Le misure del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017 si applicano anche a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere
Istituiti i corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2017, n. 111 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017.
Le misure, che si applicano anche a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere, comprendono:
- l'organizzazione dei corsi;
- l'accertamento delle competenze;
- il rilascio degli attestati di superamento dei corsi;
- l'aggiornamento dell'addestramento,
oltre a una nutrita serie di allegati che riguardano:
- i programmi di addestramento e dei corsi di aggiornamento;
- strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici;
- la composizione del corpo istruttori e direttore del corso;
- la valutazione della prova pratica;
- gli attesti di superamento delle prove.
Di seguito il testo integrale del D.M. 2 maggio 2017, disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017
Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per
il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo
delle navi petroliere, chimichiere e gasiere. (17A03163)
in Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2017, n. 111
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW'78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con
la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza
delle Parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, paragrafo1, dell'annesso alla Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.2 del
codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime per la
prevenzione e per la lotta antincendio;
Vista la regola VI/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-VI/3 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori per l'addestramento relativo
all'antincendio avanzato per il personale marittimo;
Vista la regola V/1-1.2 dell'annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1.1 del codice STCW,
relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del
personale che presta servizio a bordo di navi petroliere e
chimichiere;
Vista la regola V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2.1 del codice STCW,
relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del
personale che presta servizio a bordo di navi gasiere;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei
valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.20 «Fire prevention and fire
fighting» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso
antincendio di base, e il modello di corso IMO 2.03 «Advanced
training in fire fighting» relativo alle linee guida per
l'elaborazione del corso antincendio avanzato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di
regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo alla
«Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il
personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7
agosto 2001;
Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le
«Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di
base»;
Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 che disciplina le
«Modalita' di aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato»;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione alle sopra
citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso
alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni
A-VI/1.2.1.1.2, A-VI/3, A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del relativo codice
STCW;
Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle
Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 11324 del 18 aprile 2017;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'addestramento antincendio di
base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato
(Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in
conformita' rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3
dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata
e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice
STCW, nonche' l'organizzazione antincendio a bordo delle navi
petrolierie, chimichiere e gasiere in conformita' rispettivamente
alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione STCW'78
nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1
e A-V/1-2.1 del codice STCW.
2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi
soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione
STCW'78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere
assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un
appropriato addestramento antincendio di base in conformita' alle
norme di cui al comma 1.
3. I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a
dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver
conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base, devono
ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare
riferimento all'organizzazione, alle modalita' operative di
intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di
aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilita' elencate
nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW nella sua
versione aggiornata.
4. Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo
destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere,
chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di cui
all'allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi
di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e
gasiere.
Art. 2
Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato
1. Il corso di addestramento antincendio di base di cui all'art. 1,
comma 2, ha una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere
e' conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.
2. Il corso di addestramento antincendio avanzato di cui all'art.
1, comma 3, ha una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere
e' conforme a quello indicato nell'allegato A1 al presente decreto.
3. Ai suddetti corsi di addestramento possono essere ammessi
candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della
capacita' massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a
tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle
attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati
gruppi non superiori a 7 allievi per istruttore ed ogni allievo
effettua tutte le tipologie d'intervento elencate negli addestramenti
pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1.
4. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto.
5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 4, gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione,
nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono
essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico
conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono
stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di
gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma
UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di
capacita' professionale da conseguire.
6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto.
Art. 3
Accertamento delle competenze
1. Al completamento dei singoli corsi di addestramento di base ed
avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova
teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un
Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un
membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di
segretario.
2. Gli esami di cui al comma 1, relativi agli argomenti indicati
nell'allegato A per il corso antincendio di base e nell'allegato A1
per il corso antincendio avanzato, si articolano in una prova scritta
(test di 30 domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi
di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica per
gruppo di candidati (numero massimo 7). Per l'antincendio di base, i
candidati devono dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica e le
capacita' nell'utilizzo delle tecniche della lotta antincendio,
effettuando per gruppo, tutte le tipologie di intervento elencate
nell'addestramento pratico di cui al programma in allegato A. Per
l'antincendio avanzato, invece, i candidati devono dimostrare, per
gruppo (numero massimo 7 persone), di saper organizzare e/o dirigere
le squadre antincendio, mediante la simulazione delle varie tipologie
di lotta antincendio a bordo incluso l'utilizzo degli impianti fissi.
Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e
la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di
21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per
singolo candidato, sara' espresso secondo la scala tassonomica
riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il
giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e'
superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
Art. 4
Rilascio degli attestati di superamento dei corsi antincendio di base
ed avanzato e mantenimento delle competenze
1. Ai candidati che superano gli esami di cui all'art. 3, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati
E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio
di base e per il corso antincendio avanzato.
2. Gli addestramenti hanno validita' quinquennale. Il marittimo in
possesso dell'attestato di cui al comma 1, ogni cinque anni deve
dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto,
mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher
training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in
corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al
comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali
aggiornamenti gia' eseguiti.
Art. 5
Aggiornamento dell'addestramento antincendio
di base e avanzato
1. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio di base, della
durata di almeno 8 ore, e' svolto presso gli istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio
di base, secondo il programma di cui all'allegato G. Allo stesso
possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque
secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato, della
durata di almeno 12 ore, e' effettuato in maniera completa, presso
gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento
del corso antincendio avanzato, secondo il programma di cui
all'allegato H, oppure parte presso gli istituti, enti o societa' di
cui sopra, della durata di almeno 8 ore (secondo il programma
riportato in allegato H1) e parte a bordo (secondo il programma
riportato in allegato H2). All'aggiornamento effettuato presso gli
istituti, enti o societa', possono essere ammessi un numero massimo
di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3
dell'art. 2.
3. Anche per i corsi di aggiornamento gli istituti, enti o societa'
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che intendono svolgerli
devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di
Porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore
relative all'organizzazione dei corsi di addestramento e per
conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Al termine dei corsi di aggiornamento antincendio di base e
avanzato, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento
stesso, redige un verbale dei partecipanti ai corsi e rilascia un
attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato L
per l'aggiornamento dell'antincendio di base e allegato M per
l'aggiornamento dell'antincendio avanzato.
5. Gli addestramenti di cui al programma in allegato H2, quale
completamento del percorso di aggiornamento per l'antincendio
avanzato, sono svolti a bordo della nave, sotto la supervisione e
responsabilita' della Compagnia di navigazione, come definita dal
decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine,
attraverso una procedura documentata, disciplina l'attivita' e
provvede a designare uno o piu' «responsabili dell'addestramento» che
sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed allo svolgimento
dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato i corsi di
cui al presente decreto.
La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo
dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non
interferiscano con le normali attivita' operative della nave e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la
normativa vigente.
Al termine dell'aggiornamento, il responsabile dell'addestramento
effettuato a bordo, rilascia un'attestazione come da modello allegato
N.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 ottobre 2017. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi antincendio
di base ed avanzato, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987,
qualora intendano continuare ad erogare i corsi antincendio di base
ed avanzato, secondo le previsioni del presente decreto, presentano
formale istanza di riconoscimento al fine di attivare una nuova fase
istruttoria ai sensi del decreto 8 marzo 2007.
Art. 7
Modifiche ed abrogazioni
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto il decreto
dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalita' di conseguimento ed
aggiornamento dell'addestramento di base» e' cosi' modificato:
a) art. 2, comma 1, le parole «ad eccezione delle navi da
passeggeri» sono modificate in modo da leggere: «ad eccezione dei
passeggeri»;
b) art. 3, comma 2 dopo lettere a), b), c) e d) sostituire «sul
certificato» con «sull'attestato»;
2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e' abrogato
l'art. 3, comma 3 lettera a) del decreto dirigenziale 9 marzo 2016
«Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di
base».
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo alla
«Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il
personale marittimo»;
b) il decreto dirigenziale 17 ottobre 2001, a firma del dirigente
generale del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo
e interno pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, recante disposizioni in tema di «Corso antincendio di base
ed avanzato»;
c) il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 «Modalita' di
aggiornamento del corso antincendio avanzato»;
d) l'art. 3, comma 3 e l'art. 4 del decreto dirigenziale 9 marzo
2016 «Mod alita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento
di base».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A
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Allegato A1
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
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Allegato F
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Allegato G
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Allegato H
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Allegato H1
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Allegato H2
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Allegato L
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Allegato M
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Allegato N
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