminatrice del concorso

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del

Dipartimento; e' presieduta  da  un  dirigente  superiore  del  Corpo

nazionale ed e'  composta  da  un  direttivo,  che  espleta  funzioni

operative, da due piloti di aeromobile istruttori e da un  componente

non appartenente all'Amministrazione. Con il  medesimo  decreto  sono

nominati,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun

componente effettivo,  membri  supplenti,  per  l'individuazione  dei

quali si applicano gli stessi requisiti  previsti  per  i  componenti

effettivi.

2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da

personale con qualifica non inferiore  a  ispettore  appartenente  ai

ruoli del Corpo nazionale oppure da  un  appartenente  ai  ruoli  del

personale dell'amministrazione  civile  dell'interno  di  equivalente

qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in  relazione  al  numero

dei candidati, la commissione, unico  restando  il  presidente,  puo'

essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero

di  componenti  pari  a  quello  della  commissione  originaria.   Il

presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e  non  e'

tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

 

                               Art. 4

                         Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle  domande  presentate  superi  di  almeno

dieci volte  il  numero  complessivo  dei  posti  messi  a  concorso,

l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto

del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a

risposta multipla di tipo  logico-deduttivo  e  analitico,  volti  ad

esplorare le capacita' intellettive e  di  ragionamento,  nonche'  di

quesiti finalizzati ad accertare  la  conoscenza  delle  applicazioni

informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.

3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della

preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate

in selezione di personale.

4. La correzione  degli  elaborati  puo'  essere  effettuata  anche

mediante procedure automatizzate.

5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di  candidati

pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo  restando

che la votazione riportata dal concorrente nella  prova  preselettiva

non puo' essere inferiore a  6/10  (sei/decimi).  Sono  ammessi  alle

prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio

pari all'ultimo degli ammessi.

6. La  commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  3  redige,

secondo l'ordine della votazione conseguita da  ciascuno,  un  elenco

dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.  L'elenco  e'

approvato  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento.   Con   avviso

pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa e'  data

notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco  dei

candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla

formazione del voto finale di merito.

 

                               Art. 5

                     Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti  da  due  prove  motorio-attitudinali,

ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche'  da

una prova di pilotaggio della categoria  di  aeromobili  oggetto  del

concorso, come individuate nell'allegato A, parte II.

2. Le prove  motorio-attitudinali  sono  dirette  ad  accertare  il

possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio

delle  funzioni  del  ruolo   dei   piloti   di   aeromobile,   anche

eventualmente con riferimento all'utilizzo di  attrezzature  e  mezzi

operativi. Le prove sono finalizzate, in particolare, ad accertare la

capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio,  di  coordinazione,

di reazione motoria e di acquaticita'.

3. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti

di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal

quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di

attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:

azienda  sanitaria  locale;  federazione  medico  sportiva  italiana;

centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana;

ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I

certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i

quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata

presentazione  del  certificato  determina  la  non  ammissione   del

candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione

dal concorso.

4. Alle  prove  motorio-attitudinali  e'  attribuito  un  punteggio

massimo    di    10/30     (dieci/trentesimi).     Ciascuna     prova

motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene  una

votazione di almeno 7/10 (sette/decimi) e il voto  complessivo  delle

prove  motorio-attitudinali  e'  dato  dalla  media  delle  votazioni

ottenute nelle due prove. Qualora  la  prova  sia  composta  da  piu'

moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a  7/10

(sette/decimi) in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e'

dato  dalla  media  dei  singoli  punteggi,   da   riparametrare   in

trentesimi.

5. La prova di pilotaggio e' volta ad  accertare  le  capacita'  di

eseguire procedure normali, anormali e di emergenza su simulatore  di

volo  rappresentativo  della  categoria  di  aeromobili  oggetto  del

concorso nonche' la conoscenza  dei  relativi  impianti,  utilizzando

allo scopo aeromobili o parti di aeromobile  in  dotazione  al  Corpo

ovvero dispositivi di simulazione. La prova di pilotaggio si  intende

superata se  il  candidato  ottiene  una  votazione  di  almeno  7/10

(sette/decimi), da riparametrare in trentesimi.

6. Alla prova di pilotaggio e' attribuito un punteggio  massimo  di

10/30 (dieci/trentesimi).

 

                               Art. 6

                               Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di  esame  sono  ammessi

alla valutazione dei  titoli  di  studio  e  dei  titoli  aeronautici

individuati,   con   i   relativi    punteggi,    nell'allegato    A,

rispettivamente, parti I e III, che costituisce parte integrante  del

presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono

fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo

corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea

magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili

fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale

punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua

inglese.

3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio  per  ogni

categoria di aeromobile e abilitazione considerata,  e,  in  caso  di

possesso di piu'  titoli  aeronautici,  e'  preso  in  considerazione

quello a cui  corrisponde  il  punteggio  piu'  alto,  considerandosi

assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla  data  di

scadenza del termine previsto nel bando per  la  presentazione  della

domanda di partecipazione al concorso ed in corso di validita'.

5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari  a

10/30 (dieci/trentesimi).

6. La commissione esaminatrice  di  cui  all'articolo  3  forma  la

graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella  valutazione

dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.

 

                               Art. 7

                Approvazione della graduatoria finale

             e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento  redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,

tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria  di  merito,  dei

titoli di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli  la  cui

documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto  dal  bando  di

concorso ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione  dopo  la

scadenza del termine stabilito nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di

regolarizzazione formale da effettuarsi entro  il  termine  assegnato

dall'amministrazione stessa.

2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la

graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i

candidati  utilmente  collocati  nella  medesima  graduatoria.  Detto

decreto e'  pubblicato  sui  siti  internet,  in  base  alla  vigente

normativa.

 

                               Art. 8

           Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,

                       psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di  cui

all'articolo 7, sono sottoposti  agli  accertamenti  per  l'idoneita'

psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei  posti  messi  a

concorso.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneita'  psico-fisica  per  lo

svolgimento dell'attivita' di volo e' effettuato presso l'Istituto di

Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.

3. Le procedure di visita medica  ai  fini  dell'idoneita'  di  cui

all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  sono  definite  dal  Servizio

sanitario  del  Comando  logistico  dell'Aeronautica   militare,   in

conformita' a quanto previsto nella direttiva  tecnica  del  Servizio

sanitario del Comando logistico  dell'Aeronautica  militare,  di  cui

all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Il giudizio  di  non  idoneita'  psico-fisica  allo  svolgimento

dell'attivita'  di  volo   rilasciato   dall'Istituto   di   Medicina

Aerospaziale  dell'Aeronautica  militare  comporta  l'esclusione  dal

concorso.

5. I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attivita'  di

volo,  ai   sensi   del   comma   3,   sono   sottoposti,   ai   fini

dell'accertamento dei  requisiti  psico-fisici  ed  attitudinali  per

l'accesso ai ruoli del personale  del  Corpo  nazionale  che  espleta

funzioni operative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad  un

esame clinico generale, a prove strumentali e di  laboratorio,  anche

di tipo tossicologico, e ad  un  colloquio  integrato  con  eventuali

esami o test neuropsicodiagnostici.

6. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da

una commissione nominata con decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e

composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o  sanitari

del Corpo nazionale,  che  la  presiede,  e  da  quattro  medici.  La

commissione puo' essere integrata da un numero massimo di  altri  due

componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.

7. Le funzioni di segretario della commissione di cui  al  comma  6

sono svolte da personale con  qualifica  non  inferiore  a  ispettore

appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da  un  appartenente

ai  ruoli  dell'amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica

equiparata in servizio presso il Dipartimento.

8. Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per  le  ipotesi

di assenza o impedimento  di  ciascun  componente  effettivo,  membri

supplenti, per l'individuazione dei quali  si  applicano  gli  stessi

requisiti previsti per i componenti effettivi.

9. Il  giudizio  di  non  idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale

all'accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  che  espleta

funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.

                               Art. 9

              Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori del concorso  sono  nominati  piloti  di  aeromobile

allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di

formazione, articolato in  una  prima  fase  teorico-pratica  diretta

all'acquisizione  della  formazione  operativa  di  base  e   di   un

successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di  pilota  di

aeromobile.

2. Il corso di formazione, a carattere residenziale, e' finalizzato

all'acquisizione delle competenze proprie del  ruolo  dei  piloti  di

aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito  di  appartenenza  al

Corpo nazionale.

3. Con decreto del  direttore  centrale  per  la  formazione,  sono

individuate,  nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal   presente

articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

4. La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici  settimane  e

si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale.

Ove lo  richiedano  esigenze  organizzative,  puo'  svolgersi  presso

strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

5. Al termine del periodo di cui al comma 4, i piloti di aeromobile

allievi vigili del fuoco  sostengono  un  esame  teorico-pratico.  Ai

sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, il direttore centrale per la  formazione,  su  proposta

del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula  il  giudizio

di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi  che

abbiano  superato  il   predetto   esame   teorico-pratico.   L'esame

teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti  delle

materie oggetto di insegnamento presenti nel  programma  didattico  e

una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo

di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica.

L'esame si intende superato qualora  la  valutazione  conseguita,  in

ciascuna   delle   due   prove,   non   sia   inferiore    a    21/30

(ventuno/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una  qualsiasi

delle  due   prove,   determina   il   non   superamento   dell'esame

teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo

accertato  dalla   commissione   esaminatrice,   non   abbia   potuto

partecipare alle  prove  dell'esame  teorico-pratico,  e'  ammesso  a

sostenerle in una sessione  straordinaria  da  effettuarsi  entro  un

massimo   di   trenta    giorni    dalla    conclusione    dell'esame

teorico-pratico.  L'allievo  puo'  ripetere  le  prove  in  cui   sia

risultato insufficiente soltanto per  una  volta,  entro  il  termine

massimo   di   trenta    giorni    dalla    conclusione    dell'esame

teorico-pratico.

6.  Gli  allievi  riconosciuti  idonei  sono  nominati  piloti   di

aeromobile  allievi   vigili   del   fuoco   in   prova   e   avviati

all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF

di pilota di aeromobile.

7. Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata  non  inferiore  a

quattro  settimane  e  si  svolge  presso  le  strutture  del   Corpo

nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative,  puo'  svolgersi

presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

8. Durante il corso  avanzato,  gli  allievi  sostengono  verifiche

intermedie, teoriche e pratiche.

9. Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono  un  esame

finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata  al  superamento

di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una

prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova  teorica

consiste  nella  risoluzione  di  domande  a  risposta   multipla   o

sintetica. La prova pratica e' effettuata in volo o su simulatore  di

volo o su dispositivo di addestramento. La prova  orale  verte  sulle

materie del corso  ed  e'  finalizzata  ad  accertare  le  competenze

tecnico-professionali afferenti alla specialita'.

10.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   nominata   la

commissione per  la  valutazione  dell'esame  teorico-pratico,  delle

verifiche  intermedie  e  dell'esame  finale.   La   commissione   e'

presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da  due

direttivi  che  espletano  funzioni  operative  e   da   due   piloti

istruttori. Le funzioni di segretario della commissione  sono  svolte

da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente  ai

ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per

le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente  effettivo,

membri supplenti, per l'individuazione dei  quali  si  applicano  gli

stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad

esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo

del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente,  puo'

essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero

di  componenti  pari  a  quello  della  commissione  originaria.   Il

presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e  non  e'

tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

11. La commissione di cui al comma  10  attribuisce  un  punteggio,

espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla

prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve  riportare

un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni  prova.  Il

voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove.

12. La commissione di cui al  comma  10,  sulla  base  degli  esiti

dell'esame  finale,  redige  la  graduatoria  di   fine   corso.   Il

Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso  di

parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono  valutati

i titoli la cui documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto

dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti  all'amministrazione

dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi

di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato

dall'amministrazione stessa.

13. Al personale del Corpo nazionale collocato in  posizione  utile

nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il

brevetto VF di pilota di elicottero o di pilota di  aereo  del  Corpo

nazionale.

 

                               Art. 10

          Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione  di  cui  all'articolo  9  il

personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non e' riconosciuto idoneo al volo o al servizio  di  istituto

ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 9;

c) non supera l'esame  teorico-pratico  di  cui  all'articolo  9,

comma 5;

d) non supera le verifiche  intermedie  di  cui  all'articolo  9,

comma 8;

e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 9, comma 9;

f)  e'  stato   per   qualsiasi   motivo   assente   dalla   fase

teorico-pratica o dal corso avanzato per un numero di  giorni,  anche

non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni  di  durata,

rispettivamente, della fase teorico-pratica  o  del  corso  avanzato,

salvi i casi di assenza o inidoneita' temporanea  al  volo  dovuta  a

infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di

servizio e i casi di assenza determinata da maternita'.  Nell'ipotesi

di assenza o inidoneita'  temporanea  al  volo  dovuta  a  infermita'

contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il

personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo

corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e

sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta

una delle cause di  esclusione  previste  per  la  partecipazione  al

concorso. Nell'ipotesi  di  assenza  determinata  da  maternita',  le

allieve  sono  ammesse  a  partecipare  di  diritto  al  primo  corso

successivo  ai  periodi  di  assenza  dal   lavoro   previsti   dalle

disposizioni in materia di congedo di maternita'  e  sempre  che  nel

periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause

di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di  infrazioni

punite con sanzioni disciplinari pari o  piu'  gravi  della  sanzione

pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto  legislativo

13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono

adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del

direttore centrale per la formazione.

4. Il personale ammesso a  ripetere  il  corso  di  formazione  per

infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di

servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa  decorrenza,

ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale

e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che

gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto

corso.

Capo II
Accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile

                               Art. 11

                    Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 34 del  decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile  del

Corpo nazionale avviene, qualora ad esito delle  procedure  selettive

interne risultino  posti  vacanti,  mediante  concorso  pubblico  per

titoli ed esami.

2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del

Dipartimento e pubblicato sui siti internet,  in  base  alla  vigente

normativa.

3. L'identificazione informatica dei candidati che  partecipano  al

concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica

della domanda di partecipazione, in  conformita'  a  quanto  disposto

dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

 

                               Art. 12

                     Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico di  cui  all'articolo  11,  fermo  restando

quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, possono partecipare  i  cittadini  italiani  in

possesso dei seguenti requisiti:

a) eta' non superiore a 35 anni;

b) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  ai  servizi  di

navigazione aerea, secondo i parametri individuati  nel  decreto  del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

c) idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  per  l'accesso  ai

ruoli  del  personale  del  Corpo  nazionale  che  espleta   funzioni

operative di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  4  novembre

2019, n. 166.

2. Non sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  si  trovino  nelle

condizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del  decreto  legislativo

n. 217 del 2005.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data

di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della

domanda di partecipazione  al  concorso.  I  requisiti  di  idoneita'

fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettere b)  e  c),

sono accertati ai sensi dell'articolo 18.

 

                               Art. 13

                      Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del

Dipartimento; e' presieduta  da  un  dirigente  superiore  del  Corpo

nazionale ed  e'  composta  da  un  direttivo  che  espleta  funzioni

operative, da due  specialisti  di  aeromobile  istruttori  e  da  un

componente non  appartenente  all'Amministrazione.  Con  il  medesimo

decreto sono nominati, per le ipotesi di  assenza  o  impedimento  di

ciascun componente effettivo, membri supplenti, per  l'individuazione

dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti

effettivi.

2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da

personale con qualifica non inferiore  a  ispettore  appartenente  ai

ruoli del Corpo nazionale oppure da  un  appartenente  ai  ruoli  del

personale dell'amministrazione  civile  dell'interno  di  equivalente

qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in  relazione  al  numero

dei candidati, la commissione, unico  restando  il  presidente,  puo'

essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero

di  componenti  pari  a  quello  della  commissione  originaria.   Il

presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e  non  e'

tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

 

                               Art. 14

                         Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle  domande  presentate  superi  di  almeno

dieci volte  il  numero  complessivo  dei  posti  messi  a  concorso,

l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto

del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a

risposta multipla di tipo  logico-deduttivo  e  analitico,  volti  ad

esplorare le capacita' intellettive e  di  ragionamento,  nonche'  di

quesiti finalizzati ad accertare  la  conoscenza  delle  applicazioni

informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.

3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della

preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate

in selezione di personale.

4. La correzione  degli  elaborati  puo'  essere  effettuata  anche

mediante procedure automatizzate.

5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di  candidati

pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo  restando

che la votazione riportata dal concorrente nella  prova  preselettiva

non puo' essere inferiore a  6/10  (sei/decimi).  Sono  ammessi  alle

prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio

pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  13  redige,

secondo l'ordine della votazione conseguita da  ciascuno,  un  elenco

dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.  L'elenco  e'

approvato  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento.   Con   avviso

pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data

notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco  dei

candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla

formazione del voto finale di merito.

 

                               Art. 15

                     Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti  da  due  prove  motorio-attitudinali,

ciascuna delle quali  puo'  essere  composta  da  piu'  moduli,  come

individuate nell'allegato B,  parte  II,  nonche'  da  una  prova  di

manutenzione aeronautica della categoria di  aeromobili  oggetto  del

concorso.

2. Le prove  motorio-attitudinali  sono  dirette  ad  accertare  il

possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio

delle funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile  dei  vigili

del  fuoco,  anche  eventualmente  con  riferimento  all'utilizzo  di

attrezzature  e  mezzi  operativi.  Le  prove  sono  finalizzate,  in

particolare, ad accertare la capacita' di forza,  di  resistenza,  di

equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita'.

3. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti

di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal

quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di

attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:

azienda  sanitaria  locale;  federazione  medico  sportiva  italiana;

centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana;

ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I

certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i

quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata

presentazione  del  certificato  determina  la  non  ammissione   del

candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione

dal concorso.

4. Alle  prove  motorio-attitudinali  e'  attribuito  un  punteggio

massimo    di    10/30     (dieci/trentesimi).     Ciascuna     prova

motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene  una

votazione di almeno 7/10 (sette/decimi) e il voto  complessivo  delle

prove  motorio-attitudinali  e'  dato  dalla  media  delle  votazioni

ottenute nelle due prove. Qualora  la  prova  sia  composta  da  piu'

moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a  7/10

(sette/decimi) in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e'

dato  dalla  media  dei  singoli  punteggi,   da   riparametrare   in

trentesimi.

5. La prova di manutenzione aeronautica e' volta  ad  accertare  la

capacita' di eseguire ispezioni  e  riparazioni  sulla  categoria  di

aeromobili oggetto del concorso nonche' la  conoscenza  dei  relativi

impianti, utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile  in

dotazione  al   Corpo   ovvero   dispositivi   di   simulazione   del

funzionamento degli impianti di aeromobile. La prova di  manutenzione

aeronautica si intende superata se il candidato ottiene una votazione

di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare in trentesimi.

6.  Alla  prova  di  capacita'  di  manutenzione   aeronautica   e'

attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).

 

                               Art. 16

                               Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di  esame  sono  ammessi

alla valutazione dei  titoli  di  studio  e  dei  titoli  aeronautici

individuati,   con   i   relativi    punteggi,    nell'allegato    B,

rispettivamente, parti I e III, che costituisce parte integrante  del

presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono

fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo

corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea

magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili

fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale

punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua

inglese.

3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio  per  ogni

categoria di aeromobile e abilitazione  considerata  e,  in  caso  di

possesso di piu'  titoli  aeronautici,  e'  preso  in  considerazione

quello, a cui corrisponde  il  punteggio  piu'  alto,  considerandosi

assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla  data  di

scadenza del termine previsto nel bando per  la  presentazione  della

domanda di partecipazione al concorso ed in corso di validita'.

5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari  a

10/30 (dieci/trentesimi).

6. La commissione esaminatrice di  cui  all'articolo  13  forma  la

graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella  valutazione

dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.

 

                               Art. 17

                Approvazione della graduatoria finale

             e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento  redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,

tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria  di  merito,  dei

titoli di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli  la  cui

documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto  dal  bando  di

concorso ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione  dopo  la

scadenza del termine stabilito nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di

regolarizzazione formale da effettuarsi entro  il  termine  assegnato

dall'amministrazione stessa.

2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la

graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i

candidati  utilmente  collocati  nella  medesima  graduatoria.  Detto

decreto e'  pubblicato  sui  siti  internet,  in  base  alla  vigente

normativa.

 

                               Art. 18

           Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,

                       psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di  cui

all'articolo 17, sono sottoposti agli  accertamenti  per  l'idoneita'

psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei  posti  messi  a

concorso.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneita'  psico-fisica  per  lo

svolgimento  dell'attivita'  di  volo,  in  qualita'  di   componente

dell'equipaggio fisso di volo, e'  effettuato  presso  l'Istituto  di

Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.

3. Le procedure di visita medica  ai  fini  dell'idoneita'  di  cui

all'articolo 12, comma 1,  lettera  b)  sono  definite  dal  Servizio

sanitario  del  Comando  logistico  dell'Aeronautica   militare,   in

conformita' a quanto previsto nella direttiva  tecnica  del  Servizio

sanitario del Comando logistico  dell'Aeronautica  militare,  di  cui

all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Il giudizio  di  non  idoneita'  psico-fisica  allo  svolgimento

dell'attivita'  di  volo   rilasciato   dall'Istituto   di   Medicina

Aerospaziale  dell'Aeronautica  militare  comporta  l'esclusione  dal

concorso.

5. I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attivita'  di

volo,  ai   sensi   del   comma   3,   sono   sottoposti,   ai   fini

dell'accertamento dei  requisiti  psico-fisici  ed  attitudinali  per

l'accesso ai ruoli del personale  del  Corpo  nazionale  che  espleta

funzioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), ad un

esame clinico generale, a prove strumentali e di  laboratorio,  anche

di tipo tossicologico, e ad  un  colloquio  integrato  con  eventuali

esami o test neuropsicodiagnostici.

6. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da

una commissione nominata con decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e

composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o  sanitari

del Corpo nazionale,  che  la  presiede,  e  da  quattro  medici.  La

commissione puo' essere integrata da un numero massimo di  altri  due

componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.

7. Le funzioni di segretario della commissione di cui  al  comma  6

sono svolte da personale con  qualifica  non  inferiore  a  ispettore

appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da  un  appartenente

ai  ruoli  dell'amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica

equiparata in servizio presso il Dipartimento.

8. Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per  le  ipotesi

di assenza o impedimento  di  ciascun  componente  effettivo,  membri

supplenti, per l'individuazione dei quali  si  applicano  gli  stessi

requisiti previsti per i componenti effettivi.

9. Il  giudizio  di  non  idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale

all'accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  che  espleta

funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.

 

                               Art. 19

              Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile

allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di

formazione, articolato in  una  prima  fase  teorico-pratica  diretta

all'acquisizione  della  formazione  operativa  di  base  e   di   un

successivo  corso  avanzato  per  il  rilascio  del  brevetto  VF  di

specialista di aeromobile.

2. Il corso di formazione, a carattere residenziale, e' finalizzato

all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo degli specialisti

di aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al

Corpo nazionale.

3. Con decreto del  direttore  centrale  per  la  formazione,  sono

individuate,  nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal   presente

articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

4. La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici  settimane  e

si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale.

Ove lo  richiedano  esigenze  organizzative,  puo'  svolgersi  presso

strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

5. Al termine del periodo di cui al comma  4,  gli  specialisti  di

aeromobile   allievi   vigili   del   fuoco   sostengono   un   esame

teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo  34,  comma  4,  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il  direttore  centrale  per  la

formazione,  su  proposta  del  dirigente   delle   scuole   centrali

antincendio, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto

nei confronti degli allievi che abbiano superato  il  predetto  esame

teorico-pratico.  L'esame  teorico-pratico  consiste  in  una   prova

scritta,  sugli  argomenti  delle  materie  oggetto  di  insegnamento

presenti   nel   programma   didattico   e   una    prova    pratica,

sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di

soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende

superato qualora la valutazione conseguita,  in  ciascuna  delle  due

prove,  non  sia  inferiore   a   21/30   (ventuno/trentesimi).   Una

valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina

il non superamento dell'esame  teorico-pratico.  L'allievo  che,  per

malattia  o  per  altro  grave  motivo  accertato  dalla  commissione

esaminatrice, non abbia  potuto  partecipare  alle  prove  dell'esame

teorico  -  pratico,  e'  ammesso  a  sostenerle  in   una   sessione

straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni  dalla

conclusione dell'esame teorico - pratico. L'allievo puo' ripetere  le

prove in cui sia risultato  insufficiente  soltanto  per  una  volta,

entro  il  termine  massimo  di  trenta  giorni   dalla   conclusione

dell'esame teorico-pratico.

6. Gli allievi riconosciuti idonei  sono  nominati  specialisti  di

aeromobile  allievi   vigili   del   fuoco   in   prova   e   avviati

all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF

di specialista di aeromobile.

7. Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata  non  inferiore  a

quattro  settimane  e  si  svolge  presso  le  strutture  del   Corpo

nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative,  puo'  svolgersi

presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

8. Durante il corso  avanzato,  gli  allievi  sostengono  verifiche

intermedie, teoriche e pratiche.

9. Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono  un  esame

finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata  al  superamento

di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una

prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova  teorica

consiste  nella  risoluzione  di  domande  a  risposta   multipla   o

sintetica. La prova pratica  e'  effettuata  utilizzando  allo  scopo

aeromobili o  parti  di  aeromobile  in  dotazione  al  Corpo  ovvero

dispositivi  di  simulazione  del  funzionamento  degli  impianti  di

aeromobile. La prova orale  verte  sulle  materie  del  corso  ed  e'

finalizzata  ad   accertare   le   competenze   tecnico-professionali

afferenti alla specialita'.

10.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   nominata   la

commissione per  la  valutazione  dell'esame  teorico-pratico,  delle

verifiche  intermedie  e  dell'esame  finale.  E'  presieduta  da  un

dirigente del Corpo nazionale ed e' composta  da  due  direttivi  che

espletano funzioni operative  e  da  due  specialisti  di  aeromobile

istruttori. Le funzioni di segretario della commissione  sono  svolte

da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente  ai

ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per

le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente  effettivo,

membri supplenti, per l'individuazione dei  quali  si  applicano  gli

stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad

esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo

del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente,  puo'

essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero

di  componenti  pari  a  quello  della  commissione  originaria.   Il

presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e  non  e'

tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

11. La commissione di cui al comma  10  attribuisce  un  punteggio,

espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla

prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve  riportare

un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni  prova.  Il

voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove.

12. La commissione di cui al  comma  10,  sulla  base  degli  esiti

dell'esame  finale,  redige  la  graduatoria  di   fine   corso.   Il

Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso  di

parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono  valutati

i titoli la cui documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto

dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti  all'amministrazione

dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi

di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato

dall'amministrazione stessa.

13. Al personale del Corpo nazionale collocato in  posizione  utile

nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il

brevetto VF di specialista di aeromobile del Corpo nazionale.

 

                               Art. 20

          Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di  cui  all'articolo  19  il

personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di  istituto  ai  sensi

dell'articolo 17, commi 4 e 9;

c) non supera l'esame teorico-pratico  di  cui  all'articolo  19,

comma 5;

d) non supera le verifiche intermedie  di  cui  all'articolo  19,

comma 8;

e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 19, comma 9;

f)  e'  stato   per   qualsiasi   motivo   assente   dalla   fase

teorico-pratica o dalla fase avanzata del  corso  per  un  numero  di

giorni, anche non consecutivi,  superiore  al  venti  per  cento  dei

giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della

fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a  infermita'

contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i

casi di assenza determinata da maternita'.  Nell'ipotesi  di  assenza

dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure  dipendente  da

causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare  di  diritto

al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della  sua

idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto

corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per

la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da

maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo

corso successivo ai periodi di  assenza  dal  lavoro  previsti  dalle

disposizioni in materia di congedo di maternita'  e  sempre  che  nel

periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause

di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di  infrazioni

punite con sanzioni disciplinari pari o  piu'  gravi  della  sanzione

pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto  legislativo

13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono

adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del

direttore centrale per la formazione.

4. Il personale ammesso a  ripetere  il  corso  di  formazione  per

infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di

servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa  decorrenza,

ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale

e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che

gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto

corso.

 

Capo III
Accesso al ruolo dei nautici di coperta

                               Art. 21

                    Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 50 del  decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici  di  coperta  del  Corpo

nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna

risultino posti vacanti, mediante concorso  pubblico  per  titoli  ed

esami.

2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del

Dipartimento e pubblicato sui siti internet,  in  base  alla  vigente

normativa.

3. L'identificazione informatica dei candidati che  partecipano  al

concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica

della domanda di partecipazione, in  conformita'  a  quanto  disposto

dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

 

                               Art. 22

                     Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico di  cui  all'articolo  21,  fermo  restando

quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, possono partecipare  i  cittadini  italiani  in

possesso dei seguenti requisiti:

a) eta' non superiore a 36 anni;

b) idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  per  l'accesso  ai

ruoli  del  personale  del  Corpo  nazionale  che  espleta   funzioni

operative di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  4  novembre

2019, n. 166, e gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica

e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte

I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

c) titoli professionali marittimi  individuati  dall'articolo  1,

commi 1 e 2, del decreto del Capo del Dipartimento del  24  settembre

2020.

2. Non sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  si  trovino  nelle

condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del  decreto  legislativo

n. 217 del 2005.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data

di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della

domanda di partecipazione  al  concorso.  I  requisiti  di  idoneita'

fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera  b),  sono

accertati ai sensi dell'articolo 28.

 

                               Art. 23

                Commissione esaminatrice del concorso

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del

Dipartimento; e' presieduta  da  un  dirigente  superiore  del  Corpo

nazionale ed e' composta da  due  direttivi  che  espletano  funzioni

operative, da uno specialista nautico formatore e  da  un  componente

non appartenente all'Amministrazione. Con il  medesimo  decreto  sono

nominati,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun

componente effettivo,  membri  supplenti,  per  l'individuazione  dei

quali si applicano gli stessi requisiti  previsti  per  i  componenti

effettivi.

2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da

personale con qualifica non inferiore  a  ispettore  appartenente  ai

ruoli del Corpo nazionale oppure da  un  appartenente  ai  ruoli  del

personale dell'amministrazione  civile  dell'interno  di  equivalente

qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in  relazione  al  numero

dei candidati, la commissione, unico  restando  il  presidente,  puo'

essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero

di  componenti  pari  a  quello  della  commissione  originaria.   Il

presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e  non  e'

tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

 

                               Art. 24

                         Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle  domande  presentate  superi  di  almeno

dieci volte  il  numero  complessivo  dei  posti  messi  a  concorso,

l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto

del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a

risposta multipla di tipo  logico-deduttivo  e  analitico,  volti  ad

esplorare le capacita' intellettive e  di  ragionamento,  nonche'  di

quesiti finalizzati ad accertare  la  conoscenza  delle  applicazioni

informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.

3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della

preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate

in selezione di personale.

4. La correzione  degli  elaborati  puo'  essere  effettuata  anche

mediante procedure automatizzate.

5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di  candidati

pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo  restando

che la votazione riportata dal concorrente nella  prova  preselettiva

non puo' essere inferiore a  6/10  (sei/decimi).  Sono  ammessi  alle

prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio

pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  23  redige,

secondo l'ordine della votazione conseguita da  ciascuno,  un  elenco

dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.  L'elenco  e'

approvato  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento.   Con   avviso

pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data

notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco  dei

candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla

formazione del voto finale di merito.

 

                               Art. 25

                     Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti  da  tre  prove  motorio-attitudinali,

ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche'  da

una prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di  unita'  navali,

come individuate nell'allegato C, parte II.

2. Le prove  motorio-attitudinali  sono  dirette  ad  accertare  il

possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio

delle funzioni del ruolo dei nautici di coperta, anche  eventualmente

con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono

finalizzate ad accertare la capacita' di  forza,  di  resistenza,  di

equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria,  di  acquaticita',

nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica  di  vigile

del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno  7/10

(sette/decimi).    Il    punteggio    complessivo     delle     prove

motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi  delle  singole

prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).

3. La prova di conoscenza  dei  sistemi  di  conduzione  di  unita'

navali e' diretta ad accertare la  padronanza  e  la  predisposizione

alla conduzione di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di  tale

prova deve essere di almeno  7/10  (sette/decimi),  da  riparametrare

fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).

 

                               Art. 26

                               Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di  esame  sono  ammessi

alla valutazione dei titoli di  studio  e  dei  titoli  professionali

individuati,   con   i   relativi    punteggi,    nell'allegato    C,

rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del

presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono

fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo

corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea

magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili

fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale

punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua

inglese.

3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo  punteggio  e,  in

caso  di  possesso  di  piu'  titoli  professionali   e'   preso   in

considerazione quello a  cui  corrisponde  il  punteggio  piu'  alto,

considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla  data  di

scadenza del termine previsto nel bando per  la  presentazione  della

domanda di partecipazione al concorso.

5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari  a

10/30 (dieci/trentesimi), riparametrato in funzione della  somma  dei

punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.

6. La commissione esaminatrice di  cui  all'articolo  23  forma  la

graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella  valutazione

dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.

 

                               Art. 27

                Approvazione della graduatoria finale

             e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento  redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,

tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria  di  merito,  dei

titoli di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli  la  cui

documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto  dal  bando  di

concorso ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione  dopo  la

scadenza del termine stabilito nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di

regolarizzazione formale da effettuarsi entro  il  termine  assegnato

dall'amministrazione stessa.

2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la

graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i

candidati  utilmente  collocati  nella  medesima  graduatoria.  Detto

decreto e'  pubblicato  sui  siti  internet,  in  base  alla  vigente

normativa.

 

                               Art. 28

           Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,

                       psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di  cui

all'articolo 27, sono sottoposti agli  accertamenti  per  l'idoneita'

psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei  posti  messi  a

concorso.

2. I candidati risultati  idonei,  ai  fini  dell'accertamento  dei

requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad  un  esame

clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici  strumentali  e

di laboratorio, anche  di  tipo  tossicologico,  e  ad  un  colloquio

integrato con eventuali esami o test  neuropsicodiagnostici,  secondo

le modalita' individuate nell'allegato C, parte V.

3. Il giudizio  di  non  idoneita'  psico-fisica  allo  svolgimento

dell'attivita'  di  nautico  di  coperta  comporta  l'esclusione  dal

concorso.

4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da

una commissione nominata con decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e

composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o  sanitari

del Corpo nazionale,  che  la  presiede,  e  da  quattro  medici.  La

commissione puo' essere integrata da un numero massimo di  altri  due

componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.

5. Le funzioni di segretario della commissione di cui  al  comma  4

sono svolte da personale con  qualifica  non  inferiore  a  ispettore

appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale  ovvero  da

un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con

qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.

6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per  le  ipotesi

di assenza o impedimento  di  ciascun  componente  effettivo,  membri

supplenti, per l'individuazione dei quali  si  applicano  gli  stessi

requisiti previsti per i componenti effettivi.

7. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso  ai  ruoli

del personale del Corpo  nazionale  che  espleta  funzioni  operative

comporta l'esclusione dal concorso.

 

                               Art. 29

              Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori  del  concorso  sono  nominati  nautici  di  coperta

allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di

formazione.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 e'  articolato  in  una

fase  teorico-pratica,  diretta  all'acquisizione  della   formazione

operativa di base, della durata non inferiore a 12  settimane,  e  in

una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico

di coperta, della durata non inferiore a 12 settimane.

3. Il corso di formazione,  a  carattere  residenziale,  si  svolge

presso le sedi centrali o territoriali del Corpo  nazionale.  Ove  lo

richiedano esigenze organizzative, puo'  svolgersi  presso  strutture

non di pertinenza del Corpo nazionale.

4. Con decreto del  direttore  centrale  per  la  formazione,  sono

individuate,  nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal   presente

articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

5. La fase teorico-pratica e' articolata in  moduli  didattici  che

comprendono   insegnamenti   di   carattere   operativo   finalizzati

all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per  lo

svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto  agli

incendi.

6. Al termine della fase  teorico-pratica,  i  nautici  di  coperta

allievi vigili del fuoco  sostengono  un  esame  teorico-pratico.  Ai

sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, il direttore centrale per la  formazione,  su  proposta

del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula  il  giudizio

di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi  che

abbiano  superato  il   predetto   esame   teorico-pratico.   L'esame

teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti  delle

materie oggetto di insegnamento presenti nel  programma  didattico  e

una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo

di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica.

L'esame si intende superato qualora  la  valutazione  conseguita,  in

ciascuna   delle   due   prove,   non   sia   inferiore    a    18/30

(diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi

delle  due   prove,   determina   il   non   superamento   dell'esame

teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo

accertato  dalla   commissione   esaminatrice,   non   abbia   potuto

partecipare alle  prove  dell'esame  teorico-pratico,  e'  ammesso  a

sostenerle in una sessione  straordinaria  da  effettuarsi  entro  un

massimo   di   trenta    giorni    dalla    conclusione    dell'esame

teorico-pratico.  L'allievo  puo'  ripetere  le  prove  in  cui   sia

risultato insufficiente soltanto per  una  volta,  entro  il  termine

massimo   di   trenta    giorni    dalla    conclusione    dell'esame

teorico-pratico.

7. Gli allievi riconosciuti  idonei  ai  sensi  del  comma  6  sono

nominati nautici di coperta allievi  vigili  del  fuoco  in  prova  e

avviati all'espletamento della fase avanzata.

8.  La  fase  avanzata  e'  articolata  in  moduli  didattici   che

comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati

all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per  lo

svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto  agli

incendi nei porti e loro dipendenze, sia  a  terra  che  a  bordo  di

natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche'  delle  attivita'

di soccorso in mare.

9. Durante la  fase  avanzata,  gli  allievi  sostengono  verifiche

intermedie, distinte in teoriche e pratiche.

10. Gli allievi che superano tutte le  verifiche  intermedie  della

fase avanzata sostengono un esame finale,  articolato  in  una  prova

teorica  e  una  prova  pratica,  ai  fini  dell'accertamento   delle

capacita'  tecnico-professionali  acquisite   e   dell'idoneita'   ad

assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del

Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di  domande

a risposta multipla o sintetica. La prova  pratica  e'  effettuata  a

bordo delle unita' navali antincendi VF.

11.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   nominata   la

commissione per  la  valutazione  dell'esame  teorico-pratico,  delle

verifiche  intermedie  e  dell'esame  finale.  E'  presieduta  da  un

dirigente del Corpo nazionale ed e' composta  da  due  direttivi  che

espletano funzioni operative e da due specialisti nautici  formatori.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte  da personale

con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai  ruoli  degli

ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati,

per le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun  componente

effettivo,  membri  supplenti,  per  l'individuazione  dei  quali  si

applicano gli stessi requisiti previsti per i  componenti  effettivi.

In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,  con

decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando  il

presidente,  puo'   essere   suddivisa   in   sottocommissioni,   con

l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  della

commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le

sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle

stesse.

12. La commissione di cui al comma  11  attribuisce  un  punteggio,

espresso in trentesimi, sia alla prova teorica che alla prova pratica

dell'esame finale. Per il superamento  dell'esame  finale,  l'allievo

deve riportare un punteggio di almeno 21/30  (ventuno/trentesimi)  in

ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due

prove.

13. La commissione di cui al  comma  11,  sulla  base  degli  esiti

dell'esame  finale,  redige  la  graduatoria  di   fine   corso.   Il

Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso  di

parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono  valutati

i titoli la cui documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto

dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti  all'amministrazione

dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi

di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato

dall'amministrazione stessa.

14. Al personale del Corpo nazionale collocato in  posizione  utile

nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il

brevetto VF di nautico di coperta.

 

                               Art. 30

          Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di  cui  all'articolo  29  il

personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di  istituto  ai  sensi

dell'articolo 29, comma 6;

c) non supera l'esame teorico-pratico  di  cui  all'articolo  29,

comma 6;

d) non supera le verifiche intermedie  di  cui  all'articolo  29,

comma 9;

e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 29, comma 10;

f)  e'  stato   per   qualsiasi   motivo   assente   dalla   fase

teorico-pratica o dalla fase avanzata del  corso  per  un  numero  di

giorni, anche non consecutivi,  superiore  al  venti  per  cento  dei

giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della

fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a  infermita'

contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i

casi di assenza determinata da maternita'.  Nell'ipotesi  di  assenza

dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure  dipendente  da

causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare  di  diritto

al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della  sua

idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto

corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per

la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata

da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare  di  diritto  al

primo corso successivo ai periodi  di  assenza  dal  lavoro  previsti

dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e  sempre  che

nel periodo precedente a detto corso non sia  intervenuta  una  delle

cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

2. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di  infrazioni

punite con sanzioni disciplinari pari o  piu'  gravi  della  sanzione

pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto  legislativo

13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono

adottati con decreto del  Capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del

direttore centrale per la formazione.

4. Il personale ammesso a  ripetere  il  corso  di  formazione  per

infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di

servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa  decorrenza,

ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale

e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che

gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto

corso.

 

Capo IV
Accesso al ruolo dei nautici di macchina

                               Art. 31

                    Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 50 del  decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di  macchina  del  Corpo

nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna

risultino posti vacanti, mediante concorso  pubblico  per  titoli  ed

esami.

2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del

Dipartimento e pubblicato sui siti internet,  in  base  alla  vigente

normativa.

3. L'identificazione informatica dei candidati che  partecipano  al

concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica

della domanda di partecipazione, in  conformita'  a  quanto  disposto

dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

 

                               Art. 32

                     Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico di  cui  all'articolo  31,  fermo  restando

quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, possono partecipare  i  cittadini  italiani  in

possesso dei seguenti requisiti:

a) eta' non superiore a 36 anni;

b) idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  per  l'accesso  ai

ruoli  del  personale  del  Corpo  nazionale  che  espleta   funzioni

operative di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  4  novembre

2019, n. 166, e gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica

e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato D, parte

I, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

c) titoli professionali marittimi  individuati  dall'articolo  1,

commi 3 e 4, del decreto del Capo del Dipartimento del  24  settembre

2020.

2. Non sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  si  trovino  nelle

condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del  decreto  legislativo

n. 217 del 2005.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data

di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della

domanda di partecipazione  al  concorso.  I  requisiti  di  idoneita'

fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera  b),  sono

accertati ai sensi dell'articolo 38.

 

                               Art. 33

                Commissione esaminatrice del concorso

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del

Dipartimento; e' presieduta  da  un  dirigente  superiore  del  Corpo

nazionale ed e' composta da  due  direttivi  che  espletano  funzioni

operative, da uno specialista nautico formatore e  da  un  componente

non appartenente all'Amministrazione. Con il  medesimo  decreto  sono

nominati,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun

componente effettivo,  membri  supplenti,  per  l'individuazione  dei

quali si applicano gli stessi requisiti  previsti  per  i  componenti

effettivi.

2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da

personale con qualifica non inferiore  a  ispettore  appartenente  ai

ruoli del Corpo nazionale ovvero da  un  appartenente  ai  ruoli  del

personale dell'amministrazione  civile  dell'interno  di  equivalente

qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in  relazione  al  numero

dei candidati, la commissione, unico  restando  il  presidente,  puo'

essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero

di  componenti  pari  a  quello  della  commissione  originaria.   Il

presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e  non  e'

tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

 

                               Art. 34

                         Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle  domande  presentate  superi  di  almeno

dieci volte  il  numero  complessivo  dei  posti  messi  a  concorso,

l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto

del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a

risposta multipla di tipo  logico-deduttivo  e  analitico,  volti  ad

esplorare le capacita' intellettive e  di  ragionamento,  nonche'  di

quesiti finalizzati ad accertare  la  conoscenza  delle  applicazioni

informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.

3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della

preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate

in selezione di personale.

4. La correzione  degli  elaborati  puo'  essere  effettuata  anche

mediante procedure automatizzate.

5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di  candidati

pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo  restando

che la votazione riportata dal concorrente nella  prova  preselettiva

non puo' essere inferiore a  6/10  (sei/decimi).  Sono  ammessi  alle

prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio

pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  33  redige,

secondo l'ordine della votazione conseguita da  ciascuno,  un  elenco

dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.  L'elenco  e'

approvato  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento.   Con   avviso

pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data

notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco  dei

candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla

formazione del voto finale di merito.

 

                               Art. 35

                     Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti  da  tre  prove  motorio-attitudinali,

ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche'  da

una prova  di  conoscenza  degli  impianti  di  unita'  navali,  come

individuate nell'allegato D, parte II.

2. Le prove  motorio-attitudinali  sono  dirette  ad  accertare  il

possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio

delle funzioni del ruolo dei nautici di macchina, anche eventualmente

con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono

finalizzate ad accertare la capacita' di  forza,  di  resistenza,  di

equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria,  di  acquaticita',

nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica  di  vigile

del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno  7/10

(sette/decimi).    Il    punteggio    complessivo     delle     prove

motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi  delle  singole

prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).

3. La prova di  conoscenza  degli  impianti  di  unita'  navali  e'

diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla gestione

di sistemi di propulsione e di impiantistica  di  natanti  del  Corpo

nazionale. Il punteggio di tale prova  deve  essere  di  almeno  7/10

(sette/decimi),  da  riparametrare  fino  ad  un  massimo  di   10/30

(dieci/trentesimi).

 

                               Art. 36

                               Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di  esame  sono  ammessi

alla valutazione dei titoli di  studio  e  dei  titoli  professionali

individuati,   con   i   relativi    punteggi,    nell'allegato    D,

rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del

presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono

fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo

corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea

magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili

fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale

punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua

inglese.

3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo  punteggio  e,  in

caso  di  possesso  di  piu'  titoli  professionali   e'   preso   in

considerazione quello, a cui  corrisponde  il  punteggio  piu'  alto,

considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla  data  di

scadenza del termine previsto nel bando per  la  presentazione  della

domanda di partecipazione al concorso.

5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari  a

10/30 (dieci/trentesimi), parametrato in  funzione  della  somma  dei

punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.

6. La commissione esaminatrice di  cui  all'articolo  33  forma  la

graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella  valutazione

dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.

 

                               Art. 37

                Approvazione della graduatoria finale

             e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento  redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,

tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria  di  merito,  dei

titoli di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli  la  cui

documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto  dal  bando  di

concorso ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione  dopo  la

scadenza del termine stabilito nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di

regolarizzazione formale da effettuarsi entro  il  termine  assegnato

dall'amministrazione stessa.

2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la

graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i

candidati  utilmente  collocati  nella  medesima  graduatoria.  Detto

decreto e'  pubblicato  sui  siti  internet,  in  base  alla  vigente

normativa.

 

                               Art. 38

           Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,

                       psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di  cui

all'articolo 37, sono sottoposti agli  accertamenti  per  l'idoneita'

psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei  posti  messi  a

concorso.

2. I candidati risultati  idonei,  ai  fini  dell'accertamento  dei

requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad  un  esame

clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici  strumentali  e

di laboratorio, anche  di  tipo  tossicologico,  e  ad  un  colloquio

integrato con eventuali esami o test neuropsico-diagnostici,  secondo

le modalita' individuate nell'allegato D, parte V.

3. Il giudizio  di  non  idoneita'  psico-fisica  allo  svolgimento

dell'attivita' di  nautico  di  macchina  comporta  l'esclusione  dal

concorso.

4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da

una commissione nominata con decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e

composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o  sanitari

del Corpo nazionale,  che  la  presiede,  e  da  quattro  medici.  La

commissione puo' essere integrata da un numero massimo di  altri  due

componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.

5. Le funzioni di segretario della commissione di cui  al  comma  4

sono svolte da personale con  qualifica  non  inferiore  a  ispettore

appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale  ovvero  da

un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con

qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.

6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per  le  ipotesi

di assenza o impedimento  di  ciascun  componente  effettivo,  membri

supplenti, per l'individuazione dei quali  si  applicano  gli  stessi

requisiti previsti per i componenti effettivi.

7. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso  ai  ruoli

del personale del Corpo  nazionale  che  espleta  funzioni  operative

comporta l'esclusione dal concorso.

 

                               Art. 39

              Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori del  concorso  sono  nominati  nautici  di  macchina

allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di

formazione.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 e'  articolato  in  una

fase  teorico-pratica,  diretta  all'acquisizione  della   formazione

operativa di base, della durata non inferiore a 12  settimane,  e  in

una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico

di macchina, della durata non inferiore a 12 settimane.

3. Il corso di formazione,  a  carattere  residenziale,  si  svolge

presso le sedi centrali o territoriali del Corpo  nazionale.  Ove  lo

richiedano esigenze organizzative, puo'  svolgersi  presso  strutture

non di pertinenza del Corpo nazionale.

4. Con decreto del  direttore  centrale  per  la  formazione,  sono

individuate,  nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal   presente

articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

5. La fase teorico-pratica e' articolata in  moduli  didattici  che

comprendono   insegnamenti   di   carattere   operativo   finalizzati

all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per  lo

svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto  agli

incendi.

6. Al termine della fase teorico-pratica,  i  nautici  di  macchina

allievi vigili del fuoco  sostengono  un  esame  teorico-pratico.  Ai

sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, il direttore centrale per la  formazione,  su  proposta

del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula  il  giudizio

di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi  che

abbiano  superato  il   predetto   esame   teorico-pratico.   L'esame

teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti  delle

materie oggetto di insegnamento presenti nel  programma  didattico  e

una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo

di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica.

L'esame si intende superato qualora  la  valutazione  conseguita,  in

ciascuna   delle   due   prove,   non   sia   inferiore    a    18/30

(diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi

delle  due   prove,   determina   il   non   superamento   dell'esame

teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo

accertato  dalla   commissione   esaminatrice,   non   abbia   potuto

partecipare alle  prove  dell'esame  teorico-pratico,  e'  ammesso  a

sostenerle in una sessione  straordinaria  da  effettuarsi  entro  un

massimo   di   trenta    giorni    dalla    conclusione    dell'esame

teorico-pratico.  L'allievo  puo'  ripetere  le  prove  in  cui   sia

risultato insufficiente soltanto per  una  volta,  entro  il  termine

massimo   di   trenta    giorni    dalla    conclusione    dell'esame

teorico-pratico.

7. Gli allievi riconosciuti  idonei  ai  sensi  del  comma  6  sono

nominati nautici di macchina allievi vigili  del  fuoco  in  prova  e

avviati all'espletamento della fase avanzata.

8.  La  fase  avanzata  e'  articolata  in  moduli  didattici   che

comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati

all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per  lo

svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto  agli

incendi nei porti e loro dipendenze, sia  a  terra  che  a  bordo  di

natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche'  delle  attivita'

di soccorso in mare.

9. Durante la  fase  avanzata,  gli  allievi  sostengono  verifiche

intermedie, distinte in teoriche e pratiche.

10. Gli allievi che superano tutte le  verifiche  intermedie  della

fase avanzata sostengono un esame finale,  articolato  in  una  prova

teorica  e  una  prova  pratica,  ai  fini  dell'accertamento   delle

capacita'  tecnico-professionali  acquisite   e   dell'idoneita'   ad

assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei  nautici  di  macchina

del Corpo nazionale. La prova  teorica  comporta  la  risoluzione  di

domande  a  risposta  multipla  o  sintetica.  La  prova  pratica  e'

effettuata a bordo delle unita' navali antincendi VF.

11.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   nominata   la

commissione per  la  valutazione  dell'esame  teorico-pratico,  delle

verifiche  intermedie  e  dell'esame  finale.  E'  presieduta  da  un

dirigente del Corpo nazionale ed e' composta  da  due  direttivi  che

espletano funzioni operative ed a due specialisti nautici  formatori.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  personale

con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai  ruoli  degli

ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati,

per le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun  componente

effettivo,  membri  supplenti,  per  l'individuazione  dei  quali  si

applicano gli stessi requisiti previsti per i  componenti  effettivi.

In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,  con

decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando  il

presidente,  puo'   essere   suddivisa   in   sottocommissioni,   con

l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  della

commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le

sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle

stesse.

12. La commissione di cui al comma  11  attribuisce  un  punteggio,

espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova  pratica

dell'esame finale. Per il superamento  dell'esame  finale,  l'allievo

deve riportare un punteggio di almeno 21/30  (ventuno/trentesimi)  in

ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due

prove.

13. La commissione di cui al  comma  11,  sulla  base  degli  esiti

dell'esame  finale,  redige  la  graduatoria  di   fine   corso.   Il

Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso  di

parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono  valutati

i titoli la cui documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto

dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti  all'amministrazione

dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi

di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato

dall'amministrazione stessa.

14. Al personale del Corpo nazionale collocato in  posizione  utile

nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il

brevetto VF di nautico di macchina.

 

                               Art. 40

          Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di  cui  all'articolo  39  il

personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di  istituto  ai  sensi

dell'articolo 39, comma 6;

c) non supera l'esame teorico-pratico  di  cui  all'articolo  39,

comma 6;

d) non supera le verifiche intermedie  di  cui  all'articolo  39,

comma 9;

e) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 39, comma

10;

f)  e'  stato   per   qualsiasi   motivo   assente   dalla   fase

teorico-pratica o dalla fase avanzata del  corso  per  un  numero  di

giorni, anche non consecutivi,  superiore  al  venti  per  cento  dei

giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della

fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a  infermita'

contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i

casi di assenza determinata da maternita'.  Nell'ipotesi  di  assenza

dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure  dipendente  da

causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare  di  diritto

al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della  sua

idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto

corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per

la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata

da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare  di  diritto  al

primo corso successivo ai periodi  di  assenza  dal  lavoro  previsti

dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e  sempre  che

nel periodo precedente a detto corso non sia  intervenuta  una  delle

cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

2. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di  infrazioni

punite con sanzioni disciplinari pari o  piu'  gravi  della  sanzione

pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto  legislativo

13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono

adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del

direttore centrale per la formazione.

4. Il personale ammesso a  ripetere  il  corso  di  formazione  per

infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di

servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa  decorrenza,

ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale

e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che

gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto

corso.

Capo V
Accesso al ruolo dei sommozzatori

                               Art. 41

                    Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale

avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino

posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del

Dipartimento e pubblicato sui siti internet,  in  base  alla  vigente

normativa.

3. L'identificazione informatica dei candidati che  partecipano  al

concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica

della domanda di partecipazione, in  conformita'  a  quanto  disposto

dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

 

                               Art. 42

                     Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico di  cui  all'articolo  41,  fermo  restando

quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, possono partecipare  i  cittadini  italiani  in

possesso dei seguenti requisiti:

a) eta' non superiore a 36 anni;

b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i  parametri

individuati  nell'allegato  E,  parte  I,   che   costituisce   parte

integrante del presente regolamento.

c) titoli professionali di sommozzatore individuati dall'articolo

1, comma 1, del decreto del Capo Dipartimento del 24 settembre 2020.

2. Non sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  si  trovino  nelle

condizioni di cui all'articolo 52, comma 2, del  decreto  legislativo

n. 217 del 2005.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data

di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della

domanda di partecipazione  al  concorso.  I  requisiti  di  idoneita'

fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera  b),  sono

accertati ai sensi dell'articolo 48.

 

                               Art. 43

                Commissione esaminatrice del concorso

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del

Dipartimento; e' presieduta  da  un  dirigente  superiore  del  Corpo

nazionale ed e' composta da  due  direttivi  che  espletano  funzioni

operative,  da  uno  specialista  sommozzatore  formatore  e  da   un

componente esterno all'Amministrazione. Con il medesimo decreto  sono

nominati,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun

componente effettivo,  membri  supplenti,  per  l'individuazione  dei

quali si applicano gli stessi requisiti  previsti  per  i  componenti

effettivi.

2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da

personale con qualifica non inferiore  a  ispettore  appartenente  ai

ruoli del Corpo nazionale ovvero da  un  appartenente  ai  ruoli  del

personale dell'amministrazione  civile  dell'interno  di  equivalente

qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in  relazione  al  numero

dei candidati, la commissione, unico  restando  il  presidente,  puo'

essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero

di  componenti  pari  a  quello  della  commissione  originaria.   Il

presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e  non  e'

tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

 

                               Art. 44

                         Prova preselettiva 

1. Qualora il numero delle  domande  presentate  superi  di  almeno

dieci volte  il  numero  complessivo  dei  posti  messi  a  concorso,

l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto

del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a

risposta multipla di tipo  logico-deduttivo  e  analitico,  volti  ad

esplorare le capacita' intellettive e  di  ragionamento,  nonche'  di

quesiti  finalizzati  ad  accertare  la  conoscenza  dell'uso   delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, della

lingua inglese e di elementi di fisiologia umana e leggi della fisica

inerenti l'attivita' subacquea.

3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della

preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate

in selezione di personale.

4. La correzione  degli  elaborati  puo'  essere  effettuata  anche

mediante procedure automatizzate.

5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di  candidati

pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo  restando

che la votazione riportata dal concorrente nella  prova  preselettiva

non puo' essere inferiore a  6/10  (sei/decimi).  Sono  ammessi  alle

prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio

pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  43  redige,

secondo l'ordine della votazione conseguita da  ciascuno,  un  elenco

dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.  L'elenco  e'

approvato  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento.   Con   avviso

pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data

notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco  dei

candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla

formazione del voto finale di merito.

 

                               Art. 45

                     Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti  da  tre  prove  motorio-attitudinali,

ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche'  da

una prova scritta di conoscenza degli elementi base della  subacquea,

come individuate nell'allegato E, parte II.

2. Le prove  motorio-attitudinali  sono  dirette  ad  accertare  il

possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio

delle funzioni del ruolo dei sommozzatori,  anche  eventualmente  con

riferimento all'utilizzo di attrezzature e  mezzi  operativi  e  sono

finalizzate ad accertare la capacita' di  forza,  di  resistenza,  di

equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di  acquaticita',

nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica  di  vigile

del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno  7/10

(sette/decimi). Il punteggio della prova 1 assume valore  massimo  di

4/30 (quattro/trentesimi); il punteggio della prova 2  assume  valore

massimo di 2/30 (due/trentesimi); il punteggio della prova  3  assume

valore  massimo  di  14/30  (quattordici/trentesimi).  Il   punteggio

complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla somma  dei

punteggi delle singole  prove  ed  assume  valore  massimo  di  20/30

(venti/trentesimi).

3. La  prova  scritta  di  conoscenza  degli  elementi  base  della

subacquea e' diretta ad accertare la padronanza delle  leggi  fisiche

che regolano le attivita' in ambienti iperbarici,  tipici  del  Corpo

nazionale. Il punteggio di tale prova  deve  essere  di  almeno  7/10

(sette/decimi),  da  riparametrare  fino  ad  un  massimo   di   4/30

(quattro/trentesimi).

 

                               Art. 46

                               Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di  esame  sono  ammessi

alla valutazione dei titoli di  studio  e  dei  titoli  professionali

individuati,   con   i   relativi    punteggi,    nell'allegato    E,

rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del

presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono

fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo

corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea

magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili

fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale

punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua

inglese.

3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo  punteggio  e,  in

caso  di  possesso  di  piu'  titoli  professionali   e'   preso   in

considerazione quello, a cui  corrisponde  il  punteggio  piu'  alto,

considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla  data  di

scadenza del termine previsto nel bando per  la  presentazione  della

domanda di partecipazione al concorso.

5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari  a

6/30 (sei/trentesimi), riparametrato  in  funzione  della  somma  dei

punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.

6. La commissione esaminatrice di  cui  all'articolo  43  forma  la

graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella  valutazione

dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.

 

                               Art. 47

                Approvazione della graduatoria finale

             e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento  redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,

tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria  di  merito,  dei

titoli di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli  la  cui

documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto  dal  bando  di

concorso ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione  dopo  la

scadenza del termine stabilito nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di

regolarizzazione formale da effettuarsi entro  il  termine  assegnato

dall'amministrazione stessa.

2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la

graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i

candidati  utilmente  collocati  nella  medesima  graduatoria.  Detto

decreto e'  pubblicato  sui  siti  internet,  in  base  alla  vigente

normativa.

                               Art. 48

           Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,

                       psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di  cui

all'articolo 47, sono sottoposti agli  accertamenti  per  l'idoneita'

psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei  posti  messi  a

concorso.

2. I candidati risultati  idonei,  ai  fini  dell'accertamento  dei

requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad  un  esame

clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici  strumentali  e

di laboratorio, anche  di  tipo  tossicologico,  e  ad  un  colloquio

integrato con eventuali esami o test neuro psicodiagnostici,  secondo

le modalita' individuate nell'allegato E, parte V.

3. Il giudizio  di  non  idoneita'  psico-fisica  allo  svolgimento

dell'attivita' di sommozzatore comporta l'esclusione dal concorso.

4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da

una commissione nominata con decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e

composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o  sanitari

del Corpo nazionale,  che  la  presiede,  e  da  quattro  medici.  La

commissione puo' essere integrata da un numero massimo di  altri  due

componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.

5. Le funzioni di segretario della commissione di cui  al  comma  4

sono svolte da personale con  qualifica  non  inferiore  a  ispettore

appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale  ovvero  da

un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con

qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.

6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per  le  ipotesi

di assenza o impedimento  di  ciascun  componente  effettivo,  membri

supplenti, per l'individuazione dei quali  si  applicano  gli  stessi

requisiti previsti per i componenti effettivi.

7. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso  ai  ruoli

del personale del Corpo  nazionale  che  espleta  funzioni  operative

comporta l'esclusione dal concorso.

 

                               Art. 49

              Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori del  concorso  sono  nominati  sommozzatori  allievi

vigili del fuoco e  sono  ammessi  alla  frequenza  di  un  corso  di

formazione.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 e'  articolato  in  una

fase  teorico-pratica,  diretta  all'acquisizione  della   formazione

operativa di base, della durata non inferiore a 12  settimane,  e  in

una fase  avanzata,  finalizzata  al  rilascio  del  brevetto  VF  di

sommozzatore, della durata non inferiore a 18 settimane.

3. Il corso di formazione,  a  carattere  residenziale,  si  svolge

presso le sedi centrali o territoriali del Corpo  nazionale.  Ove  lo

richiedano esigenze organizzative, puo'  svolgersi  presso  strutture

non di pertinenza del Corpo nazionale.

4. Con decreto del  direttore  centrale  per  la  formazione,  sono

individuate,  nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal   presente

articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

5. La fase teorico-pratica e' articolata in  moduli  didattici  che

comprendono   insegnamenti   di   carattere   operativo   finalizzati

all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per  lo

svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto  agli

incendi.

6. Al termine della fase teorico-pratica,  i  sommozzatori  allievi

vigili del  fuoco  sostengono  un  esame  teorico-pratico.  Ai  sensi

dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,

n. 217, il direttore centrale per  la  formazione,  su  proposta  del

dirigente delle scuole centrali antincendi, formula  il  giudizio  di

idoneita' al servizio di istituto nei  confronti  degli  allievi  che

abbiano  superato  il   predetto   esame   teorico-pratico.   L'esame

teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti  delle

materie oggetto di insegnamento presenti nel  programma  didattico  e

una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo

di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica.

L'esame si intende superato qualora  la  valutazione  conseguita,  in

ciascuna   delle   due   prove,   non   sia   inferiore    a    18/30

(diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi

delle  due   prove,   determina   il   non   superamento   dell'esame

teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo

accertato  dalla   commissione   esaminatrice,   non   abbia   potuto

partecipare alle prove dell'esame teorico -  pratico,  e'  ammesso  a

sostenerle in una sessione  straordinaria  da  effettuarsi  entro  un

massimo di trenta  giorni  dalla  conclusione  dell'esame  teorico  -

pratico. L'allievo puo'  ripetere  le  prove  in  cui  sia  risultato

insufficiente soltanto per una volta, entro  il  termine  massimo  di

trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.

7. Gli allievi riconosciuti  idonei  ai  sensi  del  comma  6  sono

nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco  in  prova  e  avviati

all'espletamento della fase avanzata.

8.  La  fase  avanzata  e'  articolata  in  moduli  didattici   che

comprendono  insegnamenti  di   carattere   subacqueo   e   operativo

finalizzati  all'acquisizione  delle  competenze  e  delle   abilita'

necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico in

ambienti iperbarici e di soccorso acquatico di superficie.

9. Durante  la  fase  avanzata  gli  allievi  sostengono  verifiche

periodiche,  distinte  in  teoriche,  pratiche  e  attitudinali.   Le

verifiche sono valutate in decimi dalla commissione di cui  al  comma

11, secondo i criteri individuati al comma  10.  Il  punteggio  delle

verifiche periodiche e' espresso in trentesimi ed e' dato dalla media

dei valori dei punteggi  di  ciascuna  verifica  teorica,  pratica  e

attitudinale, opportunamente riparametrati in trentesimi.

10. Al fine del superamento delle verifiche periodiche  della  fase

avanzata, gli allievi devono  conseguire  i  seguenti  punteggi  medi

minimi:  6/10  (sei/decimi)   per   le   verifiche   teoriche;   5/10

(cinque/decimi) per  le  verifiche  pratiche.  Inoltre,  gli  allievi

devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi)  per  ogni

singola verifica attitudinale. Al termine della  fase  avanzata,  gli

allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale  e'

subordinata al superamento  delle  verifiche  periodiche  della  fase

avanzata. L'esame finale e' articolato in una  prova  teorica  e  una

prova   orale   ai    fini    dell'accertamento    delle    capacita'

tecnico-professionali acquisite  e  dell'idoneita'  ad  assolvere  le

specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del  Corpo  nazionale.

La prova teorica  comporta  la  risoluzione  di  domande  a  risposta

multipla o sintetica. La  prova  orale  ha  per  oggetto  le  materie

trattate nella fase avanzata.

11.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   nominata   la

commissione per  la  valutazione  dell'esame  teorico-pratico,  delle

verifiche  periodiche  e  dell'esame  finale.   La   commissione   e'

presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da  due

direttivi che espletano  funzioni  operative  e  da  due  specialisti

sommozzatori formatori. Le funzioni di segretario  della  commissione

sono svolte da personale con  qualifica  non  inferiore  a  ispettore

appartenente ai ruoli degli ispettori del  Corpo  nazionale.  Con  il

medesimo  decreto  sono  nominati,  per  le  ipotesi  di  assenza   o

impedimento di ciascun componente effettivo,  membri  supplenti,  per

l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti

per i componenti effettivi. In relazione  ad  esigenze  di  carattere

logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento,  la

commissione, unico restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in

sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari

a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di

coordinare le sottocommissioni e  non  e'  tenuto  a  partecipare  ai

lavori delle stesse.

12. La commissione di cui al comma  11  attribuisce  un  punteggio,

espresso in trentesimi sia alla prova teorica che  alla  prova  orale

dell'esame finale. Per il superamento  dell'esame  finale,  l'allievo

deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi)  per

ciascuna delle due prove. Il voto  finale  risulta  dalla  media  dei

punteggi delle due prove.

13. Il punteggio della fase avanzata risulta dalla media  del  voto

dell'esame finale e delle verifiche periodiche.

14. La commissione di cui al comma 11, sulla base del punteggio  di

cui al comma 13, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento

redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso  di  parita'  di

merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto  del  Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la

cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando  di

concorso ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione  dopo  la

scadenza del termine stabilito nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di

regolarizzazione formale da effettuarsi entro  il  termine  assegnato

dall'amministrazione stessa.

15. Al personale del Corpo nazionale collocato in  posizione  utile

nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il

brevetto VF di sommozzatore.

 

                               Art. 50

          Dimissione ed espulsione dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di  cui  all'articolo  49  il

personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di  istituto  ai  sensi

dell'articolo 49, comma 6;

c) non supera l'esame teorico-pratico  di  cui  all'articolo  49,

comma 6;

d) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo  49,  comma

10;

e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 49, comma 10;

f)  e'  stato   per   qualsiasi   motivo   assente   dalla   fase

teorico-pratica per un  numero  di  giorni,  anche  non  consecutivi,

superiore al  venti  per  cento  dei  giorni  di  durata  della  fase

teorico-pratica,  salvi  i  casi  di  assenza  dovuta  a   infermita'

contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i

casi di assenza determinata da maternita'.  Nell'ipotesi  di  assenza

dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure  dipendente  da

causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare  di  diritto

al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della  sua

idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto

corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per

la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da

maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo

corso successivo ai periodi di  assenza  dal  lavoro  previsti  dalle

disposizioni in materia di congedo di maternita', e  sempre  che  nel

periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause

di esclusione previste per la partecipazione al concorso;

g) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase avanzata  per

un numero di giorni, non consecutivi, superiore al  dieci  per  cento

dei giorni di durata della fase avanzata, salvi  i  casi  di  assenza

dovuta a infermita' contratta durante il corso e i  casi  di  assenza

determinata  da  maternita'.  Nell'ipotesi  di   assenza   dovuta   a

infermita' contratta durante il corso,  il  personale  e'  ammesso  a

partecipare di diritto al corrispondente primo  corso  successivo  al

riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre  che  nel

periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause

di  esclusione  previste   per   la   partecipazione   al   concorso.

Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita',  le  allieve  sono

ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi

di assenza dal lavoro  previsti  dalle  disposizioni  in  materia  di

congedo di maternita' e sempre che nel  periodo  precedente  a  detto

corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per

la partecipazione al concorso;

h) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase avanzata  per

un numero di giorni, consecutivi, superiore al cinque per  cento  dei

giorni di durata della fase avanzata, salvi i casi di assenza  dovuta

a  infermita'  contratta  durante  il  corso  e  i  casi  di  assenza

determinata  da  maternita'.  Nell'ipotesi  di   assenza   dovuta   a

infermita' contratta durante il corso,  il  personale  e'  ammesso  a

partecipare di diritto al corrispondente primo  corso  successivo  al

riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre  che  nel

periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause

di  esclusione  previste   per   la   partecipazione   al   concorso.

Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita',  le  allieve  sono

ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi

di assenza dal lavoro  previsti  dalle  disposizioni  in  materia  di

congedo di maternita' e sempre che nel  periodo  precedente  a  detto

corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per

la partecipazione al concorso.

2. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di  infrazioni

punite con sanzioni disciplinari pari o  piu'  gravi  della  sanzione

pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto  legislativo

n. 217 del 2005.

3. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono

adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del

direttore centrale per la formazione.

4. Il personale ammesso a  ripetere  il  corso  di  formazione  per

infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di

servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa  decorrenza,

ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale

e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che

gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto

corso.

 

Capo VI
Disposizioni comuni

                               Art. 51

                       Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 

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Allegati

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