Antincendio: le regole dei concorsi per i Vvf. Questo il contenuto del decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2024, n. 72 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024, n. 128.
In particolare, il provvedimento si riferisce ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di:
- pilota di aeromobile;
- specialista di aeromobile;
- nautico di coperta;
- sommozzatore.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2024, n. 72; gli allegati sono disponibili in formato pdf in fondo alla pagina.
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Decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2024, n. 72
Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici
per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del
fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di
coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e
di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217. (24G00087)
(Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024, n. 128)
Vigente al: 18-6-2024
Capo I
Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile
IL MINISTRO DELL'INTERNO
(omissis)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo
nazionale, avviene, qualora ad esito delle procedure selettive
interne risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sui
siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al
concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica
della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 1, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 35 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di
navigazione aerea, secondo i parametri individuati nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai
ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni
operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre
2019, n. 166.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo
n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettere b) e c),
sono accertati ai sensi dell'articolo 8.
Art. 3
Commissione esaminatrice del concorso
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da un direttivo, che espleta funzioni
operative, da due piloti di aeromobile istruttori e da un componente
non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono
nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun
componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei
quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti
effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del
personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero
dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della commissione originaria. Il
presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e'
tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 4
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno
dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso,
l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto
del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad
esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di
quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni
informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche
mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati
pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando
che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva
non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle
prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio
pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige,
secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco
dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e'
approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 5
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da due prove motorio-attitudinali,
ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da
una prova di pilotaggio della categoria di aeromobili oggetto del
concorso, come individuate nell'allegato A, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei piloti di aeromobile, anche
eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi
operativi. Le prove sono finalizzate, in particolare, ad accertare la
capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione,
di reazione motoria e di acquaticita'.
3. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti
di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti:
azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana;
centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana;
ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i
quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata
presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso.
4. Alle prove motorio-attitudinali e' attribuito un punteggio
massimo di 10/30 (dieci/trentesimi). Ciascuna prova
motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 7/10 (sette/decimi) e il voto complessivo delle
prove motorio-attitudinali e' dato dalla media delle votazioni
ottenute nelle due prove. Qualora la prova sia composta da piu'
moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 7/10
(sette/decimi) in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e'
dato dalla media dei singoli punteggi, da riparametrare in
trentesimi.
5. La prova di pilotaggio e' volta ad accertare le capacita' di
eseguire procedure normali, anormali e di emergenza su simulatore di
volo rappresentativo della categoria di aeromobili oggetto del
concorso nonche' la conoscenza dei relativi impianti, utilizzando
allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo
ovvero dispositivi di simulazione. La prova di pilotaggio si intende
superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10
(sette/decimi), da riparametrare in trentesimi.
6. Alla prova di pilotaggio e' attribuito un punteggio massimo di
10/30 (dieci/trentesimi).
Art. 6
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi
alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli aeronautici
individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A,
rispettivamente, parti I e III, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni
categoria di aeromobile e abilitazione considerata, e, in caso di
possesso di piu' titoli aeronautici, e' preso in considerazione
quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi
assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso ed in corso di validita'.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a
10/30 (dieci/trentesimi).
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 forma la
graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione
dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Art. 7
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei
titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui
documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di
concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la
scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di
regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto
decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente
normativa.
Art. 8
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui
all'articolo 7, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a
concorso.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo
svolgimento dell'attivita' di volo e' effettuato presso l'Istituto di
Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.
3. Le procedure di visita medica ai fini dell'idoneita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono definite dal Servizio
sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in
conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio
sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui
all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento
dell'attivita' di volo rilasciato dall'Istituto di Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica militare comporta l'esclusione dal
concorso.
5. I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attivita' di
volo, ai sensi del comma 3, sono sottoposti, ai fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta
funzioni operative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad un
esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche
di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali
esami o test neuropsicodiagnostici.
6. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari
del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La
commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due
componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
7. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 6
sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente
ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica
equiparata in servizio presso il Dipartimento.
8. Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per le ipotesi
di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri
supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi.
9. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica ed attitudinale
all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta
funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 9
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile
allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di
formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta
all'acquisizione della formazione operativa di base e di un
successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di
aeromobile.
2. Il corso di formazione, a carattere residenziale, e' finalizzato
all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo dei piloti di
aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al
Corpo nazionale.
3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono
individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente
articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
4. La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici settimane e
si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale.
Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso
strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
5. Al termine del periodo di cui al comma 4, i piloti di aeromobile
allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai
sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio
di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che
abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame
teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle
materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e
una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo
di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica.
L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in
ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi
delle due prove, determina il non superamento dell'esame
teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo
accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto
partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a
sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un
massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame
teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia
risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine
massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame
teorico-pratico.
6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di
aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF
di pilota di aeromobile.
7. Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata non inferiore a
quattro settimane e si svolge presso le strutture del Corpo
nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi
presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
8. Durante il corso avanzato, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche.
9. Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono un esame
finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento
di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una
prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica
consiste nella risoluzione di domande a risposta multipla o
sintetica. La prova pratica e' effettuata in volo o su simulatore di
volo o su dispositivo di addestramento. La prova orale verte sulle
materie del corso ed e' finalizzata ad accertare le competenze
tecnico-professionali afferenti alla specialita'.
10. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la
commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle
verifiche intermedie e dell'esame finale. La commissione e'
presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due
direttivi che espletano funzioni operative e da due piloti
istruttori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per
le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo,
membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli
stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad
esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo
del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della commissione originaria. Il
presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e'
tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
11. La commissione di cui al comma 10 attribuisce un punteggio,
espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla
prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare
un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il
voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove.
12. La commissione di cui al comma 10, sulla base degli esiti
dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il
Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di
parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati
i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
13. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto VF di pilota di elicottero o di pilota di aereo del Corpo
nazionale.
Art. 10
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 9 il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al volo o al servizio di istituto
ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 9;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 9,
comma 5;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 9,
comma 8;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 9, comma 9;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase
teorico-pratica o dal corso avanzato per un numero di giorni, anche
non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata,
rispettivamente, della fase teorico-pratica o del corso avanzato,
salvi i casi di assenza o inidoneita' temporanea al volo dovuta a
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio e i casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi
di assenza o inidoneita' temporanea al volo dovuta a infermita'
contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il
personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al
concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le
allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause
di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni
punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione
pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza,
ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale
e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che
gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.
Capo II
Accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile
Art. 11
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del
Corpo nazionale avviene, qualora ad esito delle procedure selettive
interne risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente
normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al
concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica
della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 12
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 11, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 35 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di
navigazione aerea, secondo i parametri individuati nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai
ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni
operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre
2019, n. 166.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo
n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettere b) e c),
sono accertati ai sensi dell'articolo 18.
Art. 13
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da un direttivo che espleta funzioni
operative, da due specialisti di aeromobile istruttori e da un
componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo
decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di
ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione
dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti
effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del
personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero
dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della commissione originaria. Il
presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e'
tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 14
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno
dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso,
l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto
del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad
esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di
quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni
informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche
mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati
pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando
che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva
non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle
prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio
pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 13 redige,
secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco
dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e'
approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 15
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da due prove motorio-attitudinali,
ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, come
individuate nell'allegato B, parte II, nonche' da una prova di
manutenzione aeronautica della categoria di aeromobili oggetto del
concorso.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
delle funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile dei vigili
del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di
attrezzature e mezzi operativi. Le prove sono finalizzate, in
particolare, ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita'.
3. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti
di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti:
azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana;
centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana;
ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i
quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata
presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso.
4. Alle prove motorio-attitudinali e' attribuito un punteggio
massimo di 10/30 (dieci/trentesimi). Ciascuna prova
motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 7/10 (sette/decimi) e il voto complessivo delle
prove motorio-attitudinali e' dato dalla media delle votazioni
ottenute nelle due prove. Qualora la prova sia composta da piu'
moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 7/10
(sette/decimi) in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e'
dato dalla media dei singoli punteggi, da riparametrare in
trentesimi.
5. La prova di manutenzione aeronautica e' volta ad accertare la
capacita' di eseguire ispezioni e riparazioni sulla categoria di
aeromobili oggetto del concorso nonche' la conoscenza dei relativi
impianti, utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in
dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione del
funzionamento degli impianti di aeromobile. La prova di manutenzione
aeronautica si intende superata se il candidato ottiene una votazione
di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare in trentesimi.
6. Alla prova di capacita' di manutenzione aeronautica e'
attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
Art. 16
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi
alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli aeronautici
individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B,
rispettivamente, parti I e III, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni
categoria di aeromobile e abilitazione considerata e, in caso di
possesso di piu' titoli aeronautici, e' preso in considerazione
quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi
assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso ed in corso di validita'.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a
10/30 (dieci/trentesimi).
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 13 forma la
graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione
dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Art. 17
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei
titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui
documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di
concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la
scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di
regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto
decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente
normativa.
Art. 18
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui
all'articolo 17, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a
concorso.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo
svolgimento dell'attivita' di volo, in qualita' di componente
dell'equipaggio fisso di volo, e' effettuato presso l'Istituto di
Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.
3. Le procedure di visita medica ai fini dell'idoneita' di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono definite dal Servizio
sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in
conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio
sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui
all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento
dell'attivita' di volo rilasciato dall'Istituto di Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica militare comporta l'esclusione dal
concorso.
5. I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attivita' di
volo, ai sensi del comma 3, sono sottoposti, ai fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta
funzioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), ad un
esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche
di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali
esami o test neuropsicodiagnostici.
6. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari
del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La
commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due
componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
7. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 6
sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente
ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica
equiparata in servizio presso il Dipartimento.
8. Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per le ipotesi
di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri
supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi.
9. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica ed attitudinale
all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta
funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 19
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile
allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di
formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta
all'acquisizione della formazione operativa di base e di un
successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di
specialista di aeromobile.
2. Il corso di formazione, a carattere residenziale, e' finalizzato
all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo degli specialisti
di aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al
Corpo nazionale.
3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono
individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente
articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
4. La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici settimane e
si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale.
Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso
strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
5. Al termine del periodo di cui al comma 4, gli specialisti di
aeromobile allievi vigili del fuoco sostengono un esame
teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la
formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali
antincendio, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto
nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame
teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova
scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento
presenti nel programma didattico e una prova pratica,
sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di
soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende
superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due
prove, non sia inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). Una
valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina
il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per
malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione
esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame
teorico - pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione
straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla
conclusione dell'esame teorico - pratico. L'allievo puo' ripetere le
prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta,
entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione
dell'esame teorico-pratico.
6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di
aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF
di specialista di aeromobile.
7. Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata non inferiore a
quattro settimane e si svolge presso le strutture del Corpo
nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi
presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
8. Durante il corso avanzato, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche.
9. Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono un esame
finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento
di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una
prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica
consiste nella risoluzione di domande a risposta multipla o
sintetica. La prova pratica e' effettuata utilizzando allo scopo
aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero
dispositivi di simulazione del funzionamento degli impianti di
aeromobile. La prova orale verte sulle materie del corso ed e'
finalizzata ad accertare le competenze tecnico-professionali
afferenti alla specialita'.
10. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la
commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle
verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un
dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che
espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile
istruttori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per
le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo,
membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli
stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad
esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo
del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della commissione originaria. Il
presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e'
tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
11. La commissione di cui al comma 10 attribuisce un punteggio,
espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla
prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare
un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il
voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove.
12. La commissione di cui al comma 10, sulla base degli esiti
dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il
Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di
parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati
i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
13. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto VF di specialista di aeromobile del Corpo nazionale.
Art. 20
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 19 il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi
dell'articolo 17, commi 4 e 9;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 19,
comma 5;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 19,
comma 8;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 19, comma 9;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase
teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di
giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei
giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della
fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermita'
contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i
casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza
dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da
maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause
di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni
punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione
pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza,
ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale
e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che
gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.
Capo III
Accesso al ruolo dei nautici di coperta
Art. 21
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo
nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna
risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed
esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente
normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al
concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica
della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 22
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 21, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 36 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai
ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni
operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre
2019, n. 166, e gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte
I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
c) titoli professionali marittimi individuati dall'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto del Capo del Dipartimento del 24 settembre
2020.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo
n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono
accertati ai sensi dell'articolo 28.
Art. 23
Commissione esaminatrice del concorso
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni
operative, da uno specialista nautico formatore e da un componente
non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono
nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun
componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei
quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti
effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del
personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero
dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della commissione originaria. Il
presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e'
tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 24
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno
dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso,
l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto
del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad
esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di
quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni
informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche
mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati
pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando
che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva
non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle
prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio
pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 redige,
secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco
dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e'
approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 25
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali,
ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da
una prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unita' navali,
come individuate nell'allegato C, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei nautici di coperta, anche eventualmente
con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile
del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10
(sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove
motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole
prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
3. La prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unita'
navali e' diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione
alla conduzione di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale
prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare
fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
Art. 26
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi
alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali
individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C,
rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in
caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in
considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto,
considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a
10/30 (dieci/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei
punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 forma la
graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione
dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Art. 27
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei
titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui
documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di
concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la
scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di
regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto
decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente
normativa.
Art. 28
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui
all'articolo 27, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a
concorso.
2. I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei
requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame
clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e
di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio
integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici, secondo
le modalita' individuate nell'allegato C, parte V.
3. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento
dell'attivita' di nautico di coperta comporta l'esclusione dal
concorso.
4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari
del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La
commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due
componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4
sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da
un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi
di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri
supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli
del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative
comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 29
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati nautici di coperta
allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di
formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una
fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in
una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico
di coperta, della durata non inferiore a 12 settimane.
3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge
presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo
richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture
non di pertinenza del Corpo nazionale.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono
individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente
articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5. La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che
comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati
all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo
svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli
incendi.
6. Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di coperta
allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai
sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio
di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che
abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame
teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle
materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e
una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo
di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica.
L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in
ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30
(diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi
delle due prove, determina il non superamento dell'esame
teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo
accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto
partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a
sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un
massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame
teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia
risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine
massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame
teorico-pratico.
7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono
nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e
avviati all'espletamento della fase avanzata.
8. La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che
comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati
all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo
svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli
incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di
natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita'
di soccorso in mare.
9. Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, distinte in teoriche e pratiche.
10. Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della
fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova
teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle
capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad
assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del
Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande
a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a
bordo delle unita' navali antincendi VF.
11. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la
commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle
verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un
dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che
espletano funzioni operative e da due specialisti nautici formatori.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale
con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli
ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati,
per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente
effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si
applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con
decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il
presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con
l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le
sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle
stesse.
12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio,
espresso in trentesimi, sia alla prova teorica che alla prova pratica
dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo
deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in
ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due
prove.
13. La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti
dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il
Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di
parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati
i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
14. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto VF di nautico di coperta.
Art. 30
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 29 il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi
dell'articolo 29, comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 29,
comma 6;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 29,
comma 9;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 29, comma 10;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase
teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di
giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei
giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della
fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermita'
contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i
casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza
dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata
da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che
nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle
cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni
punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione
pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza,
ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale
e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che
gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.
Capo IV
Accesso al ruolo dei nautici di macchina
Art. 31
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo
nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna
risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed
esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente
normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al
concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica
della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 32
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 31, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 36 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai
ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni
operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre
2019, n. 166, e gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato D, parte
I, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
c) titoli professionali marittimi individuati dall'articolo 1,
commi 3 e 4, del decreto del Capo del Dipartimento del 24 settembre
2020.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo
n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono
accertati ai sensi dell'articolo 38.
Art. 33
Commissione esaminatrice del concorso
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni
operative, da uno specialista nautico formatore e da un componente
non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono
nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun
componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei
quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti
effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del
personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero
dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della commissione originaria. Il
presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e'
tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 34
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno
dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso,
l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto
del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad
esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di
quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni
informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche
mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati
pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando
che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva
non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle
prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio
pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 redige,
secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco
dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e'
approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 35
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali,
ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da
una prova di conoscenza degli impianti di unita' navali, come
individuate nell'allegato D, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei nautici di macchina, anche eventualmente
con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile
del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10
(sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove
motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole
prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
3. La prova di conoscenza degli impianti di unita' navali e'
diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla gestione
di sistemi di propulsione e di impiantistica di natanti del Corpo
nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10
(sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30
(dieci/trentesimi).
Art. 36
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi
alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali
individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato D,
rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in
caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in
considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto,
considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a
10/30 (dieci/trentesimi), parametrato in funzione della somma dei
punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 forma la
graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione
dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Art. 37
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei
titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui
documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di
concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la
scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di
regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto
decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente
normativa.
Art. 38
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui
all'articolo 37, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a
concorso.
2. I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei
requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame
clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e
di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio
integrato con eventuali esami o test neuropsico-diagnostici, secondo
le modalita' individuate nell'allegato D, parte V.
3. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento
dell'attivita' di nautico di macchina comporta l'esclusione dal
concorso.
4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari
del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La
commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due
componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4
sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da
un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi
di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri
supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli
del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative
comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 39
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati nautici di macchina
allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di
formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una
fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in
una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico
di macchina, della durata non inferiore a 12 settimane.
3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge
presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo
richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture
non di pertinenza del Corpo nazionale.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono
individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente
articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5. La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che
comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati
all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo
svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli
incendi.
6. Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di macchina
allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai
sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio
di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che
abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame
teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle
materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e
una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo
di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica.
L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in
ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30
(diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi
delle due prove, determina il non superamento dell'esame
teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo
accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto
partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a
sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un
massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame
teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia
risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine
massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame
teorico-pratico.
7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono
nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e
avviati all'espletamento della fase avanzata.
8. La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che
comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati
all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo
svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli
incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di
natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita'
di soccorso in mare.
9. Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, distinte in teoriche e pratiche.
10. Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della
fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova
teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle
capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad
assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina
del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di
domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e'
effettuata a bordo delle unita' navali antincendi VF.
11. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la
commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle
verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un
dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che
espletano funzioni operative ed a due specialisti nautici formatori.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale
con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli
ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati,
per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente
effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si
applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con
decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il
presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con
l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le
sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle
stesse.
12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio,
espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova pratica
dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo
deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in
ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due
prove.
13. La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti
dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il
Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di
parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati
i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
14. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto VF di nautico di macchina.
Art. 40
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 39 il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi
dell'articolo 39, comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 39,
comma 6;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 39,
comma 9;
e) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 39, comma
10;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase
teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di
giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei
giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della
fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermita'
contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i
casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza
dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata
da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che
nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle
cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni
punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione
pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza,
ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale
e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che
gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.
Capo V
Accesso al ruolo dei sommozzatori
Art. 41
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale
avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino
posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente
normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al
concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica
della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 42
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 41, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 36 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri
individuati nell'allegato E, parte I, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
c) titoli professionali di sommozzatore individuati dall'articolo
1, comma 1, del decreto del Capo Dipartimento del 24 settembre 2020.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono
accertati ai sensi dell'articolo 48.
Art. 43
Commissione esaminatrice del concorso
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni
operative, da uno specialista sommozzatore formatore e da un
componente esterno all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono
nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun
componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei
quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti
effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del
personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero
dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della commissione originaria. Il
presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e'
tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 44
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno
dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso,
l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto
del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad
esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di
quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, della
lingua inglese e di elementi di fisiologia umana e leggi della fisica
inerenti l'attivita' subacquea.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche
mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati
pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando
che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva
non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle
prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio
pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 redige,
secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco
dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e'
approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 45
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali,
ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da
una prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea,
come individuate nell'allegato E, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei sommozzatori, anche eventualmente con
riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile
del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10
(sette/decimi). Il punteggio della prova 1 assume valore massimo di
4/30 (quattro/trentesimi); il punteggio della prova 2 assume valore
massimo di 2/30 (due/trentesimi); il punteggio della prova 3 assume
valore massimo di 14/30 (quattordici/trentesimi). Il punteggio
complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla somma dei
punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 20/30
(venti/trentesimi).
3. La prova scritta di conoscenza degli elementi base della
subacquea e' diretta ad accertare la padronanza delle leggi fisiche
che regolano le attivita' in ambienti iperbarici, tipici del Corpo
nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10
(sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 4/30
(quattro/trentesimi).
Art. 46
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi
alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali
individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato E,
rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in
caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in
considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto,
considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a
6/30 (sei/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei
punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 forma la
graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione
dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Art. 47
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei
titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui
documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di
concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la
scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di
regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto
decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente
normativa.
Art. 48
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui
all'articolo 47, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a
concorso.
2. I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei
requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame
clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e
di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio
integrato con eventuali esami o test neuro psicodiagnostici, secondo
le modalita' individuate nell'allegato E, parte V.
3. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento
dell'attivita' di sommozzatore comporta l'esclusione dal concorso.
4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari
del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La
commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due
componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4
sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da
un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi
di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri
supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli
del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative
comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 49
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi
vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di
formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una
fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in
una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di
sommozzatore, della durata non inferiore a 18 settimane.
3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge
presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo
richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture
non di pertinenza del Corpo nazionale.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono
individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente
articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5. La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che
comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati
all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo
svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli
incendi.
6. Al termine della fase teorico-pratica, i sommozzatori allievi
vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi
dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del
dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di
idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che
abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame
teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle
materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e
una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo
di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica.
L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in
ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30
(diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi
delle due prove, determina il non superamento dell'esame
teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo
accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto
partecipare alle prove dell'esame teorico - pratico, e' ammesso a
sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un
massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico -
pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato
insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di
trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono
nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento della fase avanzata.
8. La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che
comprendono insegnamenti di carattere subacqueo e operativo
finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita'
necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico in
ambienti iperbarici e di soccorso acquatico di superficie.
9. Durante la fase avanzata gli allievi sostengono verifiche
periodiche, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. Le
verifiche sono valutate in decimi dalla commissione di cui al comma
11, secondo i criteri individuati al comma 10. Il punteggio delle
verifiche periodiche e' espresso in trentesimi ed e' dato dalla media
dei valori dei punteggi di ciascuna verifica teorica, pratica e
attitudinale, opportunamente riparametrati in trentesimi.
10. Al fine del superamento delle verifiche periodiche della fase
avanzata, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi
minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10
(cinque/decimi) per le verifiche pratiche. Inoltre, gli allievi
devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni
singola verifica attitudinale. Al termine della fase avanzata, gli
allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e'
subordinata al superamento delle verifiche periodiche della fase
avanzata. L'esame finale e' articolato in una prova teorica e una
prova orale ai fini dell'accertamento delle capacita'
tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le
specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.
La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta
multipla o sintetica. La prova orale ha per oggetto le materie
trattate nella fase avanzata.
11. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la
commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle
verifiche periodiche e dell'esame finale. La commissione e'
presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due
direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti
sommozzatori formatori. Le funzioni di segretario della commissione
sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il
medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o
impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per
l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti
per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere
logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la
commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di
coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai
lavori delle stesse.
12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio,
espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova orale
dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo
deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per
ciascuna delle due prove. Il voto finale risulta dalla media dei
punteggi delle due prove.
13. Il punteggio della fase avanzata risulta dalla media del voto
dell'esame finale e delle verifiche periodiche.
14. La commissione di cui al comma 11, sulla base del punteggio di
cui al comma 13, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento
redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di
merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di
concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la
scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di
regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
15. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto VF di sommozzatore.
Art. 50
Dimissione ed espulsione dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 49 il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi
dell'articolo 49, comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 49,
comma 6;
d) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo 49, comma
10;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 49, comma 10;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase
teorico-pratica per un numero di giorni, anche non consecutivi,
superiore al venti per cento dei giorni di durata della fase
teorico-pratica, salvi i casi di assenza dovuta a infermita'
contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i
casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza
dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto
al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da
maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni in materia di congedo di maternita', e sempre che nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause
di esclusione previste per la partecipazione al concorso;
g) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase avanzata per
un numero di giorni, non consecutivi, superiore al dieci per cento
dei giorni di durata della fase avanzata, salvi i casi di assenza
dovuta a infermita' contratta durante il corso e i casi di assenza
determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a
infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso a
partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause
di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le allieve sono
ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi
di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di
congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione al concorso;
h) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase avanzata per
un numero di giorni, consecutivi, superiore al cinque per cento dei
giorni di durata della fase avanzata, salvi i casi di assenza dovuta
a infermita' contratta durante il corso e i casi di assenza
determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a
infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso a
partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause
di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le allieve sono
ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi
di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di
congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni
punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione
pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo
n. 217 del 2005.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza,
ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale
e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che
gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.
Capo VI
Disposizioni comuni
Art. 51
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.