Antincendio: modificato l'allegato 1 al codice di prevenzione (D.M. 3 agosto 2015) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021, n. 287 del decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021.
Non sono richiesti adeguamenti per le attività che sono già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte dal decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (o che vi risultano conformi) alla data di entrata in vigore del nuovo decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021.
Il nuovo decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3
agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi. (21A07025)
(in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021, n. 287)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11, della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante
«Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche all'allegato
1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato 1 del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1 del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Per le attivita' sottoposte alle norme tecniche di cui al
decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono gia' state progettate
sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto
provvedimento, ovvero alle stesse gia' conformi, il presente decreto
non comporta adeguamenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.